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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3002/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR EO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. AR Parte_2 C.F._2
EO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
23/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12.04.2016, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2342/2016 omologata con decreto del
19.04.2016;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) RESIDENZA RICORRENTI E FIGLIA: Si dà atto che dalla separazione ad oggi il marito, sig. è rientrato nell'ex casa coniugale-famigliare, sita in 41018 - San Parte_1
Cesario sul Panaro (MO) Via della Cartiera 4, ove oramai vive stabilmente. Si dà altresì
atto che da settembre 2024 ivi si è trasferita la figlia mentre la sig.ra da Per_1 Pt_2
tempo vive e risiede altrove e segnatamente a Ravarino (MO) Via della Pace 82.
pagina 2 di 6 2) AFFID MINORE: I ricorrenti intendono optare per l'affido condiviso della CP_1
figlia minore La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in Per_1
ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: I ricorrenti, considerato che Per_1
quest'anno compirà 17 anni, sono d'accordo a che la figlia sia assolutamente libera di auto determinarsi rispetto alla frequentazione con la madre, che sta avvenendo peraltro regolarmente anche da quando ella si è per l'appunto trasferita a vivere dal padre, senza che occorrano regole schematiche e predeterminate. Idem per i periodi feriali e festivi.
4) MANTENIMENTO FIGLIA: Si dà atto che la figlia sta attualmente maggior tempo con il padre rispetto a quello che trascorre con la madre. Tuttavia dal momento che il primo non ha costi abitativi – a differenza della seconda – e che ha un reddito lievemente superiore, si stabilisce, in maniera perequativa, che la madre non sia tenuta a versare al padre alcun contributo ordinario di mantenimento e possa altresì continuare a fruire dell'assegno unico, in continuità con quanto già previsto in sede di separazione.
5) SUDDIVISIONE SPESE STRORDINARIE: Relativamente alle spese c.d.
straordinarie da sostenersi per la crescita della figlia i genitori prevedono Per_1
espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del
Tribunale adito e di seguito riportate, e ovviamente da personalizzarsi data l'età della ragazza:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
pagina 3 di 6 c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I genitori prevedono che le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili saranno portate allo scarico fiscale al 50% da ciascuno di loro.
6) DEBITI, CREDITI, TITOLARITA': I ricorrenti danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra pagina 4 di 6 decidere in ordine al riparto. Le parti dichiarano di non avere altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, avendo definito con la sottoscrizione del ricorso ogni rapporto dare/avere con i patti separativi.
7) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI RICORRENTI: I ricorrenti rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti in quanto autonomi economicamente.
8) ASSENSO AL RILASCIO/ RINNOVO DEI RECIPROCI PASSAPORTI: I
ricorrenti si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche per la figlia
Per_1
9) SPESE LEGALI: Le spese dell'assistenza legale saranno integralmente a carico del sig.
stivo e gruppo estivo;
” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN CESARIO
S/P (MO) il 15/09/2007 fra nato a [...] Parte_1
MI (MO) il 31/03/1977 e nata a [...] il Parte_2
28/09/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO SUL PANARO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 Atto n. 9 Parte II Serie A);
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3002/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR EO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. AR Parte_2 C.F._2
EO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
23/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12.04.2016, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2342/2016 omologata con decreto del
19.04.2016;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) RESIDENZA RICORRENTI E FIGLIA: Si dà atto che dalla separazione ad oggi il marito, sig. è rientrato nell'ex casa coniugale-famigliare, sita in 41018 - San Parte_1
Cesario sul Panaro (MO) Via della Cartiera 4, ove oramai vive stabilmente. Si dà altresì
atto che da settembre 2024 ivi si è trasferita la figlia mentre la sig.ra da Per_1 Pt_2
tempo vive e risiede altrove e segnatamente a Ravarino (MO) Via della Pace 82.
pagina 2 di 6 2) AFFID MINORE: I ricorrenti intendono optare per l'affido condiviso della CP_1
figlia minore La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in Per_1
ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: I ricorrenti, considerato che Per_1
quest'anno compirà 17 anni, sono d'accordo a che la figlia sia assolutamente libera di auto determinarsi rispetto alla frequentazione con la madre, che sta avvenendo peraltro regolarmente anche da quando ella si è per l'appunto trasferita a vivere dal padre, senza che occorrano regole schematiche e predeterminate. Idem per i periodi feriali e festivi.
4) MANTENIMENTO FIGLIA: Si dà atto che la figlia sta attualmente maggior tempo con il padre rispetto a quello che trascorre con la madre. Tuttavia dal momento che il primo non ha costi abitativi – a differenza della seconda – e che ha un reddito lievemente superiore, si stabilisce, in maniera perequativa, che la madre non sia tenuta a versare al padre alcun contributo ordinario di mantenimento e possa altresì continuare a fruire dell'assegno unico, in continuità con quanto già previsto in sede di separazione.
5) SUDDIVISIONE SPESE STRORDINARIE: Relativamente alle spese c.d.
straordinarie da sostenersi per la crescita della figlia i genitori prevedono Per_1
espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del
Tribunale adito e di seguito riportate, e ovviamente da personalizzarsi data l'età della ragazza:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
pagina 3 di 6 c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I genitori prevedono che le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili saranno portate allo scarico fiscale al 50% da ciascuno di loro.
6) DEBITI, CREDITI, TITOLARITA': I ricorrenti danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra pagina 4 di 6 decidere in ordine al riparto. Le parti dichiarano di non avere altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, avendo definito con la sottoscrizione del ricorso ogni rapporto dare/avere con i patti separativi.
7) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI RICORRENTI: I ricorrenti rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti in quanto autonomi economicamente.
8) ASSENSO AL RILASCIO/ RINNOVO DEI RECIPROCI PASSAPORTI: I
ricorrenti si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche per la figlia
Per_1
9) SPESE LEGALI: Le spese dell'assistenza legale saranno integralmente a carico del sig.
stivo e gruppo estivo;
” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN CESARIO
S/P (MO) il 15/09/2007 fra nato a [...] Parte_1
MI (MO) il 31/03/1977 e nata a [...] il Parte_2
28/09/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN CESARIO SUL PANARO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 Atto n. 9 Parte II Serie A);
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale
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