Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 22.6.2023 al n. 1292 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti Bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Crotone, presso e nello studio dell'avv.
Natale De Meco, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
corrente in Controparte_2
Napoli, rappresentata da , Controparte_3 elettivamente domiciliata in Porcari (LU), presso e nello studio dell'avv. Roberta Menchetti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e previa
1
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze Adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare fondata l'opposizione così come proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnata, riformando in toto la predetta sentenza n. 642/2023 emessa dal
Tribunale di Lucca e al contrario di quanto sostenuto dal predetto Tribunale, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, infondato ed illegittimo e nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati nel presente atto di appello;
in subordine, accertare e dichiarare, all'esito della
Ctu contabile disposta, ed in caso di validità delle fideiussioni prestate, l'effettiva somma a cui sono eventualmente obbligati gli odierni appellanti;
riformare la sentenza, in ordine alla condanna per lite temeraria, per tutte le ragioni sopra esposte.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
In subordine in caso di rigetto dell'Appello compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria, si riformulano nuovamente a questa Ecc.ma ove la Corte le richieste istruttorie richieste nel giudizio di primo grado e di seguito riportate:
In via istruttoria:
2 Si chiede ancora che il Giudice voglia ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del conto corrente, applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì
l'eventuale superamento del "tasso soglia" ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultralegale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta e sommando algebricamente al saldo del conto ordinario così determinato gli importi relativi agli eventuali rapporti di conto anticipi S.B.F. ach'essi calcolati senza capitalizzazione di interessi (al tasso legale) e senza CMS.
Si chiede altresì che il Tribunale ordini ex art. 210
c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione delle lettere contratto stipulate con l'esponente e di tutte le eventuali comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali intervenute dalla SA GR S.r.l. in liquidazione e i sig.ri e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Così come tutti gli estratti conti analitici e non sintetici.
Ai fini del presente giudizio si dichiara che il valore dell'odierno giudizio è indeterminabile e comunque esente, essendo in corso valutazione di presentazione, se sussistono i presupposti, domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Per : Controparte_2
“Voglia la Corte adita respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, difesa ed eccezione, ed in accoglimento delle eccezioni svolte:
3 in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via istruttoria respingere la richiesta di rinnovo della CTU o di ammissione di qualsivoglia mezzo istruttorio.
Nel merito: in tesi respingere l'Appello proposto avverso la sentenza 642/2023 del Tribunale di Lucca oggi impugnata confermando la medesima in ogni su parte. In ipotesi : dichiarare la propria incompetenza e la competenza del Tribunale delle Imprese di Firenze in merito alla questione relativa alla asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust;
rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo
1942/2019 del Tribunale di Lucca, in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata in fatto ed in diritto o comunque fondata su domande precluse e non provate, per i motivi esposti in atto, confermando detto decreto in ogni sua parte;
in ulteriore ipotesi condannare, in caso di revoca del decreto, gli opponenti al pagamento della somma di €.151.561,55.=.= in solido tra loro e per i garanti nei limiti della garanzie prestate per le motivazioni di cui in atti;
In ogni caso oltre gli interessi e spese come da decreto, respingendo le domande tutte di controporte;
In Ulteriore E Denegata
Ipotesi condannare gli opponenti al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in causa, per i garanti nei limiti delle garanzie prestate, previa compensazione delle reciproche pretese e/o rideterminazione del dare avere.
Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1292/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 642 del
7.6.2023; parti: e c. Parte_1 Parte_2
non costituita, e Controparte_1
rappresentata da Controparte_2
, esperiti gli Controparte_3 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Motivi della decisione e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 8.11.2019 con il quale questo tribunale aveva loro ingiunto di pagare a rappresentata da Controparte_1 CP_4
, la somma di € 151.561,55 in forza di debito di SA GR
[...] srl per la quale gli opponenti avevano rilasciato, insieme a tale , pure ingiunto, fideiussione in data 30.6.2015. Per_1 Gli opponenti, sollevate le eccezioni di cui "infra", hanno chiesto la revoca del decreto opposto. ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'opposizione. In corso di causa, attraverso il procuratore Fire spa, è intervenuta a far valere i diritti creditori
[...]
in forza di scissione societaria Controparte_2Cont con . L'opposizione non è fondata. E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, peraltro non contenuta nelle conclusioni di cui all'atto di citazione. Gli opponenti hanno omesso di contestare la competenza del giudice adito in sede monitoria sotto tutti i possibili profili, limitandosi a quello del "forum destinatae solutionis"; sicché la competenza resta radicata sotto i profili non contestati (e infatti sotto il profilo del "forum contractus" è competente questo tribunale). La fideiussione non è nulla, come eccepito dagli opponenti, per redazione su modello ABI. Si rileva, sul punto, che 1) non appare che la fideiussione sia stata redatta su modello ABI, né nel contratto di finanziamento le clausole inserite rispondono specularmente allo schema ABI con conseguente configurabilità, nel caso in esame, di fideiussione specifica;
2) l'eccezione è del tutto generica e non risulta alcun elemento di prova, che
5 gli opponenti erano onerati di fornire, della sussistenza della dedotta fattispecie di illecito concorrenziale, soprattutto in riferimento alla data della fideiussione in esame rispetto al provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia; 3) la nullità, in via meramente ipotetica, riguarderebbe, al più, nel caso specifico, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c., peraltro mai menzionata dagli opponenti (a conferma della assoluta astrattezza dell'eccezione) e oltretutto senza che, in concreto, sia apprezzabile una deroga all'art. 1957 cit. apparendo essere stato comunque rispettato il termine dei sei mesi ivi previsto, quanto al (sufficiente) invio delle richieste di pagamento;
4) l'inserimento in un contratto fideiussorio, come quello in esame, della clausola "a prima richiesta" è indubbio indice della natura del contratto stesso come contratto autonomo di garanzia (cfr. da ultimo Cass. 31313/2021) con conseguente inapplicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Altresì, è infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 1956 c.c., non avendo provveduto gli opponenti a fornire prova alcuna della sussistenza dei presupposti della norma citata (né invero, ancor prima, ad allegare circostanze specifiche in tal senso) e comunque rivestendo essi la qualità (anche) di soci del debitore principale al momento dei fatti (cfr. Cass. 2902/2016). Infondato è pure il disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti (disconoscimento peraltro incompatibile con le altre eccezioni), avendo la Ctu con relazione coerente, adeguatamente motivata e priva di vizi logici e metodologici, accertato la attribuibilità agli opponenti delle rispettive sottoscrizioni apposte ai contratti in esame. E' da segnalare che nessun rilievo è stato formulato dagli opponenti alla bozza del Ctu ex art. 195 cpc e che le osservazioni di cui in comparsa conclusionale sono del tutto generiche. Ancora, in ordine al "quantum" il credito risulta dalla idonea documentazione (certificati ex art. 50 TUB, estratti conto, contratti ...) prodotta dalla Banca. Inoltre, gli opponenti, che non risultano mai aver contestato alcunché sul punto prima del giudizio, hanno formulato, in corso di causa, contestazioni affatto generiche, così come del tutto generica risulta la contestazione sul criterio utilizzato per l'applicazione degli interessi (contestazione enunciata in tre righe di pag.7 della citazione), sicché la Ctu contabile richiesta assume evidentemente natura inammissibilmente esplorativa. L'opposizione va così respinta, con statuizione correlativa sulle spese, anche di Ctu, come in dispositivo, fermo restando che è il successore (cfr. art. 111 cpc) a CP_2 essere legittimato a far valere l'esecutività del titolo (decreto) - cfr. art. 653 cpc -. La natura dilatoria dell'opposizione, emergente dalla palese infondatezza (e genericità) di molte delle eccezioni formulate giustifica la condanna degli opponenti ex art. 96 3°c. Cpc, per l'importo che si reputa equo di cui in dispositivo. Tra l'altro, si segnala che gli opponenti hanno anche eccepito l'assenza di procura in capo a per CP_4
6 la fase monitoria nonché l'assenza di prova della cessione di credito dalla Banca ad si tratta di eccezioni tardive CP_2 (la prima con la sola seconda memoria ex art. 183 cpc, la seconda financo solo con la comparsa conclusionale) e infondate. Infatti, non risulta la carenza (sopravvenuta) della procura al momento del ricorso per decreto ingiuntivo ed Cont è comunque dirimente che si è costituita nel giudizio di opposizione, mostrando inequivocamente di voler confermare l'azione monitoria del proprio rappresentante;
laddove, quanto al secondo profilo, non si è trattato, come opinato dagli opponenti in conclusionale, Cont di cessione di credito bensì di scissione societaria tra e con trasferimento (anche) di questo credito, come risulta CP_2 dalla idonea documentazione anche notarile prodotta dalla convenuta opposta. Ancora, si segnala che gli opponenti avevano eccepito il limite della fideiussione di € 130.000 (cfr. pag. 7 citazione) senonchè è documentato che il limite è di € 160.000 e in tale limite la somma di cui al decreto. Da ultimo, si rileva che la comparsa conclusionale degli opponenti è stata del tutto ripetitiva del contenuto dell'atto di citazione, salva l'aggiunta dell'eccezione di cui sopra e ha così costretto giudice e avversario ad un' inutile rilettura di cose già dette e ciò nonostante la chiara raccomandazione di questo giudice (dovuta ad un diffuso malvezzo contrario al principio di sinteticità degli atti) di cui all'ordinanza emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8.2.2023.
PQM
Il tribunale di Lucca, in persona del g.i. dott. Enrico Fontanini in funzione di giudice monocratico, 1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 contro il decreto ingiuntivo in data Parte_2 8.11.2019 di questo tribunale;
2) condanna gli opponenti alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese processuali liquidate in € 14.000 oltre a 15% per rimborso forfettario e a iva e cpa;
3) condanna gli opponenti al pagamento, ex art. 96 ult.c. cpc, in favore della convenuta opposta, della somma di € 5.000. 4) pone le spese di Ctu a carico degli opponenti, con diritti e obblighi di rimborso a seconda di chi le ha anticipate“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, infondato ed illegittimo e nel merito revocare il decreto ingiuntivo
7 - in subordine, accertare e dichiarare, all'esito di disposta c.t.u. contabile, ed in caso di validità delle fideiussioni prestate, l'effettiva somma a cui sono eventualmente obbligati essi appellanti
- riformare la sentenza in ordine alla condanna per lite temeraria il tutto con condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
e la stessa deve essere pertanto dichiarata
[...] contumace.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
rappresentata da Controparte_2
a sua volta così Controparte_3 concludendo:
“nel merito: in tesi respingere l'Appello proposto avverso la sentenza 642/2023 del Tribunale di Lucca oggi impugnata confermando la medesima in ogni su parte. in ipotesi:
- dichiarare la propria incompetenza e la competenza del Tribunale delle Imprese di Firenze in merito alla questione relativa alla asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo
1942/2019 del Tribunale di Lucca, in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata in fatto ed in diritto o comunque fondata su domande precluse e non provate, per i motivi esposti in atto, confermando detto decreto in ogni sua parte in ipotesi condannare, in caso di revoca del decreto, gli opponenti al pagamento della somma di
€.151.561,55.=.= in solido tra loro e per i garanti nei limiti della garanzie prestate per le motivazioni di cui
8 in atti;
in ogni caso oltre gli interessi e spese come da decreto, respingendo le domande tutte di controporte
- in ulteriore e denegata ipotesi condannare gli opponenti al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in causa, per i garanti nei limiti delle garanzie prestate, previa compensazione delle reciproche pretese e/o rideterminazione del dare avere.
Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza collegiale del 5.3.2024 questa Corte ha accolto parzialmente l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. proposta da e diretta ad Parte_1 Parte_2 ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della qui appellata sentenza e ha pertanto sospeso la provvisoria esecutività di detta sentenza nella parte in cui contiene condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., confermando per il resto la provvisoria esecutività.
Con ordinanza del consigliere istruttore del 5.3.2024
è stata formulata, quale proposta conciliativa ed impregiudicata ogni decisione finale, la rinuncia dell'appellata alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. contenuta nella sentenza di primo grado;
per il resto rinuncia all'appello ed accettazione;
spese del presente grado del giudizio integralmente compensate. Detta proposta non è stata accettata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare osservarsi, in ordine alla eccezione sul punto sollevata da che la competenza CP_2 della Sezione Specializzata per le Imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
9 l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora la medesima sia sollevata in via di eccezione, posto che in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (sul punto vd., con riguardo ad opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28410 del
05/11/2024).
Il primo motivo di appello, con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui ha riconosciuto legittimo l'intervento di in primo CP_2 grado, è infondato.
Agli atti ha infatti allegato, oltre l'atto CP_2 generale di scissione che comprende l'attribuzione in suo favore di alcune posizioni creditorie di anche CP_5 espressa attestazione del Notaio rogante di avvenuto trasferimento delle specifiche posizioni di cui è causa per estrazione di uno degli elenchi allegati al suddetto atto generale.
Il secondo motivo di appello, incentrato sulla eccepita invalidità della fideiussione, è inammissibile, in quanto non muove adeguata critica alle ragioni decisive espressa sul punto dalla sentenza appellata ed in particolare:
- circa l'insussistenza in concreto degli invocati presupposti di cui all'art. 1956 c.c.
- circa comunque l'avvenuto rispetto, nel caso in esame, del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (essendovi stato recesso dai rapporti di cui è causa il 24.5.2019 ed essendo stato emesso il poi conseguente ed opposto decreto ingiuntivo l'11.11.2019).
Non ha infine parte appellante fornito concreti elementi diretti a comprovare l'integrale nullità della
10 fideiussione ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., secondo quanto previsto dalla nota ed invocata pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 41994 del
30.12.2021 in materia di nullità di talune delle condizioni generali ABI del 2002 ritenute illegittime con
Provvedimento 2.5.2005 della Banca d'Italia quale allora
Autorità Garante in materia di concorrenza bancaria.
Il terzo motivo di appello, con cui viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte relativa alla prova del credito azionato in via monitoria, è pure esso infondato.
In sede monitoria risultano essere stati allegati sia l'atto di concessione del finanziamento con il relativo piano di ammortamento, sia i distinti atti di anticipazione su fattura, sia l'ultimo estratto del conto corrente ordinario.
Deve osservarsi come nessuna doglianza è stata mossa circa l'incompletezza sotto l'aspetto diacronico degli estratti conto del conto corrente ordinario né è stato invocato al medesimo fine il principio del c.d. saldo zero iniziale.
Inoltre le contestazioni mosse in punto di avvenuto addebito di interessi anatocistici ed usurari sono risultate del tutto generiche.
Il quarto motivo di appello, relativo alla c.t.u. grafologica espletata in primo grado, è inammissibile per genericità, atteso in particolare che non vengono mosse specifiche critiche circa i documenti utilizzati quali scritture di comparazione.
Il quinto motivo di appello deve ritenersi fondato solo riguardo alla disposta condanna ex officio al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
11 La sentenza impugnata, infatti, non contiene motivazioni in ordine alla palese infondatezza di tutti gli articolati motivi di opposizione ed in particolare riguardo al proposto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione;
disconoscimento di cui, anche all'esito della disposta analisi peritale grafologica, non è comunque emersa la manifesta infondatezza.
La disposta condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., in accoglimento dell'impugnazione sul punto proposta, deve essere quindi revocata.
Le spese sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie sull'importo oggetto di ingiunzione, esclusa la fase istruttoria) e seguono la soccombenza degli odierni appellanti, da considerarsi a tal fine integrale, attesa la minima rilevanza della revocata condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. rispetto al credito ingiunto.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Pt_1 Parte_2
Tribunale di Lucca n. 642 del 7.6.2023, in parziale accoglimento del proposto appello
1. revoca la disposta condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
2. rigetta per il resto il proposto appello e conferma per il resto l'appellata sentenza;
3. dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro,
e alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di Controparte_2 rappresentata da delle Controparte_3 spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro
12 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese Generali,
CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Firenze il 13 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
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