Sentenza 23 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/08/2021, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 01020/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Provincia di Verona, Arpav, Comune di Verona, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Tutela e valorizzazione ambientale prot. n. 93887 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Riscontro esiti ispezione ambientale integrate ARPAV - Diffida al rispetto delle prescrizioni della determinazione n. 3334/12 del 21.7.2012 (A.I.A.) e s.m.i. ed al ripristino di una situazione conforme allo stato autorizzato. Richiesta documentazione attestante il superamento criticità”;
- della Relazione Finale di ARPAV prot. 0102105/2016 del 27.10.2016;
-di ogni altro provvedimento connesso e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.6.2017;
- del verbale di Conferenza dei Servizi del 03.03.2017, trasmesso in data 29.03.2017 con nota prot. n. 26484;
- di ogni altro provvedimento connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento prot. n. 9211 del 02.02.2017 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 03.03.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2016, la società ON Spa impugnava il provvedimento della Provincia di Verona, prot. n. 93887 del 22.11.2016, recante “Riscontro esiti ispezione ambientale integrate ARPAV - Diffida al rispetto delle prescrizioni della determinazione n. 3334/12 del 21.7.2012 (A.I.A.) e s.m.i. e al ripristino di una situazione conforme allo stato autorizzato. Richiesta documentazione attestante il superamento criticità”, nonché la Relazione Finale di ARPAV prot. 0102105/2016 del 27.10.2016, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Con successivo atto per motivi aggiunti depositato in data 27.6.2017, la ricorrente impugnava anche il verbale di Conferenza dei Servizi del 03.03.2017, ribadendo le censure introduttive e formulandone di ulteriori.
Non si costituivano in giudizio gli enti intimati.
Con memoria difensiva depositata in data 28.4.2021, la ricorrente, premesso che in data 27.4.2017 aveva trasmesso alla Provincia di Verona la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 3.3.2017 e che, con determina n. 128 del 22.1.2018, la Provincia di Verona aveva archiviato il provvedimento di diffida impugnato e che erano state ottemperate le prescrizioni impartite nel suddetto provvedimento di archiviazione, ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione alla luce dell’intervenuta archiviazione della diffida e dell’insussistenza – essendo trascorso più di un anno dall’emanazione della diffida - del rischio di incorrere nell’emanazione di una diffida con sospensione ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 lett. b) d.lgs. n. 152/2006.
Alla Pubblica Udienza del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente, giusta le motivazioni dalla medesima ivi rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli enti intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO