Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice
Dott.ssa Francesca Bellafiore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo con il n. 470/2023 R.G.
TRA
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Tranchida (pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefano Giuseppe Pellegrino (pec:
; Email_2
RESISTENTE
E
AVV. CURATORE SPECIALE DEI MINORI Controparte_2 Per_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 CP_3
), (C.F. ) e C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ) avv. nominata con provvedimento
[...] C.F._6 Controparte_2
emesso il 17.10.2023 dal Tribunale di Marsala;
PARTE INTERVEUTA
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
1
Conclusioni per la parte resistente: “insiste nei mezzi istruttori non ammessi e si riporta alle conclusioni adottate in comparsa e reiterate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , premesso di avere contratto in Marsala in data 18.7.2016 matrimonio Parte_1 concordatario con e che dall'unione sono nati i figli (16.5.2009), Controparte_1 Per_1
CP_ (18.7.2012), 1.5.2016) e (29.3.2018), ha agito in giudizio onde ottenere la CP_4 CP_5
pronuncia di separazione personale per colpa addebitabile al marito, con onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante la corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 200,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendosi altresì l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno, oltre alla disciplina degli incontri padre-figli, e assegnandosi la casa coniugale alla stessa ricorrente. Ha esposto: che il rapporto di coniugio è stato logorato da un forte sbilanciamento nell'apporto dato da ciascun coniuge alla famiglia;
che l' non ha contribuito a migliorare le risorse familiari, CP_1
limitandosi a svolgere lavori occasionali e spendendo le esigue risorse nel gioco alle slot machine; che il predetto mortificava il lavoro della moglie e le contestava le spese effettuate per le necessità della famiglia;
che l'apice di tale contegno “abulico, apatico ed indifferente” del coniuge a qualsiasi proposta di lavoro, veniva raggiunto quando, nel 2021, il resistente rifiutava un impiego come operaio presso una ditta specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici con un contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione di €
1400,00; che tale motivo ha determinato nella ricorrente l'estrema decisione di separarsi;
di essersi ella, unica a lavorare nella coppia, sempre occupata della gestione della casa e dei figli, nella carenza di apporto ed assistenza anche morale da parte del coniuge. Ha chiesto, inoltre, l'adozione di un regime agevolativo nei riguardi del resistente attraverso la previsione, anche a motivo dello stato di disoccupazione del convenuto, di un lasso temporale esteso in cui i figli potranno stare con il padre, e durante il quale, la potrà Pt_1
lavorare.
2. Si è costituito il convenuto negando l'attribuibilità a sé del fallimento dell'unione coniugale e assumendo di non avere mai fatto mancare la sua presenza e il suo interesse per
2 la moglie e i figli, pur nelle difficoltà lavorative derivanti anche da problemi di salute;
ha aggiunto che l'incompatibilità e le incomprensioni sono state accentuate dal contrasto tra le due differenti culture dei coniugi tale da determinare una profonda frattura imputabile, comunque, alla disaffezione e al distacco della nei confronti del marito, avendo Pt_1 peraltro egli lasciato spazio all'autonomia e al desiderio di indipendenza della moglie. Ha affermato poi che i figli minori vivono, per buona parte della settimana, col padre presso la casa familiare, e ha chiesto dunque il collocamento presso di sé della prole, con onere in capo alla ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, anche in ragione della attuale condizione reddituale e lavorativa delle parti, svolgendo egli lavori saltuari legati alla pesca senza altri redditi, laddove la ricorrente gode del reddito di cittadinanza. Ha domandato in conclusione: pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
affidare, in ossequio al regime attualmente vigente, i quattro figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione di essi presso il padre nella casa familiare sita in Marsala nella c.da Ponte Fiumarella n.294; rigettare la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli in favore della ricorrente;
onerare la ricorrente di versare mensilmente all' quale coniuge collocatario della prole, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli, la somma di €.800,00 pari a €.200,00 per ciascun figlio;
ingiungere alla controparte di rilasciare la casa sita in Marsala nella via Mazzini n.100, che attualmente occupa, nella libera disponibilità della proprietaria signora Pt_2
3. Ascoltati i coniugi e i figli minori e, dunque, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, agendo in via provvisoria e urgente: ha autorizzato i coniugi a
CP_ vivere separati;
ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, stante la convivenza di e con la madre, disponendo la collocazione del figlio presso il padre, CP_4 CP_5 Per_1
tenuto conto della volontà espressa dal minore, con la facoltà per la madre di incontrare e tenere con sé il predetto minore sulla base di liberi incontri, nonchè la collocazione dei figli CP_
e presso la madre dal mese di settembre (dopo l'inizio delle lezioni CP_4 CP_5
scolastiche) al mese di maggio – con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé i predetti minori dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica – e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (fino all'inizio delle lezioni scolastiche) presso il padre, con facoltà per la madre di incontrare e tenere con sé i predetti minori dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
ha posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare all' entro il giorno 5 di ogni mese dell'anno la somma di € 150,00 mensili, a titolo CP_1
di contributo al mantenimento del figlio e – esclusivamente nei mesi di giugno, Per_1
luglio, agosto e settembre – € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
3 CP_
e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha posto a carico dell' CP_4 CP_5 CP_1
l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili (da corrispondere dal mese di ottobre al mese di maggio), a titolo di contributo al
CP_ mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_4 CP_5
4. Le parti hanno depositato le relative memorie integrative ivi reiterando le rispettive posizioni e chiedendo, la ricorrente, previa pronuncia della separazione dei coniugi per colpa addebitabile al marito, onerarsi il resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo, in favore della la somma di € 200,00 per ciascun figlio oltre al 50 % Pt_1
delle spese straordinarie, fermo l'affidamento dei figli a entrambi i genitori e collocamento della prole con la madre, presso la casa sita in Marsala, alla via Mazzini n. 100, di proprietà
madre del convenuto, ma concessa alla coppia genitoriale in comodato d'uso Pt_2
gratuito, nonché di trascorrere con la madre tutti i fine settimana nel periodo estivo (giugno- agosto). Il resistente, per parte sua, ribadendo le originarie conclusioni, ha chiesto, in via subordinata, modificarsi l'ordinanza presidenziale nel senso di disporre la collocazione della CP_ figlia presso il padre, col quale vive attualmente, e con facoltà per la madre di incontrare e tenere con sé la predetta minore sulla base di liberi incontri e tenuto in ogni caso conto della volontà della figlia, ponendosi a carico della l'obbligo di versare Pt_1 all' la somma di €.200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
CP_
oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché riducendosi alla somma di €.200,00 mensili (da corrispondere esclusivamente dal mese di ottobre al mese di maggio) il contributo a carico dell' da versare alla per il mantenimento dei figli e CP_1 Pt_1 CP_4
, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_5
5. Con ordinanza del 17.10.2023, vista la nota pervenuta in data 29.8.2023 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il G.I. ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. , dando altresì mandato al Servizio di Controparte_2
Coordinamento Psico-Giuridico (CPG) afferente all'UOC Servizio di Psicologia dell'ASP di
Trapani per la presa in carico e valutazione del nucleo.
Costituitosi il curatore, è stata in seguito disposta la valutazione e presa in carico del minore da parte dell'UOS Neuropsichiatria Infantile di Marsala, invitandosi la Per_1
coppia genitoriale a rivolgersi al consultorio familiare di Marsala.
6. All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
4 7. Deve essere accolta la domanda tendente ad ottenere separazione giudiziale dei coniugi, non risultando essersi ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale, per come pure evincersi dal tenore delle rispettive difese, denotanti l'irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Quanto alla causa della crisi, va innanzitutto evidenziato che la pronuncia di addebito, nella specie richiesta dalla presuppone il raggiungimento della prova di specifici Pt_1
episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143
c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n. 1744. Cfr. anche Cass., civ., n. 12130/2001;
Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e Cass. civ.,
n. 12383/2005. V. anche Cass. civ., n. 16691/2020 e Cass. civ., n. 2059/2012). Non è pertanto di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, dovendosi pertanto valutare accuratamente se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n.
14840 del 27.06.2006).
Ora, nel caso in esame, non sembra innanzi tutto al Collegio che la pur pacifica sperequazione delle condizioni lavorative e reddituali dei coniugi possa in sé giustificare l'addebito domandato. Non risulta peraltro comprovato che le risorse derivanti dall'apporto
5 economico offerto dalla durante la convivenza matrimoniale siano state dal convenuto Pt_1
impiegate nel gioco alle slot machine, come invece sostenuto dalla ricorrente;
mentre il legame comunque mantenuto dalla prole con il padre anche dopo l'evento separativo e la
Cont relativa vicinanza affettiva, per come ricavabile dalla relazione depositata dal nel corso
CP_ del processo (v. in particolare quanto riferito agli operatori dalla figlia , si rivela incompatibile con quel contegno di distacco e/o indifferenza rispetto alle esigenze di cura della famiglia che la pone altresì a sostegno della domanda di addebito. Pt_1
Quanto al rifiuto dell'opportunità di lavoro offerta all' – che avrebbe, CP_1
comunque, interessato un limitato arco temporale e in un settore del tutto differente da quello in cui opera il resistente per come pure ricavabile dall'istruttoria svolta (il teste ha riferito: “L'azienda che ha installato l'impianto a casa del sig. … Testimone_1 CP_1
cercava personale e mi ha chiesto di segnalare qualcuno. Io ho segnalato questo al sig.
che ho poi saputo, ha dato risposta negativa. Da quanto mi è sembrato di capire CP_1 lui il pescatore e non si sentiva idoneo a fare questo lavoro … Preciso che il rapporto di lavoro era proposto con riferimento alla durata delle agevolazioni statali, non era quindi a tempo indeterminato”) – è in ogni caso il dato temporale offerto a rendere di incerta configurazione la ricorrenza di un effettivo rapporto di causa-effetto tra il detto specifico evento riferito e la definitiva rottura della relazione coniugale, collocandosi la indicata offerta di lavoro in un periodo (anno 2021, secondo quanto indicato dalla ricorrente) in cui, in base alla stessa ricostruzione operata dalla la disaffezione e l'allontanamento tra i Pt_1
coniugi appare già conclamato.
Del tutto generiche, poi, oltre che prive di una precisa collocazione temporale, si rivelano le asserzioni attoree circa le presunte condotte mortificanti del lavoro della moglie che avrebbe tenuto l' in costanza di matrimonio, riscontrandosi siffatta genericità CP_1
anche nelle dichiarazioni rese dalla teste escussa, che confermerebbero in ogni Tes_2
caso lo svolgimento di una vita coniugale sempre caratterizzata da litigiosità (la teste ha dichiarato: “Loro litigavano sempre”).
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può pertanto essere accolta.
8. Per ciò che attiene ai rapporti con la prole, va rilevato quanto segue.
Tutti i figli hanno mantenuto, dopo l'evento separativo, stabilità di relazioni con ciascun ramo genitoriale pur vivendo , sin da prima della comparizione dei coniugi Per_1
CP_ dinanzi al Presidente, con il padre, mentre e presso la madre, quanto CP_4 CP_5
CP_ meno durante il periodo invernale in cui i predetti minori ( e ), in base a CP_4 CP_5 quanto dai medesimi riferito all'udienza presidenziale dell'1.6.2023, frequentano il padre nei
6 fine settimana, mentre in estate essi permangono l'intera settimana presso il padre vedendo la madre il fine settimana.
I rapporti genitori-figli si rivelano, nel complesso, sufficientemente equilibrati, pur a
Cont fronte delle difficoltà comunicative tra i coniugi segnalate dagli operatori del .
Si legge, in particolare, nella relazione di valutazione in merito al nucleo familiare, depositata in data 20.12.2023, che “Per quel che riguarda la relazione padre-figli, il signor
esplicita sentimenti di affetto e di vicinanza nei riguarda di questi ultimi con cui CP_1
mantiene una frequenza di contatti e di visite quotidiane, occupandosi nel pomeriggio di accompagnarli in palestra/scuola calcio ed a tutte le attività di svago e ricreative in cui i figli sono inseriti” pur avendo egli mostrato “fragilità emotive e relazionali significative, tali da suggerire allo stesso la possibilità di lasciarsi supportare in un percorso psicologico volto all'elaborazione della separazione coniugale in atto”. La modalità educativa adottata dall' esprime “uno stile educativo “permissivo” in cui sono poche regole e divieti, CP_1
caratterizzato altresì da uno scarso controllo rispetto ai comportamenti dei figli, lasciati
“liberi””, mentre quanto alla ella “rappresenta un riferimento affettivo significativo Pt_1
per i figli che le riconoscono un ruolo protettivo, rassicurante, capace al contempo di considerare i bisogni e le esigenze di questi ultimi, rispettandone le specificità e le differenze individuali” pur in presenza di alcune “difficoltà relazionali con il primogenito
di anni 14, problematicità che hanno determinato il trasferimento dello stesso presso Per_2
l'abitazione del padre”. È del resto confermato nella stessa relazione che mentre il CP_ primogenito abitualmente vive con l' e vivono con la Per_2 CP_1 CP_5 CP_4
madre, anche se frequentano la casa del padre e della nonna abitualmente, sebbene “Lo scambio di informazioni in merito ai bisogni della fratria avviene attraverso i figli più
CP_ grandi e che mediano le comunicazioni tra i genitori”. Per_2
Appaiono poi ridimensionate le difficoltà psicologiche segnalate dal medesimo
Servizio quanto alla posizione del minore per cui è stata disposta, nel corso del Per_1 processo, la presa in carico da parte del Servizio di NPI (cfr. l'ordinanza del 5.4.2024). Nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile si evidenzia che il minore “Parla con serenità della sua vita e della sua quotidianità. Riferisce che i genitori si sono separati perché c'erano frequenti liti e adesso, nonostante non ci sia un dialogo diretto tra i genitori, la situazione è più tranquilla. ha preferito stare con il padre e la nonna paterna … Per_1
A casa del padre inoltre può frequentare facilmente amici conosciuti fin da piccolo che abitano lì vicino e con cui si vede costantemente. Riferisce di incontrare spesso al madre, soprattutto, all'uscita della scuola e di avere una buona relazione con i fratelli” (cfr .la
7 relazione depositata il 30.5.2024).
Va ora considerato che, come noto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. 16593/008 e Cass. 27/2017).
Nel caso in esame, entrambi i genitori, pur nelle difficoltà comunicative rappresentate dai Servizi, si sono mostrati comunque autenticamente presenti e interessati alla vita dei figli e, nonostante alcune fragilità emotive manifestate, in particolare, dall' non CP_1 appaiono ravvisabili carenze genitoriali tali da precludere l'affidamento condiviso della prole. Piuttosto, le criticità segnalate sul piano comunicativo inducono a reiterare nella presente sede l'invio della coppia genitoriale presso il Consultorio competente per territorio che dovrà provvedere a supportare entrambi i genitori nella costruzione di una comunicazione condivisa e focalizzata sui bisogni di crescita dei minori. Si ritiene inoltre opportuno mantenere la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI, Per_1 contestualmente disponendosi l'apertura della vigilanza da parte del Giudice tutelare in sede, al quale i Servizi tutti incaricati dovranno trasmettere relazioni semestrali sulle attività compiute e contegno serbato dalle parti, nonché sulle complessive condizioni del minore.
La sostanziale adeguatezza del collocamento dei minori come nel tempo attuatosi e confermato anche a seguito dell'adozione dei provvedimenti presidenziali (v. peraltro quanto riferito dalle parti nel corso dell'udienza del 4.6.2024) induce a mantenere ferma, tenuto conto altresì delle dichiarazioni rilasciate dai minori, la disciplina sulla domiciliazione dei figli e frequentazione con il genitore non collocatario già prevista con l'ordinanza presidenziale del 23.6.2023.
Alla ricorrente, con cui convivono tre figli minori della coppia, va assegnato l'immobile di via Mazzini n. 100 che, in base a quanto rappresentato dalla ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, era stato già concesso alla coppia genitoriale in comodato d'uso gratuito dalla madre del convenuto. Pt_2
Con riferimento poi al mantenimento della prole, giova osservare che i parametri di
8 riferimento, ai fini della determinazione del concorso agli oneri finanziari, sono costituiti, secondo il disposto dell'art. 337 ter, IV comma, c.c. dalle attuali esigenze del figlio, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori e dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, considerata la situazione reddituale degli odierni contraddittori, ricavabile dalle complessive allegazioni delle parti, e tenuto conto dei tempi di permanenza simili dei minori presso ciascun genitore si ritiene opportuno, anche in questo caso, confermare quanto disposto con l'ordinanza presidenziale emessa il 23.6.2023 e pertanto: va imposto alla ricorrente di versare all' entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 CP_1 mensili per ogni mese dell'anno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1
e – esclusivamente nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre – € 300,00 mensili, a titolo CP_ di contributo per il mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese CP_4 CP_5 straordinarie;
va imposto all' di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 la somma di € 300,00 mensili (da corrispondere dal mese di ottobre al mese di maggio), a CP_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese CP_4 CP_5
straordinarie.
9. Va dichiarata infine l'inammissibilità della domanda, avanzata dal resistente, di ingiungere alla controparte il rilascio della casa sita in Marsala nella via Mazzini nella libera disponibilità della proprietaria, trattandosi di istanza che – ed in disparte ogni considerazione sulla legittimazione dell' alla relativa proposizione, in base a quanto dallo stesso CP_1
convenuto rappresentato – non appare comunque dotata di connessione qualificata con la domanda di separazione, tale da giustificare il simultaneus processus.
10. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa, degli esiti complessivi del processo e, inoltre, dell'atteggiamento processuale serbato dai contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala in data 18.7.2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala (atto 133, parte II, serie A, Uff. 1 dell'anno 2016); rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
dispone che i figli minori delle parti restino affidati congiuntamente ad entrambi i
9 genitori, confermando, quanto al collocamento dei minori e alla frequentazione dei medesimi con il genitore non collocatario, i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale del 23.6.2023; invia la coppia genitoriale presso il Consultorio familiare competente per territorio che dovrà provvedere al supporto per la costruzione di una comunicazione condivisa e focalizzata sui bisogni di crescita dei minori, in base a quanto indicato in parte motiva;
mantiene la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI;
Per_1 dispone l'apertura della vigilanza da parte del Giudice tutelare in sede, al quale i suddetti Servizi incaricati dovranno trasmettere relazioni semestrali sulle attività compiute e contegno serbato dalle parti, oltre che sulle complessive condizioni del minore;
assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Marsala via Mazzini n. 100; pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare all' entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese dell'anno (da gennaio a dicembre) la somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e – esclusivamente nei mesi di giugno, luglio, agosto e Per_1
CP_ settembre – € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_4
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CP_5 pone a carico dell' l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese la somma di € 300,00 mensili (da corrispondere esclusivamente dal mese di ottobre al CP_ mese di maggio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre al CP_4 CP_5
50% delle spese straordinarie;
dichiara l'inammissibilità della domanda, avanzata dal resistente, di ingiungere alla controparte di rilasciare la casa sita in Marsala nella via Mazzini n.100 nella libera disponibilità della proprietaria;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso in data 19.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Francesca Bellafiore dott. Francesco Paolo Pizzo
10