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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO LA Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11703/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ruggeri del Foro di Bologna, C.F. , con Studio in Bologna, Piazza della Resistenza n. 1 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 Galliera (BO), via Palmiro Togliatti n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Simoni del Foro di Ferrara con studio in Ferrara via Don Minzoni n. 17 ove è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025, accettando la proposta conciliativa del Giudice.
Il P.M. è così intervenuto: “visto, nulla si oppone.”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Roma in data 24/05/2003, unione dalla quale nascevano due figli: nata a Controparte_1 Per_1
Roma il 22.3.2004 e nato a [...] il [...]. Persona_2
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal
05/02/2019, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 20/02/2019.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi in data 09/01/2025, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il
Giudice, formulava una proposta conciliativa, a cui le parti dichiaravano di aderire. Il Giudice, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al collegio per la decisione senza termini.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett . b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto accettato dalle parti in udienza non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali di entrambe le parti, oltre che dei figli, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Deve infatti prendersi atto che, stante la formale residenza di entrambi i figli presso la madre, di Per_3
fatto dimora stabilmente a casa del padre, il quale provvederebbe facilmente al suo mantenimento in forma diretta. Quanto al figlio invece, stabilmente convivente con la madre ed Per_2
economicamente non autosufficiente, appare equo che sia destinatario di un assegno di mantenimento da parte del Sig. fintanto che non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Parte_1
pagina 2 di 3 Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24/05/2003 a
Roma tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...], atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 538 – parte 2 – serie A anno 2003;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto:
a) prende atto che, vivendo la figlia il maggior tempo con il padre, il Sig. si Per_1 Parte_1
impegna a provvedere al suo mantenimento in forma diretta;
b) dispone che il sig. versi mensilmente l'importo di euro 250,00 alla sig.ra a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento del figlio;
Per_2
c) dispone che il Sig. sostenga il 60% delle spese straordinarie per entrambi i figli, Parte_1
mentre il restante 40% sarà a carico della sig.ra . Le spese di cui sopra sono individuate CP_1
sulla base del Protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2024;
d) dispone che l'assegno unico venga percepito al 50%da entrambi i genitori.
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 15.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. NO LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO LA Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11703/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ruggeri del Foro di Bologna, C.F. , con Studio in Bologna, Piazza della Resistenza n. 1 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 Galliera (BO), via Palmiro Togliatti n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Simoni del Foro di Ferrara con studio in Ferrara via Don Minzoni n. 17 ove è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025, accettando la proposta conciliativa del Giudice.
Il P.M. è così intervenuto: “visto, nulla si oppone.”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Roma in data 24/05/2003, unione dalla quale nascevano due figli: nata a Controparte_1 Per_1
Roma il 22.3.2004 e nato a [...] il [...]. Persona_2
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal
05/02/2019, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 20/02/2019.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi in data 09/01/2025, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il
Giudice, formulava una proposta conciliativa, a cui le parti dichiaravano di aderire. Il Giudice, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al collegio per la decisione senza termini.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett . b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto accettato dalle parti in udienza non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali di entrambe le parti, oltre che dei figli, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Deve infatti prendersi atto che, stante la formale residenza di entrambi i figli presso la madre, di Per_3
fatto dimora stabilmente a casa del padre, il quale provvederebbe facilmente al suo mantenimento in forma diretta. Quanto al figlio invece, stabilmente convivente con la madre ed Per_2
economicamente non autosufficiente, appare equo che sia destinatario di un assegno di mantenimento da parte del Sig. fintanto che non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Parte_1
pagina 2 di 3 Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24/05/2003 a
Roma tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...], atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 538 – parte 2 – serie A anno 2003;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto:
a) prende atto che, vivendo la figlia il maggior tempo con il padre, il Sig. si Per_1 Parte_1
impegna a provvedere al suo mantenimento in forma diretta;
b) dispone che il sig. versi mensilmente l'importo di euro 250,00 alla sig.ra a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento del figlio;
Per_2
c) dispone che il Sig. sostenga il 60% delle spese straordinarie per entrambi i figli, Parte_1
mentre il restante 40% sarà a carico della sig.ra . Le spese di cui sopra sono individuate CP_1
sulla base del Protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2024;
d) dispone che l'assegno unico venga percepito al 50%da entrambi i genitori.
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 15.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. NO LA
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