Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 9 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/05/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, nella qualità di procuratore delegato pro tempore alla sicurezza sul lavoro di -OMISSIS- s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Netti, Cristina Brasca ed Elisa Pieroni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , anche per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale di accertamento « Prescrizione e Disposizione in Materia di Salute e Sicurezza n. -OMISSIS---OMISSIS- », notificato in data -OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui vengono impartite le prescrizioni ex art. 10 del d.p.r. 19/03/1955 n. 520;
- del verbale di accertamento e prescrizione in materia di salute e sicurezza del lavoro del -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
- della delibera del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, a mezzo della quale l’Ispettorato territoriale di -OMISSIS- ha respinto il ricorso ex art. 14, co. 2 d.lgs. 124/2004 proposto da -OMISSIS- s.p.a. in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 20/01/2023, -OMISSIS- s.p.a. e -OMISSIS- sono insorti avverso il verbale di accertamento – meglio individuato in epigrafe – a mezzo del quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- ha ordinato alla società ricorrente ex art. 10 d.p.r. 520/1955 una modifica del proprio sistema informatico gestionale;
Considerato che, all’esito della costituzione dell’Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza (TAR Piemonte, Sez. II, ord. 22/02/2023 n. 59);
Rilevato che, in vista dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di aver perso interesse alla decisione di merito e hanno formalmente rinunciato al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite (rinuncia depositata in data 15/04/2026);
Considerato che l’atto di rinuncia, ancorché notificato all’Amministrazione convenuta entro i termini di legge, non è sottoscritta personalmente dalle parti ricorrenti e non è corredata da un “mandato speciale” a favore dei loro difensori (cui non è assimilabile la procura ad litem , pur contenente la facoltà di rinunciare agli atti o all’azione: cfr. da ultimo ex permultis : TAR Lazio, Roma, Sez. II- bis , 08/04/2026 n. 6310; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10/03/2026, n. 1167; TAR Toscana, Sez. I, 10/03/2026, n. 487), di talché difettano i presupposti per l’adozione della pronuncia estintiva ex art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a.;
Osservato tuttavia che, per espressa previsione dell’art. 84 co. 4 c.p.a., l’atto di rinuncia al ricorso non aderente alle formalità di legge costituisce indice univoco della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto dunque che il ricorso proposto in questo giudizio sia divenuto improcedibile a norma dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.;
Ritenuto infine che le spese del giudizio possano essere integralmente compensate, giacché nessuna delle parti ha rassegnato difese di merito a seguito della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità (ovvero della denominazione) delle parti ricorrenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.