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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1001/2024, avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. DUCA Parte_1 C.F._1
VALERIO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza dell'11.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 22.06.2021, regolarmente trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 5, parte I, ufficio
1, anno 2021.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: Persona_1
(16.06.2022).
1 Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, anche per differenze culturali e che la convivenza si era conclusa nel 2022, allorché il resistente aveva abbandonato la moglie e il figlio neonato per trasferirsi definitivamente in Tunisia presso la famiglia d'origine.
Allegava l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte del marito e la violazione dell'obbligo di assistenza sia morale che materiale;
chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione al resistente.
Contestualmente, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, sul presupposto del completo CP_ disinteresse manifestato dal .
Rappresentava di aver lavorato soltanto durante il periodo estivo in una gelateria e, per CP_ converso, affermava di aver avuto conoscenza dell'impiego del presso la concessionaria di motoveicoli con annessa officina del padre nel paese di origine.
Sicché, chiedeva che il Tribunale ponesse a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 al mese e di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non si costituiva il resistente, di talché ne veniva dichiarata la contumacia;
né poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
In corso di causa, venivano incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di effettuare una valutazione socio-ambientale sulle condizioni di vita del minore presso la madre.
All'udienza dell'11.12.2024, si procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il resistente e che il figlio minore lo aveva conosciuto solo nei primi tre mesi di vita, tanto da aver assunto a figure di riferimento maschili altri soggetti. Nella stessa sede, per il tramite del suo procuratore, rinunciava alla domanda di addebito e alle richieste istruttorie, insistendo sulla domanda di natura economica, volta ad ottenere il contributo al mantenimento per la prole.
A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
2 Tanto premesso, risulta essere venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, udite le dichiarazioni della ricorrente e considerato il disinteresse, anche alla comparizione in prima udienza, da parte del resistente: la domanda di separazione va, dunque, accolta ex art. 151 c.c.
Passando al regime inerente all'affidamento del figlio minore si osserva Persona_1 che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Ebbene, occorre valorizzare le conclusioni dei Servizi sociali delegati che, all'esito della visita domiciliare presso la madre, hanno rilevato che “ad oggi le condizioni di vita in cui versa il bambino sono buone, lo stesso è circondato da persone accudenti che gli garantiscono un ambiente sano e sicure dove crescere in modo equilibrato” (cfr. del CP_2
24.10.224).
Inoltre, è d'evidente importanza che il bambino (che, ad oggi, ha soli due anni) non ha contatti con il padre biologico e non ha creato con lo stesso alcun legame, essendosi piuttosto affezionato al nuovo compagno della madre, che “riconosce come figura adulta di riferimento” (ed ancora: “Durante la visita domiciliare, si è osservato che il piccolo si rivolge
3 spesso al compagno della signora chiamandolo papà, ricerca il suo contatto e si abbandona fra le sue braccia spontaneamente, condividendo con lui momenti di gioco ed interazione”).
Di talché, assodato il manifesto disinteresse di nei confronti del figlioletto, CP_1
si ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico del minore, disporre l'affidamento esclusivo della prole alla madre, con la concentrazione in capo alla Pt_1
della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore.
Del resto, va evitata la paralisi della macchina rappresentativa del minore, vieppiù apparendo plausibile un aggravarsi delle, già sussistenti, difficoltà nella gestione della vita quotidiana dello stesso, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, basterà, allo stato, rilevare l'oggettiva impossibilità di strutturazione di un regime di incontri in favore del padre, resosi irreperibile.
Passando al profilo economico, considerata la equilibrata richiesta formulata in ricorso ed il carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocato il figlio con prevalenza di tempi, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura mensile di €
150,00.
Naturalmente le spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo, che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno.
*****
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sez. I civile, sent. n. 28727 del 16/10/2023), la stessa deve ritenersi ammissibile anche nell'ipotesi di “ricorso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimanendo, tuttavia, improcedibile fino al compimento del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, della L. n. 898/1970.
4 Conseguentemente, la causa va rimessa dinnanzi al giudice relatore con separata ordinanza, affinché questi, decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, disponga in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in data 22.06.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP) al n. 5, Parte I, ufficio 1, anno 2021;
- affida il minore esclusivamente alla madre, concentrando in capo a Persona_1
costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse e, allo stato, con sospensione del diritto di visita del padre;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Persona_1
al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1001/2024, avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. DUCA Parte_1 C.F._1
VALERIO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza dell'11.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 22.06.2021, regolarmente trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 5, parte I, ufficio
1, anno 2021.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: Persona_1
(16.06.2022).
1 Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, anche per differenze culturali e che la convivenza si era conclusa nel 2022, allorché il resistente aveva abbandonato la moglie e il figlio neonato per trasferirsi definitivamente in Tunisia presso la famiglia d'origine.
Allegava l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte del marito e la violazione dell'obbligo di assistenza sia morale che materiale;
chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione al resistente.
Contestualmente, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, sul presupposto del completo CP_ disinteresse manifestato dal .
Rappresentava di aver lavorato soltanto durante il periodo estivo in una gelateria e, per CP_ converso, affermava di aver avuto conoscenza dell'impiego del presso la concessionaria di motoveicoli con annessa officina del padre nel paese di origine.
Sicché, chiedeva che il Tribunale ponesse a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 150,00 al mese e di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non si costituiva il resistente, di talché ne veniva dichiarata la contumacia;
né poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
In corso di causa, venivano incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di effettuare una valutazione socio-ambientale sulle condizioni di vita del minore presso la madre.
All'udienza dell'11.12.2024, si procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il resistente e che il figlio minore lo aveva conosciuto solo nei primi tre mesi di vita, tanto da aver assunto a figure di riferimento maschili altri soggetti. Nella stessa sede, per il tramite del suo procuratore, rinunciava alla domanda di addebito e alle richieste istruttorie, insistendo sulla domanda di natura economica, volta ad ottenere il contributo al mantenimento per la prole.
A questo punto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
2 Tanto premesso, risulta essere venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, udite le dichiarazioni della ricorrente e considerato il disinteresse, anche alla comparizione in prima udienza, da parte del resistente: la domanda di separazione va, dunque, accolta ex art. 151 c.c.
Passando al regime inerente all'affidamento del figlio minore si osserva Persona_1 che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Ebbene, occorre valorizzare le conclusioni dei Servizi sociali delegati che, all'esito della visita domiciliare presso la madre, hanno rilevato che “ad oggi le condizioni di vita in cui versa il bambino sono buone, lo stesso è circondato da persone accudenti che gli garantiscono un ambiente sano e sicure dove crescere in modo equilibrato” (cfr. del CP_2
24.10.224).
Inoltre, è d'evidente importanza che il bambino (che, ad oggi, ha soli due anni) non ha contatti con il padre biologico e non ha creato con lo stesso alcun legame, essendosi piuttosto affezionato al nuovo compagno della madre, che “riconosce come figura adulta di riferimento” (ed ancora: “Durante la visita domiciliare, si è osservato che il piccolo si rivolge
3 spesso al compagno della signora chiamandolo papà, ricerca il suo contatto e si abbandona fra le sue braccia spontaneamente, condividendo con lui momenti di gioco ed interazione”).
Di talché, assodato il manifesto disinteresse di nei confronti del figlioletto, CP_1
si ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico del minore, disporre l'affidamento esclusivo della prole alla madre, con la concentrazione in capo alla Pt_1
della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore.
Del resto, va evitata la paralisi della macchina rappresentativa del minore, vieppiù apparendo plausibile un aggravarsi delle, già sussistenti, difficoltà nella gestione della vita quotidiana dello stesso, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, basterà, allo stato, rilevare l'oggettiva impossibilità di strutturazione di un regime di incontri in favore del padre, resosi irreperibile.
Passando al profilo economico, considerata la equilibrata richiesta formulata in ricorso ed il carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocato il figlio con prevalenza di tempi, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura mensile di €
150,00.
Naturalmente le spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo, che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno.
*****
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sez. I civile, sent. n. 28727 del 16/10/2023), la stessa deve ritenersi ammissibile anche nell'ipotesi di “ricorso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimanendo, tuttavia, improcedibile fino al compimento del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, della L. n. 898/1970.
4 Conseguentemente, la causa va rimessa dinnanzi al giudice relatore con separata ordinanza, affinché questi, decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, disponga in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in data 22.06.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP) al n. 5, Parte I, ufficio 1, anno 2021;
- affida il minore esclusivamente alla madre, concentrando in capo a Persona_1
costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse e, allo stato, con sospensione del diritto di visita del padre;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Persona_1
al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.3.25
Il Giudice rel.
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