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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5470/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 2884/2019, pubblicata l'8 novembre 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), (2) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) e (3)
[...] C.F._2 Parte_3
1
[...] (codice fiscale , rappresentati e difesi dall' avv. Annagioia C.F._3
Ferrazza (codice fiscale ) e dall'avv. Francesco Ferritto C.F._4
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._5
-appellanti-
E
(4) la (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Farina (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._6
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 24 ottobre 2017, ritualmente notificato alla controparte, e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul figlio all'epoca minore di età, Parte_3
convenivano in giudizio la innanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esponendo quanto segue:
- “(…) nella manifestazione calcistica del 7/11/2017, mentre Parte_3
gareggiava nella 'partita fuoricasa', nell'inseguire il pallone, si infortunava al ginocchio destro, a causa di una torsione anomala dello stesso, riportando un trauma distorsivo e relativa disfunzione”;
- “Il trauma distorsivo del ginocchio destro ha comportato anche limitazione funzionale-lesione inverterata legamento crociato anteriore ginocchio destro- come referto. Lo stesso è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione LCA”;
2 - “La responsabilità dell'infortunio è da attribuire esclusivamente al caso fortuito
e, poiché l'Assicurazione ha il dovere di 'coprire il rischio' nell'ipotesi in cui
l'infortunio si verifichi, è onere della stessa provvedere, ai sensi dell'art. 1218
c.c.., e farsi carico del rischio esistente, connesso all'attività calcistica. Compete
all'assicurazione liquidare le spese e il risarcimento del danno sulla fattispecie generale ( rectius Convenzione Assicurativa Infortuni n. 102938695).”
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale:
“1. accertare dichiarare l'obbligo della Società convenuta, nella rispettiva qualità, in ordine all'infortunio di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima Società, in ragione dell'accordo contrattuale, al risarcimento di tuti i
danni fisici e patrimoniali subiti dal giovane 2. accertare e Parte_3
dichiarare l'esistenza del danno biologico e morale, il danno biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti all'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892.15 0 in quella diversa somma, maggiore
o minore ritenuta di giustizia e comunque nell'ambito della competenza del
giudice adito e il relativo risarcimento, computati sul tutto, gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimb. forf. 12,50 % sulle competenze con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, clausola di provvisoria esecuzione.
3. valutare il danno materiale suindicato o diversa somma, maggiore o minore che sarà meglio determinata in corso di causa, O, in
subordine, ritenuta in via equitativa ex art. 1226-2056 c.c., e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito, computati sul tutto, gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
vittoria di spese, diritti ed onorari
3 del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimb. forf. 12,50% sulle competenze con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari con clausola di provvisoria esecuzione". In via subordinata si chiede la condanna della Società convenuta al risarcimento di tutti i danni fisici, oltre il danno biologico,
patrimoniale e morale, il danno biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti dall'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892,15 o in quella diversa somma, maggiore o minore che sarà meglio determinata in corso di causa, nei limiti dell'accertamento di colpa riguardante le proprie responsabilità.” (pag. 5 dell'atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 20 ottobre 2017, la che, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e comunque la inammissibilità della stessa per inoperatività della copertura assicurativa relativamente alle condizioni di polizza per non essere gli attori legittimati;
in via subordinata, chiedeva nella denegata ipotesi di operatività della garanzia assicurativa dichiarare l'indennizzo previsto nei confronti dell'assicurato stabilito dalle condizioni della polizza assicurativa pari ad un massimale relativo € 952,00.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure veniva richiesta ed assunta la prova testimoniale con il teste indicato da parte attrice, e all'udienza del 9 ottobre 2019 la causa veniva riservata in decisione.
All'esito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 2884/2019 pubblicata in data 08 novembre 2019, così decideva:
4 “
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna e , Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su , alla refusione Parte_3
delle spese di lite nei confronti di che si liquidano Controparte_1
in € 3.545,00 per onorari, oltre accessori di legge.” (pag. 3 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 giugno
2019, notificata il 5 dicembre 2019 – e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“-l'obbligo risarcitorio della Società convenuta in ordine all'infortunio di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima Società, in ragione
dell'accordo contrattuale, al risarcimento di tutti i danni fisici e patrimoniali subiti dal giovane -l'esistenza del danno biologico e morale, il danno Parte_3
biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti dall'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892,15 o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. – valutare il danno
materiale suindicato o diversa somma, maggiore o minore che sarà meglo determinata in corso di causa, o, in subordine, ritenuta in via equitativa ex art.
1226-2056 c.c., Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.” (ultima pagina dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 10 novembre 2020 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva e processuale degli appellanti e Parte_1 Parte_2
e, nel merito, deducevano l'inammissibilità, improcedibilità e
[...]
5 improponibilità di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le loro note scritte in sostituzione dell'udienza e la corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata sentenza, ha respinto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo avanzata da e da “nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale su nei confronti della Parte_3 Controparte_1
per i danni subiti dal figlio, all'epoca minore di età, in data 7
[...]
novembre 2015, nel corso di una partita di calcio con la propria squadra in
Frattamaggiore, allorquando nell'inseguire il pallone si infortunava al ginocchio destro riportando un trauma contusivo ed una lesione “inveterata legamento crociato anteriore ginocchio destro”, per la quale veniva sottoposto a intervento di ricostruzione LCA in data 7 giugno 2016 e giudicato guarito solo in data 28 ottobre 2016.
A fondamento della decisione, il Giudice, pur ritenendo che l'infortunio rientrasse tra quelli indennizzabili, ha tuttavia evidenziato come "l'intervento
6 risulta eseguito oltre il termine previsto dall'art. 27 del contratto stesso, dunque non indennizzabile".
Nello specifico ha osservato che: - "Tale articolo, alla lett. c) stabilisce che
'Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Il termine che precede si intenderà prorogato di ulteriori 18 mesi con presentazione di documentazione medicata attestante che
l'intervento è stato posticipato per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato. Tuttavia, l'intervento sul predetto legamento venne eseguito
solo in data 7.6.2016, dunque sette mesi dopo l'infortunio acclarato." Né tra la documentazione versata in atti si rinviene “alcuna certificazione attestante la necessità di posticipare l'intervento ricostruttivo oltre il termine di sei mesi per ragioni connesse allo sviluppo od alla crescita dell'infortunato, dovendo pertanto escludersi che, alla luce delle condizioni di polizza, tale voce possa trovare ristoro."
Di conseguenza ha escluso l'indennizzabilità dei danni estetici lamentati siccome, ai sensi dell'art. 41 lett. b), “subordinati all'indennizzo dell'infortunio
“principale”, ossia quello che abbia dato luogo anche ai pregiudizi estetici, dovendo escludersi una loro autonoma indennizzabilità."
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata assicurazione, in ordine al “difetto di legittimazione attiva e processuale” di e genitori di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.
7 Come innanzi esposto, la domanda introduttiva del giudizio veniva proposta da e nella loro qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul figlio all'epoca minore e Parte_3
poi divenuto, nelle more (in data 18 gennaio 2018) maggiorenne.
Rammenta questa Corte che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nel corso del processo intrapreso dal genitore in rappresentanza del figlio minore, il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio determina la cessazione della rappresentanza processuale del genitore,
e la successione del figlio nella posizione processuale, con conseguente necessità
che il processo prosegua direttamente con il figlio divenuto maggiorenne.
Qualora il figlio maggiorenne si sia costituito o sia stato ritualmente chiamato in causa, la legittimazione del genitore in quella veste viene meno.
A tal proposito, si richiama l'ordinanza n. 2336/2023 della Suprema Corte
a mente della quale "è inammissibile il gravame proposto dal (o nei confronti del) del soggetto precedentemente legittimato, il quale ha ormai perduto la
legitimatio ad processum;
il principio, valevole in generale per il giudizio di impugnazione, … è stato rinvenuto nella disposizione di cui all'art.328 c.p.c.
(dalla quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti: Cass., Sez.
Un. 28/07/2005, n. 15783, cit.)”. Questo principio mira a garantire che la parte titolare del diritto agisca personalmente una volta acquisita la piena capacità di agire.
8 Pertanto, l'appello proposto da e va Parte_1 Parte_2
dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire (legitimatio ad processum), essendo venuta meno la loro funzione rappresentativa con il raggiungimento della maggiore età del figlio.
3. A questo punto si procede all'esame nel merito del solo appello proposto da Parte_3
Detta impugnazione, a parere di chi scrive, a prescindere da ogni altra ed ultronea considerazione, va respinta per l'assorbente ragione che difettano i presupposti contrattuali per l'indennizzabilità dei pretesi danni.
Nello specifico, l'appellante si duole che il Giudice abbia "erroneamente
interpretato le risultanze istruttorie in ordine alle tempistiche dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto e conseguentemente Parte_3
all'operatività della polizza e dell'indennizzo", perché, sebbene l'infortunio in questione si fosse verificato il 7 novembre 2015, aveva ritenuto che l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, eseguito il 7 giugno 2016, fosse avvenuto "oltre il termine ordinario di 6 mesi dall'evento ma ENTRO IL
TERMINE DI PROROGA DI ULTERIORI 18 MESI COME STABILITO ALLA LETT. C)
DELL'ART. 27 DEL CONTRATTO ASSICURATIVO".
Di contro, sostiene che "LA DOCUMENTAZIONE MEDICA Parte_3
VERSATA IN ATTI ATTESTA LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO STANTE LA
CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA MEDICO CHIRURGO ORTOPEDICO" del
1° aprile 2016, che ha prescritto il ricovero, di qui, a suo dire, la fondatezza della pretesa indennitaria e dunque l'indennizzabilità dei danni reclamati.
9 Ebbene le deduzioni del non hanno pregio. Pt_3
Invero, l'articolo 27, lettera c) della polizza assicurativa n. 102938695, avente ad oggetto le prestazioni per lesioni, stabilisce inequivocabilmente che
"Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Il termine che precede si intenderà prorogato di ulteriori 18 mesi con presentazione di documentazione medicata attestante che
l'intervento è stato posticipato per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato".
La sentenza di primo grado ha riconosciuto che l'infortunio di Parte_3
si era verificato il 7 novembre 2015 e che l'intervento chirurgico era
[...]
stato eseguito il 7 giugno 2016, ovvero sette mesi dopo l'evento traumatico, rilevando, altresì, che "tra la documentazione versata in atti non si rinviene alcuna certificazione attestante la necessità di posticipare l'intervento ricostruttivo oltre il termine di sei mesi per ragioni connesse allo sviluppo od alla
crescita dell'infortunato". Tale motivazione non è stata efficacemente smentita né confutata dall'interessato.
A ben vedere, infatti, la difesa di parte appellante, pur affermando che la documentazione medica prodotta attesterebbe la tempestività dell'intervento, si concentra sulla mera collocazione temporale della operazione, entro la finestra di proroga di 18 mesi, senza tuttavia considerare che l'osservanza del limite temporale massimo di proroga non esaurisce la condizione contrattuale richiesta, giacchè la clausola contrattuale di cui si controverte impone espressamente che
10 detta proroga sia in ogni caso supportata da "documentazione medicata attestante" che il posticipo sia avvenuto "per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato".
Ergo, la generica affermazione dell'appellante che l'intervento sia stato eseguito "due mesi dopo la diagnosi definitiva" e che la documentazione sanitaria da lui allegata comunque ne attesterebbe la tempestività, non è sufficiente di per sè a superare la motivazione del primo Giudice, che ha analizzato ed infine escluso la conformità della documentazione offerta alla stringente previsione contrattuale.
In effetti, posto che l'onere di provare la sussistenza di tale specifica condizione, elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, incombeva (incombe) sulla parte attrice (oggi appellante), secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il generico richiamo al certificato del 1° aprile 2016 che avrebbe "prescritto il ricovero" non equivale alla specifica e necessaria attestazione causale richiesta dalla polizza per l'operatività della proroga: dunque non è sufficiente che l'intervento sia stato “ordinato” ad una certa data, ma è necessario che sia stata documentata la specifica ragione del posticipo legata allo sviluppo o alla crescita del minore.
Considerato che il contratto assicurativo postula una rigida osservanza dei termini e delle condizioni concordate tra le parti e che la clausola dell'art. 27, lett. c), è chiara nel richiedere una specifica giustificazione medica per la proroga, in assenza di tale giustificazione, l'interpretazione del Tribunale che ha escluso l'operatività della garanzia appare corretta.
11 Infine, data l'inoperatività della garanzia per l'infortunio principale, va altresì confermata la statuizione del Tribunale relativa all'inammissibilità dell'indennizzo per i danni estetici, in quanto l'Art. 41, lett. b), della polizza subordina tale rimborso al caso di "infortunio indennizzato a termine di polizza",
condizione non verificatasi.
5. Resta assorbito ogni altra censura mossa alla sentenza ivi incluso il terzo e ultimo motivo con cui deduce l'erroneità della Parte_3
decisione perché emessa nei confronti dei genitori, e Parte_1 Parte_2
dopo il raggiungimento della sua maggiore età.
[...]
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico dei tre appellanti, e Parte_1 Parte_2
e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come Parte_3
modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.2001,01 ad € 26.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso
tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
12 ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
– con citazione per l'udienza del 10 giugno 2019, notificata il 5 Parte_3
dicembre 2019 – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere- Terza Sezione Civile, n. 2884/2019, pubblicata l'8 novembre
2019, così provvede:
(A) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
(B) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_3
la sentenza appellata;
13 (B) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, a pagare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese del grado di appello, che liquida in €.
3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara e tenuti al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n.
115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5470/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 2884/2019, pubblicata l'8 novembre 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), (2) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) e (3)
[...] C.F._2 Parte_3
1
[...] (codice fiscale , rappresentati e difesi dall' avv. Annagioia C.F._3
Ferrazza (codice fiscale ) e dall'avv. Francesco Ferritto C.F._4
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._5
-appellanti-
E
(4) la (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Farina (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._6
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 24 ottobre 2017, ritualmente notificato alla controparte, e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul figlio all'epoca minore di età, Parte_3
convenivano in giudizio la innanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esponendo quanto segue:
- “(…) nella manifestazione calcistica del 7/11/2017, mentre Parte_3
gareggiava nella 'partita fuoricasa', nell'inseguire il pallone, si infortunava al ginocchio destro, a causa di una torsione anomala dello stesso, riportando un trauma distorsivo e relativa disfunzione”;
- “Il trauma distorsivo del ginocchio destro ha comportato anche limitazione funzionale-lesione inverterata legamento crociato anteriore ginocchio destro- come referto. Lo stesso è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione LCA”;
2 - “La responsabilità dell'infortunio è da attribuire esclusivamente al caso fortuito
e, poiché l'Assicurazione ha il dovere di 'coprire il rischio' nell'ipotesi in cui
l'infortunio si verifichi, è onere della stessa provvedere, ai sensi dell'art. 1218
c.c.., e farsi carico del rischio esistente, connesso all'attività calcistica. Compete
all'assicurazione liquidare le spese e il risarcimento del danno sulla fattispecie generale ( rectius Convenzione Assicurativa Infortuni n. 102938695).”
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale:
“1. accertare dichiarare l'obbligo della Società convenuta, nella rispettiva qualità, in ordine all'infortunio di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima Società, in ragione dell'accordo contrattuale, al risarcimento di tuti i
danni fisici e patrimoniali subiti dal giovane 2. accertare e Parte_3
dichiarare l'esistenza del danno biologico e morale, il danno biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti all'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892.15 0 in quella diversa somma, maggiore
o minore ritenuta di giustizia e comunque nell'ambito della competenza del
giudice adito e il relativo risarcimento, computati sul tutto, gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimb. forf. 12,50 % sulle competenze con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, clausola di provvisoria esecuzione.
3. valutare il danno materiale suindicato o diversa somma, maggiore o minore che sarà meglio determinata in corso di causa, O, in
subordine, ritenuta in via equitativa ex art. 1226-2056 c.c., e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito, computati sul tutto, gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
vittoria di spese, diritti ed onorari
3 del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimb. forf. 12,50% sulle competenze con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari con clausola di provvisoria esecuzione". In via subordinata si chiede la condanna della Società convenuta al risarcimento di tutti i danni fisici, oltre il danno biologico,
patrimoniale e morale, il danno biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti dall'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892,15 o in quella diversa somma, maggiore o minore che sarà meglio determinata in corso di causa, nei limiti dell'accertamento di colpa riguardante le proprie responsabilità.” (pag. 5 dell'atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 20 ottobre 2017, la che, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e comunque la inammissibilità della stessa per inoperatività della copertura assicurativa relativamente alle condizioni di polizza per non essere gli attori legittimati;
in via subordinata, chiedeva nella denegata ipotesi di operatività della garanzia assicurativa dichiarare l'indennizzo previsto nei confronti dell'assicurato stabilito dalle condizioni della polizza assicurativa pari ad un massimale relativo € 952,00.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure veniva richiesta ed assunta la prova testimoniale con il teste indicato da parte attrice, e all'udienza del 9 ottobre 2019 la causa veniva riservata in decisione.
All'esito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 2884/2019 pubblicata in data 08 novembre 2019, così decideva:
4 “
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna e , Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su , alla refusione Parte_3
delle spese di lite nei confronti di che si liquidano Controparte_1
in € 3.545,00 per onorari, oltre accessori di legge.” (pag. 3 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 giugno
2019, notificata il 5 dicembre 2019 – e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“-l'obbligo risarcitorio della Società convenuta in ordine all'infortunio di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima Società, in ragione
dell'accordo contrattuale, al risarcimento di tutti i danni fisici e patrimoniali subiti dal giovane -l'esistenza del danno biologico e morale, il danno Parte_3
biologico da temporanea ITT e ITP nessuno escluso, in favore dell'attore, derivanti dall'evento, ammontanti in complessivi euro 22.892,15 o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. – valutare il danno
materiale suindicato o diversa somma, maggiore o minore che sarà meglo determinata in corso di causa, o, in subordine, ritenuta in via equitativa ex art.
1226-2056 c.c., Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.” (ultima pagina dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 10 novembre 2020 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva e processuale degli appellanti e Parte_1 Parte_2
e, nel merito, deducevano l'inammissibilità, improcedibilità e
[...]
5 improponibilità di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio.
II.3. All'udienza del 29 maggio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le loro note scritte in sostituzione dell'udienza e la corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata sentenza, ha respinto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo avanzata da e da “nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale su nei confronti della Parte_3 Controparte_1
per i danni subiti dal figlio, all'epoca minore di età, in data 7
[...]
novembre 2015, nel corso di una partita di calcio con la propria squadra in
Frattamaggiore, allorquando nell'inseguire il pallone si infortunava al ginocchio destro riportando un trauma contusivo ed una lesione “inveterata legamento crociato anteriore ginocchio destro”, per la quale veniva sottoposto a intervento di ricostruzione LCA in data 7 giugno 2016 e giudicato guarito solo in data 28 ottobre 2016.
A fondamento della decisione, il Giudice, pur ritenendo che l'infortunio rientrasse tra quelli indennizzabili, ha tuttavia evidenziato come "l'intervento
6 risulta eseguito oltre il termine previsto dall'art. 27 del contratto stesso, dunque non indennizzabile".
Nello specifico ha osservato che: - "Tale articolo, alla lett. c) stabilisce che
'Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Il termine che precede si intenderà prorogato di ulteriori 18 mesi con presentazione di documentazione medicata attestante che
l'intervento è stato posticipato per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato. Tuttavia, l'intervento sul predetto legamento venne eseguito
solo in data 7.6.2016, dunque sette mesi dopo l'infortunio acclarato." Né tra la documentazione versata in atti si rinviene “alcuna certificazione attestante la necessità di posticipare l'intervento ricostruttivo oltre il termine di sei mesi per ragioni connesse allo sviluppo od alla crescita dell'infortunato, dovendo pertanto escludersi che, alla luce delle condizioni di polizza, tale voce possa trovare ristoro."
Di conseguenza ha escluso l'indennizzabilità dei danni estetici lamentati siccome, ai sensi dell'art. 41 lett. b), “subordinati all'indennizzo dell'infortunio
“principale”, ossia quello che abbia dato luogo anche ai pregiudizi estetici, dovendo escludersi una loro autonoma indennizzabilità."
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata assicurazione, in ordine al “difetto di legittimazione attiva e processuale” di e genitori di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.
7 Come innanzi esposto, la domanda introduttiva del giudizio veniva proposta da e nella loro qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul figlio all'epoca minore e Parte_3
poi divenuto, nelle more (in data 18 gennaio 2018) maggiorenne.
Rammenta questa Corte che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nel corso del processo intrapreso dal genitore in rappresentanza del figlio minore, il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio determina la cessazione della rappresentanza processuale del genitore,
e la successione del figlio nella posizione processuale, con conseguente necessità
che il processo prosegua direttamente con il figlio divenuto maggiorenne.
Qualora il figlio maggiorenne si sia costituito o sia stato ritualmente chiamato in causa, la legittimazione del genitore in quella veste viene meno.
A tal proposito, si richiama l'ordinanza n. 2336/2023 della Suprema Corte
a mente della quale "è inammissibile il gravame proposto dal (o nei confronti del) del soggetto precedentemente legittimato, il quale ha ormai perduto la
legitimatio ad processum;
il principio, valevole in generale per il giudizio di impugnazione, … è stato rinvenuto nella disposizione di cui all'art.328 c.p.c.
(dalla quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti: Cass., Sez.
Un. 28/07/2005, n. 15783, cit.)”. Questo principio mira a garantire che la parte titolare del diritto agisca personalmente una volta acquisita la piena capacità di agire.
8 Pertanto, l'appello proposto da e va Parte_1 Parte_2
dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire (legitimatio ad processum), essendo venuta meno la loro funzione rappresentativa con il raggiungimento della maggiore età del figlio.
3. A questo punto si procede all'esame nel merito del solo appello proposto da Parte_3
Detta impugnazione, a parere di chi scrive, a prescindere da ogni altra ed ultronea considerazione, va respinta per l'assorbente ragione che difettano i presupposti contrattuali per l'indennizzabilità dei pretesi danni.
Nello specifico, l'appellante si duole che il Giudice abbia "erroneamente
interpretato le risultanze istruttorie in ordine alle tempistiche dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto e conseguentemente Parte_3
all'operatività della polizza e dell'indennizzo", perché, sebbene l'infortunio in questione si fosse verificato il 7 novembre 2015, aveva ritenuto che l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, eseguito il 7 giugno 2016, fosse avvenuto "oltre il termine ordinario di 6 mesi dall'evento ma ENTRO IL
TERMINE DI PROROGA DI ULTERIORI 18 MESI COME STABILITO ALLA LETT. C)
DELL'ART. 27 DEL CONTRATTO ASSICURATIVO".
Di contro, sostiene che "LA DOCUMENTAZIONE MEDICA Parte_3
VERSATA IN ATTI ATTESTA LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO STANTE LA
CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA MEDICO CHIRURGO ORTOPEDICO" del
1° aprile 2016, che ha prescritto il ricovero, di qui, a suo dire, la fondatezza della pretesa indennitaria e dunque l'indennizzabilità dei danni reclamati.
9 Ebbene le deduzioni del non hanno pregio. Pt_3
Invero, l'articolo 27, lettera c) della polizza assicurativa n. 102938695, avente ad oggetto le prestazioni per lesioni, stabilisce inequivocabilmente che
"Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Il termine che precede si intenderà prorogato di ulteriori 18 mesi con presentazione di documentazione medicata attestante che
l'intervento è stato posticipato per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato".
La sentenza di primo grado ha riconosciuto che l'infortunio di Parte_3
si era verificato il 7 novembre 2015 e che l'intervento chirurgico era
[...]
stato eseguito il 7 giugno 2016, ovvero sette mesi dopo l'evento traumatico, rilevando, altresì, che "tra la documentazione versata in atti non si rinviene alcuna certificazione attestante la necessità di posticipare l'intervento ricostruttivo oltre il termine di sei mesi per ragioni connesse allo sviluppo od alla
crescita dell'infortunato". Tale motivazione non è stata efficacemente smentita né confutata dall'interessato.
A ben vedere, infatti, la difesa di parte appellante, pur affermando che la documentazione medica prodotta attesterebbe la tempestività dell'intervento, si concentra sulla mera collocazione temporale della operazione, entro la finestra di proroga di 18 mesi, senza tuttavia considerare che l'osservanza del limite temporale massimo di proroga non esaurisce la condizione contrattuale richiesta, giacchè la clausola contrattuale di cui si controverte impone espressamente che
10 detta proroga sia in ogni caso supportata da "documentazione medicata attestante" che il posticipo sia avvenuto "per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell'infortunato".
Ergo, la generica affermazione dell'appellante che l'intervento sia stato eseguito "due mesi dopo la diagnosi definitiva" e che la documentazione sanitaria da lui allegata comunque ne attesterebbe la tempestività, non è sufficiente di per sè a superare la motivazione del primo Giudice, che ha analizzato ed infine escluso la conformità della documentazione offerta alla stringente previsione contrattuale.
In effetti, posto che l'onere di provare la sussistenza di tale specifica condizione, elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, incombeva (incombe) sulla parte attrice (oggi appellante), secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il generico richiamo al certificato del 1° aprile 2016 che avrebbe "prescritto il ricovero" non equivale alla specifica e necessaria attestazione causale richiesta dalla polizza per l'operatività della proroga: dunque non è sufficiente che l'intervento sia stato “ordinato” ad una certa data, ma è necessario che sia stata documentata la specifica ragione del posticipo legata allo sviluppo o alla crescita del minore.
Considerato che il contratto assicurativo postula una rigida osservanza dei termini e delle condizioni concordate tra le parti e che la clausola dell'art. 27, lett. c), è chiara nel richiedere una specifica giustificazione medica per la proroga, in assenza di tale giustificazione, l'interpretazione del Tribunale che ha escluso l'operatività della garanzia appare corretta.
11 Infine, data l'inoperatività della garanzia per l'infortunio principale, va altresì confermata la statuizione del Tribunale relativa all'inammissibilità dell'indennizzo per i danni estetici, in quanto l'Art. 41, lett. b), della polizza subordina tale rimborso al caso di "infortunio indennizzato a termine di polizza",
condizione non verificatasi.
5. Resta assorbito ogni altra censura mossa alla sentenza ivi incluso il terzo e ultimo motivo con cui deduce l'erroneità della Parte_3
decisione perché emessa nei confronti dei genitori, e Parte_1 Parte_2
dopo il raggiungimento della sua maggiore età.
[...]
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico dei tre appellanti, e Parte_1 Parte_2
e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come Parte_3
modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.2001,01 ad € 26.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso
tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
12 ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
– con citazione per l'udienza del 10 giugno 2019, notificata il 5 Parte_3
dicembre 2019 – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere- Terza Sezione Civile, n. 2884/2019, pubblicata l'8 novembre
2019, così provvede:
(A) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
(B) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_3
la sentenza appellata;
13 (B) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, a pagare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese del grado di appello, che liquida in €.
3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara e tenuti al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n.
115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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