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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1110 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Rosa Sestito ed Antonio Gullì ---- appellante Parte_1
E
appellata/ non costituita Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Orlando Mercurio ---- CP_2
appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro. Inquadramento
– mansioni superiori – differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante:
l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti Conclusioni
1. Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze
della presso la sede della di Catanzaro, viale Europa, loc. CP_1 CP_1 CP_2 Germaneto. Per il periodo dal 09.08.2013 al 01.07.2017, svolgendo sempre mansioni
corrispondenti a quelle previste per inquadramento di livello 6° del CCNL Commercio;
2. Accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto condannare in solido la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la società in
[...] CP_2
persona del legale rappresentate pro tempore a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, la somma complessiva di €17.148,25, come da conteggi allegati al fascicolo
di primo grado, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: <<… 1. rigettare l'appello proposto da nei Parte_1
confronti della in persona del suo legale rappresentante in quanto inammissibile, ed CP_2
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza
impugnata;
In via del tutto, subordinata, salvo gravame, in caso di accesso al merito della controversia,
gradatamente:
a) dichiarare l'appellante, per le ragioni spiegate in punto di diritto, decaduto ex art. 29, comma
2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal diritto di richiedere il pagamento preteso in via solidale nei
confronti all in persona del suo legale rappresentante in carica, per le ragioni sopra CP_2
esposte;
b) nella denegata e contestata ipotesi, e salvo gravame, in cui l'adita Corte d'Appello dovesse
riconoscere la fondatezza della domanda di parte appellante, ridurre le pretese economiche
avanzate ex adverso eventualmente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) dichiarare e ritenere sussistente il diritto dell del beneficio della preventiva CP_2
escussione del patrimonio dell'appaltatore e per l'effetto dichiarare e ritenere che il ricorrente ha
diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell soltanto dopo aver escusso CP_2
infruttuosamente i beni dell'appaltatore Secom Sud Soc. Coop. A.r.l.;
d) nella denegata ipotesi in cui l'intestata Autorità Giudiziaria dovesse riconoscere la fondatezza
della domanda del lavoratore, eventualmente anche rideterminata dalla Corte d'Appello,
accertare e dichiarare che la Secom Sud Soc. Coop. A.r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne l' in persona del legale CP_2
rappresentante in carica, contro ogni richiesta di pagamento in dipendenza delle ragioni e fatti del presente giudizio, e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante in carica, al pagamento e/o rimborso in favore dell in persona del CP_2
legale rappresentante in carica, di tutte le somme che verranno eventualmente accertate e
liquidate in corso di giudizio, nonché di tutte le somme eventualmente richieste all in CP_2
persona del legale rappresentante in carica, in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle
domande proposte dal ricorrente;
e) con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese e competenze del doppio grado di
giudizio>>.
FATTO
1. Con ricorso del 22/11/2018, , che alle dipendenze della società Parte_1
cooperativa , dal 9/8/2013 al 1°/7/2017, ha svolto mansioni di operaio addetto allo CP_1
smistamento merci presso la società le ha convenute entrambe davanti al tribunale CP_2
di Catanzaro e ha invocato l'applicazione di un CCNL diverso da quello in base al quale è stato inquadrato e retribuito. Più precisamente, ha rivendicato il diritto ad essere collocato nel sesto livello professionale del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e non già nel quinto livello del CCNL per soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività in favore di enti pubblici e privati, nel quale è stata invece inquadrata. Di conseguenza ha domandato il pagamento di 17.148,25 euro a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.
2. Il tribunale ha rigettato il ricorso addebitando al lavoratore di non aver indicato le mansioni effettivamente svolte, di non aver allegato le relative declaratorie contrattuali, di non aver operato un analitico esame delle stesse declaratorie in relazione all'inquadramento formalmente attribuitole e a quello che invece rivendica. Ha ritenuto che tali omissioni impediscano di procedere al necessario confronto tra la declaratoria di formale inquadramento e la declaratoria dell'inquadramento asseritamente spettante. Ha escluso che il deposito di documenti possa supplire alla carenza di allegazione della causa petendi e del
petitum che determina “la nullità del ricorso”. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Il ricorrente appella la sentenza perché invece sostiene: (a) di aver specificamente allegato, oltre alla sua qualifica di operaio, anche le mansioni di addetto allo smistamento merci che ha concretamente svolto;
(b) di aver prodotto, a supporto dell'esposizione dei fatti allegati e degli elementi di diritto su cui la sua domanda si fonda, il contratto di assunzione, i prospetti paga e il CCNL di categoria. Sicché ha lamentato che “la dichiarazione di nullità del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata indicazione dei requisiti di cui ai
nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. è fuori da ogni fondamento”. Ha quindi richiamato “tutte le domande,
eccezioni, difese e conclusioni già proposte in primo grado”.
4. Nella resistenza della società e nella contumacia della CP_2 Controparte_4
, all'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto
[...]
del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
DIRITTO
5. L'appello è infondato per due ordini alternativi di ragioni.
6. In primo luogo, il tribunale ha correttamente constatato come il ricorso è del tutto carente di allegazioni fattuali o di argomentazioni giuridiche che consentano di comprendere perché il lavoratore ascriva le mansioni svolte ad un livello retributivo diverso da quello in cui
è stata formalmente inquadrato a fini economici. A tal proposito, invero, egli si è limitato a dedurre di essere stato informato dall'INPS che, a seguito di accertamenti ispettivi, la misura dell'imponibile retributivo denunciato dalla sua datrice di lavoro era stata rideterminata in ragione del diverso inquadramento della sua prestazione lavorativa. L' Controparte_5
l'aveva ricondotta nel sesto livello retributivo del diverso contratto collettivo nazionale lavoro che aveva ritenuto applicabile. Sennonché le ragioni di tale opzione, che l' CP_5
previdenziale ha formulato a fini contributivi, non sono enucleabili né dalla missiva del
30/11/2017 inviata al ricorrente né dal ricorso giudiziale, il quale, come si è detto, è sprovvisto di qualsivoglia spunto descrittivo o argomentativo capace di rivelare, rendendola comprensibile, l'incongruenza dell'inquadramento professionale in base al quale il ricorrente
è stato retribuito. È dunque ultroneo evidenziare che i contenuti delle declaratorie professionali, che nella prospettiva del tribunale assumono rilievo, non si rinvengono neppure nella documentazione prodotta dal ricorrente, giacché le schede riassuntive dei CCNL allegate al ricorso non recano alcuna di quelle declaratorie.
7. In secondo luogo, l'inspiegata rivendicazione del differente inquadramento professionale sulla base di un contratto collettivo di lavoro diverso da quello applicato in azienda contrasta con l'assetto ordinamentale in base al quale il datore di lavoro, che non si sia diversamente vincolato, è libero di rifiutare qualsiasi contratto collettivo o di scegliere quello ritenuto più conveniente, con il solo limite della retribuzione proporzionale e sufficiente, che il giudice potrebbe individuare in quella fissata da un altro contratto considerandolo equitativamente più adeguato al tipo di attività aziendale1.
Una tale valutazione equitativa, però, presuppone che il lavoratore lamenti di aver ricevuto una retribuzione non consona ai summenzionati parametri previsti dall'art. 36 Cost.: ciò che nella specie l'interessato non denuncia. La sua pretesa di un maggior salario discende non già
dalla protestata insufficienza di quello percepito (che infatti non lamenta essere non rispondente al giusto salario minimo costituzionale) bensì dall'applicazione del diverso contratto collettivo che – immotivatamente – assume corretto e da cui ricava il diritto ad un trattamento economico più elevato.
8. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
9. Nella circostanza che l'iniziativa giudiziale è scaturita dall'indicazione fornita al ricorrente dall'INPS si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, c. 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del grado. 10. Stante l'esito dell'appello, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13,
comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n.
41315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 4 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 653/2022, resa in data 4 ottobre 2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del grado;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 26 settembre
2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. S.U. n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. Conf. Cass. 26742/2014.
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1110 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Rosa Sestito ed Antonio Gullì ---- appellante Parte_1
E
appellata/ non costituita Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Orlando Mercurio ---- CP_2
appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro. Inquadramento
– mansioni superiori – differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante:
l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti Conclusioni
1. Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze
della presso la sede della di Catanzaro, viale Europa, loc. CP_1 CP_1 CP_2 Germaneto. Per il periodo dal 09.08.2013 al 01.07.2017, svolgendo sempre mansioni
corrispondenti a quelle previste per inquadramento di livello 6° del CCNL Commercio;
2. Accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto condannare in solido la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la società in
[...] CP_2
persona del legale rappresentate pro tempore a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, la somma complessiva di €17.148,25, come da conteggi allegati al fascicolo
di primo grado, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: <<… 1. rigettare l'appello proposto da nei Parte_1
confronti della in persona del suo legale rappresentante in quanto inammissibile, ed CP_2
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza
impugnata;
In via del tutto, subordinata, salvo gravame, in caso di accesso al merito della controversia,
gradatamente:
a) dichiarare l'appellante, per le ragioni spiegate in punto di diritto, decaduto ex art. 29, comma
2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal diritto di richiedere il pagamento preteso in via solidale nei
confronti all in persona del suo legale rappresentante in carica, per le ragioni sopra CP_2
esposte;
b) nella denegata e contestata ipotesi, e salvo gravame, in cui l'adita Corte d'Appello dovesse
riconoscere la fondatezza della domanda di parte appellante, ridurre le pretese economiche
avanzate ex adverso eventualmente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) dichiarare e ritenere sussistente il diritto dell del beneficio della preventiva CP_2
escussione del patrimonio dell'appaltatore e per l'effetto dichiarare e ritenere che il ricorrente ha
diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell soltanto dopo aver escusso CP_2
infruttuosamente i beni dell'appaltatore Secom Sud Soc. Coop. A.r.l.;
d) nella denegata ipotesi in cui l'intestata Autorità Giudiziaria dovesse riconoscere la fondatezza
della domanda del lavoratore, eventualmente anche rideterminata dalla Corte d'Appello,
accertare e dichiarare che la Secom Sud Soc. Coop. A.r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne l' in persona del legale CP_2
rappresentante in carica, contro ogni richiesta di pagamento in dipendenza delle ragioni e fatti del presente giudizio, e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante in carica, al pagamento e/o rimborso in favore dell in persona del CP_2
legale rappresentante in carica, di tutte le somme che verranno eventualmente accertate e
liquidate in corso di giudizio, nonché di tutte le somme eventualmente richieste all in CP_2
persona del legale rappresentante in carica, in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle
domande proposte dal ricorrente;
e) con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese e competenze del doppio grado di
giudizio>>.
FATTO
1. Con ricorso del 22/11/2018, , che alle dipendenze della società Parte_1
cooperativa , dal 9/8/2013 al 1°/7/2017, ha svolto mansioni di operaio addetto allo CP_1
smistamento merci presso la società le ha convenute entrambe davanti al tribunale CP_2
di Catanzaro e ha invocato l'applicazione di un CCNL diverso da quello in base al quale è stato inquadrato e retribuito. Più precisamente, ha rivendicato il diritto ad essere collocato nel sesto livello professionale del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e non già nel quinto livello del CCNL per soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività in favore di enti pubblici e privati, nel quale è stata invece inquadrata. Di conseguenza ha domandato il pagamento di 17.148,25 euro a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.
2. Il tribunale ha rigettato il ricorso addebitando al lavoratore di non aver indicato le mansioni effettivamente svolte, di non aver allegato le relative declaratorie contrattuali, di non aver operato un analitico esame delle stesse declaratorie in relazione all'inquadramento formalmente attribuitole e a quello che invece rivendica. Ha ritenuto che tali omissioni impediscano di procedere al necessario confronto tra la declaratoria di formale inquadramento e la declaratoria dell'inquadramento asseritamente spettante. Ha escluso che il deposito di documenti possa supplire alla carenza di allegazione della causa petendi e del
petitum che determina “la nullità del ricorso”. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Il ricorrente appella la sentenza perché invece sostiene: (a) di aver specificamente allegato, oltre alla sua qualifica di operaio, anche le mansioni di addetto allo smistamento merci che ha concretamente svolto;
(b) di aver prodotto, a supporto dell'esposizione dei fatti allegati e degli elementi di diritto su cui la sua domanda si fonda, il contratto di assunzione, i prospetti paga e il CCNL di categoria. Sicché ha lamentato che “la dichiarazione di nullità del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata indicazione dei requisiti di cui ai
nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. è fuori da ogni fondamento”. Ha quindi richiamato “tutte le domande,
eccezioni, difese e conclusioni già proposte in primo grado”.
4. Nella resistenza della società e nella contumacia della CP_2 Controparte_4
, all'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto
[...]
del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
DIRITTO
5. L'appello è infondato per due ordini alternativi di ragioni.
6. In primo luogo, il tribunale ha correttamente constatato come il ricorso è del tutto carente di allegazioni fattuali o di argomentazioni giuridiche che consentano di comprendere perché il lavoratore ascriva le mansioni svolte ad un livello retributivo diverso da quello in cui
è stata formalmente inquadrato a fini economici. A tal proposito, invero, egli si è limitato a dedurre di essere stato informato dall'INPS che, a seguito di accertamenti ispettivi, la misura dell'imponibile retributivo denunciato dalla sua datrice di lavoro era stata rideterminata in ragione del diverso inquadramento della sua prestazione lavorativa. L' Controparte_5
l'aveva ricondotta nel sesto livello retributivo del diverso contratto collettivo nazionale lavoro che aveva ritenuto applicabile. Sennonché le ragioni di tale opzione, che l' CP_5
previdenziale ha formulato a fini contributivi, non sono enucleabili né dalla missiva del
30/11/2017 inviata al ricorrente né dal ricorso giudiziale, il quale, come si è detto, è sprovvisto di qualsivoglia spunto descrittivo o argomentativo capace di rivelare, rendendola comprensibile, l'incongruenza dell'inquadramento professionale in base al quale il ricorrente
è stato retribuito. È dunque ultroneo evidenziare che i contenuti delle declaratorie professionali, che nella prospettiva del tribunale assumono rilievo, non si rinvengono neppure nella documentazione prodotta dal ricorrente, giacché le schede riassuntive dei CCNL allegate al ricorso non recano alcuna di quelle declaratorie.
7. In secondo luogo, l'inspiegata rivendicazione del differente inquadramento professionale sulla base di un contratto collettivo di lavoro diverso da quello applicato in azienda contrasta con l'assetto ordinamentale in base al quale il datore di lavoro, che non si sia diversamente vincolato, è libero di rifiutare qualsiasi contratto collettivo o di scegliere quello ritenuto più conveniente, con il solo limite della retribuzione proporzionale e sufficiente, che il giudice potrebbe individuare in quella fissata da un altro contratto considerandolo equitativamente più adeguato al tipo di attività aziendale1.
Una tale valutazione equitativa, però, presuppone che il lavoratore lamenti di aver ricevuto una retribuzione non consona ai summenzionati parametri previsti dall'art. 36 Cost.: ciò che nella specie l'interessato non denuncia. La sua pretesa di un maggior salario discende non già
dalla protestata insufficienza di quello percepito (che infatti non lamenta essere non rispondente al giusto salario minimo costituzionale) bensì dall'applicazione del diverso contratto collettivo che – immotivatamente – assume corretto e da cui ricava il diritto ad un trattamento economico più elevato.
8. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
9. Nella circostanza che l'iniziativa giudiziale è scaturita dall'indicazione fornita al ricorrente dall'INPS si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, c. 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del grado. 10. Stante l'esito dell'appello, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13,
comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n.
41315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 4 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 653/2022, resa in data 4 ottobre 2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del grado;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 26 settembre
2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. S.U. n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. Conf. Cass. 26742/2014.