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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2462/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2462/2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SELIS CLAUDIA
E
IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione patrocinio a carico dello Stato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. , nella sua qualità di difensore di fiducia di , nata a [...] il [...], ammessa Pt_1 CP_2 provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato (con deliberazione del Consiglio dell'ordine forense di Sassari del 28.04.2022) nel procedimento n. iscritto al r.g. n. 2450/2022 avente ad oggetto la separazione personale consensuale dal di lei coniuge , ha chiesto la liquidazione dei relativi compensi professionali, Parte_2 quantificandoli in € 5.810,00 oltre spese generali e accessori di legge (da ridurre al 50% come per legge), in proporzione all'attività espletata e al valore della causa “indeterminabile scaglione euro 26.000,00 – 52.000,00” - complessità bassa - valori medi (esclusa la fase istruttoria).
Il Tribunale, disponendo con decreto datato 17.08.2023, ha riconosciuto in parte le relative competenze, liquidando all'avv. € 1.400,00 oltre spese e accessori nella misura di legge (da ridurre della metà). Pt_1
Attraverso il ricorso intestato lo stesso difensore - rappresentato e difeso dall'avv. Selis - radica la presente opposizione, ai sensi dell'articolo 170, D.P.R. 115/2002, nei modi regolati dal rito sommario di cognizione di cui pagina 1 di 3 all'art. 281 decies e ss cpc, lamentando l'incongrua riduzione dei compensi riconosciuti.
Il non si è costituito;
è presente negli atti di causa un atto di intervento del Presidente del Controparte_3
Tribunale del 6.12.2023 che riconosce l'erroneità del calcolo della liquidazione operata con il provvedimento impugnato e suggerisce (in applicazione del parametro “valore della causa indeterminabile” – complessità bassa
– applicazione dei valori minimi) una rideterminazione del compenso liquidabile in € 2.906,00 oltre spese ed accessori nella misura di legge (da ridurre della metà).
*
L'opponente deduce la violazione da parte del Giudice di prime cure dei criteri di liquidazione previsti dalle tariffe vigenti, sul presupposto che lo scaglione di riferimento sia “di valore indeterminabile” e quindi sia da considerarsi “di valore non inferiore ad Euro 26.000 e non superiore ad Euro 260.000”.
Il motivo non è fondato.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. sent. 10452/2023), la dizione letterale secondo cui il D.M.
n. 55 del 2014, art. 5 comma 6 secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad Euro 26.000 e non superiore ad Euro 260.000 non impedisce al Giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia” (v. anche: Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass.
11887/2019).
Nel caso di specie, così come dedotto dal ricorrente, l'attività del difensore è consistita nell'assistenza della cliente, regolarmente ammessa al patrocinio, nella trattativa finalizzata alla presentazione di un ricorso congiunto di separazione, ed è quindi liquidabile per la fase di studio e di introduzione del giudizio, di trattazione scritta della causa (fase svuotata di sostanziale contenuto, essendo consistita nella partecipazione all'udienza cartolare di conferma delle condizioni congiunte già indicate nel ricorso), all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione senza termini per note conclusive.
Tutte le attività citate dal ricorrente [ossia l'assistenza prestata alla cliente per il raggiungimento di un accordo con il assistito da altro difensore, riguardante i rapporti patrimoniali tra i coniugi reciprocamente e tra il Pt_2
e figli maggiorenni (uno dei quali affetto da una grave forma di autismo), l'assegnazione della casa Pt_2 coniugale, le modalità di ripartizione dei saldi dei conti correnti, il pagamento dell'assegno di mantenimento, in CP_ favore della da parte del datore di in favore del e la decorrenza anticipata dell'assegno di Pt_2 mantenimento anche prima dell'avvenuta omologa della separazione] rappresentano consuete questioni discusse nelle cause di separazione personale e pertanto appaiono connotate dall'assenza di particolare complessità (con riferimento agli indicatori contemplati dagli artt. 4 e 12 d.m 55\2014), cosicché la prestazione offerta dal pagina 2 di 3 difensore deve essere valutata nel caso concreto di “minima difficoltà”.
Pertanto, fatta applicazione dei valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, per lo scaglione di valore tra 5.200 e 26.000 euro, segue, nei limiti siffatti, la liquidazione di euro 2.540,00 (da ridurre del 50%), in parziale sostituzione del decreto di liquidazione opposto.
Non si ravvisano ragioni ulteriori o diverse (di natura processuale o materiale) che permettano stime eccedenti
(tanto per difetto, quanto per eccesso) dai valori base così prefissati, in quanto adeguati all'attività effettivamente svolta (come sopra descritta) e consoni al decoro professionale (art. 2233, cpv., c.c.).
Per quanto attiene alle spese processuali del presente procedimento di opposizione, in considerazione della mancata opposizione della parte resistente (che non si è costituita) e della liquidazione in questa sede di un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, le spese processuali del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
Liquida, in favore della ricorrente, in parziale sostituzione del decreto di liquidazione opposto, per i titoli che precedono, la somma di € 2.540,00 (da dimezzare del 50% come per legge), oltre spese generali, in ragione percentuale del 15% sul totale, Iva e Cpa.
Sassari, il 27.5.2024
Il Giudice
M. Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2462/2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SELIS CLAUDIA
E
IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione patrocinio a carico dello Stato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. , nella sua qualità di difensore di fiducia di , nata a [...] il [...], ammessa Pt_1 CP_2 provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato (con deliberazione del Consiglio dell'ordine forense di Sassari del 28.04.2022) nel procedimento n. iscritto al r.g. n. 2450/2022 avente ad oggetto la separazione personale consensuale dal di lei coniuge , ha chiesto la liquidazione dei relativi compensi professionali, Parte_2 quantificandoli in € 5.810,00 oltre spese generali e accessori di legge (da ridurre al 50% come per legge), in proporzione all'attività espletata e al valore della causa “indeterminabile scaglione euro 26.000,00 – 52.000,00” - complessità bassa - valori medi (esclusa la fase istruttoria).
Il Tribunale, disponendo con decreto datato 17.08.2023, ha riconosciuto in parte le relative competenze, liquidando all'avv. € 1.400,00 oltre spese e accessori nella misura di legge (da ridurre della metà). Pt_1
Attraverso il ricorso intestato lo stesso difensore - rappresentato e difeso dall'avv. Selis - radica la presente opposizione, ai sensi dell'articolo 170, D.P.R. 115/2002, nei modi regolati dal rito sommario di cognizione di cui pagina 1 di 3 all'art. 281 decies e ss cpc, lamentando l'incongrua riduzione dei compensi riconosciuti.
Il non si è costituito;
è presente negli atti di causa un atto di intervento del Presidente del Controparte_3
Tribunale del 6.12.2023 che riconosce l'erroneità del calcolo della liquidazione operata con il provvedimento impugnato e suggerisce (in applicazione del parametro “valore della causa indeterminabile” – complessità bassa
– applicazione dei valori minimi) una rideterminazione del compenso liquidabile in € 2.906,00 oltre spese ed accessori nella misura di legge (da ridurre della metà).
*
L'opponente deduce la violazione da parte del Giudice di prime cure dei criteri di liquidazione previsti dalle tariffe vigenti, sul presupposto che lo scaglione di riferimento sia “di valore indeterminabile” e quindi sia da considerarsi “di valore non inferiore ad Euro 26.000 e non superiore ad Euro 260.000”.
Il motivo non è fondato.
Come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. sent. 10452/2023), la dizione letterale secondo cui il D.M.
n. 55 del 2014, art. 5 comma 6 secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad Euro 26.000 e non superiore ad Euro 260.000 non impedisce al Giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia” (v. anche: Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass.
11887/2019).
Nel caso di specie, così come dedotto dal ricorrente, l'attività del difensore è consistita nell'assistenza della cliente, regolarmente ammessa al patrocinio, nella trattativa finalizzata alla presentazione di un ricorso congiunto di separazione, ed è quindi liquidabile per la fase di studio e di introduzione del giudizio, di trattazione scritta della causa (fase svuotata di sostanziale contenuto, essendo consistita nella partecipazione all'udienza cartolare di conferma delle condizioni congiunte già indicate nel ricorso), all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione senza termini per note conclusive.
Tutte le attività citate dal ricorrente [ossia l'assistenza prestata alla cliente per il raggiungimento di un accordo con il assistito da altro difensore, riguardante i rapporti patrimoniali tra i coniugi reciprocamente e tra il Pt_2
e figli maggiorenni (uno dei quali affetto da una grave forma di autismo), l'assegnazione della casa Pt_2 coniugale, le modalità di ripartizione dei saldi dei conti correnti, il pagamento dell'assegno di mantenimento, in CP_ favore della da parte del datore di in favore del e la decorrenza anticipata dell'assegno di Pt_2 mantenimento anche prima dell'avvenuta omologa della separazione] rappresentano consuete questioni discusse nelle cause di separazione personale e pertanto appaiono connotate dall'assenza di particolare complessità (con riferimento agli indicatori contemplati dagli artt. 4 e 12 d.m 55\2014), cosicché la prestazione offerta dal pagina 2 di 3 difensore deve essere valutata nel caso concreto di “minima difficoltà”.
Pertanto, fatta applicazione dei valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, per lo scaglione di valore tra 5.200 e 26.000 euro, segue, nei limiti siffatti, la liquidazione di euro 2.540,00 (da ridurre del 50%), in parziale sostituzione del decreto di liquidazione opposto.
Non si ravvisano ragioni ulteriori o diverse (di natura processuale o materiale) che permettano stime eccedenti
(tanto per difetto, quanto per eccesso) dai valori base così prefissati, in quanto adeguati all'attività effettivamente svolta (come sopra descritta) e consoni al decoro professionale (art. 2233, cpv., c.c.).
Per quanto attiene alle spese processuali del presente procedimento di opposizione, in considerazione della mancata opposizione della parte resistente (che non si è costituita) e della liquidazione in questa sede di un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, le spese processuali del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
Liquida, in favore della ricorrente, in parziale sostituzione del decreto di liquidazione opposto, per i titoli che precedono, la somma di € 2.540,00 (da dimezzare del 50% come per legge), oltre spese generali, in ragione percentuale del 15% sul totale, Iva e Cpa.
Sassari, il 27.5.2024
Il Giudice
M. Guadalupi
pagina 3 di 3