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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2971/2022
Tribunale Napoli Nord
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.
Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa recante rg. 2971/2022, avente ad oggetto: Responsabilità ex. art. 2051 c.c., vertente
TRA
, (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Michele Rega, presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via G. Verdi n.
6, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Salatiello, presso il cui studio in P.IVA_1
Giugliano in Campania al Corso Campano n. 299, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. iva ) CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Famiglietti, presso il cui studio in Napoli alla via
Chiatamone n. 63, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
1 RG 2971/2022
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
15.07.2025 si riportavano ai propri atti e con ordinanza del 22 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex. art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo di essere caduta al suolo in data 13.04.2019 Controparte_1 alle ore 09:30 circa, all'interno del convenuto, sito in Giugliano in Campania CP_1
(Na) alla via Flavio Gioia.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, quest'ultima cadeva al suolo
“mentre usciva dal vano ascensore giunto al “piano terra”, e siffatta circostanza, sempre secondo la tesi attrice, era stata causata “dalla presenza sul pavimento di una sostanza
“liquida/acquosa” non meglio identificata, non segnalata e non visibile presente sul suddetto pavimento”.
Per l'effetto dell'evento, l'attrice, deducendo la responsabilità dell'evento in capo al convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. per le lesioni CP_1
personali subìte, chiedeva al Tribunale la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, nell'atto di citazione rassegnava le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui in pressa;
II) e per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni per lesioni fisiche subiti dalla IG.ra , odierna Parte_1 attrice, da liquidarsi nella misura di € 20.017,91 come quantificati nella relazione del
Consulente Tecnico di Parte versata in atti, ovvero, e nella denegata ipotesi di contestazione del suddetto ammontare, nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere
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accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere di giustizia, comprensiva del danno biologico, danno estetico, invalidità temporanea totale e parziale, e del danno morale, il tutto da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU medicolegale di cui sin d'ora si chiede la nomina;
oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, documentate e da documentare;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto ovvero, ma subordinatamente, dalla domanda all'effettivo soddisfo e comunque da contenersi entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito;
III) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ICA, CPA e rimborso spese generali al
15% con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, la nullità della CP_1
citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito contestava la responsabilità deducendo l'assenza di alcuna insidia.
In subordine, avendo stipulato polizza assicurativa con a garanzia Controparte_3
dell'evento dannoso occorso all'attrice, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
In ragione di tanto concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento, spiegava domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
3. A seguito della chiamata in causa, autorizzata dal Tribunale con provvedimento del
28.06.2022, si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità Controparte_3 dell'atto di chiamata in causa per genericità ed indeterminatezza dello stesso.
Inoltre, contestava l'operatività della polizza in quanto l'assicurato non aveva mai comunicato l'evento dannoso all'Assicurazione.
Eccepiva altresì che la domanda non era stata preceduta dalla negoziazione assistita prevista dalla legge n. 162/2014.
Nel merito, assumeva che la caduta, così come descritta da parte attrice, era stata cagionata dal caso fortuito e, in ogni caso, contestava la quantificazione dei danni offerta.
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4. Ciò posto, la domanda principale è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione così come risulta fondata la domanda di manleva proposta dal Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
In via preliminare, non saranno scrutinate le eccezioni sollevate dalla Compagnia
Assicurativa nella comparsa di costituzione aventi ad oggetto l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita;
la nullità della citazione per indeterminatezza dello stesso nonché l'inoperatività della polizza siano state rinunciate dalla terza chiamata in causa.
Ed infatti, siffatte eccezioni non sono state riproposte in sede di comparsa conclusionale e nel corso del giudizio sicché, tenuto conto del comportamento processuale della parte, devono intendersi rinunciate.
Ed infatti, dalla lettura dei successivi atti siffatte eccezioni non sono state riproposte tant'è che nelle comparse conclusionali depositate chiedeva al Tribunale di Controparte_3
“rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e competenze di lite” senza operare qualsivoglia contestazione in ordine alle questioni preliminari.
In ogni caso, in ordine alla generica eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal convenuto (e anche dalla chiamata in causa), questa non è comunque accoglibile: CP_1 invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro avvenuto nell'ambito dell'area condominiale per la presenza di liquido), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163
n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
5. Tanto doverosamente chiarito, va esaminata dapprima la domanda proposta da
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
L'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della
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responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa presunta iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003).
La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998).
Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n.
5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990).
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Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che
“allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001).
In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo.
5.1. Sulla scorta dei predetti principi espressi in giurisprudenza, nella specie deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta possa considerarsi sufficientemente dimostrato che le lesioni riportate da parte attrice siano eziologicamente riconducili al pavimento bagnato, che è nella custodia del convenuto (in qualità di proprietario CP_1
del fabbricato).
Invero, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultano essere emersi elementi valevoli ad ammettere la ricorrenza dei requisiti idonei ad integrare una cosiddetta insidia o trabocchetto (non visibilità oggettiva e imprevedibilità soggettiva).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 19.11.2024, ha riferito Testimone_1
che: “era la metà del mese di aprile, andai a prendere i miei zii per andare a fare la spesa;
io mi trovavo giù aspettando che scendessero sotto il portone, avendo incontrato mio zio lì e stavamo chiacchierano. A quel punto, ho visto mia zia che dopo che era uscita dall'ascensore
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è caduta in avanti. Mia zia è scivolata da sola andando in avanti. Non vi era nulla davanti
l'uscita dell'ascensore, ossia nell'androne del palazzo. Ricordo che mia zia piangeva dopo la caduta, lamentando un dolore al polso sinistro e l'abbiamo soccorsa. Dopo averla soccorsa e rialzata, io e mio zio ci siamo accorti che l'attrice era bagnata sul basso ventre e piangeva per il dolore. A quel punto vidi che all'uscita dell'ascensore vi era un liquido incolore, che non aveva alcun odore, viscido…”
Analogamente, l'ulteriore teste escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2 confermato quanto dedotto dall'attore, ovvero la caduta e la probabilità che la stessa sia stata causata dal liquido presente sulla pavimentazione.
Orbene, dalle deposizioni testimoniali, emerge che quello che ha causato la caduta è qualificabile in termini di situazione di pericolo, come tale, dunque, non agevolmente suscettibile di essere percepita.
Emerge, infatti, che immediatamente dopo l'uscita dell'attrice dal vano ascensore, l'attrice cadeva a terra per la presenza di liquido sul pavimento il quale, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso, come riferito dai testi, dall'uscita dall'ascensore induce a ritenere che si sia realizzata un ostacolo materiale occulto e non prevedibile che ha determinato la caduta della a terra. Parte_1
Si ritiene però che nella fattispecie, sia presente un'ipotesi di concorso di colpa della danneggiata nell'accadimento dell'evento e, quindi, delle lesioni all'integrità fisica.
Al riguardo, il luogo ove è avvenuto il sinistro, ovvero un porticato accessibile ad una molteplicità di persone, avrebbe dovuto porre indurre l'utente a mantenere una condotta maggiormente conforme allo standard di diligenza media con adozione di una condotta maggiormente attenta e prudenziale.
D'altronde, l'attrice era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali, applicabile per analogia, – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e
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conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
A ciò va poi aggiunto che il concorso di colpa può essere altresì collegato alla circostanza che era mattina (ore 09.30 circa) quando è l'attrice è caduta a terra per la presenza del liquido e, come dichiarato dai testimoni, la visibilità era sufficiente. Inoltre, l'evento dannoso si è registrato in un'area di uso comune e quindi l'utilizzatore doveva percorrere la zona con maggiore attenzione avendo cura di verificare lo stato del pavimento.
Sotto tale aspetto, il non ha però provato in via contraria di aver adottato tutte CP_1
le precauzioni necessarie per consentire l'utilizzo in sicurezza della zona di passaggio d'uscita dal vano ascensore nell'orario mattutino, ossia non è stata provata la previa effettuazione di un'attività di pulizia delle aree comuni eseguite come, di prassi, nelle prime ore del mattino ovvero altre circostanze concrete che rendevano impossibile operare per evitare situazioni di pericolo improvvise per i condomini.
In questo senso, tale verifica delle aree maggiormente frequentate, come la zona di uscita al piano terra dal vano ascensore, induce a ritenere che l'amministrazione era CP_4
nelle condizioni di operare per evitare la presenza di residui o altri rifiuti presenti a terra nella zona di passaggio utilizzata normalmente dai condomini e da terzi. D'altra parte, e ciò prende rilievo in tema di concorso alla realizzazione dell'evento dannoso, anche l'attrice avrebbe dovuto fermarsi prima di uscire dal vano ascensore e guardare nell'area di uscita per sicerarsi circa l'assenza di situazioni di pericolo.
Inoltre, non vi è prova che la giornata del 13-4-2019 fosse piovosa con necessaria previsione, in punto di elemento psicologico, della presenza di residui di acqua sul pavimento dovuto al precedente passaggio di persone dall'esterno verso l'ascensore.
In definitiva, quindi, alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto).
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Va quindi affermata la concorrente responsabilità del convenuto nella CP_1
causazione del sinistro de quo vertitur nella misura del 50%.
5.2. Occorre dunque procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza.
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di Milano
(aggiornata al 2025).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Lo scrivente condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal Ctu, dott. Per_1
medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, nella relazione depositata in data
[...]
16-2-2025, in assenza di fondate contestazioni e/o osservazioni delle parti.
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Nel richiamare, quindi, il contenuto della relazione sopra citata, il CTU ha evidenziato la compatibilità medico/legale delle lesioni riportate dall'istante con il fatto: “…Nel caso in esame il nesso di causalità è dimostrato dalla correlazione temporale esistente tra l'incidente
e la documentazione sanitaria, nonché dal riscontro topico della lesione, dall'efficienza qualitativa di essa e della possibilità di esclusione di altri momenti eziologici. È stato quindi possibile rilevare un valido trauma iniziale, con caratteristiche dinamiche tali da giustificare le lesioni riportate. Il quadro obiettivo esitale, evidenziato durante l'esame clinico della perizianda, risulta suggestivo di una certa permanenza invalidante da esiti di frattura dell'epifisi distale del radio con interessamento della faccia articolare e distacco della stiloide ulnare a sinistra, trattate con riduzione cruenta osteosintesi con placca e viti della frattura dell'epifisi distale del radio ed artrodiatasi con fissatore esterno.” (pagg. 4 e 5 della rel. CTU ci.t).
Ebbene, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 60), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere - attesa l'entità del pregiudizio accertato
(7%), stimasi equo liquidare, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di Euro € 15.562,00. (in assenza di allegazione e prova di circostanze utili ai fini di una ulteriore personalizzazione del danno).
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 144,67 stimato dal c.t.u. per il costo delle spese mediche sostenute.
Attesa l'accertata e colpevole compartecipazione dell'attore al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50% sicché il va condannato al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_5
somma di euro 7.853,33.
Infine, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono
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dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
6. Va ora esaminata la domanda di manleva spiegata dal Controparte_1 nei confronti di che si rivela anch'essa fondata. Controparte_2
È documentalmente provato che il convenuto abbia stipulato un contratto di CP_1
assicurazione volto alla copertura dei danni occorsi a terzi ed è altresì documentato che l'assicurato ha provveduto a denunciare i fatti alla compagnia così come si evince dalla denuncia di sinistro tant'è che in data 05.07.2019, seppur invano, Controparte_3
convocava la signora per una visita medico – legale. Inoltre, è presente anche la Parte_1
nota del 29-4-2019 con la quale l'amministratore p.t. del aveva correttamente CP_1
denunciato il sinistro in applicazione della polizza azionata specificando l'evento lesivo subìto dell'attrice (cfr. doc. parte convenuta).
Nel contratto sottoscritto tra le parti è prevista, in particolare, la copertura assicurativa per i danni da acqua, e dalla quietanza di pagamento relativa all'anno 2018 emerge la copertura assicurativa per l'epoca dell'evento, né l'assicuratore ha fornito alcuna eccezione specifica sull'operatività della garanzia assicurativa limitandosi a contestare la fondatezza della domanda attorea.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva formulata da va CP_2
condannata a tenere il indenne di ogni esborso dovuto per Controparte_1
effetto della condanna risarcitoria che precede.
Va pertanto condannata a tenere indenne il proprio assicurato Controparte_6
dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al quanto da tale Controparte_1
parte dovuto alle controparti sulla base della presente sentenza anche a titolo di spese di lite
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11/09/2014 n° 19176, Cass. 20/11/2012 n. 20322 e
Cass. 31/5/2012 n. 8686).
7. Le spese di lite tra parte attrice e il , tenuto conto Controparte_1 dell'acclarato concorso di colpa, possono essere compensate per la metà; per la restante parte
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seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri medi di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del decisum, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite tra il e la seguono la Controparte_1 Controparte_2
soccombenza.
Le spese di c.t.u., come liquidate mediante decreto del 5-5-2025, tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa, possono essere poste a carico di tutte le parti, in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro=7.853,33=, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come
[...]
indicato in parte motiva;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà, e, per la restante parte, condanna
, in persona del legale rapp.te p.t, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. al rimborso in favore di , delle spese di giudizio che liquida, al Parte_1
netto della compensazione, in euro=18,46= per spese (non essendo provato l'effettuazione di alcun esborso per il contributo unificato) ed euro=2.538,50= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Michele Rega, dichiaratosi antistatario;
c) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., a manlevare il Controparte_6
, in persona del legale rapp.te p.t., degli esborsi effettuati per Controparte_1
effetto dei capi a) e b) che precedono.
d) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso in Controparte_6
favore di , in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di CP_1 Controparte_1
giudizio che liquida in euro=5.077,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese
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generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Luigi Salatiello;
e) pone le spese di ctu così come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Aversa il 19-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
13
Tribunale Napoli Nord
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.
Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa recante rg. 2971/2022, avente ad oggetto: Responsabilità ex. art. 2051 c.c., vertente
TRA
, (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Michele Rega, presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via G. Verdi n.
6, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Salatiello, presso il cui studio in P.IVA_1
Giugliano in Campania al Corso Campano n. 299, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. iva ) CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Famiglietti, presso il cui studio in Napoli alla via
Chiatamone n. 63, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
1 RG 2971/2022
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
15.07.2025 si riportavano ai propri atti e con ordinanza del 22 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex. art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo di essere caduta al suolo in data 13.04.2019 Controparte_1 alle ore 09:30 circa, all'interno del convenuto, sito in Giugliano in Campania CP_1
(Na) alla via Flavio Gioia.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, quest'ultima cadeva al suolo
“mentre usciva dal vano ascensore giunto al “piano terra”, e siffatta circostanza, sempre secondo la tesi attrice, era stata causata “dalla presenza sul pavimento di una sostanza
“liquida/acquosa” non meglio identificata, non segnalata e non visibile presente sul suddetto pavimento”.
Per l'effetto dell'evento, l'attrice, deducendo la responsabilità dell'evento in capo al convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. per le lesioni CP_1
personali subìte, chiedeva al Tribunale la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, nell'atto di citazione rassegnava le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui in pressa;
II) e per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni per lesioni fisiche subiti dalla IG.ra , odierna Parte_1 attrice, da liquidarsi nella misura di € 20.017,91 come quantificati nella relazione del
Consulente Tecnico di Parte versata in atti, ovvero, e nella denegata ipotesi di contestazione del suddetto ammontare, nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere
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accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere di giustizia, comprensiva del danno biologico, danno estetico, invalidità temporanea totale e parziale, e del danno morale, il tutto da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU medicolegale di cui sin d'ora si chiede la nomina;
oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, documentate e da documentare;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto ovvero, ma subordinatamente, dalla domanda all'effettivo soddisfo e comunque da contenersi entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito;
III) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ICA, CPA e rimborso spese generali al
15% con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, la nullità della CP_1
citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito contestava la responsabilità deducendo l'assenza di alcuna insidia.
In subordine, avendo stipulato polizza assicurativa con a garanzia Controparte_3
dell'evento dannoso occorso all'attrice, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
In ragione di tanto concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento, spiegava domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
3. A seguito della chiamata in causa, autorizzata dal Tribunale con provvedimento del
28.06.2022, si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità Controparte_3 dell'atto di chiamata in causa per genericità ed indeterminatezza dello stesso.
Inoltre, contestava l'operatività della polizza in quanto l'assicurato non aveva mai comunicato l'evento dannoso all'Assicurazione.
Eccepiva altresì che la domanda non era stata preceduta dalla negoziazione assistita prevista dalla legge n. 162/2014.
Nel merito, assumeva che la caduta, così come descritta da parte attrice, era stata cagionata dal caso fortuito e, in ogni caso, contestava la quantificazione dei danni offerta.
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4. Ciò posto, la domanda principale è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione così come risulta fondata la domanda di manleva proposta dal Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
In via preliminare, non saranno scrutinate le eccezioni sollevate dalla Compagnia
Assicurativa nella comparsa di costituzione aventi ad oggetto l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita;
la nullità della citazione per indeterminatezza dello stesso nonché l'inoperatività della polizza siano state rinunciate dalla terza chiamata in causa.
Ed infatti, siffatte eccezioni non sono state riproposte in sede di comparsa conclusionale e nel corso del giudizio sicché, tenuto conto del comportamento processuale della parte, devono intendersi rinunciate.
Ed infatti, dalla lettura dei successivi atti siffatte eccezioni non sono state riproposte tant'è che nelle comparse conclusionali depositate chiedeva al Tribunale di Controparte_3
“rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e competenze di lite” senza operare qualsivoglia contestazione in ordine alle questioni preliminari.
In ogni caso, in ordine alla generica eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal convenuto (e anche dalla chiamata in causa), questa non è comunque accoglibile: CP_1 invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro avvenuto nell'ambito dell'area condominiale per la presenza di liquido), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163
n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
5. Tanto doverosamente chiarito, va esaminata dapprima la domanda proposta da
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
L'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della
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responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa presunta iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003).
La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998).
Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n.
5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990).
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Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che
“allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001).
In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo.
5.1. Sulla scorta dei predetti principi espressi in giurisprudenza, nella specie deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta possa considerarsi sufficientemente dimostrato che le lesioni riportate da parte attrice siano eziologicamente riconducili al pavimento bagnato, che è nella custodia del convenuto (in qualità di proprietario CP_1
del fabbricato).
Invero, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultano essere emersi elementi valevoli ad ammettere la ricorrenza dei requisiti idonei ad integrare una cosiddetta insidia o trabocchetto (non visibilità oggettiva e imprevedibilità soggettiva).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 19.11.2024, ha riferito Testimone_1
che: “era la metà del mese di aprile, andai a prendere i miei zii per andare a fare la spesa;
io mi trovavo giù aspettando che scendessero sotto il portone, avendo incontrato mio zio lì e stavamo chiacchierano. A quel punto, ho visto mia zia che dopo che era uscita dall'ascensore
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è caduta in avanti. Mia zia è scivolata da sola andando in avanti. Non vi era nulla davanti
l'uscita dell'ascensore, ossia nell'androne del palazzo. Ricordo che mia zia piangeva dopo la caduta, lamentando un dolore al polso sinistro e l'abbiamo soccorsa. Dopo averla soccorsa e rialzata, io e mio zio ci siamo accorti che l'attrice era bagnata sul basso ventre e piangeva per il dolore. A quel punto vidi che all'uscita dell'ascensore vi era un liquido incolore, che non aveva alcun odore, viscido…”
Analogamente, l'ulteriore teste escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2 confermato quanto dedotto dall'attore, ovvero la caduta e la probabilità che la stessa sia stata causata dal liquido presente sulla pavimentazione.
Orbene, dalle deposizioni testimoniali, emerge che quello che ha causato la caduta è qualificabile in termini di situazione di pericolo, come tale, dunque, non agevolmente suscettibile di essere percepita.
Emerge, infatti, che immediatamente dopo l'uscita dell'attrice dal vano ascensore, l'attrice cadeva a terra per la presenza di liquido sul pavimento il quale, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso, come riferito dai testi, dall'uscita dall'ascensore induce a ritenere che si sia realizzata un ostacolo materiale occulto e non prevedibile che ha determinato la caduta della a terra. Parte_1
Si ritiene però che nella fattispecie, sia presente un'ipotesi di concorso di colpa della danneggiata nell'accadimento dell'evento e, quindi, delle lesioni all'integrità fisica.
Al riguardo, il luogo ove è avvenuto il sinistro, ovvero un porticato accessibile ad una molteplicità di persone, avrebbe dovuto porre indurre l'utente a mantenere una condotta maggiormente conforme allo standard di diligenza media con adozione di una condotta maggiormente attenta e prudenziale.
D'altronde, l'attrice era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali, applicabile per analogia, – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e
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conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
A ciò va poi aggiunto che il concorso di colpa può essere altresì collegato alla circostanza che era mattina (ore 09.30 circa) quando è l'attrice è caduta a terra per la presenza del liquido e, come dichiarato dai testimoni, la visibilità era sufficiente. Inoltre, l'evento dannoso si è registrato in un'area di uso comune e quindi l'utilizzatore doveva percorrere la zona con maggiore attenzione avendo cura di verificare lo stato del pavimento.
Sotto tale aspetto, il non ha però provato in via contraria di aver adottato tutte CP_1
le precauzioni necessarie per consentire l'utilizzo in sicurezza della zona di passaggio d'uscita dal vano ascensore nell'orario mattutino, ossia non è stata provata la previa effettuazione di un'attività di pulizia delle aree comuni eseguite come, di prassi, nelle prime ore del mattino ovvero altre circostanze concrete che rendevano impossibile operare per evitare situazioni di pericolo improvvise per i condomini.
In questo senso, tale verifica delle aree maggiormente frequentate, come la zona di uscita al piano terra dal vano ascensore, induce a ritenere che l'amministrazione era CP_4
nelle condizioni di operare per evitare la presenza di residui o altri rifiuti presenti a terra nella zona di passaggio utilizzata normalmente dai condomini e da terzi. D'altra parte, e ciò prende rilievo in tema di concorso alla realizzazione dell'evento dannoso, anche l'attrice avrebbe dovuto fermarsi prima di uscire dal vano ascensore e guardare nell'area di uscita per sicerarsi circa l'assenza di situazioni di pericolo.
Inoltre, non vi è prova che la giornata del 13-4-2019 fosse piovosa con necessaria previsione, in punto di elemento psicologico, della presenza di residui di acqua sul pavimento dovuto al precedente passaggio di persone dall'esterno verso l'ascensore.
In definitiva, quindi, alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto).
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Va quindi affermata la concorrente responsabilità del convenuto nella CP_1
causazione del sinistro de quo vertitur nella misura del 50%.
5.2. Occorre dunque procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza.
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di Milano
(aggiornata al 2025).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Lo scrivente condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal Ctu, dott. Per_1
medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, nella relazione depositata in data
[...]
16-2-2025, in assenza di fondate contestazioni e/o osservazioni delle parti.
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Nel richiamare, quindi, il contenuto della relazione sopra citata, il CTU ha evidenziato la compatibilità medico/legale delle lesioni riportate dall'istante con il fatto: “…Nel caso in esame il nesso di causalità è dimostrato dalla correlazione temporale esistente tra l'incidente
e la documentazione sanitaria, nonché dal riscontro topico della lesione, dall'efficienza qualitativa di essa e della possibilità di esclusione di altri momenti eziologici. È stato quindi possibile rilevare un valido trauma iniziale, con caratteristiche dinamiche tali da giustificare le lesioni riportate. Il quadro obiettivo esitale, evidenziato durante l'esame clinico della perizianda, risulta suggestivo di una certa permanenza invalidante da esiti di frattura dell'epifisi distale del radio con interessamento della faccia articolare e distacco della stiloide ulnare a sinistra, trattate con riduzione cruenta osteosintesi con placca e viti della frattura dell'epifisi distale del radio ed artrodiatasi con fissatore esterno.” (pagg. 4 e 5 della rel. CTU ci.t).
Ebbene, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 60), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere - attesa l'entità del pregiudizio accertato
(7%), stimasi equo liquidare, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di Euro € 15.562,00. (in assenza di allegazione e prova di circostanze utili ai fini di una ulteriore personalizzazione del danno).
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 144,67 stimato dal c.t.u. per il costo delle spese mediche sostenute.
Attesa l'accertata e colpevole compartecipazione dell'attore al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50% sicché il va condannato al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_5
somma di euro 7.853,33.
Infine, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono
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dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
6. Va ora esaminata la domanda di manleva spiegata dal Controparte_1 nei confronti di che si rivela anch'essa fondata. Controparte_2
È documentalmente provato che il convenuto abbia stipulato un contratto di CP_1
assicurazione volto alla copertura dei danni occorsi a terzi ed è altresì documentato che l'assicurato ha provveduto a denunciare i fatti alla compagnia così come si evince dalla denuncia di sinistro tant'è che in data 05.07.2019, seppur invano, Controparte_3
convocava la signora per una visita medico – legale. Inoltre, è presente anche la Parte_1
nota del 29-4-2019 con la quale l'amministratore p.t. del aveva correttamente CP_1
denunciato il sinistro in applicazione della polizza azionata specificando l'evento lesivo subìto dell'attrice (cfr. doc. parte convenuta).
Nel contratto sottoscritto tra le parti è prevista, in particolare, la copertura assicurativa per i danni da acqua, e dalla quietanza di pagamento relativa all'anno 2018 emerge la copertura assicurativa per l'epoca dell'evento, né l'assicuratore ha fornito alcuna eccezione specifica sull'operatività della garanzia assicurativa limitandosi a contestare la fondatezza della domanda attorea.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva formulata da va CP_2
condannata a tenere il indenne di ogni esborso dovuto per Controparte_1
effetto della condanna risarcitoria che precede.
Va pertanto condannata a tenere indenne il proprio assicurato Controparte_6
dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al quanto da tale Controparte_1
parte dovuto alle controparti sulla base della presente sentenza anche a titolo di spese di lite
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11/09/2014 n° 19176, Cass. 20/11/2012 n. 20322 e
Cass. 31/5/2012 n. 8686).
7. Le spese di lite tra parte attrice e il , tenuto conto Controparte_1 dell'acclarato concorso di colpa, possono essere compensate per la metà; per la restante parte
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seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri medi di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del decisum, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite tra il e la seguono la Controparte_1 Controparte_2
soccombenza.
Le spese di c.t.u., come liquidate mediante decreto del 5-5-2025, tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa, possono essere poste a carico di tutte le parti, in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro=7.853,33=, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come
[...]
indicato in parte motiva;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà, e, per la restante parte, condanna
, in persona del legale rapp.te p.t, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. al rimborso in favore di , delle spese di giudizio che liquida, al Parte_1
netto della compensazione, in euro=18,46= per spese (non essendo provato l'effettuazione di alcun esborso per il contributo unificato) ed euro=2.538,50= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Michele Rega, dichiaratosi antistatario;
c) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., a manlevare il Controparte_6
, in persona del legale rapp.te p.t., degli esborsi effettuati per Controparte_1
effetto dei capi a) e b) che precedono.
d) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso in Controparte_6
favore di , in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di CP_1 Controparte_1
giudizio che liquida in euro=5.077,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese
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generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Luigi Salatiello;
e) pone le spese di ctu così come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Aversa il 19-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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