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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al RGN 519/2024, promossa da:
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Francesco Difonzo (C.F. - PEC C.F._4
Email_1
APPELLANTI
Contro
:
• nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei Parte_4 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, C.F., P.I. n. , con P.IVA_1
l'avv. Giuseppe Chiaia Noya (C.F. - PEC: C.F._5
Email_2
• (C.F. ), con l'Avv. Nicola Di Venere (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
- pec C.F._6 Email_3
APPELLATE per la riforma della sentenza n. 856/2024, del Tribunale di Bari, III Sezione Civile, pubblicata il
20/02/2024, resa nei giudizi riuniti iscritti al RGN. 12238/2014 ed al RGN. 13747/2014.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione regolarmente notificati, il primo in data 30.07.2014, dalla SI.ra alla Compagnia di assicurazioni ed alla compagnia di Parte_1 Controparte_1 assicurazione nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e Parte_4 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, iscritto al RGN.
12238/14, ed il secondo in data 17.09.2014, dai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
, alla compagnia di assicurazione nella qualità di impresa designata per la
[...] Parte_4
Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, iscritto al RGN. 13747/2014, gli odierni appellanti convenivano in giudizio le suddette compagnie di assicurazioni per sentirle condannare al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 24 agosto 2012 tra le ore 17,45 e le 18,15 circa sulla strada
Prov.le 127 Santeramo Acquaviva al Km 5 (direzione Santeramo Acquaviva e Km. 9/300 direzione
Acquaviva Santeramo). In tale circostanza la SI.ra si trovava a bordo Parte_1 dell'autovettura Citroen Picasso Tg. CG 667 MW di proprietà del sig. e Parte_3 condotta nell'occasione dalla sig.ra che rimaneva coinvolta in un incidente Parte_2 stradale con un veicolo rimasto sconosciuto.
Si costituivano in giudizio le compagnie di assicurazione che contestavano la domanda sia in punto di an che sul quantum debeatur, le anche, l'inapplicabilità al caso de quo della disciplina di cui CP_1 all'art. 141 del CdA.
La causa, istruita con l'acquisizione documentale, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona di all'esito dell'udienza di Parte_1 precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse, dopo la discussione orale veniva decisa dal Tribunale, che rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese di lite ivi comprese quelle della CTU.
Avverso la sentenza proponevano appello, con atto notificato l'11.04.2024, i sigg.ri Parte_1
e , censurandola per l'errata valutazione delle risultanze Parte_2 Parte_3 istruttorie (in particolare della prova testimoniale) e l'errata valutazione ed applicazione dell'art. 141 del CdA econcludevano per sentir: “in via principale e nel merito, per la SI.ra , accertare e Parte_1 dichiarare la presenza dell'autovettura AN SM non identificata per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2024 emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12238/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare quelle riportate nelle note conclusive riepilogative, che qui si intendono riportate e trascritte e
pagina 2 di 7 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Per la SI.ra e accertare Parte_5 Parte_6
e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva colpa del conducente l'autovettura non identificata e di conseguenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare quelle riportate nelle note conclusive riepilogative, che qui si intendono riportate e trascritte e condannare la compagnia di assicurazioni “ nella sua qualità di impresa designata, al pagamento di tutti i Parte_4 danni subiti dagli stessi, in subordine accertare e dichiarare una corresponsabilità ex art. 2054 cc nella causazione del sinistro de quo e di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni in percentuale alla eventuale colpa che verrà addebitata. In via istruttoria si chiede risentire il teste a chiarimenti e, nel caso ci Tes_1 fossero dubbi sulla dinamica dell'incidente e sulla presenza dell'autovettura rimasta non identificata, ammettere
CTU tecnica cinetica. Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Resistevano le Compagnie di Assicurazione che contestavano i motivi dell'appello e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 14.05.2025, svoltasi telematicamente, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti in primis censurano la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, osservando che l'intera istruttoria ha confermato la presenza di un secondo veicolo oltre alla Citroen
Picasso del evidenziando che sia la conducente che le trasportate e Parte_2 Parte_1 sig.ra (non costituita in giudizio) hanno riferito della presenza di un altro veicolo rimasto Parte_7 non identificato che avrebbe causato l'incidente stradale e che tali dichiarazioni trovano conferma nella dichiarazione resa dal SI. , presentatosi il giorno successivo all'evento, al Comando della Tes_1
Polizia Municipale di Santeramo in Colle, e di poi escusso quale teste all'udienza del 02.05.2017, e dalle risultanze dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente.
Le doglianze non convincono.
Giova premettere che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte
“grava sul danneggiato l'obbligo di provare, in modo rigoroso e certo, non solo il verificarsi del sinistro ma anche la condotta colposa del conducente che sia rimasto sconosciuto" (Cass n. 20478/07); questi deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. (Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016,
pagina 3 di 7 n. 1325, sentenza del 29 maggio 2014 n. 12060/14). La Corte procede, quindi a riesaminare le prove acquisite nel processo.
Il teste , nel verbale di spontanee dichiarazioni del 25.08.2012 ha riferito di aver visto “una Tes_1 lancia prisma di colore grigio metallizzato che superava la linea di mezzeria, spostandosi verso sinistra, nel mentre una citroen picasso stava effettuando una manovra di sorpasso. L'auto citroen perdeva il controllo del mezzo, invadeva la banchina erbosa di sinistra per poi finire la sua corsa impattando ed abbattendo il muretto a secco posto sul lato opposto. Il conducente della lancia prisma
a quel punto si fermava, usciva dalla sua autovettura e dopo aver inveito nei confronti degli occupanti della citroen, si rimetteva nella sua autovettura e fuggendo, abbandonava il luogo del sinistro. A quel punto io mi adoperavo allertando i primi mezzi di soccorso. Preoccupandomi di prestare i primi soccorsi ai feriti, non badavo a prendere il numero di targa della lancia prisma il cui conducente aveva un'età apparente di circa 60/70 anni”.
Escusso, quale teste, all'udienza del 02.05.2017 lo stesso ha dichiarato: “la Citroen Picasso, che Tes_1 procedeva dietro la AN SM, che al momento si trovava a centro strada, è stata costretta a spostarsi sulla sinistra per evitare la AN SM che occupava il centro strada il conducente della
Citroen andava ad occupare la banchina non transitabile perdendo il controllo dell'autovettura che sbandava verso destra e cominciava a ribaltarsi abbattendo un muretto a secco e un albero di ulivo … dopo l'incidente non mi sono avvicinato alla Citroen Picasso poiché la stessa autovettura si trovava ferma nel terreno un po' lontano dal ciglio della strada. Posso riferire di aver visto altre persone sopraggiunte in loco dopo l'incidente che si sono avvicinate a prestare soccorso agli occupanti della
Citroen Picasso”.
Sono evidenti le contraddizioni ed incongruenze tra le due dichiarazioni,puntualmente evidenziate dal primo giudice a pagg. 8, 9 e 10 della parte motiva della sentenza impugnata, sia riguardo la modalità dei soccorsi (il riferisce ai verbalizzanti -il giorno dopo l'evento- di essersi adoperato “allertando Tes_1
i primi mezzi di soccorso. Preoccupandomi di prestare i primi soccorsi ai feriti, non badavo a prendere il numero di targa della lancia prisma” ed in sede di prova testimoniale “dopo l'incidente non mi sono avvicinato alla Citroen Picasso poiché la stessa autovettura si trovava ferma nel terreno un po' lontano dal ciglio della strada. Posso riferire di aver visto altre persone sopraggiunte in loco dopo
l'incidente che si sono avvicinate a prestare soccorso agli occupanti della Citroen Picasso”), sia riguardo la dinamica dell'evento (modificando la ricostruzione della dinamica del sinistro omettendo il riferimento alla -vietata- manovra di sorpasso eseguita dalla Citroen e dichiarando “la Citroen Picasso,
pagina 4 di 7 che procedeva dietro la AN SM, che al momento si trovava a centro strada, è stata costretta a spostarsi sulla sinistra per evitare la AN SM che occupava il centro strada”,
Giova evidenziare che i verbalizzanti non hanno rinvenuto sul luogo dell'evento i soccorritori indicati dal teste e né quest'ultimo ha ritenuto segnalare la presenza dell'autovettura AN, che ha dichiarato di aver ben individuato unitamente al conducente, agli organi di Polizia nell'immediatezza dell'evento nel momento in cui stava allertando i primi soccorsi.
La presenza della traccia di frenata rilevata dagli agenti della polizia municipale non offre una prova certa della presenza del veicolo sconosciuto e della responsabilità del conducente dello stesso, così come le ipotesi ricostruttive dell'evento infortunistico, peraltro basate sulla dichiarazione del , non Tes_1 hanno alcun fondamento tecnico scientifico.
In conclusione, tenuto conto che, nel caso in cui è coinvolto il Fondo di Garanzia, la prova della presenza di un veicolo non identificato e della sua responsabilità deve essere acquisita e valutata in modo rigoroso, tale da risultare piena e convincente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 21 giugno
2012, n. 10323), ritiene questa Corte territoriale che il primo giudice ha, con ampia puntuale e condivisa motivazione, correttamente ritenuto che gli odierni appellanti NON hanno offerto la prova rigorosa, piena e convincente, per poter ritenere con certezza che l'incidente stradale sia stato provocato da un'autovettura rimasta sconosciuta e dell'attribuibilità dell'evento alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
A questo punto, in difetto della prova certa della presenza di un altro veicolo coinvolto nell'incidente, non può trovare accoglimento il secondo motivo di censura svolto dalla che lamenta Parte_1
l'errata valutazione ed applicazione dell'art. 141 del CdA.
Il primo giudice, ad avviso di questa Corte territoriale, ha correttamente evidenziato che “parte attrice non ha mai dedotto, nemmeno in sede stragiudiziale, neanche in maniera ipotetica, la responsabilità
(anche soltanto concorsuale) del conducente del veicolo Citroen nella causazione del sinistro;
… in citazione non si fa alcun cenno alla dinamica dell'incidente (ad ulteriore riprova dell'intendimento attoreo di agire esclusivamente ai sensi dell'art. 141 cit.); anzi, pare aver ascritto al Parte_1 conducente dell'autovettura rimasta non identificata (la prova della cui presenza, come visto, non è stata offerta nell'ambito del presente giudizio) l'intera responsabilità nella causazione del sinistro;
”.
Sul punto i recenti interventi della Suprema Corte hanno statuito che “l'azione diretta prevista dall'art.
141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
pagina 5 di 7 dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”; “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”; “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n.
35318/2022), ribadito dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1044/2024),
“qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 c.ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile”.
In conclusione, il Tribunale con ampia motivazione esente da errori logico giuridici, e condivisa da questa Corte territoriale, ha puntualmente ritenuto che nell'ambito del presente giudizio non è stata offerta la prova della presenza e coinvolgimento nel sinistro in questione di un secondo veicolo, oltre alla Citroen Picasso degli attori, per cui non può trovare applicazione il meccanismo disegnato dall'art. 141 CdA e che non è applicabile al caso di specie l'art. 144 CdA (che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del vettore), non potendo operarsi una riqualificazione in tal senso della domanda attorea, in quanto la sig.ra , ha chiaramente ed Parte_1 inequivocabilmente spiegato la domanda risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 CdA, in qualità di terza trasportata, come emerge, sia dal tenore dell'atto di citazione e delle istanze istruttorie, sia dalle deduzioni svolte nell'atto di appello e sia perché nel giudizio primo grado non è stato convenuto in giudizio il responsabile civile (litisconsorte necessario nella ipotesi di domanda spiegata ex art. 144 CdA).
Le istanze istruttorie invocate dagli appellanti appaiono infondate, avendo il già deposto e non Tes_1 ravvisandosi la necessità di chiarire la sua deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame, e la richiesta di CTU tecnica-cinetica è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Il rigetto delle censure in punto di AN è assorbente di ogni altra questione sul . CP_2
I contrasti interpretativi sull'interpretazione dell'art. 141 TUA, risolti dagli interventi della Suprema
Corte, giustificano la compensazione delle spese di lite. pagina 6 di 7 Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al
RGN 519/2024, proposto da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro l' nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione Parte_4 dei sinistri a carico del F.G.V.S., e per la riforma della sentenza n. Controparte_1
856/2024, del Tribunale di Bari, III Sezione Civile, pubblicata il 20/02/2024, resa nei giudizi riuniti iscritti al RGN. 12238/2014 ed al RGN. 13747/2014, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. compensa le spese di lite;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al RGN 519/2024, promossa da:
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Francesco Difonzo (C.F. - PEC C.F._4
Email_1
APPELLANTI
Contro
:
• nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei Parte_4 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, C.F., P.I. n. , con P.IVA_1
l'avv. Giuseppe Chiaia Noya (C.F. - PEC: C.F._5
Email_2
• (C.F. ), con l'Avv. Nicola Di Venere (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
- pec C.F._6 Email_3
APPELLATE per la riforma della sentenza n. 856/2024, del Tribunale di Bari, III Sezione Civile, pubblicata il
20/02/2024, resa nei giudizi riuniti iscritti al RGN. 12238/2014 ed al RGN. 13747/2014.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione regolarmente notificati, il primo in data 30.07.2014, dalla SI.ra alla Compagnia di assicurazioni ed alla compagnia di Parte_1 Controparte_1 assicurazione nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e Parte_4 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, iscritto al RGN.
12238/14, ed il secondo in data 17.09.2014, dai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
, alla compagnia di assicurazione nella qualità di impresa designata per la
[...] Parte_4
Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, iscritto al RGN. 13747/2014, gli odierni appellanti convenivano in giudizio le suddette compagnie di assicurazioni per sentirle condannare al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 24 agosto 2012 tra le ore 17,45 e le 18,15 circa sulla strada
Prov.le 127 Santeramo Acquaviva al Km 5 (direzione Santeramo Acquaviva e Km. 9/300 direzione
Acquaviva Santeramo). In tale circostanza la SI.ra si trovava a bordo Parte_1 dell'autovettura Citroen Picasso Tg. CG 667 MW di proprietà del sig. e Parte_3 condotta nell'occasione dalla sig.ra che rimaneva coinvolta in un incidente Parte_2 stradale con un veicolo rimasto sconosciuto.
Si costituivano in giudizio le compagnie di assicurazione che contestavano la domanda sia in punto di an che sul quantum debeatur, le anche, l'inapplicabilità al caso de quo della disciplina di cui CP_1 all'art. 141 del CdA.
La causa, istruita con l'acquisizione documentale, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona di all'esito dell'udienza di Parte_1 precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse, dopo la discussione orale veniva decisa dal Tribunale, che rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese di lite ivi comprese quelle della CTU.
Avverso la sentenza proponevano appello, con atto notificato l'11.04.2024, i sigg.ri Parte_1
e , censurandola per l'errata valutazione delle risultanze Parte_2 Parte_3 istruttorie (in particolare della prova testimoniale) e l'errata valutazione ed applicazione dell'art. 141 del CdA econcludevano per sentir: “in via principale e nel merito, per la SI.ra , accertare e Parte_1 dichiarare la presenza dell'autovettura AN SM non identificata per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2024 emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12238/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare quelle riportate nelle note conclusive riepilogative, che qui si intendono riportate e trascritte e
pagina 2 di 7 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Per la SI.ra e accertare Parte_5 Parte_6
e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva colpa del conducente l'autovettura non identificata e di conseguenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare quelle riportate nelle note conclusive riepilogative, che qui si intendono riportate e trascritte e condannare la compagnia di assicurazioni “ nella sua qualità di impresa designata, al pagamento di tutti i Parte_4 danni subiti dagli stessi, in subordine accertare e dichiarare una corresponsabilità ex art. 2054 cc nella causazione del sinistro de quo e di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni in percentuale alla eventuale colpa che verrà addebitata. In via istruttoria si chiede risentire il teste a chiarimenti e, nel caso ci Tes_1 fossero dubbi sulla dinamica dell'incidente e sulla presenza dell'autovettura rimasta non identificata, ammettere
CTU tecnica cinetica. Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Resistevano le Compagnie di Assicurazione che contestavano i motivi dell'appello e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 14.05.2025, svoltasi telematicamente, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti in primis censurano la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, osservando che l'intera istruttoria ha confermato la presenza di un secondo veicolo oltre alla Citroen
Picasso del evidenziando che sia la conducente che le trasportate e Parte_2 Parte_1 sig.ra (non costituita in giudizio) hanno riferito della presenza di un altro veicolo rimasto Parte_7 non identificato che avrebbe causato l'incidente stradale e che tali dichiarazioni trovano conferma nella dichiarazione resa dal SI. , presentatosi il giorno successivo all'evento, al Comando della Tes_1
Polizia Municipale di Santeramo in Colle, e di poi escusso quale teste all'udienza del 02.05.2017, e dalle risultanze dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente.
Le doglianze non convincono.
Giova premettere che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte
“grava sul danneggiato l'obbligo di provare, in modo rigoroso e certo, non solo il verificarsi del sinistro ma anche la condotta colposa del conducente che sia rimasto sconosciuto" (Cass n. 20478/07); questi deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. (Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016,
pagina 3 di 7 n. 1325, sentenza del 29 maggio 2014 n. 12060/14). La Corte procede, quindi a riesaminare le prove acquisite nel processo.
Il teste , nel verbale di spontanee dichiarazioni del 25.08.2012 ha riferito di aver visto “una Tes_1 lancia prisma di colore grigio metallizzato che superava la linea di mezzeria, spostandosi verso sinistra, nel mentre una citroen picasso stava effettuando una manovra di sorpasso. L'auto citroen perdeva il controllo del mezzo, invadeva la banchina erbosa di sinistra per poi finire la sua corsa impattando ed abbattendo il muretto a secco posto sul lato opposto. Il conducente della lancia prisma
a quel punto si fermava, usciva dalla sua autovettura e dopo aver inveito nei confronti degli occupanti della citroen, si rimetteva nella sua autovettura e fuggendo, abbandonava il luogo del sinistro. A quel punto io mi adoperavo allertando i primi mezzi di soccorso. Preoccupandomi di prestare i primi soccorsi ai feriti, non badavo a prendere il numero di targa della lancia prisma il cui conducente aveva un'età apparente di circa 60/70 anni”.
Escusso, quale teste, all'udienza del 02.05.2017 lo stesso ha dichiarato: “la Citroen Picasso, che Tes_1 procedeva dietro la AN SM, che al momento si trovava a centro strada, è stata costretta a spostarsi sulla sinistra per evitare la AN SM che occupava il centro strada il conducente della
Citroen andava ad occupare la banchina non transitabile perdendo il controllo dell'autovettura che sbandava verso destra e cominciava a ribaltarsi abbattendo un muretto a secco e un albero di ulivo … dopo l'incidente non mi sono avvicinato alla Citroen Picasso poiché la stessa autovettura si trovava ferma nel terreno un po' lontano dal ciglio della strada. Posso riferire di aver visto altre persone sopraggiunte in loco dopo l'incidente che si sono avvicinate a prestare soccorso agli occupanti della
Citroen Picasso”.
Sono evidenti le contraddizioni ed incongruenze tra le due dichiarazioni,puntualmente evidenziate dal primo giudice a pagg. 8, 9 e 10 della parte motiva della sentenza impugnata, sia riguardo la modalità dei soccorsi (il riferisce ai verbalizzanti -il giorno dopo l'evento- di essersi adoperato “allertando Tes_1
i primi mezzi di soccorso. Preoccupandomi di prestare i primi soccorsi ai feriti, non badavo a prendere il numero di targa della lancia prisma” ed in sede di prova testimoniale “dopo l'incidente non mi sono avvicinato alla Citroen Picasso poiché la stessa autovettura si trovava ferma nel terreno un po' lontano dal ciglio della strada. Posso riferire di aver visto altre persone sopraggiunte in loco dopo
l'incidente che si sono avvicinate a prestare soccorso agli occupanti della Citroen Picasso”), sia riguardo la dinamica dell'evento (modificando la ricostruzione della dinamica del sinistro omettendo il riferimento alla -vietata- manovra di sorpasso eseguita dalla Citroen e dichiarando “la Citroen Picasso,
pagina 4 di 7 che procedeva dietro la AN SM, che al momento si trovava a centro strada, è stata costretta a spostarsi sulla sinistra per evitare la AN SM che occupava il centro strada”,
Giova evidenziare che i verbalizzanti non hanno rinvenuto sul luogo dell'evento i soccorritori indicati dal teste e né quest'ultimo ha ritenuto segnalare la presenza dell'autovettura AN, che ha dichiarato di aver ben individuato unitamente al conducente, agli organi di Polizia nell'immediatezza dell'evento nel momento in cui stava allertando i primi soccorsi.
La presenza della traccia di frenata rilevata dagli agenti della polizia municipale non offre una prova certa della presenza del veicolo sconosciuto e della responsabilità del conducente dello stesso, così come le ipotesi ricostruttive dell'evento infortunistico, peraltro basate sulla dichiarazione del , non Tes_1 hanno alcun fondamento tecnico scientifico.
In conclusione, tenuto conto che, nel caso in cui è coinvolto il Fondo di Garanzia, la prova della presenza di un veicolo non identificato e della sua responsabilità deve essere acquisita e valutata in modo rigoroso, tale da risultare piena e convincente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 21 giugno
2012, n. 10323), ritiene questa Corte territoriale che il primo giudice ha, con ampia puntuale e condivisa motivazione, correttamente ritenuto che gli odierni appellanti NON hanno offerto la prova rigorosa, piena e convincente, per poter ritenere con certezza che l'incidente stradale sia stato provocato da un'autovettura rimasta sconosciuta e dell'attribuibilità dell'evento alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
A questo punto, in difetto della prova certa della presenza di un altro veicolo coinvolto nell'incidente, non può trovare accoglimento il secondo motivo di censura svolto dalla che lamenta Parte_1
l'errata valutazione ed applicazione dell'art. 141 del CdA.
Il primo giudice, ad avviso di questa Corte territoriale, ha correttamente evidenziato che “parte attrice non ha mai dedotto, nemmeno in sede stragiudiziale, neanche in maniera ipotetica, la responsabilità
(anche soltanto concorsuale) del conducente del veicolo Citroen nella causazione del sinistro;
… in citazione non si fa alcun cenno alla dinamica dell'incidente (ad ulteriore riprova dell'intendimento attoreo di agire esclusivamente ai sensi dell'art. 141 cit.); anzi, pare aver ascritto al Parte_1 conducente dell'autovettura rimasta non identificata (la prova della cui presenza, come visto, non è stata offerta nell'ambito del presente giudizio) l'intera responsabilità nella causazione del sinistro;
”.
Sul punto i recenti interventi della Suprema Corte hanno statuito che “l'azione diretta prevista dall'art.
141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
pagina 5 di 7 dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”; “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”; “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n.
35318/2022), ribadito dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1044/2024),
“qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 c.ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile”.
In conclusione, il Tribunale con ampia motivazione esente da errori logico giuridici, e condivisa da questa Corte territoriale, ha puntualmente ritenuto che nell'ambito del presente giudizio non è stata offerta la prova della presenza e coinvolgimento nel sinistro in questione di un secondo veicolo, oltre alla Citroen Picasso degli attori, per cui non può trovare applicazione il meccanismo disegnato dall'art. 141 CdA e che non è applicabile al caso di specie l'art. 144 CdA (che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del vettore), non potendo operarsi una riqualificazione in tal senso della domanda attorea, in quanto la sig.ra , ha chiaramente ed Parte_1 inequivocabilmente spiegato la domanda risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 CdA, in qualità di terza trasportata, come emerge, sia dal tenore dell'atto di citazione e delle istanze istruttorie, sia dalle deduzioni svolte nell'atto di appello e sia perché nel giudizio primo grado non è stato convenuto in giudizio il responsabile civile (litisconsorte necessario nella ipotesi di domanda spiegata ex art. 144 CdA).
Le istanze istruttorie invocate dagli appellanti appaiono infondate, avendo il già deposto e non Tes_1 ravvisandosi la necessità di chiarire la sua deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame, e la richiesta di CTU tecnica-cinetica è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Il rigetto delle censure in punto di AN è assorbente di ogni altra questione sul . CP_2
I contrasti interpretativi sull'interpretazione dell'art. 141 TUA, risolti dagli interventi della Suprema
Corte, giustificano la compensazione delle spese di lite. pagina 6 di 7 Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al
RGN 519/2024, proposto da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro l' nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione Parte_4 dei sinistri a carico del F.G.V.S., e per la riforma della sentenza n. Controparte_1
856/2024, del Tribunale di Bari, III Sezione Civile, pubblicata il 20/02/2024, resa nei giudizi riuniti iscritti al RGN. 12238/2014 ed al RGN. 13747/2014, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. compensa le spese di lite;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
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