Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4775/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariarosaria Dello Iacono, c.f. C.F._2
, presso il cui studio in Casamarciano (NA) alla via Lopa n. 8 elettivamente domicilia
[...]
giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato Elio Controparte_2 CodiceFiscale_3
Trombetta, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio in Vico CodiceFiscale_4
Equense al Corso Umberto I n. 49 giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 1888/2022 pubblicata in data 3 ottobre 2022, notificata in data 5 ottobre 2022, in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con appello notificato in data 4 novembre 2022 ha impugnato Parte_1
parzialmente la sentenza n. 1888 pubblicata in data 3 ottobre 2022, notificata in data 5 ottobre
2022, con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la sua opposizione al precetto notificatogli in data 7 novembre 2019 ad istanza della per € 19.075,13 per il mancato Controparte_1
pagamento di sei cambiali rimaste insolute e protestate, condannandolo alle spese processuali liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato a sei motivi, a conclusione dei quali ha chiesto alla Parte_1
Corte distrettuale di dichiarare che nulla è da lui dovuto alla quanto meno che CP_1 siano ridotte le somme intimate in pagamento per compensazione, con condanna della società opposta alle spese di lite o - in via subordinata – con la compensazione di queste in caso di conferma della decisione di prime cure.
2. In data 16 febbraio del 2023 si è costituita per contrastare l'appello Controparte_1
avversario, a suo dire inammissibile e infondato in fatto ed in diritto, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
Dopo lo scardinamento da ruoli di altra sezione e regolare comunicazione dell'udienza già in precedenza fissata per trattenere la causa in decisione, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini ridotti a giorni venti per lo scambio delle comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con opposizione al precetto notificata in data 27 novembre 2019 ha Parte_1 citato in giudizio la assumendo in via principale che l'azione esecutiva Controparte_1
intrapresa dalla società sarebbe illegittima e gli atti esecutivi nulli per la genericità della attestazione di conformità apposta dall'Ufficiale Giudiziario.
Ha opinato l'illegittimità dell'esecuzione preannunciata per l'intervenuta decadenza dall'azione cambiaria essendo trascorsi più di tre anni tra la presentazione dei titoli (tra l'anno 2012 e 2013) e la notifica del precetto (avvenuta in data 7 novembre 2019). Ha rilevato la decorrenza del termine triennale stabilito dalla legge nonostante la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e del sub-procedimento di opposizione all'esecuzione
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda immobiliare intrapresa con i medesimi effetti, avendo la pronuncia del giudice dell'esecuzione privato d'ogni effetto il pignoramento immobiliare e il pregresso precetto.
L'opponente ha contestato anche nel merito il credito della società assumendo di avere eseguito lavori edili in favore della creditrice e spiegando che le cambiali sarebbero state da lui personalmente emesse a compensazione di reciproci crediti (tra cui quello della per l'acquisto di cubetti di pietra lavica) tra l'odierna opposta e la Fattorusso CP_1
Costruzione S.r.l., di cui al tempo è stato amministratore, dichiarata fallita (procedura n.
111/2015 chiusa dal decreto del 13 novembre 2017) sostenendo che la società opposta si sarebbe dovuta insinuare nel passivo di questa per recuperare i crediti vantati.
Ha così concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del precetto preannunciante azioni esecutive esiziali per il sostentamento proprio e della sua famiglia dopo il fallimento della Fattorusso Costruzioni S.r.l. e, nel merito, che sia dichiarato che nulla è dovuto al creditore procedente;
in via gradata ha chiesto la riduzione delle somme precettate perché esse siano contenute in misura equa e di giustizia in ragione della domanda di compensazione, con vittoria sulle spese di giudizio.
4.2. In data 16 febbraio 2020 si è costituita rilevando in via preliminare la Controparte_1 tardiva iscrizione della causa a ruolo, avendo la parte attrice notificato la citazione in opposizione in data 27 novembre 2019 ed iscritto la causa a ruolo il 9 dicembre 2019, oltre i termini di legge. Ha poi ritenuto infondata sia l'eccezione di nullità del precetto per genericità della formula di conformità, sia quella di decadenza dall'azione cambiaria, richiamando precedenti precetti notificati che hanno interrotto il termine ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Quanto al rapporto sottostante, ha negato la verità degli argomenti avversari riferendo che a seguito di fornitura di ingenti quantitativi di pietra lavica da parte di alla Fattorusso Costruzioni S.r.l. per oltre € 40.000,00 Controparte_1 Parte_1 ha emesso sei effetti cambiari a proprio nome dei tredici complessivi ricevuti in pagamento per cui correttamente è stata preannunciata l'esecuzione in suo confronto. Ha quindi rilevato come non vi sia alcuna prova del credito opposto dal in compensazione, Parte_1 credito che in ogni caso sarebbe prescritto in quanto risalente agli anni 2008 - 2009.
Si è anche opposta all'istanza sospensiva.
Ha così concluso chiedendo il rigetto di tutte le richieste formulate dall'opponente a suo parere inammissibili, improcedibili e destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda condanna di al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da Parte_1
liquidare nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria sulle spese di lite.
5. Il Tribunale di Nola, senza necessità di attività istruttoria, con la sentenza n. 1888/2022 oggetto dell'odierno gravame ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.
5.1. Qualificata l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quanto alle contestazioni dei vizi formali delle cambiali e della notifica del precetto, il primo giudice ha respinto questa e l'opposizione sul merito, qualificata all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., superando l'eccezione dell'opposta di tardività dell'iscrizione a ruolo (avvenuta il 9 dicembre 2019) rispetto alla notifica dell'atto introduttivo (asseritamente avvenuta il 27 novembre 2019 mancante in atti), per la tempestiva costituzione della convenuto, ritenendo eccentrico il richiamo all'art. 616 c.p.c. trattandosi di opposizione preventiva ad esecuzione non ancora iniziata.
5.2. Nel merito il Tribunale bruniano ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per genericità della formula di conformità apposta dall'Ufficiale giudiziario, ritenendo che il motivo – scarsamente intelligibile in ragione del fatto che le cambiali recano in calce il timbro
- avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso.
Anche l'eccezione di nullità della notifica del precetto è risultata infondata essendo questa stata ricevuta regolarmente dall'emittente delle cambiali: , non essendo Parte_1 allora chiaro il motivo per cui avrebbe dovuto essere destinata alla curatela fallimentare o al ma nella qualità di amministratore della Fattorusso Costruzioni S.r.l.. Parte_1
5.3. Il Tribunale ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria ai sensi dell'art. 94 del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 in ragione della documentata notifica di un precedente precetto avvenuta in data 7 luglio 2015 e del pignoramento che ne è seguito in data 30 settembre 2015, nonché d'altro precetto il 7 luglio 2015, cui ha riconosciuto funzione interruttiva del suo corso.
Le doglianze relative al rapporto sottostante, infine, sono state verificate non provate, oltre che genericamente formulate.
5.4. Il primo giudice, che alle spese ha applicato il principio della soccombenza, ha escluso l'esistenza dei motivi di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Si premettono considerazioni di rito.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.1. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto notificato in data
4 novembre 2022, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 3 ottobre
2023, notificata in data 5 ottobre 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
6.2. In termini generali (in seguito precisati per ciascun motivo d'impugnazione) va anche dichiarata l'inammissibilità dell'appello per impugnare la parte della decisione resa sull'opposizione qualificata “agli atti esecutivi”.
Il Tribunale che ha annoverato correttamente le contestazioni formali nell'ipotesi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. ha reso una pronuncia di rigetto per ragioni che non possono essere proposte alla Corte distrettuale. Giova richiamare la granitica posizione della
Suprema Corte riguardo al fatto che, “in materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (in argomento, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 21.06.2016, n. 12730; Cassazione civile, sez.
III, 29.09.2009, n. 20816).
Le doglianze relative ai profili ricondotti all'art. 617 c.p.c. vanno proposti esclusivamente con ricorso per cassazione, non essendo la statuizione appellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c..
Né il limite all'impugnazione potrebbe essere superato dalla contestazione dell'erroneità della qualificazione eventualmente contenuta in sentenza, applicandosi, ai fini della corretta scelta del mezzo d'impugnazione, il principio cd. dell'apparenza, in ragione del quale l'individuazione del rimedio da esperire contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla diversa indicazione dell'azione data dalla parte (in argomento Cassazione civile, sez. III, 05.06.2012,
n. 8979).
Con questa preliminare indicazione va svolta la disamina dei motivi d'appello.
7. Con il primo motivo d'impugnazione parte appellante ha preliminarmente eccepito l'illegittimità, nullità ovvero annullabilità della sentenza del Tribunale di Nola, in quanto la società opposta avrebbe agito in primo grado in assenza di procura alle liti, non essendovi a margine dell'atto di precetto la procura. Essa non sarebbe esistente neppure in calce.
Su tale rilievo ha ribadito la genericità della formula di conformità Parte_1 apposta dall'Ufficiale Giudiziario, con conseguente nullità degli atti esecutivi.
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7.1. Il motivo è inammissibile.
È sufficiente rinviare a quanto riportato dal § 6.2..
Nel resto, ossia per quanto attiene il difetto di procura, si rileva anche una certa novità della questione, se riferita alla valida costituzione della parte opposta nel giudizio di primo grado.
Si tratta in questo caso di ragione infondata perché smentita dai documenti in atti fin dal primo grado del giudizio, quando è stata depositata la procura a margine del precetto.
Va applicato - perché conferente alla fattispecie - il principio di diritto per il quale la procura apposta dal creditore sull'atto di precetto con cui, come nella specie, viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del suo credito, abilita il difensore medesimo a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti gli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione stessa (Cassazione civile, 26 maggio 2011, n. 11613; Cassazione civile, 14 dicembre 2007, n.
26296; Cassazione civile, 19 luglio 2002, n. 10569; Cassazione civile, 2 marzo 2001, n. 3089).
Essa è valida anche per la costituzione in appello, applicandosi il principio in base al quale in assenza di indicazioni delimitative si presume la volontà della parte di estendere il mandato anche al grado successivo (Cassazione civile, 6 dicembre 2016, n. 24973; Cassazione civile 1° febbraio 2012, n. 1429; Cassazione civile, 13 novembre 2009, n. 24092).
8. Con il secondo motivo d'impugnazione è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica degli atti non eseguita nei confronti di in qualità di amministratore della società Parte_1
fallita o del curatore fallimentare, in quanto la per recuperare i suoi crediti, Controparte_1 avrebbe dovuto insinuarsi nel fallimento, ed erroneamente ha notificato il precetto a non in qualità di amministratore della società fallita. Parte_1
8.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
Al richiamo per quanto d'interesse al prefato § 6.2. si aggiunga che le cambiali sono state emesse da personalmente e che l'astrattezza del titolo ha importato Parte_1
l'iniziativa nei suoi confronti, dalla letteralità di esse non trasparendo affatto la ragione per la quale la prenditrice avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese alla Fattorusso Costruzioni
S.r.l. o alla curatela del fallimento di questa.
9. Con il terzo motivo è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la decadenza rispetto all'azione cambiaria per intervenuta prescrizione
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del precetto. L'appellante ha ricordato che la presentazione dei titoli per il pagamento nel luogo di domiciliazione (Banco di Napoli S.p.A., filiale di Terzigno) e avvenuto alle scadenze con cadenza mensile dal 30 settembre 2012 al 28 febbraio 2013 e che il precetto è stato notificato ben oltre il triennio successivo, ossia il 7 novembre 2019. Secondo la difesa di i precetti notificatigli prima di questo – nelle date del 7 luglio 2015 e Parte_1
del 18 luglio 2017 – non avendo altro scopo che preannunciare una prossima azione esecutiva, non avrebbero efficacia interruttiva. Ha osservato, sviluppando il ragionamento, che all'atto di precetto notificato in data 7 luglio 2015 non è seguita alcuna esecuzione e che esso ha perso di efficacia. Il precetto notificato in data 18 luglio 2017, invece, cui è seguito un pignoramento immobiliare, sarebbe stato ugualmente privato d'ogni effetto dal decreto di estinzione della procedura a seguito dell'istaurazione dell'opposizione all'esecuzione immobiliare. Il provvedimento in parola avrebbe fatto rivivere la prescrizione già maturata.
8.2. Il motivo è infondato.
Nessun dubbio può esistere sull'efficacia interruttiva quanto meno istantanea della notifica del precetto (tale se ad esso non è seguito il pignoramento). Il precetto che preannuncia l'azione esecutiva che ai sensi dell'art. 491 c.p.c. inizia con il pignoramento, contiene comunque l'intimazione ad adempiere e ostenta l'intenzione di procedere esecutivamente per cui ad esso va riconosciuta efficacia interruttiva ancorché solo istantanea e non permanente, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 1, (in giurisprudenza, Cassazione civile sez.
III, 23 dicembre 2021, n. 41386; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 2014 n. 19738;
Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007 n. 7737; Cassazione civile, 19 luglio 2005, n. 15190;
Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 2002 n. 4203).
Nella specie, la creditrice, dopo aver notificato un primo precetto il 7 luglio 2015 (a dire dell'opponente andato perento, secondo l'avversaria seguito dall'esecuzione iscritta al n.r.g.
296/2015 successivamente estinta), prima del termine triennale, ne ha notificato altro il 18 luglio 2017 seguito dal pignoramento immobiliare n.r.g. 333/2017 presso il Tribunale di
Nola. L'azione esecutiva che si è svolta è però esitata nel decreto di estinzione del 14 febbraio
2019 con ciò che consegue all'applicazione del III comma dell'art. 2945 c.c. per cui “se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”. Ebbene, dal luglio 2017 al novembre 2019 alcun termine triennale è maturato.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale ha quindi validamente considerato validi atti d'interruzione (istantanea) utili a conservare l'azione cambiaria il precetto notificato il 7 luglio 2015, il pignoramento del 30 settembre 2015 e il precetto del 18 luglio 2017 e - facendolo - non è affatto incorso in contraddizione coi principi sull'impossibilità di annettere effetti interruttivi permanenti al processo esecutivo concluso senza il raggiungimento dello scopo di questo ma per una condotta non ascrivibile al creditore procedente (come chiarito dalla pronuncia della III sezione civile della Cassazione n. 12239 del 9 maggio 2019).
9. Con il quarto motivo d'impugnazione parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto generiche le doglianze proposte in primo grado circa il rapporto sottostante tra le parti.
ha dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime Parte_1 cure, il fatto opposto in compensazione del credito sarebbe stato da lui ben indicato, precisando l'ammontare della pretesa, l'attività svolta ed i luoghi in cui è stata eseguita.
9.1. Il motivo è infondato.
Il rapporto sottostante agli effetti riguarderebbe la regolazione di partite di debito e credito coinvolgenti non in proprio ma quale amministratore della poi fallita Parte_1
Fattorusso Costruzioni S.r.l. e coinvolge un accordo con l'odierna appellata cui sarebbe stata funzionale l'emissione delle cambiali da portare in compensazione con non meglio documentati suoi crediti verso la società.
Si tratta di allegazioni non solo confuse per natura dei soggetti coinvolti e per importi e tipologia delle prestazioni, ma in nulla documentati in atti.
Il contrario è infatti desumibile – per quanto può rilevare nel giudizio – dalla raccomandata a/r del 10 giugno 2014 del difensore della Fattorusso Costruzioni S.r.l. a proposito della debitoria della società.
La prova orale, ad ogni modo, è stata correttamente esclusa dal Tribunale con ordinanza d'udienza del 1° aprile 2021 neanche impugnata (avendo nelle note per le udienze successive la difesa dell'opponente chiesto la decisione).
Essa è stata tardivamente riproposta nella parte finale dell'atto di appello e in occasione della comparsa conclusionale.
Nel primo atto, tuttavia (ma neanche successivamente), non è stata contestata la motivazione per cui il primo giudice non ha dato ingresso alla prova, rimanendo così insuperata la giusta riflessione per cui le intese su questioni economiche (capi a e c)
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda avrebbero dovuto essere provate documentalmente, mentre le altre circostanze sono inconferenti in quanto recanti valutazioni non demandabili (il riferimento è alla non meglio chiarita pretesa della creditrice di ottenere cambiali per eseguire un'oscura compensazione tra partite di credito per lavorazioni eseguite dal di cui è imprecisa anche la Parte_1
natura e l'ammontare).
10. Con il quinto motivo d'impugnazione parte appellante ha ravvisato rinuncia all'azione della società opposta per avere depositato note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado oltre il termine indicato dal decreto del 2 maggio 2022 che l'ha disposta: tre e non cinque giorni prima dell'udienza del 23 giugno
2022.
10.1. Il motivo è infondato.
La Cassazione ha ripetutamente statuito che se la parte, in sede di precisazione delle conclusioni, non ripropone una domanda precedentemente formulata, ciò non implica alcuna rinuncia: infatti, perché si configuri rinuncia è necessario che la valutazione complessiva della condotta processuale della parte faccia emergere inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivare la domanda (Cassazione civile, sez. II, 12 novembre
2024, n. 29172; sulla non configurabilità di rinuncia automatica da ultimo anche Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2024, n. 12756).
L'interesse è patente nel foglio di precisazione delle conclusioni con le note per l'udienza del 23 giugno 2022 rimesso nel fascicolo telematico il 20 giugno 2022 (la cui tardività non è sanzionata da alcuna disposizione) e comunque dagli scritti difensivi finali (la comparsa conclusionale depositata il 22 settembre 2022 rispettando i termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c.).
11. Con il sesto ed ultimo motivo d'impugnazione ha impugnato il Parte_1 capo della sentenza di primo grado con riguardo alle spese processuali, per non averle quantomeno compensate data la situazione imprevista ed imprevedibile in cui ha dichiarato di essersi trovato.
11.1. Il motivo è infondato.
Correttamente alle spese è stato applicato il principio della soccombenza non essendo emersa alcuna ragione per derogarvi.
In base ad esso la parte integralmente vittoriosa non deve sopportarle neppure in parte
(Cassazione civile, 9 giugno 2023, n. 16404).
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non è dubbio che non abbia visto accolta alcuna sua doglianza al Parte_1
precetto e che abbia, opponendolo, dato impulso ad una pretesa riconosciuta infondata e che sia a lui, quindi, ascrivibile l'iniziativa del giudizio per cui è a suo carico che devono accederne le conseguenze in termini di costi.
12. Le spese del presente grado del giudizio seguono anch'esse – per le medesime ragioni – la soccombenza.
I gravi motivi dal genericamente espressi per ambire alla compensazione non si Parte_1
apprezzano tali e l'articolazione dell'appello in sette censure, tutte risultate infondate o addirittura inammissibili, non rende comprensibile l'indicazione nella conclusionale di adesione ad alcune statuizioni che non sarebbero state impugnate.
Esse vanno liquidate in base al valore della lite e applicando il D.M. n. 147 del 13 agosto
2022. Ne va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Elio Trombetta che se ne è dichiarato antistatario.
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla del Tribunale di Nola n. 1888/2022 Parte_1
pubblicata in data 3 ottobre 2022, notificata in data 5 ottobre 2022;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in €
3.950,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avvocato Elio Trombetta dichiaratosi antistatario;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 11 -