CA
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Lavinia Cipollina per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. , in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
a ciò legittimato giusta procura in notaio di Verona del
[...] Persona_1
27.1.2017 rep. 18350, e per essa, quale procuratrice speciale, giusta procura per atto a rogito del notaio in Milano, del 21.6.2019, Rep. 15052 – Racc. Persona_2
1 8049, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano DP I in data 21.6.2019 al n. 2163 serie 1T, (p. iva Controparte_3
, in persona della dott.ssa in forza di atto di P.IVA_2 CP_4
conferimento di poteri a rogito del notaio di Roma in data Persona_3
15.7.2019 rep. 11905 racc. 5745, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma
IV in data 18.7.2019 al n. 23536 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Bonanno per procura allegata la comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
in via principale e nel merito:
- riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando procedibili e ammissibili le domande degli appellanti, poiché fondate in fatto e legittime in diritto e fornite di valido strumento probatorio;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole applicate al conto corrente n.
2384/131550, contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicate in assenza di valida convenzione scritta;
- ritenere e dichiarare nulle le clausole anatocistiche applicate in violazione dell'art. 1283 c.c. imprescrittibili secondo quanto previsto dall'art. 1422 c.c;
- ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi d'interesse sui conti risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e che pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
2 - ritenere e dichiarare che il TAEG ai fini della rilevazione dell'usura, deve essere calcolato includendo c.m.s., costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive
/passive;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione, e/o delle clausole che impongano costi e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
- statuire, conseguenzialmente, stante la ricostruzione del contratto di conto corrente
de quo, l'obbligo della appellata a corrispondere a titolo di ripetizione CP_5
dell'indebito la somma di € 11.665,83 o quell'altra maggiore o minore che verrà
determinata e quantificata come di giustizia, o ricorrendo a valutazione equitativa,
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento;
- condannare la appellata al risarcimento dei danni arrecati a parte appellante CP_5
per le causali rappresentate, valutate secondo equità;
- statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della Appellata a corrispondere a CP_5
titolo di ripetizione dell'indebito la somma complessiva di € € 11.665,83 per interessi di corresponsione illegittima relativamente ai contratti di cui si discute, o in quell'altra maggiore o minore che verrà determinata o quantificata come di giustizia in corso di causa, o ricorrendo a valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento;
- pertanto, dichiarare il nuovo saldo a credito per nella misura Parte_1
complessiva di € 15.366,26;
3 - in subordine, laddove non venisse applicato il chiesto azzeramento al primo documento contabile, rimborsare tutte le spese, gli oneri e gli interessi sostenuti per complessivi € 11.665,83;
- in ogni caso condannare la appellata al risarcimento dei danni arrecati a parte CP_5
appellante per le causali rappresentate, valutate secondo equità, anche in relazione agli sviluppi della vicenda giudiziaria;
- condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di CP_5
entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA;
in via istruttoria, stante i dubbi sollevati dall'errata valutazione effettuata dal Giudice
di Prime Cure e la necessità di un complessivo ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti, ove l'Ecc.ma Corte ritenesse necessario ottenere nuovi elementi istruttori,
disporre:
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine di esibizione di tutta la completa documentazione contabile, dall'origine del rapporto alla data del primo documento contabile presente in atti del 1° trimestre 2004;
- CTU tecnico contabile affinché l'esperto, esaminata la documentazione in atti,
nonché gli ulteriori documenti che riterrà opportuno acquisire ex art. 198 c.p.c, operi un complessivo ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti.
Conclusioni di parte appellata:
preliminarmente, dichiarare l'appello inammissibile con ordinanza ai sensi degli artt.
4 ragioni di merito spiegate in comparsa, perché inammissibili e non accoglibili le istanze istruttorie e di C.T.U.;
confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto da inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
in subordine, compensare l'eventuale accertando credito dell'appellante con l'importo di cui è condanna alle spese nella sentenza di primo grado;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
n. 853 del 23.10.2019 che, sul rilievo della genericità delle censure mosse nei confronti del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2384/133974 acceso il
24.1.2001 presso Banca Popolare di Lodi, limitate a "una disamina delle questioni
attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario" e prive di "specifici
riferimenti al contratto di conto corrente oggetto di causa" (pag. 4 della sentenza impugnata), ne ha rigettato la domanda di condanna di Controparte_6
(società entro la quale Banca Popolare di Lodi si era fusa per
[...]
incorporazione con atto del 20.12.2011), alla ripetizione dell'importo di € 15.366,26,
indebitamente corrisposto dal correntista, e al risarcimento dei danni arrecati con la segnalazione a sofferenza del nominativo di costui alla centrale dei Rischi presso la
Banca d'Italia.
Adduce l'appellante:
5 - di aver allegato all'atto di citazione, così conferendo piena consistenza e supporto alle proprie allegazioni, una perizia tecnico contabile elaborata muovendo dalla "ipotesi
di difetto di pattuizione scritta", idonea a mostrare "analiticamente l'incidenza di
costi, spese e commissioni non pattuite o applicate in modo difforme a quanto
contrattualmente previsto" (pag. 4 dell'atto di appello), nonché gli estratti conto, dai quali emerge che "l'istituto Bancario … per tutto il periodo preso in esame, abbia
applicato la capitalizzazione trimestrale", infine, gli scalari trimestrali, attraverso i quali "si riscontra l'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto" (pag. 3
dell'atto di appello), oltre che la presenza di costi non pattuiti;
- doversi imputare all'istituto bancario, resosi parzialmente inadempiente all'istanza rivoltagli dal correntista, nell'esercizio del “jus ad exhibendum” (pag. 8 dell'appello)
disegnato dall'art. 119 T.U.B., l'incompletezza della documentazione attestante l'evolversi del rapporto, segnatamente la mancanza degli estratti conto relativi al periodo corrente tra l'accensione del rapporto e il 1.1.2004, e sostiene doversi, in conseguenza, procedere al ricalcolo del saldo finale del rapporto azzerando il saldo iniziale -a debito per € 3.070,72- alla data del 31.12.2003 rilevato nelle scritture contabili della banca, soluzione che segnala coerente all'onere, gravante sulla banca,
"di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da
quest'ultimo contestato in giudizio" (pag.8 dell'atto di appello);
- la compressione del proprio diritto, costituzionalmente tutelato, alla difesa, riflesso della determinazione del giudice di prime cure di non disporre consulenza tecnica contabile;
6 - che "nelle pattuizioni contrattuali, non si riscontra il principio di reciprocità che
rappresenta la condizione legittimante dell'anatocismo (pag. 10 dell'appello); che la capitalizzazione trimestrale comporterebbe una maggiorazione del TEG e, con essa,
una condizione di indeterminatezza circa il saggio effettivo degli interessi, da sanzionare a termini dell'art. 117 comma VII t.u.b. o, in alternativa, ex art. 1284 c.c.,
con la sostituzione degli interessi convenzionali con gli interessi al saggio legale;
che difetterebbe, in ogni caso, il presupposto della reciprocità, in quanto il saggio degli interessi creditori sarebbe fissato in misura così ridotta -0,1%- da risultare inidonea a fungere da moltiplicatore per il calcolo degli interessi sugli interessi;
che l'adeguamento dei contratti alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del disposto dell'art. 120 T.U.B., come novellato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, avrebbe imposto la stipula di apposita convenzione scritta, nel concreto mancata.
Ricostituitosi il contradittorio, ha insistito per la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità o, in linea gradata, rigetto dell'appello, e ha riproposto l'eccezione di prescrizione delle domande, di ripetizione e risarcitoria, formulate in primo grado dal correntista.
L'appello, che a stento si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., dalla società convenuta, non è meritevole di accoglimento.
Rammentato che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, saldamente ancorato al principio cardine dell'ordinamento racchiuso entro l'art. 2697 c.c., “nei
rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la
ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli
avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
7 debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della
annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute
nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde
consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti
conto -o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni- atteso che
solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito
dell'annotazione” (Cass civ. 14/12/2022, n. 36585 e, in termini, ancor più di recente,
Cass. civ. 4/7/2023, n. 18910, Cass. civ. 26/6/2024, n. 17584), va poi osservato, in punto di fatto che l'istituto di credito ha ottemperato alla richiesta di consegna di numerosi documenti contrattuali e contabili rivoltagli dal correntista, con il solo limite temprale, con riguardo agli estratti conto, della decennalità anteriore alla richiesta, ragionevolmente fondato sulla previsione degli art. 2220 c.c. in tema di obbligo di conservazione delle scritture contabili. "Il diritto del cliente a ottenere
copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo
119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha
natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in
executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione
negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica
degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori
di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti"
(Cass. civ. 22/5/2024, n. 18227, Cass. civ. 29/11/2022, n.35039).
8 In ogni caso, all'atto della costituzione in giudizio, l'istituto bancario ha allegato alla comparsa di risposta -con la numerazione 1 + 1 a, 2 + 2a dell'indice del fascicolo-
rispettivamente il contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza del 24.1.2001 con relativo documento di sintesi e il contratto di apertura di credito in conto corrente per € 10.000,00 sottoscritto il successivo
29.10.2001 (produzione spontanea della banca che rende obiettivamente non comprensibile l'insistenza in atto di appello riguardo alla configurabilità di un vero e proprio “jus ad exibendum” del correntista e che neppure consente di comprendere le ragioni della critica rivolta alla determinazione del primo giudice di non accogliere l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata da , Parte_1
istanza ancora reiterata nelle conclusioni dell'atto di impugnazione). Ebbene,
nonostante disponesse di tali documenti, l'attore, che pure ne era onerato, non ha tarato le proprie allegazioni in funzione del concreto tenore delle pattuizioni negoziali che, al contrario ha del tutto ignorato, adducendo “che non è stato rinvenuto alcun
accordo tra le parti” (pag. 4 dell'atto di appello), al punto da chiedere a questa Corte
di "ritenere e dichiarare la nullità delle clausole applicate al conto corrente n.
2384/131550, contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi
passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o
costo di tenuta del conto, perché applicate in assenza di valida convenzione scritta".
Del tutto ignorati i documenti contrattuali sono rimasti anche nell'analisi svolta dal consulente tecnico di parte incaricato all'attore che, per esplicita ammissione dell'appellante, ha elaborato la ricostruzione del saldo del conto corrente assumendo come ipotesi il “difetto di pattuizione scritta” (pag. 4 dell'atto di appello), ipotesi in
9 alcun modo autorizzata e anzi fuorviante perché sconfessata dalle acquisizioni documentali.
L'esito, in conseguenza, del tutto inattendibile dell'elaborato del consulente di parte e, prima ancora, la vistosa sottrazione della parte ai propri oneri allegativi e dimostrativi è particolarmente evidente con riguardo alle censure raggruppate in appello sotto il titolo “Capitalizzazione di interessi passivi trimestrali”, atteso che il contratto, stipulato a gennaio 2001, successivamente dunque all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 342 del 1999 -che ha modificato l'art. 120 t.u.b., consentendo al ricorrere di determinate condizioni la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi- e dopo l'adozione della delibera CICR del 9.2.2000 alla quale la norma primaria aveva affidato il compito di dettare le disposizioni di dettaglio:
- prevede la capitalizzazione con pari periodicità infrannuale degli interessi debitori e creditori e specifica l'incidenza della capitalizzazione sul tasso annuo nominale dei primi (TAN, 15,25), dandovi plastica evidenza con l'indicazione del tasso annuo effettivo (TAE, 16,1444), così elidendo in radice il dubbio di un difetto di determinatezza delle pattuizioni tale da imporre il ricorso alla clausola sostitutiva prevista dall'art. 117 t.u.b.;
- stabilisce il tasso degli interessi creditori in misura superiore a 0,1 punti percentuali,
più precisamente 2,5%, che per effetto della capitalizzazione trimestrale ascende al
2,5235, così scongiurando il rischio dell'elusione in via di fatto del disposto normativo che, peraltro, si sarebbe verificato solo nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi creditori fosse stato stabilito come pari a zero, in quanto tale inidoneo a consentire la fruttificazione delle giacenze;
10 - non pone, proprio in ragione della data di sottoscrizione, un problema di adeguamento alla novella normativa. Non giova, quindi, all'appellante il richiamo al consolidato insegnamento giurisprudenziale (Cass. 21.10.2019, n. 26769, Cass. 21.10.2019, n.
26779, Cass. 19.5.2020 n. 9140, Cass. 24.7.2023 n. 22007) concernente gli adempimenti necessari ad adeguare alla prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 i rapporti di conto corrente in essere a quella data –se, cioè, sia sufficiente la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
e l'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000, ovvero se sia richiesta, come ritenuto dalla Suprema
Corte, una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera del CICR- giacché
nel concreto non si tratta di conformare un vecchio contratto al nuovo regime, essendo la pari periodizzazione della capitalizzazione degli interessi prevista sin dall'istituzione del rapporto.
Se dunque è vero quanto affermato dall'appellante, ovvero che “dall'esame degli
estratti conto rinvenuti, è emerso come l'istituto Bancario, sul conto corrente, per
tutto il periodo preso in esame, abbia applicato la capitalizzazione trimestrale” (pag.
3 dell'appello), è altrettanto vero che la mera conferma fattuale dell'applicazione di un onere non è condizione sufficiente a imporne l'espunzione dal saldo se di tale onere non è, al contempo, argomentata e dimostrata, con contestazione puntale imprescindibilmente correlata alle risultanze documentali, la non conformità a legge.
La carenza dell'impianto allegativo della parte, che pure disponeva degli elementi giuridico fattuali indispensabili a imbastire una compiuta e pertinente contestazione della legittimità degli addebiti e a enucleare quelli privi di causa giustificativa, ha
11 correttamente indotto il primo giudice a respingere la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla rielaborazione del saldo del rapporto.
Alla medesima conclusione, e per le medesime ragioni in alcun modo dissipate ed anzi rinsaldate dalla vaga costruzione anche dell'atto di impugnazione, si è pervenuti in questo grado di giudizio.
Inammissibile, infine, è la riproposizione della domanda di risarcimento del danno,
posto che, in spregio alle previsioni dell'art. 342 c.p.c., alla parte volitiva non se ne accompagna, neppure in forma embrionale, una argomentativa.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di in misura prossima ai medi dei compensi Controparte_1
previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 e 26.000,
in € 3.500,00 -di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1.700,00 per fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spose forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
4.12.2019 a avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese Controparte_1
n. 853 del 23 ottobre 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in € 3.500,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
12 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
348 bis e ter c.p.c. per mancanza di specificità dell'atto ex art. 342 c.p.c. e/o per le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Lavinia Cipollina per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
c.f. , in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
a ciò legittimato giusta procura in notaio di Verona del
[...] Persona_1
27.1.2017 rep. 18350, e per essa, quale procuratrice speciale, giusta procura per atto a rogito del notaio in Milano, del 21.6.2019, Rep. 15052 – Racc. Persona_2
1 8049, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano DP I in data 21.6.2019 al n. 2163 serie 1T, (p. iva Controparte_3
, in persona della dott.ssa in forza di atto di P.IVA_2 CP_4
conferimento di poteri a rogito del notaio di Roma in data Persona_3
15.7.2019 rep. 11905 racc. 5745, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma
IV in data 18.7.2019 al n. 23536 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Bonanno per procura allegata la comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
in via principale e nel merito:
- riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando procedibili e ammissibili le domande degli appellanti, poiché fondate in fatto e legittime in diritto e fornite di valido strumento probatorio;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole applicate al conto corrente n.
2384/131550, contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicate in assenza di valida convenzione scritta;
- ritenere e dichiarare nulle le clausole anatocistiche applicate in violazione dell'art. 1283 c.c. imprescrittibili secondo quanto previsto dall'art. 1422 c.c;
- ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi d'interesse sui conti risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e che pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
2 - ritenere e dichiarare che il TAEG ai fini della rilevazione dell'usura, deve essere calcolato includendo c.m.s., costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive
/passive;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione, e/o delle clausole che impongano costi e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
- statuire, conseguenzialmente, stante la ricostruzione del contratto di conto corrente
de quo, l'obbligo della appellata a corrispondere a titolo di ripetizione CP_5
dell'indebito la somma di € 11.665,83 o quell'altra maggiore o minore che verrà
determinata e quantificata come di giustizia, o ricorrendo a valutazione equitativa,
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento;
- condannare la appellata al risarcimento dei danni arrecati a parte appellante CP_5
per le causali rappresentate, valutate secondo equità;
- statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della Appellata a corrispondere a CP_5
titolo di ripetizione dell'indebito la somma complessiva di € € 11.665,83 per interessi di corresponsione illegittima relativamente ai contratti di cui si discute, o in quell'altra maggiore o minore che verrà determinata o quantificata come di giustizia in corso di causa, o ricorrendo a valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento;
- pertanto, dichiarare il nuovo saldo a credito per nella misura Parte_1
complessiva di € 15.366,26;
3 - in subordine, laddove non venisse applicato il chiesto azzeramento al primo documento contabile, rimborsare tutte le spese, gli oneri e gli interessi sostenuti per complessivi € 11.665,83;
- in ogni caso condannare la appellata al risarcimento dei danni arrecati a parte CP_5
appellante per le causali rappresentate, valutate secondo equità, anche in relazione agli sviluppi della vicenda giudiziaria;
- condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di CP_5
entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA;
in via istruttoria, stante i dubbi sollevati dall'errata valutazione effettuata dal Giudice
di Prime Cure e la necessità di un complessivo ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti, ove l'Ecc.ma Corte ritenesse necessario ottenere nuovi elementi istruttori,
disporre:
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine di esibizione di tutta la completa documentazione contabile, dall'origine del rapporto alla data del primo documento contabile presente in atti del 1° trimestre 2004;
- CTU tecnico contabile affinché l'esperto, esaminata la documentazione in atti,
nonché gli ulteriori documenti che riterrà opportuno acquisire ex art. 198 c.p.c, operi un complessivo ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti.
Conclusioni di parte appellata:
preliminarmente, dichiarare l'appello inammissibile con ordinanza ai sensi degli artt.
4 ragioni di merito spiegate in comparsa, perché inammissibili e non accoglibili le istanze istruttorie e di C.T.U.;
confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto da inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
in subordine, compensare l'eventuale accertando credito dell'appellante con l'importo di cui è condanna alle spese nella sentenza di primo grado;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
n. 853 del 23.10.2019 che, sul rilievo della genericità delle censure mosse nei confronti del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2384/133974 acceso il
24.1.2001 presso Banca Popolare di Lodi, limitate a "una disamina delle questioni
attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario" e prive di "specifici
riferimenti al contratto di conto corrente oggetto di causa" (pag. 4 della sentenza impugnata), ne ha rigettato la domanda di condanna di Controparte_6
(società entro la quale Banca Popolare di Lodi si era fusa per
[...]
incorporazione con atto del 20.12.2011), alla ripetizione dell'importo di € 15.366,26,
indebitamente corrisposto dal correntista, e al risarcimento dei danni arrecati con la segnalazione a sofferenza del nominativo di costui alla centrale dei Rischi presso la
Banca d'Italia.
Adduce l'appellante:
5 - di aver allegato all'atto di citazione, così conferendo piena consistenza e supporto alle proprie allegazioni, una perizia tecnico contabile elaborata muovendo dalla "ipotesi
di difetto di pattuizione scritta", idonea a mostrare "analiticamente l'incidenza di
costi, spese e commissioni non pattuite o applicate in modo difforme a quanto
contrattualmente previsto" (pag. 4 dell'atto di appello), nonché gli estratti conto, dai quali emerge che "l'istituto Bancario … per tutto il periodo preso in esame, abbia
applicato la capitalizzazione trimestrale", infine, gli scalari trimestrali, attraverso i quali "si riscontra l'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto" (pag. 3
dell'atto di appello), oltre che la presenza di costi non pattuiti;
- doversi imputare all'istituto bancario, resosi parzialmente inadempiente all'istanza rivoltagli dal correntista, nell'esercizio del “jus ad exhibendum” (pag. 8 dell'appello)
disegnato dall'art. 119 T.U.B., l'incompletezza della documentazione attestante l'evolversi del rapporto, segnatamente la mancanza degli estratti conto relativi al periodo corrente tra l'accensione del rapporto e il 1.1.2004, e sostiene doversi, in conseguenza, procedere al ricalcolo del saldo finale del rapporto azzerando il saldo iniziale -a debito per € 3.070,72- alla data del 31.12.2003 rilevato nelle scritture contabili della banca, soluzione che segnala coerente all'onere, gravante sulla banca,
"di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da
quest'ultimo contestato in giudizio" (pag.8 dell'atto di appello);
- la compressione del proprio diritto, costituzionalmente tutelato, alla difesa, riflesso della determinazione del giudice di prime cure di non disporre consulenza tecnica contabile;
6 - che "nelle pattuizioni contrattuali, non si riscontra il principio di reciprocità che
rappresenta la condizione legittimante dell'anatocismo (pag. 10 dell'appello); che la capitalizzazione trimestrale comporterebbe una maggiorazione del TEG e, con essa,
una condizione di indeterminatezza circa il saggio effettivo degli interessi, da sanzionare a termini dell'art. 117 comma VII t.u.b. o, in alternativa, ex art. 1284 c.c.,
con la sostituzione degli interessi convenzionali con gli interessi al saggio legale;
che difetterebbe, in ogni caso, il presupposto della reciprocità, in quanto il saggio degli interessi creditori sarebbe fissato in misura così ridotta -0,1%- da risultare inidonea a fungere da moltiplicatore per il calcolo degli interessi sugli interessi;
che l'adeguamento dei contratti alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del disposto dell'art. 120 T.U.B., come novellato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, avrebbe imposto la stipula di apposita convenzione scritta, nel concreto mancata.
Ricostituitosi il contradittorio, ha insistito per la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità o, in linea gradata, rigetto dell'appello, e ha riproposto l'eccezione di prescrizione delle domande, di ripetizione e risarcitoria, formulate in primo grado dal correntista.
L'appello, che a stento si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., dalla società convenuta, non è meritevole di accoglimento.
Rammentato che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, saldamente ancorato al principio cardine dell'ordinamento racchiuso entro l'art. 2697 c.c., “nei
rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la
ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli
avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
7 debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della
annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute
nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde
consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti
conto -o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni- atteso che
solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito
dell'annotazione” (Cass civ. 14/12/2022, n. 36585 e, in termini, ancor più di recente,
Cass. civ. 4/7/2023, n. 18910, Cass. civ. 26/6/2024, n. 17584), va poi osservato, in punto di fatto che l'istituto di credito ha ottemperato alla richiesta di consegna di numerosi documenti contrattuali e contabili rivoltagli dal correntista, con il solo limite temprale, con riguardo agli estratti conto, della decennalità anteriore alla richiesta, ragionevolmente fondato sulla previsione degli art. 2220 c.c. in tema di obbligo di conservazione delle scritture contabili. "Il diritto del cliente a ottenere
copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo
119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha
natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in
executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione
negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica
degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori
di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti"
(Cass. civ. 22/5/2024, n. 18227, Cass. civ. 29/11/2022, n.35039).
8 In ogni caso, all'atto della costituzione in giudizio, l'istituto bancario ha allegato alla comparsa di risposta -con la numerazione 1 + 1 a, 2 + 2a dell'indice del fascicolo-
rispettivamente il contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza del 24.1.2001 con relativo documento di sintesi e il contratto di apertura di credito in conto corrente per € 10.000,00 sottoscritto il successivo
29.10.2001 (produzione spontanea della banca che rende obiettivamente non comprensibile l'insistenza in atto di appello riguardo alla configurabilità di un vero e proprio “jus ad exibendum” del correntista e che neppure consente di comprendere le ragioni della critica rivolta alla determinazione del primo giudice di non accogliere l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata da , Parte_1
istanza ancora reiterata nelle conclusioni dell'atto di impugnazione). Ebbene,
nonostante disponesse di tali documenti, l'attore, che pure ne era onerato, non ha tarato le proprie allegazioni in funzione del concreto tenore delle pattuizioni negoziali che, al contrario ha del tutto ignorato, adducendo “che non è stato rinvenuto alcun
accordo tra le parti” (pag. 4 dell'atto di appello), al punto da chiedere a questa Corte
di "ritenere e dichiarare la nullità delle clausole applicate al conto corrente n.
2384/131550, contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi
passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o
costo di tenuta del conto, perché applicate in assenza di valida convenzione scritta".
Del tutto ignorati i documenti contrattuali sono rimasti anche nell'analisi svolta dal consulente tecnico di parte incaricato all'attore che, per esplicita ammissione dell'appellante, ha elaborato la ricostruzione del saldo del conto corrente assumendo come ipotesi il “difetto di pattuizione scritta” (pag. 4 dell'atto di appello), ipotesi in
9 alcun modo autorizzata e anzi fuorviante perché sconfessata dalle acquisizioni documentali.
L'esito, in conseguenza, del tutto inattendibile dell'elaborato del consulente di parte e, prima ancora, la vistosa sottrazione della parte ai propri oneri allegativi e dimostrativi è particolarmente evidente con riguardo alle censure raggruppate in appello sotto il titolo “Capitalizzazione di interessi passivi trimestrali”, atteso che il contratto, stipulato a gennaio 2001, successivamente dunque all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 342 del 1999 -che ha modificato l'art. 120 t.u.b., consentendo al ricorrere di determinate condizioni la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi- e dopo l'adozione della delibera CICR del 9.2.2000 alla quale la norma primaria aveva affidato il compito di dettare le disposizioni di dettaglio:
- prevede la capitalizzazione con pari periodicità infrannuale degli interessi debitori e creditori e specifica l'incidenza della capitalizzazione sul tasso annuo nominale dei primi (TAN, 15,25), dandovi plastica evidenza con l'indicazione del tasso annuo effettivo (TAE, 16,1444), così elidendo in radice il dubbio di un difetto di determinatezza delle pattuizioni tale da imporre il ricorso alla clausola sostitutiva prevista dall'art. 117 t.u.b.;
- stabilisce il tasso degli interessi creditori in misura superiore a 0,1 punti percentuali,
più precisamente 2,5%, che per effetto della capitalizzazione trimestrale ascende al
2,5235, così scongiurando il rischio dell'elusione in via di fatto del disposto normativo che, peraltro, si sarebbe verificato solo nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi creditori fosse stato stabilito come pari a zero, in quanto tale inidoneo a consentire la fruttificazione delle giacenze;
10 - non pone, proprio in ragione della data di sottoscrizione, un problema di adeguamento alla novella normativa. Non giova, quindi, all'appellante il richiamo al consolidato insegnamento giurisprudenziale (Cass. 21.10.2019, n. 26769, Cass. 21.10.2019, n.
26779, Cass. 19.5.2020 n. 9140, Cass. 24.7.2023 n. 22007) concernente gli adempimenti necessari ad adeguare alla prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 i rapporti di conto corrente in essere a quella data –se, cioè, sia sufficiente la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
e l'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000, ovvero se sia richiesta, come ritenuto dalla Suprema
Corte, una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera del CICR- giacché
nel concreto non si tratta di conformare un vecchio contratto al nuovo regime, essendo la pari periodizzazione della capitalizzazione degli interessi prevista sin dall'istituzione del rapporto.
Se dunque è vero quanto affermato dall'appellante, ovvero che “dall'esame degli
estratti conto rinvenuti, è emerso come l'istituto Bancario, sul conto corrente, per
tutto il periodo preso in esame, abbia applicato la capitalizzazione trimestrale” (pag.
3 dell'appello), è altrettanto vero che la mera conferma fattuale dell'applicazione di un onere non è condizione sufficiente a imporne l'espunzione dal saldo se di tale onere non è, al contempo, argomentata e dimostrata, con contestazione puntale imprescindibilmente correlata alle risultanze documentali, la non conformità a legge.
La carenza dell'impianto allegativo della parte, che pure disponeva degli elementi giuridico fattuali indispensabili a imbastire una compiuta e pertinente contestazione della legittimità degli addebiti e a enucleare quelli privi di causa giustificativa, ha
11 correttamente indotto il primo giudice a respingere la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla rielaborazione del saldo del rapporto.
Alla medesima conclusione, e per le medesime ragioni in alcun modo dissipate ed anzi rinsaldate dalla vaga costruzione anche dell'atto di impugnazione, si è pervenuti in questo grado di giudizio.
Inammissibile, infine, è la riproposizione della domanda di risarcimento del danno,
posto che, in spregio alle previsioni dell'art. 342 c.p.c., alla parte volitiva non se ne accompagna, neppure in forma embrionale, una argomentativa.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di in misura prossima ai medi dei compensi Controparte_1
previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 e 26.000,
in € 3.500,00 -di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1.700,00 per fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spose forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
4.12.2019 a avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese Controparte_1
n. 853 del 23 ottobre 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in € 3.500,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
12 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
348 bis e ter c.p.c. per mancanza di specificità dell'atto ex art. 342 c.p.c. e/o per le