Articolo 8 della Legge 12 febbraio 1955, n. 44
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 marzo 1955
Art. 8.
Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente art. 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computandosi il servizio reso fino alla data di cessazione della prestazione del servizio, data dalla quale il rapporto d'impiego o di lavoro si considera risolto.
Il trattamento di cui al precedente comma e' a carico dello Stato, salvo che il trattamento stesso fosse costituito in forma assicurativa effettivamente, stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica nel qual caso l'interessato ha diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.
Entrata in vigore il 18 marzo 1955