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4 febbraio 2017
4 febbraio 2017
Art. 1. Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio 1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, istituito dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 , e confluito ai sensi dell' articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 , alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2003, n. 160):
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all' art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 :
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all' art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all' art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all' art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):
«Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario). - 1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 5, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 , concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 , per le borse di studio universitarie post laureati, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 , alle universita' non statali legalmente riconosciute.
(Omissis).».
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012, n. 126.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2003, n. 160):
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all' art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 :
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all' art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all' art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all' art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):
«Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario). - 1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 5, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 , concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 , per le borse di studio universitarie post laureati, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 , alle universita' non statali legalmente riconosciute.
(Omissis).».
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012, n. 126.
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- 1. anno 2018 - Pagina 2https://dirittifondamentali.it/ · 22 novembre 2018 · 0.89272135
La tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'art. 111 Costo. avverso le sentenze del... L'adozione di misure finalizzate al passaggio dalla raccomandazione all'obbligo di vaccinazione è una scelta spettante al legislatore nazionale. Valutata alla luce... Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per l'attribuzione tra enti regionali della Regione Emilia Romagna in rapporto con la vicenda... E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 relativo alla ridefinizione... La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. …
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Giurisprudenza • 211
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- d.P.R.S. n. 545/2017·
- assistenza obbligatoria·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- d.P.R.S. n. 532/2017·
- art. 1 legge regionale n. 4/2017·
- esonero spese di lite·
- indennità di accompagnamento·
- disabilità gravissima·
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- art. 3 comma 2 Decreto Ministero Lavoro