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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 217/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Mario Cannas e Pasquale Stramacchia,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Conti e Marcello P.IVA_1
Murino,
- convenuta - avente ad oggetto: assicurazione sulla vita. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione del 22 marzo 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo di aver stipulato in data 20 CP_1
luglio 2011 una polizza assicurativa denominata ” Controparte_2
che prevedeva la liquidazione di € 50.000,00 in caso di invalidità totale e permanente, definita come perdita della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66%. Posto che nel corso della durata contrattuale, la
Commissione medica dell'I.N.P.S. ha accertato nei suoi confronti un'invalidità del 67%, successivamente dichiarata definitiva e non soggetta a revisione, e che non ha inteso pagare l'importo convenuto, ha chiesto la CP_1
condanna della convenuta al pagamento di € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
La causa è stata trattata e istruita nella resistenza della società assicuratrice per essere decisa come segue.
2. – La domanda è fondata.
2.1. – Dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio, risulta che il presenta una Parte_1
compromissione stabile e significativa della capacità lavorativa generica, conseguente a plurime patologie di natura ortopedica e internistica, tra cui carcinoma tiroideo trattato chirurgicamente e con radioiodio, discopatie multiple, coxartrosi e deficit funzionali agli arti superiori. Tali condizioni, insorte successivamente alla stipula della polizza, hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa accertata dall'INPS nella misura del 67%, in via definitiva e senza revisione, con riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. relazione di c.t.u., pagina 5).
Il consulente, dopo visita diretta e analisi completa della documentazione, ha confermato che il grado di invalidità totale e permanente del periziando è pari al 67%, corrispondente alla perdita della capacità lavorativa generica, secondo la definizione contrattuale.
2.2. – ha contestato la sussistenza dei presupposti contrattuali, CP_1
sostenendo che la polizza richiede una riduzione della capacità lavorativa generica, da calcolarsi secondo le tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124, e che, sulla base di tali criteri, la percentuale di invalidità dell'attore sarebbe pari al 10%; dunque, inferiore alla soglia del 66%. Ha inoltre sostenuto che il riconoscimento dell'invalidità civile da parte dell'I.N.P.S. atterrebbe alla capacità lavorativa specifica e non è idoneo a fondare il diritto all'indennizzo.
2.2.1. – Le argomentazioni della convenuta, fondate sull'applicazione delle tabelle e sulla limitazione alla sola patologia tiroidea, non appaiono CP_3
condivisibili.
In ordine al primo aspetto, l'art.
3.2 delle condizioni di assicurazione rinvia alle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 soltanto per l'invalidità
«dovuta ad infortunio». Nella fattispecie, invece, l'invalidità deriva da malattia
(circostanza pacifica e confermata dalla documentazione in atti). È chiaro che se l'assicuratore, che peraltro ha predisposto le clausole, avesse voluto estendere l'applicazione di dette tabelle a qualunque causa, lo avrebbe detto espressamente. L'inserimento, invece, di quell'inciso non può avere altro significato se non quello di circoscriverne l'ambito di applicazione. Del resto, nel dubbio, la clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto deve essere sempre interpretata contro il suo autore (art. 1370 c.c.). Da ciò deriva, peraltro, l'irrilevanza delle circostanze di cui al capitolato di prova orale formulato nell'interesse di nella memoria ex art. 183, comma 6, n. CP_1
2 del codice di procedura civile.
Quanto al secondo, si osserva che l'assicuratore fonda le sue conclusioni sulle valutazioni del proprio consulente tecnico di parte (che non hanno efficacia probatoria alcuna), che non ha sottoposto a visita l'attore e che ha preso in considerazione soltanto la patologia tiroidea (tra l'altro, grave a giudizio del c.t.u.); non anche quelle del rachide e delle spalle, che invero – anche per il distretto anatomico colpito – incidono sicuramente e in modo determinante sulla capacità lavorativa generica.
2.2.2. – Nessun seguito può essere concesso all'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata dalla convenuta, alla luce dei chiarimenti offerti dal c.t.u. con la relazione depositata il 6 febbraio 2025.
2.3. – In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in CP_1
favore dell'attore, della somma (non contestata) contrattualmente convenuta, pari ad € 50.000,00.
Posto che la somma dovuta per contratto è stata determinata a monte dalle parti, si ritiene che nella fattispecie si tratti di debito di valuta, per cui non deve farsi luogo a rivalutazione.
Non avendo l'attore specificato e quantificato la decorrenza e l'ammontare degli interessi maturati anteriormente alla proposizione della domanda (come sarebbe stato suo onere, non spettando al giudice sostituirsi alle parti attraverso letture estrapolative della documentazione in atti), si ritiene che possano essere riconosciuti soltanto quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della notifica dell'atto di citazione (art. 16 aprile 2021) sino al soddisfo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55). Nei rapporti tra le parti, le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
217/2021 R.G.A.C., così provvede: condanna al pagamento, in favore di , di € CP_1 Parte_1
50.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 16 aprile 2021 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta l'importo liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio, con decreto del 27 marzo 2025.
Così deciso in Lanusei, il 22/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Mario Cannas e Pasquale Stramacchia,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Conti e Marcello P.IVA_1
Murino,
- convenuta - avente ad oggetto: assicurazione sulla vita. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione del 22 marzo 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo di aver stipulato in data 20 CP_1
luglio 2011 una polizza assicurativa denominata ” Controparte_2
che prevedeva la liquidazione di € 50.000,00 in caso di invalidità totale e permanente, definita come perdita della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66%. Posto che nel corso della durata contrattuale, la
Commissione medica dell'I.N.P.S. ha accertato nei suoi confronti un'invalidità del 67%, successivamente dichiarata definitiva e non soggetta a revisione, e che non ha inteso pagare l'importo convenuto, ha chiesto la CP_1
condanna della convenuta al pagamento di € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
La causa è stata trattata e istruita nella resistenza della società assicuratrice per essere decisa come segue.
2. – La domanda è fondata.
2.1. – Dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio, risulta che il presenta una Parte_1
compromissione stabile e significativa della capacità lavorativa generica, conseguente a plurime patologie di natura ortopedica e internistica, tra cui carcinoma tiroideo trattato chirurgicamente e con radioiodio, discopatie multiple, coxartrosi e deficit funzionali agli arti superiori. Tali condizioni, insorte successivamente alla stipula della polizza, hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa accertata dall'INPS nella misura del 67%, in via definitiva e senza revisione, con riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. relazione di c.t.u., pagina 5).
Il consulente, dopo visita diretta e analisi completa della documentazione, ha confermato che il grado di invalidità totale e permanente del periziando è pari al 67%, corrispondente alla perdita della capacità lavorativa generica, secondo la definizione contrattuale.
2.2. – ha contestato la sussistenza dei presupposti contrattuali, CP_1
sostenendo che la polizza richiede una riduzione della capacità lavorativa generica, da calcolarsi secondo le tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124, e che, sulla base di tali criteri, la percentuale di invalidità dell'attore sarebbe pari al 10%; dunque, inferiore alla soglia del 66%. Ha inoltre sostenuto che il riconoscimento dell'invalidità civile da parte dell'I.N.P.S. atterrebbe alla capacità lavorativa specifica e non è idoneo a fondare il diritto all'indennizzo.
2.2.1. – Le argomentazioni della convenuta, fondate sull'applicazione delle tabelle e sulla limitazione alla sola patologia tiroidea, non appaiono CP_3
condivisibili.
In ordine al primo aspetto, l'art.
3.2 delle condizioni di assicurazione rinvia alle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 soltanto per l'invalidità
«dovuta ad infortunio». Nella fattispecie, invece, l'invalidità deriva da malattia
(circostanza pacifica e confermata dalla documentazione in atti). È chiaro che se l'assicuratore, che peraltro ha predisposto le clausole, avesse voluto estendere l'applicazione di dette tabelle a qualunque causa, lo avrebbe detto espressamente. L'inserimento, invece, di quell'inciso non può avere altro significato se non quello di circoscriverne l'ambito di applicazione. Del resto, nel dubbio, la clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto deve essere sempre interpretata contro il suo autore (art. 1370 c.c.). Da ciò deriva, peraltro, l'irrilevanza delle circostanze di cui al capitolato di prova orale formulato nell'interesse di nella memoria ex art. 183, comma 6, n. CP_1
2 del codice di procedura civile.
Quanto al secondo, si osserva che l'assicuratore fonda le sue conclusioni sulle valutazioni del proprio consulente tecnico di parte (che non hanno efficacia probatoria alcuna), che non ha sottoposto a visita l'attore e che ha preso in considerazione soltanto la patologia tiroidea (tra l'altro, grave a giudizio del c.t.u.); non anche quelle del rachide e delle spalle, che invero – anche per il distretto anatomico colpito – incidono sicuramente e in modo determinante sulla capacità lavorativa generica.
2.2.2. – Nessun seguito può essere concesso all'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata dalla convenuta, alla luce dei chiarimenti offerti dal c.t.u. con la relazione depositata il 6 febbraio 2025.
2.3. – In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in CP_1
favore dell'attore, della somma (non contestata) contrattualmente convenuta, pari ad € 50.000,00.
Posto che la somma dovuta per contratto è stata determinata a monte dalle parti, si ritiene che nella fattispecie si tratti di debito di valuta, per cui non deve farsi luogo a rivalutazione.
Non avendo l'attore specificato e quantificato la decorrenza e l'ammontare degli interessi maturati anteriormente alla proposizione della domanda (come sarebbe stato suo onere, non spettando al giudice sostituirsi alle parti attraverso letture estrapolative della documentazione in atti), si ritiene che possano essere riconosciuti soltanto quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della notifica dell'atto di citazione (art. 16 aprile 2021) sino al soddisfo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55). Nei rapporti tra le parti, le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
217/2021 R.G.A.C., così provvede: condanna al pagamento, in favore di , di € CP_1 Parte_1
50.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 16 aprile 2021 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta l'importo liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio, con decreto del 27 marzo 2025.
Così deciso in Lanusei, il 22/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti