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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12884/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Milone Giorgio); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Milone Giorgio); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a FA (SA) in data 27/06/2011 e che da tale unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), ha dedotto che l'unione coniugale si è
[...]
irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione alle condizioni di cui al ricorso. *****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo di cui al verbale di udienza del 10/06/2025, condizioni questa sede integralmente riportate:
“- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
- autorizzare i coniugi a vivere separati disponendo che la casa familiare, sita in Palermo, via
Artale Vito Gen. 18, sia assegnata alla sig.ra quale genitore maggiormente idoneo Parte_1
a stare vicino ai figli minorenni;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione sita in Palermo nella Via Artale Vito Gen. 18;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 450,00, di cui € 150 per il mantenimento ciascun figlio, ed €
[...]
150 a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_1
- disporre altresì che le spese straordinarie per i minori, di istruzione, per lo svolgimento di attività ricreative e sportive, scolastiche e sanitarie non mutabili dei figli minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70 % al padre ed il 30% alla madre” (vedi verbale udienza del 10/06/2025 e ricorso).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a FA (SA) il 27/06/2011 da nata a [...] il Parte_1
24/08/1984, e , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12884/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Milone Giorgio); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Milone Giorgio); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a FA (SA) in data 27/06/2011 e che da tale unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), ha dedotto che l'unione coniugale si è
[...]
irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione alle condizioni di cui al ricorso. *****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo di cui al verbale di udienza del 10/06/2025, condizioni questa sede integralmente riportate:
“- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
- autorizzare i coniugi a vivere separati disponendo che la casa familiare, sita in Palermo, via
Artale Vito Gen. 18, sia assegnata alla sig.ra quale genitore maggiormente idoneo Parte_1
a stare vicino ai figli minorenni;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione sita in Palermo nella Via Artale Vito Gen. 18;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 450,00, di cui € 150 per il mantenimento ciascun figlio, ed €
[...]
150 a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_1
- disporre altresì che le spese straordinarie per i minori, di istruzione, per lo svolgimento di attività ricreative e sportive, scolastiche e sanitarie non mutabili dei figli minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70 % al padre ed il 30% alla madre” (vedi verbale udienza del 10/06/2025 e ricorso).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a FA (SA) il 27/06/2011 da nata a [...] il Parte_1
24/08/1984, e , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.