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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25314/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANGALLI CHIARA e dell'avv. GREGIS MATTEO ANTONIO VIA C.F._1
VERDI, 20 24121 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 1 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SANGALLI CHIARA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA Controparte_1 P.IVA_2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 26 23900 LECCO presso il difensore avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - accertare e dichiarare l'inadempimento di c.f. - p.iva anche nella persona della sua Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice speciale c.f. - p.iva , in relazione alle Parte_2 P.IVA_3 obbligazioni assunte con la scrittura sottoscritta nel mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 1) nei confronti di ed in particolare accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1 cancellazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 17 giugno 2013 al n. reg. gen. 24819 e n. reg. part. 3824 sull'immobile di proprietà del signor CP_2
e della moglie sito in Cenate (Bg), in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte
[...] Controparte_3 dalle parti (cfr. doc. n. 1); - accertato e dichiarato il sopra illustrato inadempimento ed in particolare accertata e dichiarata l'illegittimità della cancellazione dell'ipoteca sopra dettagliata in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte dalle parti (cfr. doc. n. 1), per l'effetto ed in ogni caso condannare c.f. - p.iva Controparte_1
, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da P.IVA_2 Parte_1 danni quantificati in euro 112.790,94 per tutti i motivi dedotti in 24121 Bergamo - Via Zelasco n. 1 Tel. 035 23.05.93 - Fax 035 23.61.93 13 narrativa, e dunque alla corresponsione in favore dell'attrice di detto importo, ovvero al pagamento della diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. n.
7) sino alla data di notificazione del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. da quest'ultima data all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti per i quali si è provveduto al pagamento del contributo unificato;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, produrre, indicare testi ed integrare in relazione ai fatti rilevanti ai fini del pagina 1 di 5 decidere ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio oltre che del procedimento di mediazione obbligatoria, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso così giudicare: In via principale, nel merito - rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, formulare istanze e produrre anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa verte sulla sorte di un'ipoteca, oggetto di cancellazione che parte attrice
[...] ritiene sia stata operata dalla convenuta, in Parte_1 Controparte_1 deroga agli accordi intervenuti. Questi ultimi, nell'ottica dell'attrice, avrebbe comportato il pagamento da parte della stessa del debito, garantito da ipoteca, di un terzo soggetto, con surrogazione nel relativo credito e nella garanzia ipotecaria. Invece, si allega, pagato il debito e intervenuti in sede esecutiva contro l'originario debitore, il credito è stato ammesso solo al chirografo, in quanto l'ipoteca era stata estinta da parte di Parte_1
Il contratto intervenuto tra le parti prevedeva anzitutto quanto segue.
Quindi, la surroga era una possibilità. Di seguito si prevedeva quanto segue:
L'ultimo periodo (“resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”) non ha il significato preteso da parte attrice, né per il vero è rilevante ai fini della decisione. Come si evince dalla prima parte del capoverso, il senso è che l'accordo in questione (predisposto dalla convenuta, sia pure a mezzo di procuratore), i.e. il ritiro dalla procedura esecutiva in cambio del pagamento di un minus, non integra una novazione. Il debito del terzo resta fermo. Parte
in altri termini, non ha inteso rinunciare al credito “in cambio” del credito verso CP_1
; puramente e semplicemente: se pagherà, bene, ma nel frattempo, Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 ovviamente, la garanzia del credito (i.e. l'ipoteca) resta ferma.
Pertinente, invece, il seguente capoverso:
Secondo parte attrice la “esplicita richiesta” era la condicio sine qua non per la cancellazione, e sarebbe al più dovuta intervenire successivamente. Parte convenuta invece ritiene che la stessa fosse già stata manifestata. Il senso dell'inciso “a seguito di Vs. esplicita richiesta” sarebbe stato da ricostruire, in altri termini, con l'occhio rivolto al passato: la richiesta non era un'eventualità, futura, bensì un quid già facente parte dell'accordo.
I fatti: il pagamento da parte di avveniva il 29.7.2022; CP_4 in data 2.8.2022 vi era atto di rinuncia agli atti in sede esecutiva da parte di CP_1 in data 12.10.2022 vi è atto di intervenuto di con il quale la stessa si è surrogata CP_4 nei diritti di ai sensi dell'art. 1201 c.c.
Ora, la surroga ex art. 1201 c.c. non si è perfezionata. La stessa (i.e. l'unica espressamente richiamata) deve avvenire per legge contestualmente ed espressamente al momento del pagamento. Si può discutere della natura dell'atto, ma per certo la stessa richiede un atto di volontà da parte del creditore soddisfatto: è lui che può surrogare nei suoi diritti il terzo adempiente (“il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo”). Nel caso di specie invece parte odierna attrice lo ha fatto in proprio, tramite l'atto di intervento, nel quale si accampa come lo stesso integri surroga;
quest'ultimo però non integra la fattispecie dell'art. 1201 c.c. Del resto, la pretesa surroga sarebbe avvenuta a distanza temporale dal pagamento, il che non è ammissibile. La contemporaneità della surroga s'impone perché se il credito garantito da ipoteca viene saldato ma nulla si dice sulla garanzia ipotecaria, ammettere una surroga successiva significherebbe fare dell'ipoteca una garanzia meramente formale che, per così dire, resta sospesa ovvero in cerca di un creditore. Ma un gravame iscritto sui pubblici registri ed avente efficacia reale non può esistere in difetto di un credito garantito;
altrimenti sarebbe un inammissibile intralcio alla circolazione giuridica. L'iscrizione dell'ipoteca non può essere riempita di significato (ossia riferita a un credito) per effetto di una vicenda traslativa del credito successiva al suo adempimento. La pagina 3 di 5 contemporaneità della surroga serve proprio per chiarire che né il credito, benché pagato, né l'eventuale garanzia, accessoria al primo, sono venuti meno per estinzione a seguito di adempimento del debito. Quindi, in sintesi: nessuna surroga ex art. 1201 c.c., che del resto configurava una mera possibilità. Né sul punto assumono rilievo le determinazioni del giudice dell'esecuzione.
Non assume invece rilievo la mancata annotazione. La stessa rileva ai fini dell'opponibilità della cessione a terzi, ma non inficia il diritto sostanziale del creditore che si sia validamente surrogato nel credito di chiederla, se del caso a distanza di tempo dal perfezionamento della surroga: sempre che il credito non si sia estinto, e ciò in ragione di una valida surroga.
Se quindi non vi è stata surroga, sembra venire meno lo stesso presupposto della pretesa di parte attrice. La questione è però più complessa. Il senso dell'accordo, come ricostruito da parte attrice, potrebbe essere invece stato nel senso che la surroga fosse, per così dire, nell'ordine delle cose, perché chiaramente Parte_1 avrebbe adempiuto il debito del terzo sul presupposto di surrogarsi anche nella garanzia ipotecaria. In questa logica, la cancellazione dell'ipoteca, come sviluppato coerentemente da parte attrice, era solo un'eventualità da porre in essere “a richiesta”. Se così fosse, parte convenuta avrebbe sostanzialmente danneggiato parte attrice, cancellando l'ipoteca.
All'osso: si deve evidenziare che il contratto di per sé non evidenzia la ragione pratica suddetta (adempiere per surrogarsi con garanzia d'ipoteca) allegata da parte attrice;
la surroga infatti è prevista come mera “possibilità” (cfr. il primo estratto di contratto supra riportato). Se davvero il subentro nella garanzia fosse stata la ragione pratica del contratto ovvero un elemento essenziale della stessa, della stessa non si sarebbe parlato in termini così generici e potenziali, bensì più nettamente perentori e vincolanti. Poco senso avrebbe avuto anche prevedere le modalità di cancellazione dell'ipoteca medesima. Sarebbe stato utile avere visione della proposta di citata nell'accordo e, Parte_1 verosimilmente, alla base del medesimo, quale materiale interpretativo della portata del contratto.
Si tratta però di documento non prodotto. In ogni caso: ammessa in ipotesi la ricostruzione del senso dell'accordo come voluto da parte attrice, resta il dato di fatto che il primus movens della sua pretesa risarcitoria sta (e cade) con l'effettività o meno di una valida surroga, che per i motivi evidenziati non vi è stata. Si pagina 4 di 5 potrebbe discutere, in tesi, se la surroga non vi sia stata per causa imputabile alla stessa convenuta (o meno), con conseguente responsabilità, ma il punto non ha formato oggetto del presente giudizio. Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 11.000,00 (avuto riguardo al valore della domanda) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La pretesa di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA nei confronti di al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25314/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANGALLI CHIARA e dell'avv. GREGIS MATTEO ANTONIO VIA C.F._1
VERDI, 20 24121 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 1 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SANGALLI CHIARA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA Controparte_1 P.IVA_2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 26 23900 LECCO presso il difensore avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - accertare e dichiarare l'inadempimento di c.f. - p.iva anche nella persona della sua Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice speciale c.f. - p.iva , in relazione alle Parte_2 P.IVA_3 obbligazioni assunte con la scrittura sottoscritta nel mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 1) nei confronti di ed in particolare accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1 cancellazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 17 giugno 2013 al n. reg. gen. 24819 e n. reg. part. 3824 sull'immobile di proprietà del signor CP_2
e della moglie sito in Cenate (Bg), in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte
[...] Controparte_3 dalle parti (cfr. doc. n. 1); - accertato e dichiarato il sopra illustrato inadempimento ed in particolare accertata e dichiarata l'illegittimità della cancellazione dell'ipoteca sopra dettagliata in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte dalle parti (cfr. doc. n. 1), per l'effetto ed in ogni caso condannare c.f. - p.iva Controparte_1
, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da P.IVA_2 Parte_1 danni quantificati in euro 112.790,94 per tutti i motivi dedotti in 24121 Bergamo - Via Zelasco n. 1 Tel. 035 23.05.93 - Fax 035 23.61.93 13 narrativa, e dunque alla corresponsione in favore dell'attrice di detto importo, ovvero al pagamento della diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. n.
7) sino alla data di notificazione del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. da quest'ultima data all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti per i quali si è provveduto al pagamento del contributo unificato;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, produrre, indicare testi ed integrare in relazione ai fatti rilevanti ai fini del pagina 1 di 5 decidere ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio oltre che del procedimento di mediazione obbligatoria, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso così giudicare: In via principale, nel merito - rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, formulare istanze e produrre anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa verte sulla sorte di un'ipoteca, oggetto di cancellazione che parte attrice
[...] ritiene sia stata operata dalla convenuta, in Parte_1 Controparte_1 deroga agli accordi intervenuti. Questi ultimi, nell'ottica dell'attrice, avrebbe comportato il pagamento da parte della stessa del debito, garantito da ipoteca, di un terzo soggetto, con surrogazione nel relativo credito e nella garanzia ipotecaria. Invece, si allega, pagato il debito e intervenuti in sede esecutiva contro l'originario debitore, il credito è stato ammesso solo al chirografo, in quanto l'ipoteca era stata estinta da parte di Parte_1
Il contratto intervenuto tra le parti prevedeva anzitutto quanto segue.
Quindi, la surroga era una possibilità. Di seguito si prevedeva quanto segue:
L'ultimo periodo (“resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”) non ha il significato preteso da parte attrice, né per il vero è rilevante ai fini della decisione. Come si evince dalla prima parte del capoverso, il senso è che l'accordo in questione (predisposto dalla convenuta, sia pure a mezzo di procuratore), i.e. il ritiro dalla procedura esecutiva in cambio del pagamento di un minus, non integra una novazione. Il debito del terzo resta fermo. Parte
in altri termini, non ha inteso rinunciare al credito “in cambio” del credito verso CP_1
; puramente e semplicemente: se pagherà, bene, ma nel frattempo, Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 ovviamente, la garanzia del credito (i.e. l'ipoteca) resta ferma.
Pertinente, invece, il seguente capoverso:
Secondo parte attrice la “esplicita richiesta” era la condicio sine qua non per la cancellazione, e sarebbe al più dovuta intervenire successivamente. Parte convenuta invece ritiene che la stessa fosse già stata manifestata. Il senso dell'inciso “a seguito di Vs. esplicita richiesta” sarebbe stato da ricostruire, in altri termini, con l'occhio rivolto al passato: la richiesta non era un'eventualità, futura, bensì un quid già facente parte dell'accordo.
I fatti: il pagamento da parte di avveniva il 29.7.2022; CP_4 in data 2.8.2022 vi era atto di rinuncia agli atti in sede esecutiva da parte di CP_1 in data 12.10.2022 vi è atto di intervenuto di con il quale la stessa si è surrogata CP_4 nei diritti di ai sensi dell'art. 1201 c.c.
Ora, la surroga ex art. 1201 c.c. non si è perfezionata. La stessa (i.e. l'unica espressamente richiamata) deve avvenire per legge contestualmente ed espressamente al momento del pagamento. Si può discutere della natura dell'atto, ma per certo la stessa richiede un atto di volontà da parte del creditore soddisfatto: è lui che può surrogare nei suoi diritti il terzo adempiente (“il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo”). Nel caso di specie invece parte odierna attrice lo ha fatto in proprio, tramite l'atto di intervento, nel quale si accampa come lo stesso integri surroga;
quest'ultimo però non integra la fattispecie dell'art. 1201 c.c. Del resto, la pretesa surroga sarebbe avvenuta a distanza temporale dal pagamento, il che non è ammissibile. La contemporaneità della surroga s'impone perché se il credito garantito da ipoteca viene saldato ma nulla si dice sulla garanzia ipotecaria, ammettere una surroga successiva significherebbe fare dell'ipoteca una garanzia meramente formale che, per così dire, resta sospesa ovvero in cerca di un creditore. Ma un gravame iscritto sui pubblici registri ed avente efficacia reale non può esistere in difetto di un credito garantito;
altrimenti sarebbe un inammissibile intralcio alla circolazione giuridica. L'iscrizione dell'ipoteca non può essere riempita di significato (ossia riferita a un credito) per effetto di una vicenda traslativa del credito successiva al suo adempimento. La pagina 3 di 5 contemporaneità della surroga serve proprio per chiarire che né il credito, benché pagato, né l'eventuale garanzia, accessoria al primo, sono venuti meno per estinzione a seguito di adempimento del debito. Quindi, in sintesi: nessuna surroga ex art. 1201 c.c., che del resto configurava una mera possibilità. Né sul punto assumono rilievo le determinazioni del giudice dell'esecuzione.
Non assume invece rilievo la mancata annotazione. La stessa rileva ai fini dell'opponibilità della cessione a terzi, ma non inficia il diritto sostanziale del creditore che si sia validamente surrogato nel credito di chiederla, se del caso a distanza di tempo dal perfezionamento della surroga: sempre che il credito non si sia estinto, e ciò in ragione di una valida surroga.
Se quindi non vi è stata surroga, sembra venire meno lo stesso presupposto della pretesa di parte attrice. La questione è però più complessa. Il senso dell'accordo, come ricostruito da parte attrice, potrebbe essere invece stato nel senso che la surroga fosse, per così dire, nell'ordine delle cose, perché chiaramente Parte_1 avrebbe adempiuto il debito del terzo sul presupposto di surrogarsi anche nella garanzia ipotecaria. In questa logica, la cancellazione dell'ipoteca, come sviluppato coerentemente da parte attrice, era solo un'eventualità da porre in essere “a richiesta”. Se così fosse, parte convenuta avrebbe sostanzialmente danneggiato parte attrice, cancellando l'ipoteca.
All'osso: si deve evidenziare che il contratto di per sé non evidenzia la ragione pratica suddetta (adempiere per surrogarsi con garanzia d'ipoteca) allegata da parte attrice;
la surroga infatti è prevista come mera “possibilità” (cfr. il primo estratto di contratto supra riportato). Se davvero il subentro nella garanzia fosse stata la ragione pratica del contratto ovvero un elemento essenziale della stessa, della stessa non si sarebbe parlato in termini così generici e potenziali, bensì più nettamente perentori e vincolanti. Poco senso avrebbe avuto anche prevedere le modalità di cancellazione dell'ipoteca medesima. Sarebbe stato utile avere visione della proposta di citata nell'accordo e, Parte_1 verosimilmente, alla base del medesimo, quale materiale interpretativo della portata del contratto.
Si tratta però di documento non prodotto. In ogni caso: ammessa in ipotesi la ricostruzione del senso dell'accordo come voluto da parte attrice, resta il dato di fatto che il primus movens della sua pretesa risarcitoria sta (e cade) con l'effettività o meno di una valida surroga, che per i motivi evidenziati non vi è stata. Si pagina 4 di 5 potrebbe discutere, in tesi, se la surroga non vi sia stata per causa imputabile alla stessa convenuta (o meno), con conseguente responsabilità, ma il punto non ha formato oggetto del presente giudizio. Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 11.000,00 (avuto riguardo al valore della domanda) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La pretesa di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA nei confronti di al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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