Articolo 28 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 luglio 1952
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Versione
25 maggio 1976
Art. 28. ((Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili e' composto:
a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;
b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;
c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;
d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore))
Entrata in vigore il 25 maggio 1976