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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai sigg.ri magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1112 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
titolare della omonima ditta individuale avente sede in Carini Parte_1
(PA), Via G. Marconi n. 32, elettivamente domiciliato in Villagrazia di Carini (PA),
Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Domenico Armetta che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosario Salvato, con studio in Palermo, Via Segesta n. 6.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
Emanuele Greco e Ugo Pecoraro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
e nq. di eredi di Nania Vita CP_2 Controparte_3
Appellati- contumaci
, in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
1 Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_4 rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Doa.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, il 17 maggio 2019, aveva convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_5
nonché l' deducendo: Parte_1 CP_4
- di essere stata assunta alle dipendenze della ditta individuale “Supermercato Conad” da Vita Nania, sito in Carini (PA), Via G. Marconi n. 32, con la mansione di addetta al registratore di cassa, a partire dal 02.10.2012 e, alla morte di quest'ultima, alle dipendenze del figlio, , fino alla data dell'08.03.2015; Parte_1
- che il rapporto era stato regolarizzato soltanto in relazione al breve periodo intercorrente tra il 28.06.2013 ed il 29.10.2013, con la qualifica di commessa di 4° livello e mansione di addetta al registratore di cassa, che aveva svolto per sette giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,30 e dalle ore 16,00 alle
21,00, mentre la domenica dalle ore 8,30 alle ore 14,00, per un totale di 70 ore settimanali;
- che per tutta la durata dell'attività lavorativa avrebbe percepito una retribuzione settimanale di €120,00, inferiore rispetto a quella spettante secondo la contrattazione collettiva di categoria, lamentando anche di non aver ricevuto alcun compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e ferie non godute, nonché per lavoro straordinario e di essere rimasta creditrice della complessiva somma di €
88.781,49, oltre regolarizzazione contributiva;
- che l'attività lavorativa era stata resa, di fatto, nei confronti di Parte_1 quale effettivo titolare dell'attività lavorativa;
- che il rapporto si era risolto in data 08.03.2015 con comunicazione verbale - non preceduta da alcun preavviso, né assistita da valida motivazione - effettuata durante la maternità e che, dunque, il licenziamento doveva ritenersi nullo.
Concludeva, quindi, con la domanda di accertamento dello svolgimento del rapporto nei termini indicati, con conseguente condanna dei resistenti, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 88.781,49, comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cassa, nonché con la domanda di accertamento della nullità del licenziamento e conseguente condanna dei resistenti, in solido, al
2 pagamento di una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento danni, oltre pagamento di una somma pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in luogo della reintegra.
Con memoria del 16.02.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_2
nella qualità di eredi di eccependo la intervenuta prescrizione
[...] CP_5 delle pretese creditorie e del diritto della ricorrente ad impugnare il licenziamento, nonché deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.
Con memoria del 24.02.2021 si costituiva in giudizio , deducendo Parte_1 di essere subentrato nella gestione dell'attività nel gennaio 2014, quando il rapporto tra la ricorrente e la madre, era già cessato per dimissioni della CP_5 lavoratrice, avvenute in data 29.10.2013; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso perché infondato e domandava, altresì, di integrarsi il contraddittorio con la chiamata in giudizio di quale altro erede di . Persona_1 CP_5
Anche l' si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei contributi CP_4 richiesti.
Integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo non si Persona_1 costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
Con sentenza n.3121/2023, pubblicata il 26 settembre 2023, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di prescrizione (per l'interruzione del termine con lettera di messa in mora del 3.11.2015 notificata sia a che a e con la notifica del ricorso agli CP_5 Parte_1 eredi nel successivo quinquennio) ha integralmente accolto la domanda dichiarando la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 08.03.2015 ed ha condannato al pagamento della somma lorda di € 23.199,15 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal 17.05.2019 al saldo, a titolo di risarcimento per il licenziamento nullo, avendo parte ricorrente esercitato l'opzione volta al pagamento di 15 mensilità nonché al pagamento, in favore della ricorrente – in proprio, nonché per le differenze maturate sino al dicembre 2013, n.q. di erede di - della CP_5 complessiva somma lorda di € 49.646,12 per i titoli indicati in parte motiva (ossia per differenze retributive - escluse quelle per indennità di cassa e per lavoro ordinario relative al periodo regolarizzato, attestato da buste paga sottoscritte per quietanza - differenze per 13 e 14 mensilità, ferie non godute, straordinario 2013, 2014 e 2015 e
TFR, per le mansioni di cassiera di IV livello del Ccnl) con la precisazione che limitatamente alla somma lorda di € 11.211,96 la condanna si intende in solido con i soggetti di cui al punto che segue;
ha condannato in solido Controparte_3
e tutti nella qualità di eredi di , al CP_2 Persona_1 CP_5 pagamento della complessiva somma lorda di € 11.211,96, per le differenze
3 retributive relative al 2013, atteso che aveva cessato l'attività al dicembre CP_5
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge e a Parte_1 corrispondere all' i contributi previdenziali, relativi al rapporto intercorso CP_4 con la ricorrente, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Ha rilevato come fosse stata fornita prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, ma solo a decorrere dal 28 giugno
2013, protrattosi, senza soluzione di continuità, nonostante le formali dimissioni del
29.10.2013, sino al licenziamento, idonee a confermare, con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 26 ottobre 2023, lamentando, con tre motivi di gravame,
l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, essendosi il Tribunale limitato, a suo dire, a far proprie le sole dichiarazioni dei testi della ricorrente – uno dei quali inattendibile per la pendenza di un contenzioso con il datore di lavoro - senza considerare quanto riferito dai testi e;
ha ribadito di avere Tes_1 Pt_1 regolarmente retribuito la per il periodo regolarizzato, cessato per CP_1 dimissioni volontarie, con versamento del relativo Tfr, escludendo che la stessa avesse prestato ulteriore attività successivamente al 29.10.2013 e reiterato l'eccezione di prescrizione, ma con riferimento ai soli presunti crediti maturati in tale periodo formalizzato, escludendo che il rapporto si fosse, comunque, interrotto per licenziamento.
Si è costituita con memoria del 24 febbraio 2025, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. Si è costituito anche l' con memoria del 22 febbraio 2025, insistendo per CP_4 la regolarizzazione contributiva della ricorrente nei limiti della CP_1 prescrizione.
Sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti e CP_2
n.q. di eredi della madre e del padre e ne va, CP_3 CP_5 Persona_1 quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa, a seguito di discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
L'appello è infondato. Giova premettere che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da
4 estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che all'esito dell'istruttoria, attraverso i documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi deve ritenersi provato che abbia prestato la propria attività di lavoro subordinato, Controparte_1 dapprima alle dipendenze di (fino al 01.01.2014) e successivamente di CP_5
dal 28.06.2013 (non vi è in atti alcun elemento che consente di Parte_1 ritenere raggiunta la prova circa l'inizio del rapporto in data antecedente) al 08.03.2015, senza godere delle ferie previste per legge;
ha rilevato, inoltre, che fosse provato che la ricorrente nell'arco temporale 28.06.2013 – 08.03.2015 ha svolto l'attività di cassiera, con mansioni inquadrabili nel IV livello del C.C.N.L. di
5 categoria, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, nonché la domenica dalle ore 08.00 alle
14.00; che non vi è stata alcuna interruzione nel rapporto, che è proseguito senza soluzione di continuità fino al marzo 2015, e ciò indipendentemente dalle pretese dimissioni del 29/10/2013; che, quindi, fossero dimostrate le pretese relative a indennità per lavoro straordinario, nonché per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti e, ancora, per il lavoro domenicale e per TFR, non avendo il datore di lavoro assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione a proprio carico.
Ha rilevato, comunque, che le allegate buste paga, relative al periodo regolarizzato, sottoscritte dalla ricorrente, non solo per ricezione ma anche per quietanza, attestassero che la lavoratrice fosse stata retribuita per l'attività ivi indicata, in assenza di diverse evidenze e negato, invece, valore di rinuncia alla asserita “quietanza” del 12.11.2013, prodotta sub doc 8 ritenendola relativa esclusivamente al TFR, dovendosi ritenere il riferimento a “ogni e qualsivoglia diritto” una mera clausola di stile;
A fronte di tali puntuali argomentazioni il datore di lavoro appellante continua, invece, ad obiettare, genericamente, la carenza di prova della maggiore durata della prestazione lavorativa e dell'orario osservato dalla e propone una lettura CP_1 difforme dell'esito della prova testimoniale, lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato quanto riferito dai propri testimoni e ) le cui Tes_1 Pt_1 dichiarazioni, contrastati con gli elementi acquisiti dai testi della ricorrente, avrebbero dovuto indurlo ad un più accurato confronto di congruenza e di attendibilità.
In realtà, reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma sia della circostanza che la ha svolto attività CP_1 lavorativa subordinata nei confronti della ditta individuale “Supermercato Conad” presso la sede sita a Carini (PA) in Via Guglielmo Marconi n. 32, con la mansione di addetta alla cassa dal mese di agosto 2013 alle formali dipendenze della titolare e, alla morte di quest'ultima, alle dipendenze del figlio, CP_5 Parte_1
- senza soluzione di continuità, fino alla data del 08.03.2015, regolarmente assunta solo dal 28.06.2013 al 29.10.2013, a seguito di controllo ispettivo, in qualità di commessa di 4° livello - sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa è certamente la dichiarazione del teste (v. ud 5.4.2022), il quale ha premesso di Testimone_2
6 conoscere la ricorrente in quanto, abbiamo lavorato insieme dal settembre 2013. Io ho cominciato per l'appunto in questa data e lei già lavorava lì, fino al marzo 2015, data nella quale la ricorrente è stata licenziata. Io ho invece continuato a lavorare.
In merito alla durata del rapporto, gli altri testi hanno confermato e riferito:
Conosco la ricorrente perché è fidanzata con un mio carissimo amico. Passavo con il mio amico molto spesso le feste e la ricorrente non c'era mai perché lavorava sempre. Inoltre, mi è capitato molto spesso di andarla a prendere insieme al suo fidanzato a fine turno dopo le 21.00, sicuramente durante la Persona_2 settimana. Mi riferisco al periodo tra l'inizio del 2013 e fino al 2015. La lasciavo al
Conad di via Marconi.” (teste , v. ud 5.4.2022), “Conosco la Testimone_3 ricorrente da quando eravamo bambini. Non abbiamo mai lavorato insieme;
ho anche rapporti di amicizia di carattere familiare con le parti resistenti. Sono anche molto amico del compagno della ricorrente, e quindi mi è capitato di andare a prendere la ricorrente al lavoro, sia insieme al suo compagno che da solo. Sto parlando del periodo compreso dal 2012 al 2015 circa. Preciso anche che abitavamo vicini. Sono andato a prenderla da solo molto raramente, mentre con
[...]
, il compagno della ricorrente, molto più spesso. Perché io e Per_2 Tes_1 cenavamo spesso insieme e poi andavamo a prendere la ricorrente verso le 21.00.
Non cenavamo prima. So che lavorava tutta la settimana, non mi risulta che avesse un giorno di riposo, capitava che l'andavamo a prendere anche di domenica, in questo caso dopo pranzo circa alle 14.00/14.30. So che iniziava a lavorare alle 8.00, ma è una cosa che so io perché parlando magari lei lo diceva, non mi è mai capitato di accompagnarla. La accompagnavo al supermercato Conad, che credo sia in via
Marconi a Carini..”. (teste , v. ud. 15.12.2022. Testimone_4
I testi hanno reso dichiarazioni conformi anche con riguardo alle mansioni e agli orari osservati: La ricorrente svolgeva prevalentemente le mansioni di cassiera, ma come tutti noi faceva tutto quello che era necessario. Quando io ho iniziato a lavorare eravamo in quattro/cinque oltre il titolare. Questo numero è stato più o meno stabile. La ricorrente cominciava a lavorare alle 8.00 quando faceva
l'apertura cassa e poi alle 14.00 faceva la chiusura della cassa. Molto spesso la chiusura si faceva alle 14.15. Poi ricominciava alle 16.00 fino alle 21.15 perché doveva fare la chiusura. Chi non faceva la apertura della cassa cominciava qualche minuto prima delle 8.00, tipo 7.45, e poi chi faceva la chiusura si tratteneva sempre un po' di più per la chiusura del supermercato. Questo orario lo facevamo dal lunedì al sabato. Anzi il sabato chiudevamo anche più tardi, non c'era orario. La domenica invece iniziavamo alle 7.45/8.00 fino alle 14/14.30. In teoria il mercoledì pomeriggio era giorno di chiusura, ma di fatto questo giorno non veniva mai rispettato o perché era il periodo estivo, o perché era il periodo di feste e in ogni caso perché se
7 uno stava a casa non c'era chi lo sostituiva. Le ferie non le faceva mai nessuno anche se poi nella busta paga veniva indicate come godute. Ciò vale per la mia busta paga, ma sono abbastanza sicuro per la ricorrente. Le istruzioni sull'attività ce le dava . La ricorrente era l'unica cassiera e comunque era Persona_3 quella che lo faceva con prevalenza, solo occasionalmente era sostituita da altri.
Come ho già precisato tutti dovevamo fare un po' di tutto;
pertanto, con l'eccezione del macellaio che non poteva essere sostituito, salvo alcune improvvisazioni necessarie, se mancava un repartista gli altri dovevano fare il suo lavoro anche la cassiera. Tutti lavoravamo con l'orario che ho indicato e non facevamo turni. (teste ; Quando mi è capitato di entrare al supermercato ho visto la ricorrente Tes_2 alla cassa o che sistemava gli scaffali. Io al supermercato ci andavo sempre di pomeriggio verso le 18.00, almeno un paio di volte a settimana. (teste Tes_4
La dedotta inattendibilità del teste (per avere costui ammesso: Ho Tes_2 causa in corso nei confronti del sig. relativamente al rapporto di Parte_1 lavoro a cui ho fatto riferimento- v. ud 5.4.2022), può, quindi, essere smentita ove si valuti non solo la puntualità della narrazione e l'accuratezza del resoconto dei dati riferiti al rapporto lavorativo della collega, scevro da contraddizioni, ma anche la congruenza e la convergenza di tale racconto con quanto emerso dalle dichiarazioni degli altri testimoni, in ordine alla continuità del periodo lavorativo, ai turni e, quanto alle mansioni della pure coincidenti con quelle formalizzate nel contratto CP_1 di lavoro (v. doc n.3 fascicolo di parte).
Se ne ricava, dunque, che nell'eseguire le mansioni di “cassiera Parte_2 di 4° livello”, osservava, anche dopo le formali dimissioni, un orario di gran lunga superiore a quello contrattualizzato (40 ore, per le settimanali per 5 giorni con riposo il mercoledì v. contratto di assunzione doc n.3) e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutegli secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
Nulla di rilevante hanno, invece, riferito i testi di parte datoriale, che l'appellante intende, invece, valorizzare per denunciarne l'omesso apprezzamento da parte del Tribunale ed il vaglio comparato con quelle di parte avversa.
Il teste (v. ud 15 .12.2022) ha riferito di conoscere la ricorrente, Tes_1 anche se l'ho conosciuta come , ma penso che si tratti della stessa persona. Per_4
, e sono miei cugini, io ho lavorato per Parte_1 CP_3 CP_2 [...]
dall'agosto del 2015 all'agosto del 2017 nel supermercato Conad di via Pt_1
Marconi a Carini. Per quanto ne so, mio cugino ha rilevato l'attività di Pt_1
nel 2014. Io non ho mai lavorato insieme a , mi risulta che lei CP_5 Per_4 abbia lavorato per un breve periodo estivo che non so indicare quando ancora c'era
. So indicare il 2014 perché io avevo un piccolo negozio di surgelati lì CP_5 vicino, che ho chiuso proprio nel 2014, e per questo motivo ricordo che la
8 ricorrente lavorava prima di questa data, e quindi nel 2013, per . CP_5
Ribadisco che non ho mai visto la ricorrente quando il negozio è passato a mio cugino. Nulla so dire dell'orario di lavoro della ricorrente quando lavorava per la
. . era la sorella di mio padre. Confermo che ho parlato della CP_5 CP_5 ricorrente, che riconosco nella foto della copia della carta di identità allegata al ricorso che mi viene mostrata.
Il teste (v. ud 28.3.2023) ha aggiunto di avere lavorato per Testimone_5 mia zia per un breve periodo di circa 3 mesi da luglio a fine settembre CP_5 di un anno che non so con precisione indicare, ma ricordo che era un periodo estivo. .. in quel periodo alla cassa c'era una ragazza che si faceva chiamare . Per_4
Non so dire se fosse la ricorrente. A questo punto l'ufficio sottopone al teste il documento di identità della ricorrente allegato al ricorso e il teste dichiara: ”si è lei, la riconosco”. quando io ho lavorato l'ho trovata lì, quando me ne sono andato lei è rimasta lì. La ricorrente si occupava della cassa…..io lavoravo tutto il giorno secondo gli orari del supermercato dalle 8 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 da lunedì al sabato con un giorno libero. Io la domenica non lavoravo, era un negozio di piccole dimensioni a conduzione familiare e la domenica rimanevano i titolari. non so dire che contratto avesse la ricorrente e quindi non so indicare con esattezza gli orari. se non ricordo male c'era solo una cassa operativa, anche se c'erano di fatto due casse ne veniva utilizzata una sola. come ho detto non ricordo con esattezza
l'anno, forse il 2014. in ogni caso dopo il breve periodo in cui io ho lavorato, di questa attività commerciale non ho più saputo nulla.
All'evidenza, quindi, i dati forniti dai suddetti due testimoni, assolutamente generici e lacunosi, nulla smentiscono quanto all'articolazione temporale della prestazione della CP_1
Il primo ( ha lavorato per il cugino in periodo successivo (da Tes_1 agosto 2015) rispetto a quello della ricorrente, che il teste non ha mai visto lavorare presso il supermercato;
il secondo ) non ha saputo neppure precisare Testimone_5 in quale anno del periodo estivo avrebbe lavorato assieme alla che CP_1 conosceva come “ ”, addirittura ipotizzando che potesse essere il 2014 e non, Per_4 quindi, il 2013 come formalizzato.
Neppure è dirimente quanto dichiarato dalla medesima in occasione CP_1 dell'accesso ispettivo della G.d.F. di Carini - in esito al quale il rapporto di lavoro è stato formalizzato - considerato che, in realtà, la lavoratrice ha indicato agli ispettori una durata oraria della prestazione di lavoro coincidente con quella descritta in ricorso (da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,30 e la domenica dalle 8,00 alle 14,00), ed inferiore rispetto a quella accertata e ritenuta dal Tribunale
(h.8,00-13,30 e h.16,00-20,00 e la domenica h. 8,00-14,00).
9 Nonostante le dimissioni formalizzate in data 29.10.2013 (v. doc n.7) e la sottoscrizione del prospetto di liquidazione del tfr (v. doc n.8) la lavoratrice è, dunque, rimasta a svolgere la medesima attività presso il supermercato “Conad”, alle dipendenze del titolare, sino alla cessazione del rapporto per volontà datoriale in data
8 marzo 2015.
A tal ultimo proposito l'appellante oppone che la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé da sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
In realtà, il teste ha in proposito riferito: ad un certo punto la Tes_2 ricorrente ha cominciato a stare male e poi ci ha detto che era in gravidanza. Ero presente quando lo ha comunicato al , che per aiutarla si è Parte_1 limitato a darle uno sgabello di plastica per farla sedere e le ha detto che non aveva intenzione di riconoscerle l'astensione per maternità. Anzi ha continuato a farle fare non solo la cassiera ma anche a sistemare la merce negli scaffali. Come ho detto ero presente quando la ricorrente ha chiesto al Genova di stare a casa in maternità
e ho assistito alla loro discussione. Il Genova le ha chiaramente detto: “Se non riesci a lavorare, vattene”. Ho visto quindi la ricorrente che se ne andava e poi non è tornata. Non so indicare con precisione la data in cui è avvenuto il litigio tra la ricorrente e il Pt_1
Anche con riguardo a tale specifica circostanza il teste deve ritenersi attendibile, non solo perché ha dettagliatamente riportato quanto accaduto in sua presenza, ma perché come già evidenziato dal Giudice di prime cure, lo stato di gravidanza della è riscontrato dai documenti allegati (v.stato di famiglia e CP_1 certificato anagrafico) da cui risulta che la figlia della lavoratrice,
[...]
, è nata il [...], sicché all'epoca del dedotto licenziamento la Per_5 ricorrente era certamente in stato di gravidanza.
A fronte di tale deduzione, poi, nulla il datore di lavoro è stato in grado di dimostrare circo la asserita difforme causa di risoluzione del rapporto di lavoro (non risultano né dimissioni né altra forma di asserita risoluzione consensuale).
La evidente nullità del licenziamento – consapevolmente - intimato in costanza di gravidanza (v. art.54 c. 1 del D.Lgs n.151/2001 e Cass n.475/2017) ha determinato la perdurante pendenza del rapporto lavorativo e l'obbligo di riammissione in servizio e di risarcimento del danno della dipendente.
Correttamente, quindi, alla lavoratrice che ha esercitato l'opzione, per il pagamento delle 15 mensilità, è stato riconosciuto il risarcimento del danno.
10 L'appellante, non ha, dunque, adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dal dipendente anche per straordinario e Tfr.
Le differenze retributive per straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, mensilità aggiuntive e Tfr sono, poi, state correttamente quantificate dal ctu nominato in primo grado, che ha tenuto conto sia degli importi corrisposti in busta paga e del tfr già erogato come da prospetto su citato (doc. n.8), per il periodo di lavoro regolare, che delle somme che la stessa ha dichiarato di avere percepito nel restante CP_1 periodo.
La sottoscrizione di tale prospetto contenente in calce la dicitura di “non avere null'altro a pretendere a questo o ad altro titolo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, accettando la somma su indicata a totale e definitiva soddisfazione di ogni
e qualsiasi diritto”, non ha valenza di quietanza liberatoria, in quanto si tratta di una generica clausola di stile che non denota, come invece ribadito dall'appellante, la consapevolezza del dichiarante di abdicare ad emolumenti diversi ed ulteriori rispetto al tfr, che non vengono neppure precisati.
In tal senso è l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui: La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. v.
Cass, Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023.
Rimane assorbita l'eccezione di prescrizione, qui ribadita con riguardo al solo periodo lavorativo regolarizzato, e già disattesa dal Tribunale in relazione all'atto interruttivo del 3.11.2015, non contestato.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo in favore dei difensori della Controparte_1
Vanno compensate nei confronti dell' chiamato quale litisconsorte e degli CP_4 appellati, rimasti contumaci, non essendo stata impugnata la statuizione relativa alla loro condanna in solido anche con il fratello, odierno appellante, n.q. di eredi di per il periodo da agosto a dicembre 2013. CP_5
P.Q.M
11 La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia di e CP_2
qui dichiarata, conferma la sentenza n. 3121/2023 Controparte_3 emessa il 26 settembre 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari, che liquida Controparte_1 in € 4.997,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
12
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai sigg.ri magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1112 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
titolare della omonima ditta individuale avente sede in Carini Parte_1
(PA), Via G. Marconi n. 32, elettivamente domiciliato in Villagrazia di Carini (PA),
Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Domenico Armetta che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosario Salvato, con studio in Palermo, Via Segesta n. 6.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
Emanuele Greco e Ugo Pecoraro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
e nq. di eredi di Nania Vita CP_2 Controparte_3
Appellati- contumaci
, in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
1 Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_4 rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Doa.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, il 17 maggio 2019, aveva convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_5
nonché l' deducendo: Parte_1 CP_4
- di essere stata assunta alle dipendenze della ditta individuale “Supermercato Conad” da Vita Nania, sito in Carini (PA), Via G. Marconi n. 32, con la mansione di addetta al registratore di cassa, a partire dal 02.10.2012 e, alla morte di quest'ultima, alle dipendenze del figlio, , fino alla data dell'08.03.2015; Parte_1
- che il rapporto era stato regolarizzato soltanto in relazione al breve periodo intercorrente tra il 28.06.2013 ed il 29.10.2013, con la qualifica di commessa di 4° livello e mansione di addetta al registratore di cassa, che aveva svolto per sette giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,30 e dalle ore 16,00 alle
21,00, mentre la domenica dalle ore 8,30 alle ore 14,00, per un totale di 70 ore settimanali;
- che per tutta la durata dell'attività lavorativa avrebbe percepito una retribuzione settimanale di €120,00, inferiore rispetto a quella spettante secondo la contrattazione collettiva di categoria, lamentando anche di non aver ricevuto alcun compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e ferie non godute, nonché per lavoro straordinario e di essere rimasta creditrice della complessiva somma di €
88.781,49, oltre regolarizzazione contributiva;
- che l'attività lavorativa era stata resa, di fatto, nei confronti di Parte_1 quale effettivo titolare dell'attività lavorativa;
- che il rapporto si era risolto in data 08.03.2015 con comunicazione verbale - non preceduta da alcun preavviso, né assistita da valida motivazione - effettuata durante la maternità e che, dunque, il licenziamento doveva ritenersi nullo.
Concludeva, quindi, con la domanda di accertamento dello svolgimento del rapporto nei termini indicati, con conseguente condanna dei resistenti, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 88.781,49, comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cassa, nonché con la domanda di accertamento della nullità del licenziamento e conseguente condanna dei resistenti, in solido, al
2 pagamento di una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento danni, oltre pagamento di una somma pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in luogo della reintegra.
Con memoria del 16.02.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_2
nella qualità di eredi di eccependo la intervenuta prescrizione
[...] CP_5 delle pretese creditorie e del diritto della ricorrente ad impugnare il licenziamento, nonché deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.
Con memoria del 24.02.2021 si costituiva in giudizio , deducendo Parte_1 di essere subentrato nella gestione dell'attività nel gennaio 2014, quando il rapporto tra la ricorrente e la madre, era già cessato per dimissioni della CP_5 lavoratrice, avvenute in data 29.10.2013; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso perché infondato e domandava, altresì, di integrarsi il contraddittorio con la chiamata in giudizio di quale altro erede di . Persona_1 CP_5
Anche l' si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei contributi CP_4 richiesti.
Integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo non si Persona_1 costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
Con sentenza n.3121/2023, pubblicata il 26 settembre 2023, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di prescrizione (per l'interruzione del termine con lettera di messa in mora del 3.11.2015 notificata sia a che a e con la notifica del ricorso agli CP_5 Parte_1 eredi nel successivo quinquennio) ha integralmente accolto la domanda dichiarando la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 08.03.2015 ed ha condannato al pagamento della somma lorda di € 23.199,15 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal 17.05.2019 al saldo, a titolo di risarcimento per il licenziamento nullo, avendo parte ricorrente esercitato l'opzione volta al pagamento di 15 mensilità nonché al pagamento, in favore della ricorrente – in proprio, nonché per le differenze maturate sino al dicembre 2013, n.q. di erede di - della CP_5 complessiva somma lorda di € 49.646,12 per i titoli indicati in parte motiva (ossia per differenze retributive - escluse quelle per indennità di cassa e per lavoro ordinario relative al periodo regolarizzato, attestato da buste paga sottoscritte per quietanza - differenze per 13 e 14 mensilità, ferie non godute, straordinario 2013, 2014 e 2015 e
TFR, per le mansioni di cassiera di IV livello del Ccnl) con la precisazione che limitatamente alla somma lorda di € 11.211,96 la condanna si intende in solido con i soggetti di cui al punto che segue;
ha condannato in solido Controparte_3
e tutti nella qualità di eredi di , al CP_2 Persona_1 CP_5 pagamento della complessiva somma lorda di € 11.211,96, per le differenze
3 retributive relative al 2013, atteso che aveva cessato l'attività al dicembre CP_5
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge e a Parte_1 corrispondere all' i contributi previdenziali, relativi al rapporto intercorso CP_4 con la ricorrente, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Ha rilevato come fosse stata fornita prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, ma solo a decorrere dal 28 giugno
2013, protrattosi, senza soluzione di continuità, nonostante le formali dimissioni del
29.10.2013, sino al licenziamento, idonee a confermare, con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 26 ottobre 2023, lamentando, con tre motivi di gravame,
l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, essendosi il Tribunale limitato, a suo dire, a far proprie le sole dichiarazioni dei testi della ricorrente – uno dei quali inattendibile per la pendenza di un contenzioso con il datore di lavoro - senza considerare quanto riferito dai testi e;
ha ribadito di avere Tes_1 Pt_1 regolarmente retribuito la per il periodo regolarizzato, cessato per CP_1 dimissioni volontarie, con versamento del relativo Tfr, escludendo che la stessa avesse prestato ulteriore attività successivamente al 29.10.2013 e reiterato l'eccezione di prescrizione, ma con riferimento ai soli presunti crediti maturati in tale periodo formalizzato, escludendo che il rapporto si fosse, comunque, interrotto per licenziamento.
Si è costituita con memoria del 24 febbraio 2025, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. Si è costituito anche l' con memoria del 22 febbraio 2025, insistendo per CP_4 la regolarizzazione contributiva della ricorrente nei limiti della CP_1 prescrizione.
Sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti e CP_2
n.q. di eredi della madre e del padre e ne va, CP_3 CP_5 Persona_1 quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa, a seguito di discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
L'appello è infondato. Giova premettere che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da
4 estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che all'esito dell'istruttoria, attraverso i documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi deve ritenersi provato che abbia prestato la propria attività di lavoro subordinato, Controparte_1 dapprima alle dipendenze di (fino al 01.01.2014) e successivamente di CP_5
dal 28.06.2013 (non vi è in atti alcun elemento che consente di Parte_1 ritenere raggiunta la prova circa l'inizio del rapporto in data antecedente) al 08.03.2015, senza godere delle ferie previste per legge;
ha rilevato, inoltre, che fosse provato che la ricorrente nell'arco temporale 28.06.2013 – 08.03.2015 ha svolto l'attività di cassiera, con mansioni inquadrabili nel IV livello del C.C.N.L. di
5 categoria, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, nonché la domenica dalle ore 08.00 alle
14.00; che non vi è stata alcuna interruzione nel rapporto, che è proseguito senza soluzione di continuità fino al marzo 2015, e ciò indipendentemente dalle pretese dimissioni del 29/10/2013; che, quindi, fossero dimostrate le pretese relative a indennità per lavoro straordinario, nonché per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti e, ancora, per il lavoro domenicale e per TFR, non avendo il datore di lavoro assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione a proprio carico.
Ha rilevato, comunque, che le allegate buste paga, relative al periodo regolarizzato, sottoscritte dalla ricorrente, non solo per ricezione ma anche per quietanza, attestassero che la lavoratrice fosse stata retribuita per l'attività ivi indicata, in assenza di diverse evidenze e negato, invece, valore di rinuncia alla asserita “quietanza” del 12.11.2013, prodotta sub doc 8 ritenendola relativa esclusivamente al TFR, dovendosi ritenere il riferimento a “ogni e qualsivoglia diritto” una mera clausola di stile;
A fronte di tali puntuali argomentazioni il datore di lavoro appellante continua, invece, ad obiettare, genericamente, la carenza di prova della maggiore durata della prestazione lavorativa e dell'orario osservato dalla e propone una lettura CP_1 difforme dell'esito della prova testimoniale, lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato quanto riferito dai propri testimoni e ) le cui Tes_1 Pt_1 dichiarazioni, contrastati con gli elementi acquisiti dai testi della ricorrente, avrebbero dovuto indurlo ad un più accurato confronto di congruenza e di attendibilità.
In realtà, reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma sia della circostanza che la ha svolto attività CP_1 lavorativa subordinata nei confronti della ditta individuale “Supermercato Conad” presso la sede sita a Carini (PA) in Via Guglielmo Marconi n. 32, con la mansione di addetta alla cassa dal mese di agosto 2013 alle formali dipendenze della titolare e, alla morte di quest'ultima, alle dipendenze del figlio, CP_5 Parte_1
- senza soluzione di continuità, fino alla data del 08.03.2015, regolarmente assunta solo dal 28.06.2013 al 29.10.2013, a seguito di controllo ispettivo, in qualità di commessa di 4° livello - sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa è certamente la dichiarazione del teste (v. ud 5.4.2022), il quale ha premesso di Testimone_2
6 conoscere la ricorrente in quanto, abbiamo lavorato insieme dal settembre 2013. Io ho cominciato per l'appunto in questa data e lei già lavorava lì, fino al marzo 2015, data nella quale la ricorrente è stata licenziata. Io ho invece continuato a lavorare.
In merito alla durata del rapporto, gli altri testi hanno confermato e riferito:
Conosco la ricorrente perché è fidanzata con un mio carissimo amico. Passavo con il mio amico molto spesso le feste e la ricorrente non c'era mai perché lavorava sempre. Inoltre, mi è capitato molto spesso di andarla a prendere insieme al suo fidanzato a fine turno dopo le 21.00, sicuramente durante la Persona_2 settimana. Mi riferisco al periodo tra l'inizio del 2013 e fino al 2015. La lasciavo al
Conad di via Marconi.” (teste , v. ud 5.4.2022), “Conosco la Testimone_3 ricorrente da quando eravamo bambini. Non abbiamo mai lavorato insieme;
ho anche rapporti di amicizia di carattere familiare con le parti resistenti. Sono anche molto amico del compagno della ricorrente, e quindi mi è capitato di andare a prendere la ricorrente al lavoro, sia insieme al suo compagno che da solo. Sto parlando del periodo compreso dal 2012 al 2015 circa. Preciso anche che abitavamo vicini. Sono andato a prenderla da solo molto raramente, mentre con
[...]
, il compagno della ricorrente, molto più spesso. Perché io e Per_2 Tes_1 cenavamo spesso insieme e poi andavamo a prendere la ricorrente verso le 21.00.
Non cenavamo prima. So che lavorava tutta la settimana, non mi risulta che avesse un giorno di riposo, capitava che l'andavamo a prendere anche di domenica, in questo caso dopo pranzo circa alle 14.00/14.30. So che iniziava a lavorare alle 8.00, ma è una cosa che so io perché parlando magari lei lo diceva, non mi è mai capitato di accompagnarla. La accompagnavo al supermercato Conad, che credo sia in via
Marconi a Carini..”. (teste , v. ud. 15.12.2022. Testimone_4
I testi hanno reso dichiarazioni conformi anche con riguardo alle mansioni e agli orari osservati: La ricorrente svolgeva prevalentemente le mansioni di cassiera, ma come tutti noi faceva tutto quello che era necessario. Quando io ho iniziato a lavorare eravamo in quattro/cinque oltre il titolare. Questo numero è stato più o meno stabile. La ricorrente cominciava a lavorare alle 8.00 quando faceva
l'apertura cassa e poi alle 14.00 faceva la chiusura della cassa. Molto spesso la chiusura si faceva alle 14.15. Poi ricominciava alle 16.00 fino alle 21.15 perché doveva fare la chiusura. Chi non faceva la apertura della cassa cominciava qualche minuto prima delle 8.00, tipo 7.45, e poi chi faceva la chiusura si tratteneva sempre un po' di più per la chiusura del supermercato. Questo orario lo facevamo dal lunedì al sabato. Anzi il sabato chiudevamo anche più tardi, non c'era orario. La domenica invece iniziavamo alle 7.45/8.00 fino alle 14/14.30. In teoria il mercoledì pomeriggio era giorno di chiusura, ma di fatto questo giorno non veniva mai rispettato o perché era il periodo estivo, o perché era il periodo di feste e in ogni caso perché se
7 uno stava a casa non c'era chi lo sostituiva. Le ferie non le faceva mai nessuno anche se poi nella busta paga veniva indicate come godute. Ciò vale per la mia busta paga, ma sono abbastanza sicuro per la ricorrente. Le istruzioni sull'attività ce le dava . La ricorrente era l'unica cassiera e comunque era Persona_3 quella che lo faceva con prevalenza, solo occasionalmente era sostituita da altri.
Come ho già precisato tutti dovevamo fare un po' di tutto;
pertanto, con l'eccezione del macellaio che non poteva essere sostituito, salvo alcune improvvisazioni necessarie, se mancava un repartista gli altri dovevano fare il suo lavoro anche la cassiera. Tutti lavoravamo con l'orario che ho indicato e non facevamo turni. (teste ; Quando mi è capitato di entrare al supermercato ho visto la ricorrente Tes_2 alla cassa o che sistemava gli scaffali. Io al supermercato ci andavo sempre di pomeriggio verso le 18.00, almeno un paio di volte a settimana. (teste Tes_4
La dedotta inattendibilità del teste (per avere costui ammesso: Ho Tes_2 causa in corso nei confronti del sig. relativamente al rapporto di Parte_1 lavoro a cui ho fatto riferimento- v. ud 5.4.2022), può, quindi, essere smentita ove si valuti non solo la puntualità della narrazione e l'accuratezza del resoconto dei dati riferiti al rapporto lavorativo della collega, scevro da contraddizioni, ma anche la congruenza e la convergenza di tale racconto con quanto emerso dalle dichiarazioni degli altri testimoni, in ordine alla continuità del periodo lavorativo, ai turni e, quanto alle mansioni della pure coincidenti con quelle formalizzate nel contratto CP_1 di lavoro (v. doc n.3 fascicolo di parte).
Se ne ricava, dunque, che nell'eseguire le mansioni di “cassiera Parte_2 di 4° livello”, osservava, anche dopo le formali dimissioni, un orario di gran lunga superiore a quello contrattualizzato (40 ore, per le settimanali per 5 giorni con riposo il mercoledì v. contratto di assunzione doc n.3) e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutegli secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
Nulla di rilevante hanno, invece, riferito i testi di parte datoriale, che l'appellante intende, invece, valorizzare per denunciarne l'omesso apprezzamento da parte del Tribunale ed il vaglio comparato con quelle di parte avversa.
Il teste (v. ud 15 .12.2022) ha riferito di conoscere la ricorrente, Tes_1 anche se l'ho conosciuta come , ma penso che si tratti della stessa persona. Per_4
, e sono miei cugini, io ho lavorato per Parte_1 CP_3 CP_2 [...]
dall'agosto del 2015 all'agosto del 2017 nel supermercato Conad di via Pt_1
Marconi a Carini. Per quanto ne so, mio cugino ha rilevato l'attività di Pt_1
nel 2014. Io non ho mai lavorato insieme a , mi risulta che lei CP_5 Per_4 abbia lavorato per un breve periodo estivo che non so indicare quando ancora c'era
. So indicare il 2014 perché io avevo un piccolo negozio di surgelati lì CP_5 vicino, che ho chiuso proprio nel 2014, e per questo motivo ricordo che la
8 ricorrente lavorava prima di questa data, e quindi nel 2013, per . CP_5
Ribadisco che non ho mai visto la ricorrente quando il negozio è passato a mio cugino. Nulla so dire dell'orario di lavoro della ricorrente quando lavorava per la
. . era la sorella di mio padre. Confermo che ho parlato della CP_5 CP_5 ricorrente, che riconosco nella foto della copia della carta di identità allegata al ricorso che mi viene mostrata.
Il teste (v. ud 28.3.2023) ha aggiunto di avere lavorato per Testimone_5 mia zia per un breve periodo di circa 3 mesi da luglio a fine settembre CP_5 di un anno che non so con precisione indicare, ma ricordo che era un periodo estivo. .. in quel periodo alla cassa c'era una ragazza che si faceva chiamare . Per_4
Non so dire se fosse la ricorrente. A questo punto l'ufficio sottopone al teste il documento di identità della ricorrente allegato al ricorso e il teste dichiara: ”si è lei, la riconosco”. quando io ho lavorato l'ho trovata lì, quando me ne sono andato lei è rimasta lì. La ricorrente si occupava della cassa…..io lavoravo tutto il giorno secondo gli orari del supermercato dalle 8 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 da lunedì al sabato con un giorno libero. Io la domenica non lavoravo, era un negozio di piccole dimensioni a conduzione familiare e la domenica rimanevano i titolari. non so dire che contratto avesse la ricorrente e quindi non so indicare con esattezza gli orari. se non ricordo male c'era solo una cassa operativa, anche se c'erano di fatto due casse ne veniva utilizzata una sola. come ho detto non ricordo con esattezza
l'anno, forse il 2014. in ogni caso dopo il breve periodo in cui io ho lavorato, di questa attività commerciale non ho più saputo nulla.
All'evidenza, quindi, i dati forniti dai suddetti due testimoni, assolutamente generici e lacunosi, nulla smentiscono quanto all'articolazione temporale della prestazione della CP_1
Il primo ( ha lavorato per il cugino in periodo successivo (da Tes_1 agosto 2015) rispetto a quello della ricorrente, che il teste non ha mai visto lavorare presso il supermercato;
il secondo ) non ha saputo neppure precisare Testimone_5 in quale anno del periodo estivo avrebbe lavorato assieme alla che CP_1 conosceva come “ ”, addirittura ipotizzando che potesse essere il 2014 e non, Per_4 quindi, il 2013 come formalizzato.
Neppure è dirimente quanto dichiarato dalla medesima in occasione CP_1 dell'accesso ispettivo della G.d.F. di Carini - in esito al quale il rapporto di lavoro è stato formalizzato - considerato che, in realtà, la lavoratrice ha indicato agli ispettori una durata oraria della prestazione di lavoro coincidente con quella descritta in ricorso (da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,30 e la domenica dalle 8,00 alle 14,00), ed inferiore rispetto a quella accertata e ritenuta dal Tribunale
(h.8,00-13,30 e h.16,00-20,00 e la domenica h. 8,00-14,00).
9 Nonostante le dimissioni formalizzate in data 29.10.2013 (v. doc n.7) e la sottoscrizione del prospetto di liquidazione del tfr (v. doc n.8) la lavoratrice è, dunque, rimasta a svolgere la medesima attività presso il supermercato “Conad”, alle dipendenze del titolare, sino alla cessazione del rapporto per volontà datoriale in data
8 marzo 2015.
A tal ultimo proposito l'appellante oppone che la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé da sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
In realtà, il teste ha in proposito riferito: ad un certo punto la Tes_2 ricorrente ha cominciato a stare male e poi ci ha detto che era in gravidanza. Ero presente quando lo ha comunicato al , che per aiutarla si è Parte_1 limitato a darle uno sgabello di plastica per farla sedere e le ha detto che non aveva intenzione di riconoscerle l'astensione per maternità. Anzi ha continuato a farle fare non solo la cassiera ma anche a sistemare la merce negli scaffali. Come ho detto ero presente quando la ricorrente ha chiesto al Genova di stare a casa in maternità
e ho assistito alla loro discussione. Il Genova le ha chiaramente detto: “Se non riesci a lavorare, vattene”. Ho visto quindi la ricorrente che se ne andava e poi non è tornata. Non so indicare con precisione la data in cui è avvenuto il litigio tra la ricorrente e il Pt_1
Anche con riguardo a tale specifica circostanza il teste deve ritenersi attendibile, non solo perché ha dettagliatamente riportato quanto accaduto in sua presenza, ma perché come già evidenziato dal Giudice di prime cure, lo stato di gravidanza della è riscontrato dai documenti allegati (v.stato di famiglia e CP_1 certificato anagrafico) da cui risulta che la figlia della lavoratrice,
[...]
, è nata il [...], sicché all'epoca del dedotto licenziamento la Per_5 ricorrente era certamente in stato di gravidanza.
A fronte di tale deduzione, poi, nulla il datore di lavoro è stato in grado di dimostrare circo la asserita difforme causa di risoluzione del rapporto di lavoro (non risultano né dimissioni né altra forma di asserita risoluzione consensuale).
La evidente nullità del licenziamento – consapevolmente - intimato in costanza di gravidanza (v. art.54 c. 1 del D.Lgs n.151/2001 e Cass n.475/2017) ha determinato la perdurante pendenza del rapporto lavorativo e l'obbligo di riammissione in servizio e di risarcimento del danno della dipendente.
Correttamente, quindi, alla lavoratrice che ha esercitato l'opzione, per il pagamento delle 15 mensilità, è stato riconosciuto il risarcimento del danno.
10 L'appellante, non ha, dunque, adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dal dipendente anche per straordinario e Tfr.
Le differenze retributive per straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, mensilità aggiuntive e Tfr sono, poi, state correttamente quantificate dal ctu nominato in primo grado, che ha tenuto conto sia degli importi corrisposti in busta paga e del tfr già erogato come da prospetto su citato (doc. n.8), per il periodo di lavoro regolare, che delle somme che la stessa ha dichiarato di avere percepito nel restante CP_1 periodo.
La sottoscrizione di tale prospetto contenente in calce la dicitura di “non avere null'altro a pretendere a questo o ad altro titolo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, accettando la somma su indicata a totale e definitiva soddisfazione di ogni
e qualsiasi diritto”, non ha valenza di quietanza liberatoria, in quanto si tratta di una generica clausola di stile che non denota, come invece ribadito dall'appellante, la consapevolezza del dichiarante di abdicare ad emolumenti diversi ed ulteriori rispetto al tfr, che non vengono neppure precisati.
In tal senso è l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui: La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. v.
Cass, Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023.
Rimane assorbita l'eccezione di prescrizione, qui ribadita con riguardo al solo periodo lavorativo regolarizzato, e già disattesa dal Tribunale in relazione all'atto interruttivo del 3.11.2015, non contestato.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo in favore dei difensori della Controparte_1
Vanno compensate nei confronti dell' chiamato quale litisconsorte e degli CP_4 appellati, rimasti contumaci, non essendo stata impugnata la statuizione relativa alla loro condanna in solido anche con il fratello, odierno appellante, n.q. di eredi di per il periodo da agosto a dicembre 2013. CP_5
P.Q.M
11 La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia di e CP_2
qui dichiarata, conferma la sentenza n. 3121/2023 Controparte_3 emessa il 26 settembre 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari, che liquida Controparte_1 in € 4.997,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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