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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 54 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra (cod. fisc.: ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2 Pt_3
(cod. fisc.: E (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta CodiceFiscale_2 elettronica certificata dell'avv. Fabio Bersani (cod. fisc.: C.F._3
) (p.e.c.: , che li rappresenta e difende per
[...] Email_1 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc.: , e per essa la mandata- Controparte_1 P.IVA_2 cod. fisc.: ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente do- Controparte_3 miciliata in Roma, Viale SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio dell'avv. Pietro Costa (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4 per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e ri- sposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , “Voglia Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 2047/2019, del Tribunale di Velletri, pubblicata il 19 novembre 2019:
1. accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello proposti o, in subordine, in accoglimento anche di uno solo di essi, e per le ragioni di fatto e di diritto ivi compendiate:
a) in via principale, dichiarare la nullità del contratto di mutuo azionato mo- nitoriamente, per le ragioni esposte nel primo motivo di opposizione, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1845/2016, emesso dal Tribunale di Velletri, rigettando nel merito la domanda di condanna introdotta in lite dall'opposta;
b) in via subordinata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nei residui motivi dell'atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inadempi- mento e/o l'inesatto adempimento da parte della Controparte_4
degli obblighi contrattuali conseguenti, anche ex art. 1339 c.c., al
[...] rapporto di conto corrente oggetto di lite, alla collegata apertura di credito in conto corrente, previo accertamento:
- della nullità delle previsioni negoziali della capitalizzazione trimestrale de- gli interessi passivi;
- della nullità della determinazione della misura ultralegale degli interessi passivi;
- della nullità della commissione di massimo scoperto, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che sia stata convenuta per iscritto;
- dell'illiceità del metodo adottato dalla per la decorrenza delle va- CP_4 lute;
- dell'illiceità delle spese addebitate nel corso dei prefati rapporti, per as- senza di una loro determinazione convenzionale scritta;
- dell'illecita applicazione tout court di interessi passivi, per l'avvenuto supe- ramento dei tassi soglia nel corso del rapporto di conto corrente;
- dell'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi di interessi passivi e delle altre variazioni in peius delle condizioni economiche applicate al rap- porto di conto corrente e all'ancillare apertura di credito, per violazione degli obblighi di comunicazione normativamente prescritti;
2 c) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di citazione opposizione, l'inadempimento e/o l'inesatto adempi- mento da parte della degli obblighi contrat- Controparte_4 tuali conseguenti, anche ex art. 1339 c.c., al contratto di mutuo azionato monitoriamente, regolato sul conto corrente n. 1717, previo accertamento dell'illecita applicazione di interessi passivi, nonché per l'aver convenuto un tasso passivo effettivo superiore al tasso soglia del primo trimestre del 2013 ed, in subordine, per la duplicazione illecita dei frutti civili richiesti ed appli- cati;
d) dichiarare gli opponenti tenuti a corrispondere all , per il menzio- CP_4 nato rapporto di conto corrente, gli interessi corrispettivi esclusivamente al saggio legale nelle misure tempo per tempo vigenti, secondo la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c. o, in subordine, secondo la previsione di cui all'art. 117, co. 7, del D. Lgs.n. 385/1993, nonché, per il menzionato con- tratto di mutuo e per le ragioni esposte, dichiarare gli opponenti non tenuti a corrispondere all alcun interesse ex art. 1815 c.c. o, in subordine, CP_4 tenuta a corrispondere all convenuta gli interessi esclusivamente al CP_4 saggio legale nelle misure tempo per tempo vigenti, secondo la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
e) dichiarare, in ipotesi di accertato superamento dei tassi soglia ex lege 108/96 sul rapporto di conto corrente collegato ad affidamento, non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, co. 2, c.c.;
f) quale conseguenza di quanto sopra richiesto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 1717 alla data del 3 giugno 2016, accertando, previa epurazione delle illecite annotazioni a debito avvenute nel corso del rap- porto, anche attraverso c.t.u. contabile, che sin da ora si richiede, la diversa e maggiore entità del saldo attivo, altresì condannando l Controparte_4
a restituire alla la ridetta somma, previa
[...] Parte_1 compensazione con l'eventuale credito che dovesse accertarsi esistente della e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1845/2016, emesso CP_4 dal Tribunale di Velletri, rigettando nel merito la domanda di condanna in- trodotta in lite dall'opposta;
3 g) accertare, nella denegata ipotesi si determinasse l'esistenza di un residuo credito da parte dell , che gli asseriti garanti Controparte_4 non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Istituto di credito convenuto, per inesistenza e/o invalidità dell'azionato rapporto fideiussorio, anche in ra- gione della violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 e, quanto al solo Sig.
[...] per decadenza della dal diritto di azionare nei suoi Parte_5 CP_4 confronti la garanzia ex art. 1957 c.c. In subordine, che i fideiussori non sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora in misura superiore a quella le- gale, per le ragioni compendiate nel XIV motivo delle ragioni di diritto;
h) previo accertamento dell'illiceità delle condotte consumate dalla
[...]
, denunziate nel XV motivo delle ragioni di diritto ar- Controparte_4 ticolate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, condannare la ridetta a corrispondere alla il risarcimento CP_4 Parte_1 dei danni patrimoniali, nella misura degli importi illegittimamente sottratti dal conto corrente personale, nonché i danni non patrimoniali, di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, previo accertamento incidentale della sus- sumibilità delle condotte denunziate nella fattispecie criminosa dell'appro- priazione indebita, portando in compensazione gli importi liquidati con l'eventuale residuo credito dell che dovesse esser accertato in corso CP_4 di causa.
2. Condannare le appellate al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e C.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come già il procuratore del primo grado di lite”; per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile il sesto motivo di impu- gnazione 'Violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/90 – violazione dell'art. 112 c.p.c – omissione, perplessità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 115 c.p.c', in quanto proposto per la prima volta nel pre- sente giudizio d'appello; nel merito, rigettare l'impugnazione così come for- mulata dalla , in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché dai Sigg.ri Parte_6
, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma
[...]
4 in toto della sentenza n. 2047/2019 del Tribunale di Velletri del 05.11.2019 e pubblicata il 19.11.2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudi- zio”.
FATTO E DIRITTO
1. La , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1845/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 9.8.2016 (e depositato il 29.8.2016), con cui è stato loro ingiunto – rispettivamente, la prima quale obbligata in via princi- pale e gli altri due quali suoi garanti – di pagare alla Controparte_5 la somma complessiva di € 139.566,14, oltre interessi al
[...] tasso convenzionale del 4,32% annuo a fare data dal 23.7.2016 sino all'ef- fettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio, in virtù della “sovven- zione chirografaria . n. 18/632/659102” per l'importo di € Pt_7
250.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili posticipate di importo costante a partire dall'11.2.2013 e con termine finale all'11.1.2018.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo suddetto, nonché, in via subordinata, l'inadempimento o l'inesatto adempi- mento da parte della appellata degli obblighi contrattuali assunti, an- CP_4 che ex art. 1339 c.c., con il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale, alla collegata apertura di credito, nonché l'applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia di usura. Inoltre, hanno eccepito in compensazione il credito, di cui la società debitrice sarebbe stata titolare nei confronti della Banca opposta, originato dal costante addebito nel corso del rapporto di conto corrente n. 1717 di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese e altre voci di costo in applicazione di clausole nulle o in assenza di valida pattuizione scritta.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'oppo- sizione siccome infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2019 si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa la mandataria Controparte_1 quale cessionaria del credito della Controparte_2 [...] nei confronti degli opponenti, che ha fatto Controparte_5 proprio le difese e le conclusioni spiegate da quest'ultima nel costituirsi nel giudizio di opposizione.
Con sentenza n. 2047/2019 pubblicata in data 19.11.2019 il Tribunale di
Velletri, in composizione monocratica, ha così statuito: “a) rigetta l'opposi- zione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo oppo- sto;
b) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
c) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte opponente nei confronti di parte opposta;
d) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di causa in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 13430,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello la
, e che hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per Controparte_1 essa quale mandataria la che ha contestato Controparte_2 la fondatezza delle censure svolte degli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dagli originari opponenti e per non avere ritenuto, in accoglimento della stessa, la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. dell'art. 7 delle
“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” del contratto di conto corrente n. 1717, che – secondo quanto deduce parte appellante – prevedrebbe la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto condotta anatocistica. In particolare, gli appellanti deducono che “il c/c n. 1717, su cui è stato interamente regolamentato il mutuo chirografario azionato in via monitoria, è stato aperto nel 1998, prima dell'adozione della 6 Delibera del C.I.C.R., in data 9 febbraio 2000”; e che l'art. 7 del contratto
“richiama un modulo allegato nel quale vi sarebbe la quantificazione del sag- gio di interesse, la periodicità pattuita di liquidazione e di contabilizzazione, expressis verbis prevendendo che gli interessi '…producono a loro volta in- teressi nella stessa misura' (…)”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Gli odierni appellanti, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., hanno dedotto, in sintesi, che “la ha lucrato surrettiziamente sia il tasso CP_4 debitore incorporato nelle singole rate di ammortamento, sia il tasso debi- tore applicato sui saldi passivi del conto corrente, così finendo per applicare sulle somme finanziate tassi superiori a quelli soglia normativamente pre- scritti. In tal modo operando, la BANCA ha realizzato un vero e proprio col- legamento negoziale, sia oggettivo che soggettivo, tra il menzionato conto corrente, l'ancillare apertura di credito ed il predetto finanziamento”; e, quindi, hanno chiesto “l'accertamento dell'effettivo saldo del conto in verbis formalmente chiuso in data 3 giugno 2016, nonché l'accertamento del con- seguente diritto a ricevere in ripetizione quanto illecitamente addebitato nel corso del rapporto, sin dalla sua apertura (cfr. doc. 5)”.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha ritenuto che “deve escludersi la sus- sistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo, atteso che l'accreditamento da parte della Banca della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuatario non altera la na- tura del mutuo quale contratto reale, e non è idoneo di per sé a dimostrare il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente (…) ne deriva che le doglianze relative al conto n. 1717 non costituiscono motivi di oppo- sizione in senso tecnico, quali fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria avversaria talché vanno considerati tamquam non esset”.
Con tale statuizione il Tribunale di Velletri ha escluso – in buona sostanza – la pratica anatocistica con riguardo all'addebito della rate del mutuo stipu- lato dalla in data 10.1.2013 sul conto corrente n. 1717 Parte_1 intestato a tale società, e quindi all'applicazione di interessi passivi sull'even- tuale saldo negativo di tale conto generato da tale addebito. E, peraltro, tale statuizione non è stata impugnata da parte appellante.
7 Ad ogni buon conto, si deve osservare che, una volta addebitata su un conto corrente la rata di rimborso di un mutuo diviene una posta contabile di tale conto e, quindi, il saldo dello stesso produce interessi, attivi o passivi, senza che assuma rilevanza la natura dell'addebito effettuato, e quindi senza che rilevi che l'evidenza contabile in questione costituisca, anche solo in parte, il rimborso di interessi dovuti alla banca stessa in ragione di altro e diverso rapporto tra le stesse (o anche altre) parti.
2.2. Nel proporre appello si rileva come il giudice di primo grado abbia tut- tavia omesso di pronunciarsi in ordine all'ulteriore deduzione svolta dagli stessi, e alla domanda di accertamento espressamente proposta in relazione al rapporto di conto corrente, volta a conseguire “l'accertamento dell'effet- tivo saldo del conto in verbis formalmente chiuso in data 3 giugno 2016, nonché l'accertamento del conseguente diritto a ricevere in ripetizione quanto illecitamente addebitato nel corso del rapporto, sin dalla sua apertura (cfr. doc. 5)”.
Su tale domanda riconvenzionale di accertamento il giudice di primo grado effettivamente non si è pronunciato, come deduce parte appellante, ma ciò nondimeno la stessa non merita accoglimento.
2.3. Il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebita- mente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
13.12.2019, n. 33009) e gli estratti conto relativi a tale rapporto al fine di provare la concreta applicazione della condizione contrattuale nulla, oltre che per quantificare quanto sia stato indebitamente addebitato in applica- zione della stessa. Più specificamente, “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura su- periore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di
8 danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innan- zitutto – ma non soltanto – mediante il deposito degli estratti di conto cor- rente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle do- mande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017)” (così Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
2.4. Nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi nell'introdurre il presente giudizio di appello, la e i suoi Parte_1 garanti hanno dedotto la capitalizzazione trimestrale degli interessi in base a quanto previsto dal contratto di conto corrente stipulato in data 27.11.1998, indicando l'art. 7 dello stesso. Questo in applicazione diretta di tale clausola fino al 30.6.2000, ma anche la violazione della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, “giacché mai nessuna comunicazione individuale o, più ancora, mai nessuna convenzione scritta tra le parti, in ordine alla pari pe- riodicità di liquidazione degli interessi, è stata sottoscritta dalla Pt_1
”, nonché dell'art. 120, co. 2, del d.lgs. n. 395/1993, come modifi-
[...] cato dall'art. 1, co. 629, L. 147/2013, e quindi “dal 1° gennaio 2014 sino al 3 giugno 2016, data di passaggio a sofferenza del rapporto con l'illecito incameramento del saldo attivo”.
Nel primo grado di giudizio è stato prodotto dalla Controparte_5 il contratto di conto corrente n. 1717 (v. doc. n. 11 del fascicolo
[...] di parte appellata – primo grado di giudizio) e questo – diversamente da quanto dedotto dagli odierni appellanti – non reca alcuna previsione del cal- colo trimestrale degli interessi passivi, e quindi che preveda la pratica ana- tocistica. Nulla dispone in tale senso l'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, che pure regola l'appli- cazione degli interessi, mentre il punto 1) delle “Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.” prevede che “Il calcolo degli inte- ressi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile”, e quindi espres- samente esclude la pratica anatocistica con riguardo al rapporto in que- stione.
9 Gli appellanti mostrano di essere consapevoli di come la suddetta documen- tazione in atti smentisca la censura di anatocismo svolta dagli stessi e, quindi, deducono che la Banca “ha tentato in primo grado di far apparire una realtà inesistente, allegando al contratto di conto corrente, affoliato quale doc. 11 del suo fascicolo, un documento con le condizioni economiche di dettaglio che, tuttavia, non può essere riferito al rapporto oggetto di lite”. Di contro, si deve ritenere che le condizioni economiche in questione siano, invece, esattamente quelle che regolano il contratto di conto corrente n.
1717.
A tale conclusione si deve pervenire, in primo luogo, perché dette condizioni recano la sottoscrizione del legale rappresentante della Parte_8
.a. in ogni pagina e nell'ultima pagina la data, prestampata, del
[...]
1°.11.1998, prossima dunque a quella di sottoscrizione del contratto di conto corrente, dovendosi ritenere allora che costituiscano un allegato che costituisce parte integrante del contratto in data 27.11.1998. In secondo luogo, a tale conclusione si deve pervenire perché con queste si dettano
“Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.”, qual è il conto corrente n. 1717, che all'art. 6 reca la disciplina anche del rapporto di apertura di credito. In terzo luogo, parte appellante, pur deducendo come tali condizioni non riguarderebbero il rapporto bancario in questione, non indica tuttavia di avere avuto con la un Controparte_5 altro rapporto di conto corrente, diverso da quello “oggetto di lite”.
Non solo.
Nel caso in esame, non solo è presente in atti il contratto di conto corrente n. 1717 sottoscritto in data 27.11.1998, ma si rinvengono anche tutti gli estratti conto di tale rapporto: quelli dal 1°.
3.2001 al 31.12.2013 sono stati prodotti dall'odierna parte appellante (originaria parte opponente) (v. docc. n. 17 e 18 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), men- tre quelli dal 31.12.1998 al 30.6.2010 sono stati prodotti da parte appel- lata (originaria parte opposta) (v. docc. da n. 1 a n. 10 depositati unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). Questi non provano l'applicazione, anche solo in fatto ed a prescindere dalla suddetta previsione contrattuale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi nello svolgersi del rapporto di conto corrente n. 1717.
10 Ed è appena il caso di rilevare che parte appellante, pur avendo dedotto nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo l'illecita pratica anatocistica e pur censurando la decisione di primo grado nella parte in cui non ha pronunciato su tale censura, non allega che la previsione del punto 1) delle “Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.” non trovi applica- zione al rapporto di conto corrente in essere con la pro- Parte_1 prio in ragione di quanto documentato dagli estratti conto prodotti.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri non ha ritenuto la decadenza della dal diritto di far valere la garanzia nei confronti del fideiussore CP_4 Pt_4 per decorrenza dei sei mesi prescritto dall'art. 1957 c.c.
[...]
Secondo parte appellante, il Tribunale di Velletri avrebbe errato nel qualifi- care la garanzia prestata da tale opponente quale contratto autonomo di garanzia, ritenendo sussistente: “1) la deroga dell'art. 1957 c.c.; 2) la clau- sola per la quale il fideiussore sarebbe tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta;
3) la clausola per cui, nell'ipotesi in cui le CP_4 obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende- rebbe estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, laddove solamente la garanzia prestata da conter- Parte_3 rebbe le clausole richiamate dal primo giudice per qualificare come contratto autonomo di garanzia quello sottoscritto da e solamente il Parte_4 contratto sottoscritto da conterrebbe all'art. 6 un'espressa de- Parte_3 roga all'art. 1957 c.c. E, conseguentemente, non sarebbe possibile – se- condo parte appellante – ritenere rispettato nei confronti di Parte_4 il termine di sei mesi previsto da tale disposizione normativa che disciplina la fideiussione: infatti, in data 13.11.2015 la Controparte_5 ha risolto il mutuo con effetto immediato, intimando il pagamento
[...] del debito residuo, ma soltanto in data 30.7.2016 ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, agendo così giudizialmente per il recupero del cre- dito.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è di per sé idonea e sufficiente a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia. Come ritenuto
11 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “La deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "con- tratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vin- colo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'e- stinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'a- zione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (così Cass. Civ., Sez. III, 27.12.2024, n. 34678).
Nel caso in esame, il Tribunale di Velletri ha qualificato il contratto di garan- zia stipulato in data 11.5.2000 tra i due garanti odierni appellanti e la
[...] come contratto autonomo non in ragione della Controparte_5 deroga di cui all'art. 1957 c.c., ma semmai valorizzando la previsione per cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice ri- CP_4 chiesta scritta. Infatti, nella sentenza di primo grado si legge che “si osserva che il garante non è legittimato a sollevare eccezioni afferenti al rapporto tra debitore principale e creditore garantito proprio in considerazione della so- stanziale estraneità del medesimo rispetto al rapporto fondamentale”.
Tale statuizione del giudice di primo grado, soltanto genericamente censu- rata da parte appellante – che deduce come “dalla documentazione relativa al Sig. non emerge neanche la presenza di una clausola di Parte_4 pagamento a prima richiesta” – nel sostenere come il titolo dell'obbligazione di tale garante (la cui esistenza non si contesta) non sarebbe lo stesso che fonda quella della nei confronti di Controparte_5
non merita riforma. L'orientamento più recente della giurispru- Parte_3 denza di legittimità è, infatti, nel senso di ritenere che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto auto- nomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di 12 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione nego- ziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-3, 3.12.2020, n. 27619; Cass. civ., SS.UU., 18.2.2010, n. 3947).
3.2. Parte appellante deduce che, “da una mera scorsa ai documenti depo- sitati dall'opposta e relativi al conferma che, gli stessi sono Parte_4 diversi da quelli depositati per l'altro garante . Così facendo Parte_3 tale appellante intende sostenere che il giudice di primo grado avrebbe er- roneamente ritenuto che quello sottoscritto dallo stesso sarebbe un con- tratto autonomo di garanzia, laddove – a differenza di quello sottoscritto da
– sarebbe invece una fideiussione, e segnatamente una fideius- Parte_3 sione omnibus.
Anche nel proporre appello, come nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., dunque non nega di avere sottoscritto un contratto con Parte_4 cui si è reso garante delle obbligazioni assunte dalla nei Parte_1 confronti fino alla somma di € Controparte_5
364.000,00, come risultante a seguito di successive modifiche dell'importo iniziale. Piuttosto, e come si è detto, deduce che le pattuizioni del contratto sottoscritto dallo stesso non sarebbero le stesse di quello sottoscritto da
Parte_3
Di contro, dalla documentazione in atti si evince chiaramente come in data 11.5.2000 i due garanti odierni appellanti abbiano sottoscritto il medesimo contratto di garanzia. In particolare, tale circostanza trova conferma sia nel contratto sottoscritto dal solo in data 11.8.2013, nel quale si Parte_3 legge “la presente fideiussione è da noi rilasciata con il vincolo della solida- rietà con i signori che vi hanno rilasciato analoga fideiussione Parte_4 non revocata del 11/05/2000 e successive modifiche e/o variazioni” (v. doc. n.
2.4. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); sia nelle variazioni dell'originario contratto dell'11.5.2000 (v. docc. nn.
2.1. e 2.2. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), che fanno riferimento alla fideiussione prestata tanto da quanto da in Parte_3 Parte_4 data 11.5.2000, riferendosi esclusivamente ad un unico documento
13 sottoscritto dagli stessi e non a distinte fideiussioni prestate. Tra queste ul- time assume particolare rilevanza la modifica sottoscritta congiuntamente da entrambi il 13.10.2005 (v. doc. n.
2.1. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), che reca la sottoscrizione di entrambi i suddetti garanti.
Se così è, vale a dire se il contratto di garanzia sottoscritto da Parte_4
è lo stesso sottoscritto da le condizioni contrattuali sono ne- Parte_9 cessariamente le medesime, vale a dire quelle sulla scorta delle quali il giu- dice di primo grado ha ritenuto, condivisibilmente, che quello in data 11.5.2000 – e, quanto a invero anche quello in data 11.8.2013 Parte_9
– debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione.
Del resto, l'appellante non censura tale qualificazione operata Parte_4 dal giudice di primo grado con riguardo al contratto in data 11.5.2000, e segnatamente non deduce che tale contratto non presenterebbe la clausola
“a prima richiesta”. Piuttosto, tale appellante deduce – come si è detto – che quello sottoscritto dallo stesso non sarebbe tale, a differenza di quello fir- mato da al contempo però non contestando in alcun modo, già Parte_9 nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., di essersi reso garante per l'im- porto indicato della come si è già detto. Parte_1
3.3. Una volta ritenuto che ha sottoscritto, al pari di Parte_4 Pt_3
un contratto autonomo di garanzia, come lo ha qualificato il giudice
[...] monocratico del Tribunale di Velletri, resta assorbita la dedotta inefficacia della garanzia personale prestata dallo stesso per violazione del termine se- mestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo l'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza di legitti- mità, il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa
14 tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.3.2017, n. 7883; segnalandosi, in senso contrario, ma non massimata, Cass. civ., Sez. I, ord. 21.10.2010, n. 21645).
In ogni caso, anche qualora – come sostanzialmente deduce Parte_4
– la disciplina contrattuale applicabile allo stesso prevedesse invece l'appli- cazione dell'art. 1957 c.c. (circostanza che, tuttavia, va esclusa, come si è detto sopra), ai fini dell'effettivo rispetto semestrale indicato dalla disposi- zione “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice propo- sizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giu- diziale” (così Cass. civ., Sez. III, 10.1.2025, n. 660). Ne consegue che, attesa la qualificazione come contratto autonomo di garanzia di quello sottoscritto anche da in favore della Parte_4 Controparte_5
a garanzia della obbligazioni assunte dalla al rispetto del Parte_1 termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., di cui l'appellante invoca l'appli- cazione, è stata sufficiente la richiesta stragiudiziale della in data CP_4
13.11.2015, con cui ha intimato alla debitrice principale, oltre che ai garanti, il pagamento della somma complessiva di € 135.093,91 entro dieci giorni (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto la nullità del contratto di mutuo stipu- lato con la per “impossibilità materiale” di conseguire lo Parte_1 scopo a cui era vincolato. In particolare, gli appellanti deducono che, come emerge dalla documentazione in atti, il mutuo sottoscritto dalla Parte_1 era vincolato al perseguimento di uno scopo individuato nella “ristrut-
[...] turazione immobile”, laddove questo sarebbe stato un oggetto impossibile, non essendo la società mutuante proprietaria di alcun immobile.
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, il mutuo di scopo ri- sponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mu- tuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ed a corrispondere
15 gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attua- zione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo fun- zionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destina- zione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallag- matici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche me- diante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 15929; Cass. civ., Sez. I, ord.
19.10.2017, n. 24699).
Nel caso in esame, è vero che il contratto di finanziamento sottoscritto dalla con la in data Parte_1 Controparte_5
10.1.2013 indicava: “abbiamo ricevuto in data odierna la Vs. comunicazione ed abbiamo presto atto che l di ha concesso una Controparte_5 sovvenzione chirografaria a tasso fisso di € 250.000,00 per il seguente scopo di RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ai seguenti patti e condizioni e per lo scopo indicato nella dichiarazione che, sottoscritta dalla parte finanziata o allegata al presente contratto e ne forma parte integrante e sostanziale” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Al contempo, però, dal contratto stesso non emergono elementi per ritenere che le somme venissero erogate al fine di realizzare un programma negoziale che integrasse lo scopo del mutuo concesso.
Ai fini della qualificazione di un contratto quale mutuo di scopo, infatti, non
è dirimente – diversamente da quanto ritengono gli appellanti – la sola men- zione di quello che è il motivo per il quale la avesse ri- Parte_1 chiesto il finanziamento, senza che però la società si fosse anche espressa- mente obbligata a realizzare quanto indicato, peraltro del tutto generica- mente, nel contratto stesso. Del resto, un'obbligazione di tale tipo avrebbe implicato l'indicazione nel contratto di mutuo di quale sarebbe stato l'immo- bile su cui andava effettuata la ristrutturazione, alla quale doveva essere quindi rapportata la somma mutuata, e quindi necessitava anche di una 16 specifica indicazione di quale fosse l'intervento da effettuare sull'immobile, che quindi avrebbe dovuto risultare da un capitolato speciale con tutti gli importi e con le specificazioni delle tempistiche di realizzazione delle opere. E, inoltre, tutta tale documentazione doveva essere esaminata dalla ai CP_4 fini della concessione del mutuo in questione.
È di tutta evidenza come tutto questo non sia avvenuto nel caso in esame, né parte appellante deduce il contrario, invero. Nel contratto sottoscritto dalle parti in data 10.1.2013 non vi è alcun elemento per poter ritenere che si sia in presenza di un mutuo di scopo, in cui la causa “è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del pro- gramma negoziale” (così Cass. civ., Sez. I, 19.9.2024, n. 25193).
Ne consegue che neanche assume rilevanza che, diversamente dall'indica- zione quale utilizzo delle somme nel contratto stesso, “è la stessa successiva utilizzazione della somma mutuata, accreditata sul conto corrente 1717, a svelare come la fosse consapevole che le finalità del finanziamento CP_4 erano tutt'altre, tra le quali anche ripianare il saldo passivo del conto corrente (cfr. doc. 5)”, come deduce parte appellante.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere omesso di pronunciare sull'XI motivo articolato nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., con cui è stata dedotta l'erroneità dell'am- montare del credito ingiunto. In particolare, gli appellanti affermano che l'im- porto di € 139.922,71, indicato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. quale residuo da rimborsare, “non corrisponde alla realtà” a fronte della minor somma di € 127.565,29 di cui al piano di ammortamento del mutuo dopo il pagamento della rata di luglio 2015, non essendo stato con- testato il pagamento delle rate sino questa.
Il motivo non è fondato.
È vero che – come deducono gli odierni appellanti – per costante giurispru- denza, al fine di provare il proprio credito, la banca è obbligata alla produ- zione in giudizio di tutti gli estratti conto (e dei rispettivi riassunti scalari) sin dall'origine del rapporto. La norma di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo am- bito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di
17 opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di at- tore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'op- posizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'e- stratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'im- porto a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, ab- bia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il con- tratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. I, ord. 6.6.2018, n. 14640, che richiama, “tra molte, Cass. n. 5915 dell'Il marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 no- vembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466”).
Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo l'onere della
[...]
.p.a. di fornire la prova del proprio credito nel giudizio di Controparte_5 primo grado mediante la produzione degli estratti conto, poiché non si trat- tava di provare lo svolgimento integrale di rapporto di conto corrente (come si è detto sopra, domande fondate su tale rapporto sono state svolte dagli odierni appellanti). Quello che la ha dedotto, con il ricorso ex art. 633 CP_4
c.p.c. in data 26.7.2006, è l'inadempimento da parte della Parte_1 all'obbligazione di pagamento nascente dal contratto di mutuo stipulato in data 10.1.2013.
Ne consegue che, nel caso in esame, era onere della Controparte_5 provare soltanto il titolo del proprio diritto di credito, che
[...] nei confronti dell'obbligata in via principale è il contratto di mutuo e nei confronti dei garanti è il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli stessi, nonché le successive variazioni in aumento (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 30.10.2001, n. 15333). A fronte del dedotto inadempimento da parte della era allora onere di parte opposta provare che non sussistesse il CP_4 dedotto inadempimento e, quindi, che il credito azionato in sede monitoria non fosse, quantomeno in parte, dovuto. 18 Il documento contabile prodotto dalla in sede monitoria, e denominato CP_4
“estratto conto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93” nell'elen- cazione delle produzioni in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., evidenzia come, a fronte di un importo dovuto di € 140.725,26 derivante dalla “sovvenzione chirografaria” concessa l'11.1.2013, a seguito dell'operazione del 3.6.2016 di chiusura del conto n. 1717 e della compensazione del saldo finale residuo sullo stesso di € 1.159,12 per ripianare il debito, sussista un credito residuo per un totale complessivo di € 139.566,14 alla data del 30.6.2016 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), quello azio- nato appunto in sede monitoria.
La con raccomanda a.r. del 13.11.2015, ha comunicato alla società CP_4 debitrice ed ai garanti e l'ammontare dell'espo- Parte_4 Parte_3 sizione debitoria a fronte della risoluzione del rapporto di mutuo in data 10.1.2013, con l'avvertimento che in difetto di pagamento delle somme ri- chieste, avrebbe assunto nei loro confronti le opportune azioni per il recu- pero forzoso del credito, revocando ogni affidamento a suo tempo concesso (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Da tale nota si evince che, se l'ultima rata pagata è pacificamente quella relativa al mese di luglio 2015, l'importo di € 135.093,91 indicato nella stessa come dovuto alla data del 13.11.2015 tiene conto delle rate scadute e non pagate fino a tutto settembre 2015, e quindi degli interessi al tasso contrattuale dal 30.9.2015.
Non è allora soltanto al credito residuo € 127.565,29 a titolo di capitale mutuato, dovuto dopo il pagamento della rata di luglio 2015 in base al piano di ammortamento, che bisogna fare riferimento, in quanto il credito comples- sivo azionato dalla Banca tiene conto anche degli interessi al tasso conven- zionale ricompresi nelle rate di agosto e settembre, rimaste insolute. Inoltre, la somma di € 139.566,14 alla data del 30.6.2016, indicata dal documento denominato “estratto conto”, comprende – con tutta evidenza – gli interessi maturati fino a tale data, e peraltro espressamente riporta quelli relativi al mese di giugno 2016, oltre alla somma portata in compensazione.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha ritenuto sussistente una condotta illecita della nei CP_4 confronti della In particolare, parte appellante deduce che Parte_1
19 la si sarebbe appropriata indebitamente Controparte_5 del saldo del conto corrente n. 1717 alla data 22.7.2016, al momento della chiusura di tale conto, a fronte di un debito della correntista derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo denominato “sovvenzione chiro- grafari . n. 18/632/659102”. Pt_7
Il motivo è privo di pregio.
L'art. 1853 c.c. dispone che, “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. In applicazione di tale disposizione la ha proceduto a com- Controparte_5 pensare il suo debito nei confronti della Punto Sconto s.coop.p.a. risultante al momento della chiusura del conto corrente intestato a tale società con il maggior debito di quest'ultima per l'inadempimento al mutuo stipulato in data 10.1.2013.
Come si è detto, l'Istituto di credito suddetto ha comunicato alla società de- bitrice, oltre che ai garanti e la decadenza dal Parte_4 Parte_3 beneficio del termine in relazione al suddetto rapporto con raccomandata a.r. del 13.11.2015, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento delle somme richieste nel termine di dieci giorni, avrebbe assunto nei loro con- fronti le opportune azioni per il recupero forzoso del credito. A seguito della disposta decadenza dal beneficio del termine, dalla ricezione di detta racco- mandata suddetta da parte della debitrice principale, il credito residuo per il titolo contrattuale suddetto nei suoi confronti (come anche dei suoi garanti) è divenuto immediatamente esigibile. La ha dunque potuto legittima- CP_4 mente procedere alla compensazione con lo stesso del saldo positivo del conto corrente n. 1717 intrattenuto dalla con la stessa. Parte_1
Si deve ritenere, allora, che la non ha Controparte_5 posto in essere alcuna condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del rapporto di conto corrente, ma ha applicato la disposizione codicistica sopra richiamata e, prima di azionare la somma complessiva residua in virtù del rapporto denominato “sovvenzione chirografaria”, ha compensato il proprio credito derivante da tale rapporto con la somma di € 1.159,12 risultante quale saldo del conto corrente suddetto alla sua chiusura. Infatti, nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera
20 una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (anche un mutuo) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili (cfr., con riguardo al credito nascente per un mutuo fondiario,
Cass. civ., Sez. I, ord. 11.12.2023, n. 34424).
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da
[...]
e da – si deve ritenere, quello in data 10.5.2000 Parte_5 Parte_3 da all'epoca sottoscritto anche da e quello in Parte_4 Parte_3 data 11.1.2013 da che ha sostituito quanto a tale fideiussore Parte_3 il precedente rapporto del 10.5.2000 – per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. In particolare, parte appellante deduce come il contratto di fideiussione sottoscritto dai due originari opponenti sopra indicati sarebbe del tutto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI che la Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990.
Il motivo deve essere disatteso.
Preliminarmente, è opportuno chiarire come non assuma alcun rilievo che l'odierna parte appellante abbia sollevato tale eccezione di nullità in que- stione oltre i termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, in quanto tale eccezione di nullità è sollevabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio: secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), infatti, il potere di rilievo offi- cioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospet- tato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed inte- grante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, 17.10.2019, n. 26495).
21 7.1. Non è possibile ritenere che la deroga all'art. 1957 c.c. – e non l'intero contratto, in ogni caso (cfr. Cass. civ., S.U., 30.12.2021, n. 41994) – sia nulla, e segnatamente che possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e tanto meno a seguito dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, che peraltro è stato prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante).
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel maggio del 2000. Con- seguentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e da Parte_3 Parte_4 in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni contrattuali della fideius- sione sottoscritta in data 10.5.2000 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 e sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima rispetto a tale provvedimento sanzionatorio, e quindi che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data 10.5.2000 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito con- correnziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipen- dente preposta alla regolazione di quel mercato.
A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. il principio espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risar- cimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato
22 (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017, n. 29810). Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo og- getto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provve- dimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 2000 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
7.2. Quella proposta da nel giudizio di opposizione ex art. 645 Parte_3
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1845/2016 emesso dal Tribunale di
Velletri il 9.8.2016 con riguardo alla fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 11.1.2013 (v. doc. n.
2.4. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una viola- zione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella in- cardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle 23 allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto. ha sottoscritto il contratto di garanzia in favore della Parte_3 [...] in data 11.1.2013, vale a dire a distanza di Controparte_5 circa otto anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 (si ripete, prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio), che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con ri- guardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierni appellato-appellante in via incidentale) era onerati dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel gennaio 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in data Parte_3
11.1.2013) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato,
24 nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uni- forme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omni- bus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 11.1.2013) sia espres- Parte_3 sione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'appro- vazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione ne- cessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la (con cui è stata Controparte_5 sottoscritta la fideiussione per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierno appellato), avrebbe dovuto allegare e provare che Parte_3 anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (gennaio 2013) utilizzavano uniformemente lo schema di fi- deiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provve- dimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono par- zialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Nella motivazione della sud- detta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diven- tano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale 25 unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi as- sume la veste di fideiussore.
Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le ban- che non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzas- sero ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla , Parte_1 da e da avverso la sentenza n. 2047/2019 Parte_4 Parte_3 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data
19.11.2019 deve rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
26 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla , da Parte_1 Pt_3
e da avverso la sentenza n. 2047/2019 emessa dal
[...] Parte_4
Tribunale di Velletri in data 19.11.2019; condanna la , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_10
in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Controparte_5 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
27
(cod. fisc.: E (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta CodiceFiscale_2 elettronica certificata dell'avv. Fabio Bersani (cod. fisc.: C.F._3
) (p.e.c.: , che li rappresenta e difende per
[...] Email_1 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc.: , e per essa la mandata- Controparte_1 P.IVA_2 cod. fisc.: ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente do- Controparte_3 miciliata in Roma, Viale SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio dell'avv. Pietro Costa (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4 per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e ri- sposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , “Voglia Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 2047/2019, del Tribunale di Velletri, pubblicata il 19 novembre 2019:
1. accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello proposti o, in subordine, in accoglimento anche di uno solo di essi, e per le ragioni di fatto e di diritto ivi compendiate:
a) in via principale, dichiarare la nullità del contratto di mutuo azionato mo- nitoriamente, per le ragioni esposte nel primo motivo di opposizione, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1845/2016, emesso dal Tribunale di Velletri, rigettando nel merito la domanda di condanna introdotta in lite dall'opposta;
b) in via subordinata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nei residui motivi dell'atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inadempi- mento e/o l'inesatto adempimento da parte della Controparte_4
degli obblighi contrattuali conseguenti, anche ex art. 1339 c.c., al
[...] rapporto di conto corrente oggetto di lite, alla collegata apertura di credito in conto corrente, previo accertamento:
- della nullità delle previsioni negoziali della capitalizzazione trimestrale de- gli interessi passivi;
- della nullità della determinazione della misura ultralegale degli interessi passivi;
- della nullità della commissione di massimo scoperto, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che sia stata convenuta per iscritto;
- dell'illiceità del metodo adottato dalla per la decorrenza delle va- CP_4 lute;
- dell'illiceità delle spese addebitate nel corso dei prefati rapporti, per as- senza di una loro determinazione convenzionale scritta;
- dell'illecita applicazione tout court di interessi passivi, per l'avvenuto supe- ramento dei tassi soglia nel corso del rapporto di conto corrente;
- dell'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi di interessi passivi e delle altre variazioni in peius delle condizioni economiche applicate al rap- porto di conto corrente e all'ancillare apertura di credito, per violazione degli obblighi di comunicazione normativamente prescritti;
2 c) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di citazione opposizione, l'inadempimento e/o l'inesatto adempi- mento da parte della degli obblighi contrat- Controparte_4 tuali conseguenti, anche ex art. 1339 c.c., al contratto di mutuo azionato monitoriamente, regolato sul conto corrente n. 1717, previo accertamento dell'illecita applicazione di interessi passivi, nonché per l'aver convenuto un tasso passivo effettivo superiore al tasso soglia del primo trimestre del 2013 ed, in subordine, per la duplicazione illecita dei frutti civili richiesti ed appli- cati;
d) dichiarare gli opponenti tenuti a corrispondere all , per il menzio- CP_4 nato rapporto di conto corrente, gli interessi corrispettivi esclusivamente al saggio legale nelle misure tempo per tempo vigenti, secondo la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c. o, in subordine, secondo la previsione di cui all'art. 117, co. 7, del D. Lgs.n. 385/1993, nonché, per il menzionato con- tratto di mutuo e per le ragioni esposte, dichiarare gli opponenti non tenuti a corrispondere all alcun interesse ex art. 1815 c.c. o, in subordine, CP_4 tenuta a corrispondere all convenuta gli interessi esclusivamente al CP_4 saggio legale nelle misure tempo per tempo vigenti, secondo la previsione dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
e) dichiarare, in ipotesi di accertato superamento dei tassi soglia ex lege 108/96 sul rapporto di conto corrente collegato ad affidamento, non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, co. 2, c.c.;
f) quale conseguenza di quanto sopra richiesto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 1717 alla data del 3 giugno 2016, accertando, previa epurazione delle illecite annotazioni a debito avvenute nel corso del rap- porto, anche attraverso c.t.u. contabile, che sin da ora si richiede, la diversa e maggiore entità del saldo attivo, altresì condannando l Controparte_4
a restituire alla la ridetta somma, previa
[...] Parte_1 compensazione con l'eventuale credito che dovesse accertarsi esistente della e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1845/2016, emesso CP_4 dal Tribunale di Velletri, rigettando nel merito la domanda di condanna in- trodotta in lite dall'opposta;
3 g) accertare, nella denegata ipotesi si determinasse l'esistenza di un residuo credito da parte dell , che gli asseriti garanti Controparte_4 non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Istituto di credito convenuto, per inesistenza e/o invalidità dell'azionato rapporto fideiussorio, anche in ra- gione della violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 e, quanto al solo Sig.
[...] per decadenza della dal diritto di azionare nei suoi Parte_5 CP_4 confronti la garanzia ex art. 1957 c.c. In subordine, che i fideiussori non sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora in misura superiore a quella le- gale, per le ragioni compendiate nel XIV motivo delle ragioni di diritto;
h) previo accertamento dell'illiceità delle condotte consumate dalla
[...]
, denunziate nel XV motivo delle ragioni di diritto ar- Controparte_4 ticolate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, condannare la ridetta a corrispondere alla il risarcimento CP_4 Parte_1 dei danni patrimoniali, nella misura degli importi illegittimamente sottratti dal conto corrente personale, nonché i danni non patrimoniali, di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, previo accertamento incidentale della sus- sumibilità delle condotte denunziate nella fattispecie criminosa dell'appro- priazione indebita, portando in compensazione gli importi liquidati con l'eventuale residuo credito dell che dovesse esser accertato in corso CP_4 di causa.
2. Condannare le appellate al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e C.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come già il procuratore del primo grado di lite”; per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile il sesto motivo di impu- gnazione 'Violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/90 – violazione dell'art. 112 c.p.c – omissione, perplessità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 115 c.p.c', in quanto proposto per la prima volta nel pre- sente giudizio d'appello; nel merito, rigettare l'impugnazione così come for- mulata dalla , in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché dai Sigg.ri Parte_6
, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma
[...]
4 in toto della sentenza n. 2047/2019 del Tribunale di Velletri del 05.11.2019 e pubblicata il 19.11.2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudi- zio”.
FATTO E DIRITTO
1. La , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1845/2016 emesso dal Tribunale di Velletri il 9.8.2016 (e depositato il 29.8.2016), con cui è stato loro ingiunto – rispettivamente, la prima quale obbligata in via princi- pale e gli altri due quali suoi garanti – di pagare alla Controparte_5 la somma complessiva di € 139.566,14, oltre interessi al
[...] tasso convenzionale del 4,32% annuo a fare data dal 23.7.2016 sino all'ef- fettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio, in virtù della “sovven- zione chirografaria . n. 18/632/659102” per l'importo di € Pt_7
250.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili posticipate di importo costante a partire dall'11.2.2013 e con termine finale all'11.1.2018.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo suddetto, nonché, in via subordinata, l'inadempimento o l'inesatto adempi- mento da parte della appellata degli obblighi contrattuali assunti, an- CP_4 che ex art. 1339 c.c., con il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale, alla collegata apertura di credito, nonché l'applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia di usura. Inoltre, hanno eccepito in compensazione il credito, di cui la società debitrice sarebbe stata titolare nei confronti della Banca opposta, originato dal costante addebito nel corso del rapporto di conto corrente n. 1717 di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese e altre voci di costo in applicazione di clausole nulle o in assenza di valida pattuizione scritta.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'oppo- sizione siccome infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2019 si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa la mandataria Controparte_1 quale cessionaria del credito della Controparte_2 [...] nei confronti degli opponenti, che ha fatto Controparte_5 proprio le difese e le conclusioni spiegate da quest'ultima nel costituirsi nel giudizio di opposizione.
Con sentenza n. 2047/2019 pubblicata in data 19.11.2019 il Tribunale di
Velletri, in composizione monocratica, ha così statuito: “a) rigetta l'opposi- zione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo oppo- sto;
b) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
c) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte opponente nei confronti di parte opposta;
d) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di causa in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 13430,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello la
, e che hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per Controparte_1 essa quale mandataria la che ha contestato Controparte_2 la fondatezza delle censure svolte degli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dagli originari opponenti e per non avere ritenuto, in accoglimento della stessa, la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. dell'art. 7 delle
“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” del contratto di conto corrente n. 1717, che – secondo quanto deduce parte appellante – prevedrebbe la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto condotta anatocistica. In particolare, gli appellanti deducono che “il c/c n. 1717, su cui è stato interamente regolamentato il mutuo chirografario azionato in via monitoria, è stato aperto nel 1998, prima dell'adozione della 6 Delibera del C.I.C.R., in data 9 febbraio 2000”; e che l'art. 7 del contratto
“richiama un modulo allegato nel quale vi sarebbe la quantificazione del sag- gio di interesse, la periodicità pattuita di liquidazione e di contabilizzazione, expressis verbis prevendendo che gli interessi '…producono a loro volta in- teressi nella stessa misura' (…)”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Gli odierni appellanti, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., hanno dedotto, in sintesi, che “la ha lucrato surrettiziamente sia il tasso CP_4 debitore incorporato nelle singole rate di ammortamento, sia il tasso debi- tore applicato sui saldi passivi del conto corrente, così finendo per applicare sulle somme finanziate tassi superiori a quelli soglia normativamente pre- scritti. In tal modo operando, la BANCA ha realizzato un vero e proprio col- legamento negoziale, sia oggettivo che soggettivo, tra il menzionato conto corrente, l'ancillare apertura di credito ed il predetto finanziamento”; e, quindi, hanno chiesto “l'accertamento dell'effettivo saldo del conto in verbis formalmente chiuso in data 3 giugno 2016, nonché l'accertamento del con- seguente diritto a ricevere in ripetizione quanto illecitamente addebitato nel corso del rapporto, sin dalla sua apertura (cfr. doc. 5)”.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha ritenuto che “deve escludersi la sus- sistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo, atteso che l'accreditamento da parte della Banca della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuatario non altera la na- tura del mutuo quale contratto reale, e non è idoneo di per sé a dimostrare il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente (…) ne deriva che le doglianze relative al conto n. 1717 non costituiscono motivi di oppo- sizione in senso tecnico, quali fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria avversaria talché vanno considerati tamquam non esset”.
Con tale statuizione il Tribunale di Velletri ha escluso – in buona sostanza – la pratica anatocistica con riguardo all'addebito della rate del mutuo stipu- lato dalla in data 10.1.2013 sul conto corrente n. 1717 Parte_1 intestato a tale società, e quindi all'applicazione di interessi passivi sull'even- tuale saldo negativo di tale conto generato da tale addebito. E, peraltro, tale statuizione non è stata impugnata da parte appellante.
7 Ad ogni buon conto, si deve osservare che, una volta addebitata su un conto corrente la rata di rimborso di un mutuo diviene una posta contabile di tale conto e, quindi, il saldo dello stesso produce interessi, attivi o passivi, senza che assuma rilevanza la natura dell'addebito effettuato, e quindi senza che rilevi che l'evidenza contabile in questione costituisca, anche solo in parte, il rimborso di interessi dovuti alla banca stessa in ragione di altro e diverso rapporto tra le stesse (o anche altre) parti.
2.2. Nel proporre appello si rileva come il giudice di primo grado abbia tut- tavia omesso di pronunciarsi in ordine all'ulteriore deduzione svolta dagli stessi, e alla domanda di accertamento espressamente proposta in relazione al rapporto di conto corrente, volta a conseguire “l'accertamento dell'effet- tivo saldo del conto in verbis formalmente chiuso in data 3 giugno 2016, nonché l'accertamento del conseguente diritto a ricevere in ripetizione quanto illecitamente addebitato nel corso del rapporto, sin dalla sua apertura (cfr. doc. 5)”.
Su tale domanda riconvenzionale di accertamento il giudice di primo grado effettivamente non si è pronunciato, come deduce parte appellante, ma ciò nondimeno la stessa non merita accoglimento.
2.3. Il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebita- mente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
13.12.2019, n. 33009) e gli estratti conto relativi a tale rapporto al fine di provare la concreta applicazione della condizione contrattuale nulla, oltre che per quantificare quanto sia stato indebitamente addebitato in applica- zione della stessa. Più specificamente, “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura su- periore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di
8 danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innan- zitutto – ma non soltanto – mediante il deposito degli estratti di conto cor- rente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle do- mande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017)” (così Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
2.4. Nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi nell'introdurre il presente giudizio di appello, la e i suoi Parte_1 garanti hanno dedotto la capitalizzazione trimestrale degli interessi in base a quanto previsto dal contratto di conto corrente stipulato in data 27.11.1998, indicando l'art. 7 dello stesso. Questo in applicazione diretta di tale clausola fino al 30.6.2000, ma anche la violazione della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, “giacché mai nessuna comunicazione individuale o, più ancora, mai nessuna convenzione scritta tra le parti, in ordine alla pari pe- riodicità di liquidazione degli interessi, è stata sottoscritta dalla Pt_1
”, nonché dell'art. 120, co. 2, del d.lgs. n. 395/1993, come modifi-
[...] cato dall'art. 1, co. 629, L. 147/2013, e quindi “dal 1° gennaio 2014 sino al 3 giugno 2016, data di passaggio a sofferenza del rapporto con l'illecito incameramento del saldo attivo”.
Nel primo grado di giudizio è stato prodotto dalla Controparte_5 il contratto di conto corrente n. 1717 (v. doc. n. 11 del fascicolo
[...] di parte appellata – primo grado di giudizio) e questo – diversamente da quanto dedotto dagli odierni appellanti – non reca alcuna previsione del cal- colo trimestrale degli interessi passivi, e quindi che preveda la pratica ana- tocistica. Nulla dispone in tale senso l'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, che pure regola l'appli- cazione degli interessi, mentre il punto 1) delle “Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.” prevede che “Il calcolo degli inte- ressi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile”, e quindi espres- samente esclude la pratica anatocistica con riguardo al rapporto in que- stione.
9 Gli appellanti mostrano di essere consapevoli di come la suddetta documen- tazione in atti smentisca la censura di anatocismo svolta dagli stessi e, quindi, deducono che la Banca “ha tentato in primo grado di far apparire una realtà inesistente, allegando al contratto di conto corrente, affoliato quale doc. 11 del suo fascicolo, un documento con le condizioni economiche di dettaglio che, tuttavia, non può essere riferito al rapporto oggetto di lite”. Di contro, si deve ritenere che le condizioni economiche in questione siano, invece, esattamente quelle che regolano il contratto di conto corrente n.
1717.
A tale conclusione si deve pervenire, in primo luogo, perché dette condizioni recano la sottoscrizione del legale rappresentante della Parte_8
.a. in ogni pagina e nell'ultima pagina la data, prestampata, del
[...]
1°.11.1998, prossima dunque a quella di sottoscrizione del contratto di conto corrente, dovendosi ritenere allora che costituiscano un allegato che costituisce parte integrante del contratto in data 27.11.1998. In secondo luogo, a tale conclusione si deve pervenire perché con queste si dettano
“Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.”, qual è il conto corrente n. 1717, che all'art. 6 reca la disciplina anche del rapporto di apertura di credito. In terzo luogo, parte appellante, pur deducendo come tali condizioni non riguarderebbero il rapporto bancario in questione, non indica tuttavia di avere avuto con la un Controparte_5 altro rapporto di conto corrente, diverso da quello “oggetto di lite”.
Non solo.
Nel caso in esame, non solo è presente in atti il contratto di conto corrente n. 1717 sottoscritto in data 27.11.1998, ma si rinvengono anche tutti gli estratti conto di tale rapporto: quelli dal 1°.
3.2001 al 31.12.2013 sono stati prodotti dall'odierna parte appellante (originaria parte opponente) (v. docc. n. 17 e 18 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), men- tre quelli dal 31.12.1998 al 30.6.2010 sono stati prodotti da parte appel- lata (originaria parte opposta) (v. docc. da n. 1 a n. 10 depositati unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). Questi non provano l'applicazione, anche solo in fatto ed a prescindere dalla suddetta previsione contrattuale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi nello svolgersi del rapporto di conto corrente n. 1717.
10 Ed è appena il caso di rilevare che parte appellante, pur avendo dedotto nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo l'illecita pratica anatocistica e pur censurando la decisione di primo grado nella parte in cui non ha pronunciato su tale censura, non allega che la previsione del punto 1) delle “Condizioni economiche che regolano il contratto di c/c di corr./antic.” non trovi applica- zione al rapporto di conto corrente in essere con la pro- Parte_1 prio in ragione di quanto documentato dagli estratti conto prodotti.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri non ha ritenuto la decadenza della dal diritto di far valere la garanzia nei confronti del fideiussore CP_4 Pt_4 per decorrenza dei sei mesi prescritto dall'art. 1957 c.c.
[...]
Secondo parte appellante, il Tribunale di Velletri avrebbe errato nel qualifi- care la garanzia prestata da tale opponente quale contratto autonomo di garanzia, ritenendo sussistente: “1) la deroga dell'art. 1957 c.c.; 2) la clau- sola per la quale il fideiussore sarebbe tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta;
3) la clausola per cui, nell'ipotesi in cui le CP_4 obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende- rebbe estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, laddove solamente la garanzia prestata da conter- Parte_3 rebbe le clausole richiamate dal primo giudice per qualificare come contratto autonomo di garanzia quello sottoscritto da e solamente il Parte_4 contratto sottoscritto da conterrebbe all'art. 6 un'espressa de- Parte_3 roga all'art. 1957 c.c. E, conseguentemente, non sarebbe possibile – se- condo parte appellante – ritenere rispettato nei confronti di Parte_4 il termine di sei mesi previsto da tale disposizione normativa che disciplina la fideiussione: infatti, in data 13.11.2015 la Controparte_5 ha risolto il mutuo con effetto immediato, intimando il pagamento
[...] del debito residuo, ma soltanto in data 30.7.2016 ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, agendo così giudizialmente per il recupero del cre- dito.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è di per sé idonea e sufficiente a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia. Come ritenuto
11 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “La deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "con- tratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vin- colo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'e- stinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'a- zione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (così Cass. Civ., Sez. III, 27.12.2024, n. 34678).
Nel caso in esame, il Tribunale di Velletri ha qualificato il contratto di garan- zia stipulato in data 11.5.2000 tra i due garanti odierni appellanti e la
[...] come contratto autonomo non in ragione della Controparte_5 deroga di cui all'art. 1957 c.c., ma semmai valorizzando la previsione per cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice ri- CP_4 chiesta scritta. Infatti, nella sentenza di primo grado si legge che “si osserva che il garante non è legittimato a sollevare eccezioni afferenti al rapporto tra debitore principale e creditore garantito proprio in considerazione della so- stanziale estraneità del medesimo rispetto al rapporto fondamentale”.
Tale statuizione del giudice di primo grado, soltanto genericamente censu- rata da parte appellante – che deduce come “dalla documentazione relativa al Sig. non emerge neanche la presenza di una clausola di Parte_4 pagamento a prima richiesta” – nel sostenere come il titolo dell'obbligazione di tale garante (la cui esistenza non si contesta) non sarebbe lo stesso che fonda quella della nei confronti di Controparte_5
non merita riforma. L'orientamento più recente della giurispru- Parte_3 denza di legittimità è, infatti, nel senso di ritenere che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto auto- nomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di 12 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione nego- ziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-3, 3.12.2020, n. 27619; Cass. civ., SS.UU., 18.2.2010, n. 3947).
3.2. Parte appellante deduce che, “da una mera scorsa ai documenti depo- sitati dall'opposta e relativi al conferma che, gli stessi sono Parte_4 diversi da quelli depositati per l'altro garante . Così facendo Parte_3 tale appellante intende sostenere che il giudice di primo grado avrebbe er- roneamente ritenuto che quello sottoscritto dallo stesso sarebbe un con- tratto autonomo di garanzia, laddove – a differenza di quello sottoscritto da
– sarebbe invece una fideiussione, e segnatamente una fideius- Parte_3 sione omnibus.
Anche nel proporre appello, come nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., dunque non nega di avere sottoscritto un contratto con Parte_4 cui si è reso garante delle obbligazioni assunte dalla nei Parte_1 confronti fino alla somma di € Controparte_5
364.000,00, come risultante a seguito di successive modifiche dell'importo iniziale. Piuttosto, e come si è detto, deduce che le pattuizioni del contratto sottoscritto dallo stesso non sarebbero le stesse di quello sottoscritto da
Parte_3
Di contro, dalla documentazione in atti si evince chiaramente come in data 11.5.2000 i due garanti odierni appellanti abbiano sottoscritto il medesimo contratto di garanzia. In particolare, tale circostanza trova conferma sia nel contratto sottoscritto dal solo in data 11.8.2013, nel quale si Parte_3 legge “la presente fideiussione è da noi rilasciata con il vincolo della solida- rietà con i signori che vi hanno rilasciato analoga fideiussione Parte_4 non revocata del 11/05/2000 e successive modifiche e/o variazioni” (v. doc. n.
2.4. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio); sia nelle variazioni dell'originario contratto dell'11.5.2000 (v. docc. nn.
2.1. e 2.2. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), che fanno riferimento alla fideiussione prestata tanto da quanto da in Parte_3 Parte_4 data 11.5.2000, riferendosi esclusivamente ad un unico documento
13 sottoscritto dagli stessi e non a distinte fideiussioni prestate. Tra queste ul- time assume particolare rilevanza la modifica sottoscritta congiuntamente da entrambi il 13.10.2005 (v. doc. n.
2.1. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), che reca la sottoscrizione di entrambi i suddetti garanti.
Se così è, vale a dire se il contratto di garanzia sottoscritto da Parte_4
è lo stesso sottoscritto da le condizioni contrattuali sono ne- Parte_9 cessariamente le medesime, vale a dire quelle sulla scorta delle quali il giu- dice di primo grado ha ritenuto, condivisibilmente, che quello in data 11.5.2000 – e, quanto a invero anche quello in data 11.8.2013 Parte_9
– debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione.
Del resto, l'appellante non censura tale qualificazione operata Parte_4 dal giudice di primo grado con riguardo al contratto in data 11.5.2000, e segnatamente non deduce che tale contratto non presenterebbe la clausola
“a prima richiesta”. Piuttosto, tale appellante deduce – come si è detto – che quello sottoscritto dallo stesso non sarebbe tale, a differenza di quello fir- mato da al contempo però non contestando in alcun modo, già Parte_9 nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., di essersi reso garante per l'im- porto indicato della come si è già detto. Parte_1
3.3. Una volta ritenuto che ha sottoscritto, al pari di Parte_4 Pt_3
un contratto autonomo di garanzia, come lo ha qualificato il giudice
[...] monocratico del Tribunale di Velletri, resta assorbita la dedotta inefficacia della garanzia personale prestata dallo stesso per violazione del termine se- mestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo l'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza di legitti- mità, il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa
14 tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.3.2017, n. 7883; segnalandosi, in senso contrario, ma non massimata, Cass. civ., Sez. I, ord. 21.10.2010, n. 21645).
In ogni caso, anche qualora – come sostanzialmente deduce Parte_4
– la disciplina contrattuale applicabile allo stesso prevedesse invece l'appli- cazione dell'art. 1957 c.c. (circostanza che, tuttavia, va esclusa, come si è detto sopra), ai fini dell'effettivo rispetto semestrale indicato dalla disposi- zione “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice propo- sizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giu- diziale” (così Cass. civ., Sez. III, 10.1.2025, n. 660). Ne consegue che, attesa la qualificazione come contratto autonomo di garanzia di quello sottoscritto anche da in favore della Parte_4 Controparte_5
a garanzia della obbligazioni assunte dalla al rispetto del Parte_1 termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., di cui l'appellante invoca l'appli- cazione, è stata sufficiente la richiesta stragiudiziale della in data CP_4
13.11.2015, con cui ha intimato alla debitrice principale, oltre che ai garanti, il pagamento della somma complessiva di € 135.093,91 entro dieci giorni (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto la nullità del contratto di mutuo stipu- lato con la per “impossibilità materiale” di conseguire lo Parte_1 scopo a cui era vincolato. In particolare, gli appellanti deducono che, come emerge dalla documentazione in atti, il mutuo sottoscritto dalla Parte_1 era vincolato al perseguimento di uno scopo individuato nella “ristrut-
[...] turazione immobile”, laddove questo sarebbe stato un oggetto impossibile, non essendo la società mutuante proprietaria di alcun immobile.
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, il mutuo di scopo ri- sponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mu- tuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ed a corrispondere
15 gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attua- zione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo fun- zionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destina- zione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallag- matici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche me- diante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 15929; Cass. civ., Sez. I, ord.
19.10.2017, n. 24699).
Nel caso in esame, è vero che il contratto di finanziamento sottoscritto dalla con la in data Parte_1 Controparte_5
10.1.2013 indicava: “abbiamo ricevuto in data odierna la Vs. comunicazione ed abbiamo presto atto che l di ha concesso una Controparte_5 sovvenzione chirografaria a tasso fisso di € 250.000,00 per il seguente scopo di RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ai seguenti patti e condizioni e per lo scopo indicato nella dichiarazione che, sottoscritta dalla parte finanziata o allegata al presente contratto e ne forma parte integrante e sostanziale” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Al contempo, però, dal contratto stesso non emergono elementi per ritenere che le somme venissero erogate al fine di realizzare un programma negoziale che integrasse lo scopo del mutuo concesso.
Ai fini della qualificazione di un contratto quale mutuo di scopo, infatti, non
è dirimente – diversamente da quanto ritengono gli appellanti – la sola men- zione di quello che è il motivo per il quale la avesse ri- Parte_1 chiesto il finanziamento, senza che però la società si fosse anche espressa- mente obbligata a realizzare quanto indicato, peraltro del tutto generica- mente, nel contratto stesso. Del resto, un'obbligazione di tale tipo avrebbe implicato l'indicazione nel contratto di mutuo di quale sarebbe stato l'immo- bile su cui andava effettuata la ristrutturazione, alla quale doveva essere quindi rapportata la somma mutuata, e quindi necessitava anche di una 16 specifica indicazione di quale fosse l'intervento da effettuare sull'immobile, che quindi avrebbe dovuto risultare da un capitolato speciale con tutti gli importi e con le specificazioni delle tempistiche di realizzazione delle opere. E, inoltre, tutta tale documentazione doveva essere esaminata dalla ai CP_4 fini della concessione del mutuo in questione.
È di tutta evidenza come tutto questo non sia avvenuto nel caso in esame, né parte appellante deduce il contrario, invero. Nel contratto sottoscritto dalle parti in data 10.1.2013 non vi è alcun elemento per poter ritenere che si sia in presenza di un mutuo di scopo, in cui la causa “è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del pro- gramma negoziale” (così Cass. civ., Sez. I, 19.9.2024, n. 25193).
Ne consegue che neanche assume rilevanza che, diversamente dall'indica- zione quale utilizzo delle somme nel contratto stesso, “è la stessa successiva utilizzazione della somma mutuata, accreditata sul conto corrente 1717, a svelare come la fosse consapevole che le finalità del finanziamento CP_4 erano tutt'altre, tra le quali anche ripianare il saldo passivo del conto corrente (cfr. doc. 5)”, come deduce parte appellante.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere omesso di pronunciare sull'XI motivo articolato nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., con cui è stata dedotta l'erroneità dell'am- montare del credito ingiunto. In particolare, gli appellanti affermano che l'im- porto di € 139.922,71, indicato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. quale residuo da rimborsare, “non corrisponde alla realtà” a fronte della minor somma di € 127.565,29 di cui al piano di ammortamento del mutuo dopo il pagamento della rata di luglio 2015, non essendo stato con- testato il pagamento delle rate sino questa.
Il motivo non è fondato.
È vero che – come deducono gli odierni appellanti – per costante giurispru- denza, al fine di provare il proprio credito, la banca è obbligata alla produ- zione in giudizio di tutti gli estratti conto (e dei rispettivi riassunti scalari) sin dall'origine del rapporto. La norma di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo am- bito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di
17 opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di at- tore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'op- posizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'e- stratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'im- porto a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, ab- bia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il con- tratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. I, ord. 6.6.2018, n. 14640, che richiama, “tra molte, Cass. n. 5915 dell'Il marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 no- vembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466”).
Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo l'onere della
[...]
.p.a. di fornire la prova del proprio credito nel giudizio di Controparte_5 primo grado mediante la produzione degli estratti conto, poiché non si trat- tava di provare lo svolgimento integrale di rapporto di conto corrente (come si è detto sopra, domande fondate su tale rapporto sono state svolte dagli odierni appellanti). Quello che la ha dedotto, con il ricorso ex art. 633 CP_4
c.p.c. in data 26.7.2006, è l'inadempimento da parte della Parte_1 all'obbligazione di pagamento nascente dal contratto di mutuo stipulato in data 10.1.2013.
Ne consegue che, nel caso in esame, era onere della Controparte_5 provare soltanto il titolo del proprio diritto di credito, che
[...] nei confronti dell'obbligata in via principale è il contratto di mutuo e nei confronti dei garanti è il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli stessi, nonché le successive variazioni in aumento (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 30.10.2001, n. 15333). A fronte del dedotto inadempimento da parte della era allora onere di parte opposta provare che non sussistesse il CP_4 dedotto inadempimento e, quindi, che il credito azionato in sede monitoria non fosse, quantomeno in parte, dovuto. 18 Il documento contabile prodotto dalla in sede monitoria, e denominato CP_4
“estratto conto certificato conforme ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93” nell'elen- cazione delle produzioni in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., evidenzia come, a fronte di un importo dovuto di € 140.725,26 derivante dalla “sovvenzione chirografaria” concessa l'11.1.2013, a seguito dell'operazione del 3.6.2016 di chiusura del conto n. 1717 e della compensazione del saldo finale residuo sullo stesso di € 1.159,12 per ripianare il debito, sussista un credito residuo per un totale complessivo di € 139.566,14 alla data del 30.6.2016 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), quello azio- nato appunto in sede monitoria.
La con raccomanda a.r. del 13.11.2015, ha comunicato alla società CP_4 debitrice ed ai garanti e l'ammontare dell'espo- Parte_4 Parte_3 sizione debitoria a fronte della risoluzione del rapporto di mutuo in data 10.1.2013, con l'avvertimento che in difetto di pagamento delle somme ri- chieste, avrebbe assunto nei loro confronti le opportune azioni per il recu- pero forzoso del credito, revocando ogni affidamento a suo tempo concesso (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Da tale nota si evince che, se l'ultima rata pagata è pacificamente quella relativa al mese di luglio 2015, l'importo di € 135.093,91 indicato nella stessa come dovuto alla data del 13.11.2015 tiene conto delle rate scadute e non pagate fino a tutto settembre 2015, e quindi degli interessi al tasso contrattuale dal 30.9.2015.
Non è allora soltanto al credito residuo € 127.565,29 a titolo di capitale mutuato, dovuto dopo il pagamento della rata di luglio 2015 in base al piano di ammortamento, che bisogna fare riferimento, in quanto il credito comples- sivo azionato dalla Banca tiene conto anche degli interessi al tasso conven- zionale ricompresi nelle rate di agosto e settembre, rimaste insolute. Inoltre, la somma di € 139.566,14 alla data del 30.6.2016, indicata dal documento denominato “estratto conto”, comprende – con tutta evidenza – gli interessi maturati fino a tale data, e peraltro espressamente riporta quelli relativi al mese di giugno 2016, oltre alla somma portata in compensazione.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha ritenuto sussistente una condotta illecita della nei CP_4 confronti della In particolare, parte appellante deduce che Parte_1
19 la si sarebbe appropriata indebitamente Controparte_5 del saldo del conto corrente n. 1717 alla data 22.7.2016, al momento della chiusura di tale conto, a fronte di un debito della correntista derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo denominato “sovvenzione chiro- grafari . n. 18/632/659102”. Pt_7
Il motivo è privo di pregio.
L'art. 1853 c.c. dispone che, “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. In applicazione di tale disposizione la ha proceduto a com- Controparte_5 pensare il suo debito nei confronti della Punto Sconto s.coop.p.a. risultante al momento della chiusura del conto corrente intestato a tale società con il maggior debito di quest'ultima per l'inadempimento al mutuo stipulato in data 10.1.2013.
Come si è detto, l'Istituto di credito suddetto ha comunicato alla società de- bitrice, oltre che ai garanti e la decadenza dal Parte_4 Parte_3 beneficio del termine in relazione al suddetto rapporto con raccomandata a.r. del 13.11.2015, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento delle somme richieste nel termine di dieci giorni, avrebbe assunto nei loro con- fronti le opportune azioni per il recupero forzoso del credito. A seguito della disposta decadenza dal beneficio del termine, dalla ricezione di detta racco- mandata suddetta da parte della debitrice principale, il credito residuo per il titolo contrattuale suddetto nei suoi confronti (come anche dei suoi garanti) è divenuto immediatamente esigibile. La ha dunque potuto legittima- CP_4 mente procedere alla compensazione con lo stesso del saldo positivo del conto corrente n. 1717 intrattenuto dalla con la stessa. Parte_1
Si deve ritenere, allora, che la non ha Controparte_5 posto in essere alcuna condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del rapporto di conto corrente, ma ha applicato la disposizione codicistica sopra richiamata e, prima di azionare la somma complessiva residua in virtù del rapporto denominato “sovvenzione chirografaria”, ha compensato il proprio credito derivante da tale rapporto con la somma di € 1.159,12 risultante quale saldo del conto corrente suddetto alla sua chiusura. Infatti, nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera
20 una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (anche un mutuo) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili (cfr., con riguardo al credito nascente per un mutuo fondiario,
Cass. civ., Sez. I, ord. 11.12.2023, n. 34424).
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da
[...]
e da – si deve ritenere, quello in data 10.5.2000 Parte_5 Parte_3 da all'epoca sottoscritto anche da e quello in Parte_4 Parte_3 data 11.1.2013 da che ha sostituito quanto a tale fideiussore Parte_3 il precedente rapporto del 10.5.2000 – per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. In particolare, parte appellante deduce come il contratto di fideiussione sottoscritto dai due originari opponenti sopra indicati sarebbe del tutto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI che la Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990.
Il motivo deve essere disatteso.
Preliminarmente, è opportuno chiarire come non assuma alcun rilievo che l'odierna parte appellante abbia sollevato tale eccezione di nullità in que- stione oltre i termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, in quanto tale eccezione di nullità è sollevabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio: secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), infatti, il potere di rilievo offi- cioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospet- tato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed inte- grante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, 17.10.2019, n. 26495).
21 7.1. Non è possibile ritenere che la deroga all'art. 1957 c.c. – e non l'intero contratto, in ogni caso (cfr. Cass. civ., S.U., 30.12.2021, n. 41994) – sia nulla, e segnatamente che possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e tanto meno a seguito dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, che peraltro è stato prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante).
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel maggio del 2000. Con- seguentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e da Parte_3 Parte_4 in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni contrattuali della fideius- sione sottoscritta in data 10.5.2000 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 e sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima rispetto a tale provvedimento sanzionatorio, e quindi che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data 10.5.2000 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito con- correnziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipen- dente preposta alla regolazione di quel mercato.
A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. il principio espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risar- cimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato
22 (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017, n. 29810). Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo og- getto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provve- dimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 2000 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
7.2. Quella proposta da nel giudizio di opposizione ex art. 645 Parte_3
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1845/2016 emesso dal Tribunale di
Velletri il 9.8.2016 con riguardo alla fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 11.1.2013 (v. doc. n.
2.4. del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una viola- zione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella in- cardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle 23 allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto. ha sottoscritto il contratto di garanzia in favore della Parte_3 [...] in data 11.1.2013, vale a dire a distanza di Controparte_5 circa otto anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 (si ripete, prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio), che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con ri- guardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierni appellato-appellante in via incidentale) era onerati dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel gennaio 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fi- deiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clien- tela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alter- nativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da in data Parte_3
11.1.2013) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha sanzionato,
24 nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uni- forme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione omni- bus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da in data 11.1.2013) sia espres- Parte_3 sione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'appro- vazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione ne- cessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare l'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la (con cui è stata Controparte_5 sottoscritta la fideiussione per cui è causa, e segnatamente quella rilasciata dall'odierno appellato), avrebbe dovuto allegare e provare che Parte_3 anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (gennaio 2013) utilizzavano uniformemente lo schema di fi- deiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provve- dimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono par- zialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Nella motivazione della sud- detta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diven- tano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale 25 unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi as- sume la veste di fideiussore.
Al contempo, il caso esaminato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le ban- che non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzas- sero ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla , Parte_1 da e da avverso la sentenza n. 2047/2019 Parte_4 Parte_3 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data
19.11.2019 deve rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
26 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla , da Parte_1 Pt_3
e da avverso la sentenza n. 2047/2019 emessa dal
[...] Parte_4
Tribunale di Velletri in data 19.11.2019; condanna la , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_10
in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Controparte_5 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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