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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5575/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Sara Merlin e Andrea Esposito,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Piergiorgio De Luca e Barbara La
Rosa,
Convenuto
con l'intervento dell'avv. Anna Maria Panfili, quale curatrice speciale del minore
[...]
, C.F. , nato a [...], il [...]; Per_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
1 “chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ; in subordine, la CP_1
conferma dell'affidamento superesclusivo di n capo alla mamma, sig.ra ; Per_1 Parte_1
chiede altresì la liquidazione a carico del sig. , con decorrenza dal deposito del CP_1
ricorso introduttivo di questo giudizio, di un assegno mensile omnicomprensivo di importo da definire in via equitativa e comunque non inferiore a euro 500,00, adeguabile ISTAT, da corrispondersi a titolo di mantenimento e alimenti del piccolo ; Per_1
“si associa alla domanda subordinata di declaratoria della sospensione del padre”;
conclusioni del convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
-Respingere la domanda di decadenza o di sospensione dalla responsabilità genitoriale presentata da parte ricorrente;
-Determinare in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di euro 300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
-Disporre che ciascun genitore contribuisca per il 50% alle spese straordinarie del minore quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelle mediche non coperte da S.S.N., quelle scolastiche (libri, gite scolastiche etc.);
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese Per_1
dal venerdì alla domenica”;
conclusioni della curatrice speciale:
“conclude associandosi alle domande della ricorrente con due precisazioni: rispetto alla domanda di decadenza chiede in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. ; quanto alla determinazione del contributo paterno, chiede che la somma non CP_1
superi l'importo di 400 euro al mese, rivalutabile ISTAT”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova l'affidamento esclusivo alla madre del minore ed emetta provvedimento urgente di sospensione del padre dalla potestà genitoriale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 9.6.2023 ha adito il Tribunale di Genova Parte_1
chiedendo la parziale modifica delle condizioni relative al figlio minore (nato il Per_1
1.8.2014 dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con e ormai Controparte_1
cessata), quali sancite con decreto del predetto Tribunale n. 4036/2019 del 25.6.2019.
In forza del predetto decreto, segnatamente, era stato stabilito: i) l'affidamento “super esclusivo” di alla madre, con collocazione abitativa del minore presso di lei;
ii) la Per_1
possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, alla condizione che egli si impegnasse alla regolarità delle visite;
iii) l'obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento del minore, oltre al
50% delle relative spese straordinarie.
L'attrice ha dedotto che il sig. dal 2017 non aveva più avuto alcun contatto con il CP_1
figlio; nel 2018 egli si era sposato con altra donna e con lei si era trasferito in Messico;
nel
2020 aveva fatto ritorno in Italia, ma comunque neppure allora aveva mai richiesto di incontrare né aveva versato alcuna somma per il suo mantenimento. Per_1
Con queste premesse, l'attrice ha domandato che venisse confermato l'affidamento in via esclusiva a sé del figlio;
che venisse pronunciata la decadenza (o la sospensione in via d'urgenza) del padre dalla responsabilità genitoriale;
che fosse posto a carico del sig.
un assegno mensile omnicomprensivo non inferiore a euro 500,00 per il CP_1
mantenimento del figlio.
Con comparsa di risposta del 4.10.2023 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha anzitutto contestato di essersi disinteressato al figlio;
ha quindi instato per il rigetto della domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale;
per la previsione di un regime di frequentazioni con il figlio (per un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica); per la determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento di Per_1
nella somma mensile di euro 300,00, con suddivisione paritaria tra i due genitori delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 10.3.2024 il giudice delegato ha precisato le prerogative riconosciute alla sig.ra , chiarendo che a lei spettasse il potere di assumere in autonomia le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio (in particolare, questioni mediche, istruzione, autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e del passaporto).
3 Con successiva ordinanza del 10.10.2024 è stato nominato un curatore speciale al minore, nella persona dell'avv. Anna Maria Panfili.
La curatrice speciale si è costituita con comparsa del 21.1.2025, chiedendo la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. e la previsione a suo carico di un contributo CP_1
per il mantenimento del figlio di 400,00 euro al mese, comprensivo anche delle spese straordinarie.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 18.9.2025 l'attrice e la curatrice speciale hanno in parte rimodulato le proprie conclusioni, nei termini sopra trascritti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Reputa il collegio che la richiesta, formulata dall'attrice e alla quale si è da ultimo associata la curatrice speciale, di pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore non possa trovare accoglimento.
Giova muovere dal rilievo preliminare per cui la domanda di decadenza si inscrive nel presente procedimento di revisione delle statuizioni precedentemente assunte con decreto del 25.6.2019.
Occorre allora anzitutto evidenziare che le mancanze e le inadempienze che l'attrice addebita all'ex compagno – e che si appuntano principalmente nel completo disinteresse da questi serbato per il figlio – sono quelle che questo Tribunale già aveva considerato allorquando aveva pronunciato il menzionato decreto. Già allora il Tribunale aveva in effetti evidenziato la “pressoché totale assenza” del sig. dalla vita del figlio;
già allora era CP_1
stato rilevato che egli avesse “sottovalutato se non rifiutato il problema di salute diagnosticato fin dal gennaio 2017 al piccolo risultato affetto da “disturbo dello Per_1
spettro dell'autismo””.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra si è lamentata del fatto che Parte_1
il padre non vedesse il figlio dal 2017; che la quotidiana gestione di gravasse per Per_1
intero su di lei;
che il padre mai si fosse preoccupato delle condizioni di salute del figlio;
che egli nulla avesse versato per il mantenimento del minore.
Deve peraltro rilevarsi che, secondo quanto emerso nel procedimento:
4 - dal novembre 2023 il sig. ha versato il contributo a suo carico di 300,00 euro CP_1
mensili per il mantenimento ordinario del figlio, e ciò ha fatto con regolarità quanto meno fino all'autunno 2024 (con la sola eccezione della mensilità di luglio 2024); successivamente, i suoi versamenti sono proseguiti, sia pure “in maniera altalenante”
(così le dichiarazioni di parte attrice all'udienza del 30.1.2025), sino al giugno 2025, periodo cui risalirebbe l'ultimo versamento in favore della ex compagna;
- dal novembre 2023 l'odierno convenuto ha altresì avviato contatti telefonici (anche tramite videochiamata) con la sig.ra , avendo in tal modo la possibilità di Parte_1
vedere il figlio;
egli ha svolto le predette chiamate in modo regolare, per alcuni mesi almeno;
dapprima, anzi, ha chiamato l'ex compagna pressoché tutti i giorni, “ma poi su richiesta della stessa Sig.ra – allo scopo di garantire un inserimento Parte_1
graduale della propria figura, prima assente – ha iniziato a sentire la Sig.ra tre volte alla settimana circa” (così quanto dichiarato all'udienza del 29.2.2024 da parte convenuta); successivamente, egli ha progressivamente ridotto i propri contatti, sentendo l'ex compagna solo tramite messaggi whatsapp e in modo più sporadico.
Ora, è pur vero che il sig. , alla stregua delle risultanze acquisite nel corso del CP_1
procedimento, non è riuscito (fin qui) ad assumere un ruolo di rilievo nella vita del figlio;
tuttora egli, anzi, risulta in larga misura assente;
ed è altresì vero che si registrano ancora sue mancanze in ordine agli obblighi di contribuzione su di lui gravanti.
Non può però obliterarsi che il padre abbia ripreso i contatti con la madre e, per suo tramite, con il figlio – per mesi osservando al riguardo, anzi, una certa regolarità –; né può obliterarsi che egli abbia, per mesi, regolarmente corrisposto il proprio contributo al mantenimento del minore.
Siffatte circostanze devono essere tanto più valorizzate ove solo si ponga mente alla situazione fattuale e alle statuizioni assunte con precedente decreto del 25.6.2019, per la cui modifica qui si discute.
In quella sede il Tribunale aveva rilevato che il sig. si era allontanato dall'Italia, CP_1
rendendosi del tutto irreperibile;
egli, inoltre, secondo quanto riferito dalla odierna attrice, nulla versava, allora, per il mantenimento del minore. Sennonché tali mancanze paterne avevano giustificato, all'esito di quel procedimento, la (sola) misura dell'affidamento “super
5 esclusivo” del minore alla madre, e non anche la più incisiva e radicale misura della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Si vuol dire, insomma, che, a fronte della ripresa di rapporti tra il padre e la madre (sia pure, da ultimo, limitati a messaggi invero sporadici) e dei versamenti effettuati dal padre in favore del figlio (sia pure interrotti a giugno 2025), la misura della decadenza della responsabilità genitoriale paterna, in via di revisione dei provvedimenti fin qui adottati, risulta oggi ancor meno giustificata.
A ciò si aggiunga che proprio le predette condotte paterne, da lui tenute nel corso del presente procedimento, e che in qualche misura si rivelano indicative di un interesse del sig.
a mantenere il proprio ruolo di padre, permettono di escludere che nei suoi CP_1
confronti possa formularsi una prognosi di completa irrecuperabilità delle competenze genitoriali, la quale potrebbe in ipotesi legittimare una ablazione della sua responsabilità genitoriale.
Occorre poi considerare – e il rilievo riveste portata dirimente – che, alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'ampia istruttoria espletata, la misura della decadenza del padre si rivela ultronea rispetto alle esigenze di tutela del minore, alla quale quella misura dovrebbe di contro essere preordinata.
2. A tale riguardo, si ritiene che le predette esigenze di tutela siano già adeguatamente soddisfatte con la previsione dell'affidamento esclusivo di alla madre secondo il Per_1
modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c., che deve qui trovare allora piena conferma.
In questa sede occorre piuttosto precisare, e anzi in parte anche rimodulare, i poteri già conferiti alla madre quale genitore affidatario esclusivo, nei termini indicati nel dispositivo, in funzione di assicurare che non abbiano a verificarsi impasse decisionali e, più in generale, per consentire più efficaci e solleciti interventi a tutela del minore.
3. Per le ragioni più sopra illustrate si ritiene di non poter accogliere neppure la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna (quale misura invero interinale in astratto ipotizzabile).
4. Non si reputa poi di dover apportare modifica alcuna alle statuizioni di cui al decreto del
25.6.2019 in ordine alla (eventuale) possibilità di visita tra il padre e il figlio.
6 5. Per quanto concerne la domanda di revisione del contributo paterno al mantenimento del figlio, valgano poi le seguenti considerazioni.
L'odierna attrice ha rappresentato: di lavorare come estetista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di vivere, unitamente al figlio con l'attuale Per_1
compagno (con cui si sarebbe poi sposata) e la figlia da lui avuta;
di percepire per intero l'assegno unico per la somma di 500,00 euro mensili a titolo di indennità di cui alla Per_1
legge 104/1992 e l'ulteriore somma di euro 1.200,00 mensili quale emolumento per la gravissima disabilità del figlio. Dalla documentazione prodotta ella risulta aver percepito nel triennio 2021, 2022, 2023 un reddito mensile netto pari, in media, a 1.315,00 euro circa.
Dalle espletate indagini di polizia tributaria è di contro emerso che il convenuto abbia percepito nell'anno 2022 redditi pari a euro 9.291,58 e nell'anno 2024 redditi pari a euro
16.925,57; con riferimento all'anno 2023, poi, egli risulta aver conseguito redditi netti pari a euro 1.240,00 circa al mese.
Ora, valutate le condizioni economiche delle parti a fronte degli elementi acquisiti;
tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra il padre e il figlio;
considerate le esigenze del minore in ragione della sua età, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00, quale Parte_1
contributo al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla data di deposito del Per_1
ricorso introduttivo del presente giudizio (9.6.2023).
5.1 Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5.2 Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento esclusivo (rafforzato) del minore alla madre, e in assenza di accordi sul punto raggiunti dalle parti, l'assegno unico per otrà continuare a essere integralmente percepito dall'odierna attrice. Per_1
6. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
7 a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 4036/2019 del
Tribunale di Genova del 25.6.2019,
- rigetta la domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...];
[...] Persona_1
- affida il minore in via esclusiva alla madre, , attribuendo alla Per_1 Parte_1
medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dal 9.6.2023, a Controparte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
la somma mensile di euro 400,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e Per_1
da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per il figlio per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al
50% a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito dalla madre Per_1
. Parte_1
Fermo il resto.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Sara Merlin e Andrea Esposito,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Piergiorgio De Luca e Barbara La
Rosa,
Convenuto
con l'intervento dell'avv. Anna Maria Panfili, quale curatrice speciale del minore
[...]
, C.F. , nato a [...], il [...]; Per_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
1 “chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ; in subordine, la CP_1
conferma dell'affidamento superesclusivo di n capo alla mamma, sig.ra ; Per_1 Parte_1
chiede altresì la liquidazione a carico del sig. , con decorrenza dal deposito del CP_1
ricorso introduttivo di questo giudizio, di un assegno mensile omnicomprensivo di importo da definire in via equitativa e comunque non inferiore a euro 500,00, adeguabile ISTAT, da corrispondersi a titolo di mantenimento e alimenti del piccolo ; Per_1
“si associa alla domanda subordinata di declaratoria della sospensione del padre”;
conclusioni del convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
-Respingere la domanda di decadenza o di sospensione dalla responsabilità genitoriale presentata da parte ricorrente;
-Determinare in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di euro 300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
-Disporre che ciascun genitore contribuisca per il 50% alle spese straordinarie del minore quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelle mediche non coperte da S.S.N., quelle scolastiche (libri, gite scolastiche etc.);
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese Per_1
dal venerdì alla domenica”;
conclusioni della curatrice speciale:
“conclude associandosi alle domande della ricorrente con due precisazioni: rispetto alla domanda di decadenza chiede in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. ; quanto alla determinazione del contributo paterno, chiede che la somma non CP_1
superi l'importo di 400 euro al mese, rivalutabile ISTAT”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova l'affidamento esclusivo alla madre del minore ed emetta provvedimento urgente di sospensione del padre dalla potestà genitoriale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 9.6.2023 ha adito il Tribunale di Genova Parte_1
chiedendo la parziale modifica delle condizioni relative al figlio minore (nato il Per_1
1.8.2014 dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con e ormai Controparte_1
cessata), quali sancite con decreto del predetto Tribunale n. 4036/2019 del 25.6.2019.
In forza del predetto decreto, segnatamente, era stato stabilito: i) l'affidamento “super esclusivo” di alla madre, con collocazione abitativa del minore presso di lei;
ii) la Per_1
possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, alla condizione che egli si impegnasse alla regolarità delle visite;
iii) l'obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento del minore, oltre al
50% delle relative spese straordinarie.
L'attrice ha dedotto che il sig. dal 2017 non aveva più avuto alcun contatto con il CP_1
figlio; nel 2018 egli si era sposato con altra donna e con lei si era trasferito in Messico;
nel
2020 aveva fatto ritorno in Italia, ma comunque neppure allora aveva mai richiesto di incontrare né aveva versato alcuna somma per il suo mantenimento. Per_1
Con queste premesse, l'attrice ha domandato che venisse confermato l'affidamento in via esclusiva a sé del figlio;
che venisse pronunciata la decadenza (o la sospensione in via d'urgenza) del padre dalla responsabilità genitoriale;
che fosse posto a carico del sig.
un assegno mensile omnicomprensivo non inferiore a euro 500,00 per il CP_1
mantenimento del figlio.
Con comparsa di risposta del 4.10.2023 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha anzitutto contestato di essersi disinteressato al figlio;
ha quindi instato per il rigetto della domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale;
per la previsione di un regime di frequentazioni con il figlio (per un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica); per la determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento di Per_1
nella somma mensile di euro 300,00, con suddivisione paritaria tra i due genitori delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 10.3.2024 il giudice delegato ha precisato le prerogative riconosciute alla sig.ra , chiarendo che a lei spettasse il potere di assumere in autonomia le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio (in particolare, questioni mediche, istruzione, autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e del passaporto).
3 Con successiva ordinanza del 10.10.2024 è stato nominato un curatore speciale al minore, nella persona dell'avv. Anna Maria Panfili.
La curatrice speciale si è costituita con comparsa del 21.1.2025, chiedendo la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. e la previsione a suo carico di un contributo CP_1
per il mantenimento del figlio di 400,00 euro al mese, comprensivo anche delle spese straordinarie.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 18.9.2025 l'attrice e la curatrice speciale hanno in parte rimodulato le proprie conclusioni, nei termini sopra trascritti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Reputa il collegio che la richiesta, formulata dall'attrice e alla quale si è da ultimo associata la curatrice speciale, di pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore non possa trovare accoglimento.
Giova muovere dal rilievo preliminare per cui la domanda di decadenza si inscrive nel presente procedimento di revisione delle statuizioni precedentemente assunte con decreto del 25.6.2019.
Occorre allora anzitutto evidenziare che le mancanze e le inadempienze che l'attrice addebita all'ex compagno – e che si appuntano principalmente nel completo disinteresse da questi serbato per il figlio – sono quelle che questo Tribunale già aveva considerato allorquando aveva pronunciato il menzionato decreto. Già allora il Tribunale aveva in effetti evidenziato la “pressoché totale assenza” del sig. dalla vita del figlio;
già allora era CP_1
stato rilevato che egli avesse “sottovalutato se non rifiutato il problema di salute diagnosticato fin dal gennaio 2017 al piccolo risultato affetto da “disturbo dello Per_1
spettro dell'autismo””.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra si è lamentata del fatto che Parte_1
il padre non vedesse il figlio dal 2017; che la quotidiana gestione di gravasse per Per_1
intero su di lei;
che il padre mai si fosse preoccupato delle condizioni di salute del figlio;
che egli nulla avesse versato per il mantenimento del minore.
Deve peraltro rilevarsi che, secondo quanto emerso nel procedimento:
4 - dal novembre 2023 il sig. ha versato il contributo a suo carico di 300,00 euro CP_1
mensili per il mantenimento ordinario del figlio, e ciò ha fatto con regolarità quanto meno fino all'autunno 2024 (con la sola eccezione della mensilità di luglio 2024); successivamente, i suoi versamenti sono proseguiti, sia pure “in maniera altalenante”
(così le dichiarazioni di parte attrice all'udienza del 30.1.2025), sino al giugno 2025, periodo cui risalirebbe l'ultimo versamento in favore della ex compagna;
- dal novembre 2023 l'odierno convenuto ha altresì avviato contatti telefonici (anche tramite videochiamata) con la sig.ra , avendo in tal modo la possibilità di Parte_1
vedere il figlio;
egli ha svolto le predette chiamate in modo regolare, per alcuni mesi almeno;
dapprima, anzi, ha chiamato l'ex compagna pressoché tutti i giorni, “ma poi su richiesta della stessa Sig.ra – allo scopo di garantire un inserimento Parte_1
graduale della propria figura, prima assente – ha iniziato a sentire la Sig.ra tre volte alla settimana circa” (così quanto dichiarato all'udienza del 29.2.2024 da parte convenuta); successivamente, egli ha progressivamente ridotto i propri contatti, sentendo l'ex compagna solo tramite messaggi whatsapp e in modo più sporadico.
Ora, è pur vero che il sig. , alla stregua delle risultanze acquisite nel corso del CP_1
procedimento, non è riuscito (fin qui) ad assumere un ruolo di rilievo nella vita del figlio;
tuttora egli, anzi, risulta in larga misura assente;
ed è altresì vero che si registrano ancora sue mancanze in ordine agli obblighi di contribuzione su di lui gravanti.
Non può però obliterarsi che il padre abbia ripreso i contatti con la madre e, per suo tramite, con il figlio – per mesi osservando al riguardo, anzi, una certa regolarità –; né può obliterarsi che egli abbia, per mesi, regolarmente corrisposto il proprio contributo al mantenimento del minore.
Siffatte circostanze devono essere tanto più valorizzate ove solo si ponga mente alla situazione fattuale e alle statuizioni assunte con precedente decreto del 25.6.2019, per la cui modifica qui si discute.
In quella sede il Tribunale aveva rilevato che il sig. si era allontanato dall'Italia, CP_1
rendendosi del tutto irreperibile;
egli, inoltre, secondo quanto riferito dalla odierna attrice, nulla versava, allora, per il mantenimento del minore. Sennonché tali mancanze paterne avevano giustificato, all'esito di quel procedimento, la (sola) misura dell'affidamento “super
5 esclusivo” del minore alla madre, e non anche la più incisiva e radicale misura della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Si vuol dire, insomma, che, a fronte della ripresa di rapporti tra il padre e la madre (sia pure, da ultimo, limitati a messaggi invero sporadici) e dei versamenti effettuati dal padre in favore del figlio (sia pure interrotti a giugno 2025), la misura della decadenza della responsabilità genitoriale paterna, in via di revisione dei provvedimenti fin qui adottati, risulta oggi ancor meno giustificata.
A ciò si aggiunga che proprio le predette condotte paterne, da lui tenute nel corso del presente procedimento, e che in qualche misura si rivelano indicative di un interesse del sig.
a mantenere il proprio ruolo di padre, permettono di escludere che nei suoi CP_1
confronti possa formularsi una prognosi di completa irrecuperabilità delle competenze genitoriali, la quale potrebbe in ipotesi legittimare una ablazione della sua responsabilità genitoriale.
Occorre poi considerare – e il rilievo riveste portata dirimente – che, alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'ampia istruttoria espletata, la misura della decadenza del padre si rivela ultronea rispetto alle esigenze di tutela del minore, alla quale quella misura dovrebbe di contro essere preordinata.
2. A tale riguardo, si ritiene che le predette esigenze di tutela siano già adeguatamente soddisfatte con la previsione dell'affidamento esclusivo di alla madre secondo il Per_1
modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c., che deve qui trovare allora piena conferma.
In questa sede occorre piuttosto precisare, e anzi in parte anche rimodulare, i poteri già conferiti alla madre quale genitore affidatario esclusivo, nei termini indicati nel dispositivo, in funzione di assicurare che non abbiano a verificarsi impasse decisionali e, più in generale, per consentire più efficaci e solleciti interventi a tutela del minore.
3. Per le ragioni più sopra illustrate si ritiene di non poter accogliere neppure la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna (quale misura invero interinale in astratto ipotizzabile).
4. Non si reputa poi di dover apportare modifica alcuna alle statuizioni di cui al decreto del
25.6.2019 in ordine alla (eventuale) possibilità di visita tra il padre e il figlio.
6 5. Per quanto concerne la domanda di revisione del contributo paterno al mantenimento del figlio, valgano poi le seguenti considerazioni.
L'odierna attrice ha rappresentato: di lavorare come estetista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
di vivere, unitamente al figlio con l'attuale Per_1
compagno (con cui si sarebbe poi sposata) e la figlia da lui avuta;
di percepire per intero l'assegno unico per la somma di 500,00 euro mensili a titolo di indennità di cui alla Per_1
legge 104/1992 e l'ulteriore somma di euro 1.200,00 mensili quale emolumento per la gravissima disabilità del figlio. Dalla documentazione prodotta ella risulta aver percepito nel triennio 2021, 2022, 2023 un reddito mensile netto pari, in media, a 1.315,00 euro circa.
Dalle espletate indagini di polizia tributaria è di contro emerso che il convenuto abbia percepito nell'anno 2022 redditi pari a euro 9.291,58 e nell'anno 2024 redditi pari a euro
16.925,57; con riferimento all'anno 2023, poi, egli risulta aver conseguito redditi netti pari a euro 1.240,00 circa al mese.
Ora, valutate le condizioni economiche delle parti a fronte degli elementi acquisiti;
tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra il padre e il figlio;
considerate le esigenze del minore in ragione della sua età, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00, quale Parte_1
contributo al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla data di deposito del Per_1
ricorso introduttivo del presente giudizio (9.6.2023).
5.1 Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5.2 Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento esclusivo (rafforzato) del minore alla madre, e in assenza di accordi sul punto raggiunti dalle parti, l'assegno unico per otrà continuare a essere integralmente percepito dall'odierna attrice. Per_1
6. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
7 a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 4036/2019 del
Tribunale di Genova del 25.6.2019,
- rigetta la domanda di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...];
[...] Persona_1
- affida il minore in via esclusiva alla madre, , attribuendo alla Per_1 Parte_1
medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dal 9.6.2023, a Controparte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
la somma mensile di euro 400,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e Per_1
da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per il figlio per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al
50% a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito dalla madre Per_1
. Parte_1
Fermo il resto.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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