Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22135/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 12.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°22135 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: responsabilità medica
TRA
(c.f.: , - in proprio e iure heredi- Parte_1 C.F._1 tatis - rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avvocato Maria Gatto, Codice Fiscale: appartenente al Foro di CodiceFiscale_2
Napoli, unitamente alla quale elegge domicilio presso lo Studio Legale in Napoli 80143, alla Via G. Porzio n. 4, Isola E/5 Centro Direzionale, email:
, Cell. 3336316126, PEC: Email_1 [...]
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E
(c.f.: Controparte_1
, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., P.IVA_1
C.F: , con sede legale in Napoli Controparte_2 C.F._3 alla via Argine n. 604, rappresentata e difesa dall'avv. Clarissa Cocchia- rella (C.F. , con la quale è elettivamente domiciliata C.F._4 in Napoli, alla Via dei Mille n. 16, in virtù di procura in atti, che dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del c.p.c. e 16, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/1992, di voler ricevere le comunicazioni, nonché le notifi- cazioni, al seguente numero fax 081.7642193 ed al seguente indirizzo PEC: Email_3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in or- dine all'inammissibilità della domanda per improprio utilizzo del rito semplificato ex art. 281-undecies c.p.c., sul presupposto della mancata attivazione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
L'attore ha esperito, in via preliminare, un tentativo di mediazione, in os- sequio alla condizione di procedibilità ulteriormente prevista ex lege, e ciò – in assenza di uno specifico accertamento tecnico prima del giudizio
– consente comunque l'introduzione dell'azione ordinaria che oggi può anche coincidere con il con rito semplificato di cognizione. Ed invero, con la modifica legislativa introdotta dal cd. correttivo AB (dlgs. 31/10/2024 n.164, applicabile con effetto retroattivo, a tutte le cause introdotte dopo il 28.2.2023 e, quindi, anche a quella in esame) è stata ampliata la possibilità di utilizzo del detto rito a tutte le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc (fatti non controversi, domanda fondata su prova documentale, domanda di pronta soluzione o domanda con istruttoria non complessa). Alcuna in- compatibilità vi è, quindi, tra la mediazione (condizione di procedibilità) ed il rito semplificato di cognizione, rito ordinario a tutti gli effetti alter- nativo al rito di cui agli artt. 180 e seguenti cpc.
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Quanto detto consente di affermare la ritualità dell'introduzione del giudizio, nei limiti e nelle forme in cui è stata proposta la domanda.
Va, inoltre superata, perché infondata, anche la questione relativa ai re- quisiti di specificità e determinatezza della domanda, pur nella generici- tà delle condotte sanitarie ritenute negligenti e nei profili di colpa indi- cati in ricorso (con deduzione di una generica un'omessa vigilanza e una generica omissione terapeutica) in quanto tale genericità comunque consente al convenuto di espletare la propria difesa rispetto al caso concreto ed incide, in realtà, sul merito della domanda e non sulla sua indeterminatezza.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigetta per quanto di seguito esplicitato.
Va, in primo luogo, rilevato il difetto di allegazione (prima ancora che di prova) in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta (as- sunta come colposa) del personale sanitario della struttura convenuta – siano essi medici o infermieri – e l'evento finale del decesso della signora
. Ed invero, parte ricorrente ha dedicato ampio spazio narrati- Parte_2 vo all'evoluzione clinica della de cuius, dalla data della caduta (30 luglio 2021) fino al decesso (27 agosto 2021), ma non ha mai articolato in mo- do specifico, circostanziato e coerente, quale sarebbe stato il segmento causale attribuibile ai sanitari nella catena degli eventi che ha portato alla morte della paziente. L'assunto secondo cui “la caduta avrebbe in- nescato un effetto domino fino all'exitus” resta un'affermazione mera- mente suggestiva, priva di adeguato supporto tecnico-scientifico e fon- data su un nesso di tipo narrativo, non giuridico.
Nello specifico: - non si individuano in modo puntuale le condotte omis- sive o commissive degli infermieri o degli altri operatori che avrebbero reso prevedibile e prevenibile la caduta, né si indica quale protocollo sia stato effettivamente violato, in che momento, da chi e con quale preve- dibile effetto;
- non si articola un giudizio controfattuale esplicito, nep- pure in termini di allegazione, idoneo a sostenere che, in presenza di condotta diligente, la caduta non si sarebbe verificata, né che – a caduta avvenuta – l'omessa chirurgia (a sua volta controindicata, secondo le va- lutazioni cliniche in atti) avrebbe comunque evitato l'aggravamento cli- nico;
- non si chiarisce se e in che misura la morte sia stata effettiva- mente determinata dagli esiti della frattura del femore, piuttosto che dall'evoluzione naturale di una pluripatologia complessa (cardiopatia di- latativa post-ischemica, BPCO, vasculopatia cerebrale, diabete), già di per sé prognosticamente grave, da cui era affetta la paziente.
Il ricorso si limita, infatti, a richiamare la sofferenza soggettiva della
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e il disagio relazionale del figlio, ma non costruisce alcuna teoria Pt_3 causale idonea a legare, sul piano logico e giuridico, l'evento caduta – la mancata chirurgia – l'embolia polmonare – e, infine, il decesso, in una sequenza clinicamente e giuridicamente verificabile.
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Va, in particolare, ricordato che, in tema di responsabilità sanitaria, il nesso causale va dimostrato secondo il criterio del “più probabile che non”, e la relativa allegazione non può essere generica, ma deve essere:
• coerente con i dati clinici,
• suffragata da elementi tecnici o peritali, o quantomeno da allega- zioni logicamente strutturate,
• ed espressa attraverso una catena causale logicamente ordinata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 18392/2017; Cass. civ., Sez. III, n. 28991/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcun fatto specifico da cui desumere una condotta colposa concreta ed effettiva (es. omessa sorveglianza, mancato utilizzo di sistemi contenitivi adeguati, errori te- rapeutici), e non ha neppure chiesto di provare in giudizio, mediante te- stimoni o altri mezzi istruttori, il collegamento eziologico tra detta con- dotta e l'evento lesivo.
La pretesa risarcitoria è dunque priva (non solo di prova ma anche) di ba- se fattuale utile a radicare un giudizio causale, e deve essere per questo rigettata, in ossequio al principio generale secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
A tanto aggiungasi che, ai fini della responsabilità sanitaria – tanto con- trattuale ex art. 1218 c.c., quanto extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – è necessaria la prova non solo della colpa ma, soprattutto, del nesso cau- sale tra la condotta omissiva o commissiva e l'evento dannoso. L'onere probatorio, in tal senso, grava sull'attore, che deve offrire prova del fat- to costitutivo del diritto risarcitorio. Nel caso di specie, tale prova non è stata offerta né richiesta né tantomeno raggiunta.
Ed invero, dalla documentazione sanitaria versata in atti, inclusa la car- tella clinica del ricovero presso la struttura convenuta, si evince che:
• la signora era giunta presso il Pronto Soccorso Parte_2 dell' nella notte del 30 luglio 2021 per un quadro Controparte_1 di edema polmonare su base cardiopatica, ed era affetta da pluri- me comorbidità (diabete mellito tipo II, broncopneumopatia croni- ca ostruttiva, cardiopatia ischemica con frazione di eiezione ridot- ta, portatrice di PMK, vasculopatia cerebrale cronica);
• la valutazione del rischio di caduta venne regolarmente effettuata e risultò pari a 5 (rischio medio-alto); le spondine protettive furo- no applicate al letto, e alla paziente furono anche somministrati catetere vescicale e pannolone;
• la caduta (verosimilmente accidentale) avvenuta nella serata del 30 luglio 2021, si verificò mentre la paziente si era alzata da sola per recarsi in bagno, rimuovendo la maschera ad ossigeno: la di- namica è descritta nel diario infermieristico in atti;
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• la frattura del femore sinistro fu diagnosticata prontamente e trattata conservativamente, non per negligenza, ma per l'alto ri- schio anestesiologico (classe ASA IV/V) che controindicava l'intervento chirurgico.
• la paziente fu poi dimessa contro il parere medico il 5 agosto 2021, su richiesta del figlio.
Successivamente, la paziente fu nuovamente ricoverata presso altra struttura (Ospedale del Mare) per embolia polmonare e insufficienza re- spiratoria, in un quadro clinico già fortemente compromesso, sino al de- cesso avvenuto il 27 agosto 2021.
Né il ricorrente ha prodotto una consulenza medico-legale di parte in grado di comprovare il nesso eziologico tra la caduta e l'exitus.
L'intervenuto decesso risulta, peraltro, del tutto compatibile con l'evoluzione naturale delle patologie da cui era affetta la signora
[...]
(come chiaramente documentato negli atti sanitaria depositati in Pt_4 giudizio).
Né tale attività (di prova ed allegazione) può essere surrogata dalla CTU che, come noto, “è un mezzo istruttorio, sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, come tale essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle parti medesime in os- sequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 06/05/2021, n. 11969).
Il tentativo dell'attore, quindi, di fondare la responsabilità dell'ospedale sulla base di presunti protocolli omessi o non seguiti si rivela assertivo e privo di riscontro tecnico-scientifico, non supportato da elementi og- gettivi idonei a ribaltare la presunzione di corretto operato professiona- le dei sanitari. Pertanto, in assenza della prova certa e qualificata che la condotta del personale sanitario abbia innescato o aggravato il decorso patologico fino al decesso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquida- no d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022), in rela- zione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rap- portata al tenore delle difese svolte, ai valori medi sulla base del valore indeterminato (a complessità bassa) della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
✓ rigetta la domanda perché infondata;
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✓ condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA co- me per legge
Così deciso in Napoli il 22/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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