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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1193/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1193/2022 R.G. degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Avino Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano, piazza Margherita n. 24, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Garavini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Faenza, c.so Garibaldi n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Maglioni e Giovanna Gasdia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale V. Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per “dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa e causa del Parte_1
conducente del veicolo Volvo targato FE475GH di proprietà della società Controparte_2
pagina 1 di 8 e per l'effetto, condannarla solidalmente alla società Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore di , ed al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di € 16.987,21, così come quantificata dal CTU medico incaricato, oppure in quella somma ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, in esse comprese quelle occorse per l'espletamento delle consulenze d'ufficio e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”; per “in via preliminare: accertare e dichiarare ex art. 2947 C.C. la prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento nei termini già dedotti in comparsa di costituzione e risposta e ribadita in atti nell'interesse di Controparte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa alla luce dell'espletata CTU, si è verificato per fatto e colpa non dipendenti dal comportamento di guida del conducente del veicolo
Volvo V 60 di proprietà della convenuta e per l'effetto rigettare nei confronti delle convenute CP_2
e le domande tutte proposte dalla parte attrice, nessuna esclusa, poiché la Controparte_1 CP_2 responsabilità dell'evento, alla luce della richiamata CTU è unicamente da attribuire al comportamento di guida della parte attrice. Con vittoria di spese di giudizio.
In subordine, in denegata ma non creduta ipotesi, qualora venga ravvisata una qualche eventuale responsabilità nei confronti della convenuta conducente del veicolo assicurato Controparte_1
graduare le rispettive colpe in rapporto al grado di effettiva responsabilità di ciascun conducente se ed eventualmente riscontrabile a seguito dell'espletata CTU cinematica. Con decurtazione delle spese mediche già pagate per euro 153,20 sub doc.
6. Spese rifuse”; per “
1. preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2947, 2 comma c.c. e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea, nelle sue articolazioni tutte, in quanto infondata in fatto e in diritto, come emerso sia dalle prove testimoniali sia dall'espletata CTU sulla dinamica del sinistro, che ha accertato la totale ed esclusiva responsabilità del sig. nella verificazione del Parte_1
sinistro stesso, sia dalla CTU medico-legale per la quantificazione del danno;
3. in ogni caso, in via riconvenzionale, essendo stata chiamata in causa direttamente CP_1 dall'attore ed essendosi costituita nel presente procedimento, accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e quindi tenuta indenne da nella Controparte_2 CP_1
denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, essendo pacifica e incontestata l'operatività della polizza n. 34289/0712 nel caso de quo;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 2 di 8 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società (di seguito ) e la Controparte_2 CP_2 compagnia assicurativa per la r.c.a. (di seguito “la compagnia assicurativa”) ed Controparte_1 ha esposto che il 20/6/2018, alle ore 18.30 circa, esso deducente venne investito dall'automobile Volvo
V60 tg. FE475GH, di proprietà della società convenuta ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_1 nel mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda Dominator tg. CM33802 all'interno Part dell'area di servizio sita in Ravenna, via Romea Nord;
che la causazione dell'incidente fosse da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente dell'automobile che, nell'effettuare una erronea ed imprudente manovra di immissione dalla via Romea Nord all'interno dell'area di servizio, omise di concedere la precedenza ad esso esponente che proveniva dalla destra e lo investì; che, precisamente, nel tentativo estremo di evitare la collisione, esso deducente alla vista del veicolo che sbucava dalla sinistra frenò, perse il controllo del motociclo che roteò di circa 90° ed, infine, urtò con la parte anteriore e laterale destra della propria moto con la parte laterale destra dell'automobile Volvo;
che in conseguenza di tale urto esso esponente riportò una “circoscritta lesione lacero-contusa al polo inferiore splenico e epatico. Minimo film sottoepatico. Ematoma sacrale. FLC profonda a carico del ginocchio destro con lesione dell'apparato estensore”, con postumi invalidanti a carattere permanente, nella misura del 20%, oltre a giorni 30 di ITT, giorni 30 di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50% e giorni
30 di ITP al 25%; che a nulla fosse valso il tentativo di bonario componimento della lite.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare che il sinistro si fosse verificato per Parte_1
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo modello Volvo V60 tg. FE475GH e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, a pagargli la somma complessiva di € 101.945,33, per i danni non patrimoniali e patrimoniali da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/11/2022 si è costituita la Controparte_1
che, preliminarmente, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attore, per essere il fatto dannoso risalente al 20/6/2018 e per essere stata inoltrata la prima richiesta risarcitoria il 14/12/2020 e, nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore e la quantificazione dei danni da questi effettuata.
Tanto premesso ha chiesto di rigettare le domande attoree, con vittoria delle Controparte_1
spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/11/2022 si è costituita che ha CP_2 parimenti eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore ed ha pagina 3 di 8 contestato la dinamica del sinistro per come descritta da , chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, espletata una CTU cinematica ed una CTU medica, all'udienza del 4/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe dinanzi a questo G.M., subentrato nelle more del giudizio a quello precedentemente titolare del procedimento e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente va rigettata, perché infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
L'art. 2947 c.c. stabilisce, infatti, al terzo comma, che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (di quelle disposte ai primi due commi dell'articolo in discorso), questa si applica anche all'azione civile, salvo che il reato si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale - nei quali casi il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947
c.c., con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile -.
Ebbene nel caso di specie trattandosi di un fatto illecito astrattamente considerato come reato (lesioni personali cagionate per asserita violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) il termine prescrizionale è quello previsto per il delitto in discorso (6 anni). Pertanto la prescrizione del diritto per cui è causa non può ritenersi maturata, per essersi il sinistro verificato il 20/6/2020 ed essendo stata inoltrata la richiesta di risarcimento danno alle parti odierne convenute il 14.12.2020.
2. Venendo al merito va premesso in diritto, circa l'an debeatur, che ai sensi dell'art. 2054, comma 2,
c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, tuttavia, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(tra le altre, Cass. sent. n. 4648/1999; Cass. sent. n. 3006/2001; Cass. sent. n. 9550/2009). Con la precisazione che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del pagina 4 di 8 collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr.
Cass. ult. cit.; Cass. ord. n. 13672/2019 e conf. Cass. ord. n. 6941/2021).
Ebbene nella fattispecie sub iudice, in base all'istruttoria di causa, deve ritenersi che l'incidente per cui
è causa sia eziologicamente da ricondursi in via esclusiva al comportamento di alla Parte_1
guida del motociclo Honda Dominator tg. CM33802.
Ed infatti l'unico testimone oculare indicato nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto, , ascoltato dalla Polizia municipale presso il luogo del Testimone_1 sinistro ed immediatamente dopo il suo verificarsi, rese le seguenti sommarie informazioni: “mi Part trovavo a piedi nell'area di servizio dove lavoro (…) stavo guardando in direzione della strada perché avevo sentito il rumore di una moto, a mio parere a velocità elevata che stava transitando nell'area di servizio. Non ho visto da dove fosse entrata (…) di certo procedeva con direzione di marcia dalla Zona Bassette verso il centro città. Questa moto oltrepassava la zona delle pompe di benzina, che si teneva alla propria destra, circolando tra queste e la strada. Potevo notare che, mentre si avvicinava all'uscita dell'area di servizio, quella lato città, iniziava a frenare e dopo una lunga frenata urtava il fianco destro di un'auto che stava entrando nel distributore, quando la urtava il motociclista era ancora sulle ruote, la moto impattava contro l'auto, il motociclista finiva oltre l'auto che oltrepassava da sopra la parte posteriore (…)” (cfr. rapporto della polizia municipale, sub doc. 2 della Compagnia assicurativa)
Nell'immediatezza del fatto i verbalizzanti rilevarono, poi, una traccia di frenata riconducibile al motociclo, con una lunghezza complessiva di 11,90 m. (cfr. rapporto ult. cit.).
Ora, nel presente giudizio il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro, sulla base Persona_1 dell'esame degli atti di causa e, segnatamente, dei punti d'urto dei veicoli coinvolti, dei rilievi della
Polizia Municipale e degli accertamenti eseguiti: “alle ore 18.35 circa del 20/06/2018 T_
, alla guida dell'autovettura VOLVO “V60” targata FE475GH, percorreva la Via Romea Nord
[...]
e dopo essersi portato verso il centro della carreggiata eseguiva una manovra di svolta a sinistra per Parte entrare nell'area di servizio del distributore in corrispondenza del civ. 102, ad una velocità stimata di 10 km/h circa nella fase finale di ingresso nell'area. Nel frangente il motociclo HONDA
“Dominator” targata CM33802 condotta da che si trovava inizialmente fermo Parte_1 nell'area di servizio, accelerava fino ad una velocità stimata di 55-60 km/h, passando nel tratto fra fronte alle pompe di benzina e l'aiuola rialzata che delimita l'area stessa dalla carreggiata. Il motociclista, anche a causa della presenza di un autocarro parcheggiato negli stalli di sosta presenti lungo la parte frontale del piazzale, si accorgeva solo all'ultimo momento dell'autovettura ormai in procinto di entrare nell'area, e tentava una frenata di emergenza seguita da un tentativo di scarto
pagina 5 di 8 verso sinistra, ma a causa dell'eccessiva velocità del mezzo a due ruote l'urto risultava inevitabile, e si concretizzava ad una velocità residua di 40 km/h circa fra la parte anteriore del motociclo e la fiancata ant. dx dell'autovettura (…)l'urto era del tutto inevitabile per il conducente dell'autovettura, che non poteva prevedere l'arrivo di un motociclo a quella velocità e che anche frenando tempestivamente non avrebbe avuto modo di sottrarsi allo scontro. Si ritiene quindi che la responsabilità del sinistro vada addebitata interamente al motociclista che Parte_1
percorreva il piazzale del distributore ad una velocità troppo elevata (55-60 km/h), superiore anche a quella di 50 km/h prevista sul tratto di carreggiata della Via Romea prospicente all'area del distributore, in violazione dall'art. 142/1 C.d.S., e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, e che per tale ragione non riusciva ad evitare l'impatto con l'autoveicolo, in violazione dell'art. 141/1-2-3
C.d.S.”.
Tali conclusioni del CTU devono ritenersi del tutto condivisibili, perché esenti da vizi logici ed anche in ragione delle risposte fornite ai CTP. In particolare, si legge nelle osservazioni del CTP di parte attrice che la traccia di frenata rilevata dalla polizia municipale ed imputata al motociclo coinvolto nel sinistro per cui è causa non fosse, in realtà, riferibile a tale veicolo, essendo la traccia gommosa rilevata sull'asfalto troppo larga rispetto allo pneumatico del motociclo. La larghezza della traccia in discorso, tuttavia, come condivisibilmente osservato dal CTU, è perfettamente compatibile sia con la traiettoria del motociclo, sia con la manovra descritta dallo stesso odierno attore ai verbalizzanti in data
27/6/2018: “per evitarla (la macchina n.d.r.) frenavo e giravo la moto verso sinistra per cercare di prendere l'auto non frontalmente” (cfr. verbale di sommarie informazioni sub doc. 2 della compagnia assicurativa).
Quanto, invece, alla testimonianza del teste essa non può considerarsi attendibile. Tes_2
Innanzitutto trattasi di soggetto non sentito a “sommarie informazioni” dalla Polizia Municipale nell'immediatezza del fatto. In secondo luogo la distanza tra la posizione del teste ed il punto di verificazione dello scontro induce a ritenere che il teste non ebbe una nitida visuale dello svolgersi degli eventi.
Per terza ed assorbente considerazione deve osservarsi che la narrazione del teste secondo cui l'automobile si immise nell'area di servizio a velocità sostenuta mentre il motociclo stava uscendo a bassa velocità dalla stessa area contraddice la descrizione del sinistro effettuata dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio (“alla vista del veicolo che sbucava dalla sinistra, azionava una frenata che provocava la perdita di controllo in data 27/6/2018) ed in sede di sommarie informazioni
(“per evitarla frenavo e giravo la moto a sinistra”), atteso che laddove il motociclista stesse procedendo ad una velocità “bassa”, consona ad una stazione di servizio, l'azionamento della leva del pagina 6 di 8 freno non avrebbe implicato la perdita di controllo del motociclo e la rotazione di 90 gradi dello stesso.
Del resto la testimonianza in discorso contraddice la narrazione fatta alla Polizia municipale, nell'immediatezza dei fatti, dall'unica persona indicata nel rapporto dei militi come in grado di riferire notizie utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro ( , come già detto), Testimone_1
posto al momento dello scontro per cui è causa in una posizione più vicina al luogo del suo verificarsi, che riferì alla polizia di aver “sentito il rumore di una moto, a mio parere a velocità elevata che stava transitando nell'area di servizio (…) che iniziava a frenare e dopo una lunga frenata urtava il fianco destro di un'auto che stava entrando nel distributore” (cfr. verbale di sommarie informazioni).
La circostanza, poi, che nel presente giudizio il teste abbia riferito di aver “sentito il Testimone_1
rumore di una motocicletta in accelerazione provenire dalla mia destra cioè dalla direzione del Centro
Commerciale Le Bassette” e che la moto fosse sempre in accelerazione fino al momento dello scontro
(cfr. risposta del teste al cap. 5) non sottrae valore probatorio alla narrazione del medesimo teste in sede di sommarie informazioni, quando cioè lo svolgersi degli eventi era certamente più nitido e vivo alla mente del dichiarante, vieppiù tenendo conto che è lo stesso odierno attore, sia in sede di sommarie informazioni, sia in sede d'introduzione del presente giudizio, a dichiarare di aver azionato la leva del freno e di aver perso il contro del mezzo.
Per altro verso, laddove volesse ritenersi attendibile la dichiarazione del teste nel presente Tes_1 giudizio, tenuto conto che questi ha anche narrato che la Volvo v 60 “stava entrando normalmente all'interno del distributore cioè a velocità ridotta”, essa aggraverebbe la responsabilità di
[...]
, piuttosto che ridurla, atteso che la narrazione del testimone in discorso implicherebbe che, Pt_1 tenendo la moto “sempre in accellerazione” fino al momento dello scontro, procedesse Parte_1
addirittura ad una velocità maggiore di quella stimata dal CTU di 55-60 km/h.
La domanda risarcitoria svolta da nel presente giudizio deve, pertanto, ritenersi Parte_1
infondata e va rigettata, avendo lo stesso attore posto in essere un comportamento avente una rilevanza eziologica esclusiva rispetto al sinistro per cui è causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratica dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1193/2022 R.G., ogni contraria domanda disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Parte_1
avvenuto il 20/6/2018 e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dallo stesso;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
Ravenna, 26/3/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1193/2022 R.G. degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Avino Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano, piazza Margherita n. 24, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Garavini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Faenza, c.so Garibaldi n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Maglioni e Giovanna Gasdia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale V. Randi n. 37, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per “dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa e causa del Parte_1
conducente del veicolo Volvo targato FE475GH di proprietà della società Controparte_2
pagina 1 di 8 e per l'effetto, condannarla solidalmente alla società Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore di , ed al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di € 16.987,21, così come quantificata dal CTU medico incaricato, oppure in quella somma ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, in esse comprese quelle occorse per l'espletamento delle consulenze d'ufficio e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”; per “in via preliminare: accertare e dichiarare ex art. 2947 C.C. la prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento nei termini già dedotti in comparsa di costituzione e risposta e ribadita in atti nell'interesse di Controparte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa alla luce dell'espletata CTU, si è verificato per fatto e colpa non dipendenti dal comportamento di guida del conducente del veicolo
Volvo V 60 di proprietà della convenuta e per l'effetto rigettare nei confronti delle convenute CP_2
e le domande tutte proposte dalla parte attrice, nessuna esclusa, poiché la Controparte_1 CP_2 responsabilità dell'evento, alla luce della richiamata CTU è unicamente da attribuire al comportamento di guida della parte attrice. Con vittoria di spese di giudizio.
In subordine, in denegata ma non creduta ipotesi, qualora venga ravvisata una qualche eventuale responsabilità nei confronti della convenuta conducente del veicolo assicurato Controparte_1
graduare le rispettive colpe in rapporto al grado di effettiva responsabilità di ciascun conducente se ed eventualmente riscontrabile a seguito dell'espletata CTU cinematica. Con decurtazione delle spese mediche già pagate per euro 153,20 sub doc.
6. Spese rifuse”; per “
1. preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2947, 2 comma c.c. e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea, nelle sue articolazioni tutte, in quanto infondata in fatto e in diritto, come emerso sia dalle prove testimoniali sia dall'espletata CTU sulla dinamica del sinistro, che ha accertato la totale ed esclusiva responsabilità del sig. nella verificazione del Parte_1
sinistro stesso, sia dalla CTU medico-legale per la quantificazione del danno;
3. in ogni caso, in via riconvenzionale, essendo stata chiamata in causa direttamente CP_1 dall'attore ed essendosi costituita nel presente procedimento, accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e quindi tenuta indenne da nella Controparte_2 CP_1
denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, essendo pacifica e incontestata l'operatività della polizza n. 34289/0712 nel caso de quo;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 2 di 8 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società (di seguito ) e la Controparte_2 CP_2 compagnia assicurativa per la r.c.a. (di seguito “la compagnia assicurativa”) ed Controparte_1 ha esposto che il 20/6/2018, alle ore 18.30 circa, esso deducente venne investito dall'automobile Volvo
V60 tg. FE475GH, di proprietà della società convenuta ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_1 nel mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda Dominator tg. CM33802 all'interno Part dell'area di servizio sita in Ravenna, via Romea Nord;
che la causazione dell'incidente fosse da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente dell'automobile che, nell'effettuare una erronea ed imprudente manovra di immissione dalla via Romea Nord all'interno dell'area di servizio, omise di concedere la precedenza ad esso esponente che proveniva dalla destra e lo investì; che, precisamente, nel tentativo estremo di evitare la collisione, esso deducente alla vista del veicolo che sbucava dalla sinistra frenò, perse il controllo del motociclo che roteò di circa 90° ed, infine, urtò con la parte anteriore e laterale destra della propria moto con la parte laterale destra dell'automobile Volvo;
che in conseguenza di tale urto esso esponente riportò una “circoscritta lesione lacero-contusa al polo inferiore splenico e epatico. Minimo film sottoepatico. Ematoma sacrale. FLC profonda a carico del ginocchio destro con lesione dell'apparato estensore”, con postumi invalidanti a carattere permanente, nella misura del 20%, oltre a giorni 30 di ITT, giorni 30 di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50% e giorni
30 di ITP al 25%; che a nulla fosse valso il tentativo di bonario componimento della lite.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare che il sinistro si fosse verificato per Parte_1
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo modello Volvo V60 tg. FE475GH e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, a pagargli la somma complessiva di € 101.945,33, per i danni non patrimoniali e patrimoniali da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/11/2022 si è costituita la Controparte_1
che, preliminarmente, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attore, per essere il fatto dannoso risalente al 20/6/2018 e per essere stata inoltrata la prima richiesta risarcitoria il 14/12/2020 e, nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore e la quantificazione dei danni da questi effettuata.
Tanto premesso ha chiesto di rigettare le domande attoree, con vittoria delle Controparte_1
spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/11/2022 si è costituita che ha CP_2 parimenti eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore ed ha pagina 3 di 8 contestato la dinamica del sinistro per come descritta da , chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, espletata una CTU cinematica ed una CTU medica, all'udienza del 4/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe dinanzi a questo G.M., subentrato nelle more del giudizio a quello precedentemente titolare del procedimento e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente va rigettata, perché infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
L'art. 2947 c.c. stabilisce, infatti, al terzo comma, che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (di quelle disposte ai primi due commi dell'articolo in discorso), questa si applica anche all'azione civile, salvo che il reato si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale - nei quali casi il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947
c.c., con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile -.
Ebbene nel caso di specie trattandosi di un fatto illecito astrattamente considerato come reato (lesioni personali cagionate per asserita violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) il termine prescrizionale è quello previsto per il delitto in discorso (6 anni). Pertanto la prescrizione del diritto per cui è causa non può ritenersi maturata, per essersi il sinistro verificato il 20/6/2020 ed essendo stata inoltrata la richiesta di risarcimento danno alle parti odierne convenute il 14.12.2020.
2. Venendo al merito va premesso in diritto, circa l'an debeatur, che ai sensi dell'art. 2054, comma 2,
c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, tuttavia, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(tra le altre, Cass. sent. n. 4648/1999; Cass. sent. n. 3006/2001; Cass. sent. n. 9550/2009). Con la precisazione che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del pagina 4 di 8 collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr.
Cass. ult. cit.; Cass. ord. n. 13672/2019 e conf. Cass. ord. n. 6941/2021).
Ebbene nella fattispecie sub iudice, in base all'istruttoria di causa, deve ritenersi che l'incidente per cui
è causa sia eziologicamente da ricondursi in via esclusiva al comportamento di alla Parte_1
guida del motociclo Honda Dominator tg. CM33802.
Ed infatti l'unico testimone oculare indicato nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto, , ascoltato dalla Polizia municipale presso il luogo del Testimone_1 sinistro ed immediatamente dopo il suo verificarsi, rese le seguenti sommarie informazioni: “mi Part trovavo a piedi nell'area di servizio dove lavoro (…) stavo guardando in direzione della strada perché avevo sentito il rumore di una moto, a mio parere a velocità elevata che stava transitando nell'area di servizio. Non ho visto da dove fosse entrata (…) di certo procedeva con direzione di marcia dalla Zona Bassette verso il centro città. Questa moto oltrepassava la zona delle pompe di benzina, che si teneva alla propria destra, circolando tra queste e la strada. Potevo notare che, mentre si avvicinava all'uscita dell'area di servizio, quella lato città, iniziava a frenare e dopo una lunga frenata urtava il fianco destro di un'auto che stava entrando nel distributore, quando la urtava il motociclista era ancora sulle ruote, la moto impattava contro l'auto, il motociclista finiva oltre l'auto che oltrepassava da sopra la parte posteriore (…)” (cfr. rapporto della polizia municipale, sub doc. 2 della Compagnia assicurativa)
Nell'immediatezza del fatto i verbalizzanti rilevarono, poi, una traccia di frenata riconducibile al motociclo, con una lunghezza complessiva di 11,90 m. (cfr. rapporto ult. cit.).
Ora, nel presente giudizio il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro, sulla base Persona_1 dell'esame degli atti di causa e, segnatamente, dei punti d'urto dei veicoli coinvolti, dei rilievi della
Polizia Municipale e degli accertamenti eseguiti: “alle ore 18.35 circa del 20/06/2018 T_
, alla guida dell'autovettura VOLVO “V60” targata FE475GH, percorreva la Via Romea Nord
[...]
e dopo essersi portato verso il centro della carreggiata eseguiva una manovra di svolta a sinistra per Parte entrare nell'area di servizio del distributore in corrispondenza del civ. 102, ad una velocità stimata di 10 km/h circa nella fase finale di ingresso nell'area. Nel frangente il motociclo HONDA
“Dominator” targata CM33802 condotta da che si trovava inizialmente fermo Parte_1 nell'area di servizio, accelerava fino ad una velocità stimata di 55-60 km/h, passando nel tratto fra fronte alle pompe di benzina e l'aiuola rialzata che delimita l'area stessa dalla carreggiata. Il motociclista, anche a causa della presenza di un autocarro parcheggiato negli stalli di sosta presenti lungo la parte frontale del piazzale, si accorgeva solo all'ultimo momento dell'autovettura ormai in procinto di entrare nell'area, e tentava una frenata di emergenza seguita da un tentativo di scarto
pagina 5 di 8 verso sinistra, ma a causa dell'eccessiva velocità del mezzo a due ruote l'urto risultava inevitabile, e si concretizzava ad una velocità residua di 40 km/h circa fra la parte anteriore del motociclo e la fiancata ant. dx dell'autovettura (…)l'urto era del tutto inevitabile per il conducente dell'autovettura, che non poteva prevedere l'arrivo di un motociclo a quella velocità e che anche frenando tempestivamente non avrebbe avuto modo di sottrarsi allo scontro. Si ritiene quindi che la responsabilità del sinistro vada addebitata interamente al motociclista che Parte_1
percorreva il piazzale del distributore ad una velocità troppo elevata (55-60 km/h), superiore anche a quella di 50 km/h prevista sul tratto di carreggiata della Via Romea prospicente all'area del distributore, in violazione dall'art. 142/1 C.d.S., e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, e che per tale ragione non riusciva ad evitare l'impatto con l'autoveicolo, in violazione dell'art. 141/1-2-3
C.d.S.”.
Tali conclusioni del CTU devono ritenersi del tutto condivisibili, perché esenti da vizi logici ed anche in ragione delle risposte fornite ai CTP. In particolare, si legge nelle osservazioni del CTP di parte attrice che la traccia di frenata rilevata dalla polizia municipale ed imputata al motociclo coinvolto nel sinistro per cui è causa non fosse, in realtà, riferibile a tale veicolo, essendo la traccia gommosa rilevata sull'asfalto troppo larga rispetto allo pneumatico del motociclo. La larghezza della traccia in discorso, tuttavia, come condivisibilmente osservato dal CTU, è perfettamente compatibile sia con la traiettoria del motociclo, sia con la manovra descritta dallo stesso odierno attore ai verbalizzanti in data
27/6/2018: “per evitarla (la macchina n.d.r.) frenavo e giravo la moto verso sinistra per cercare di prendere l'auto non frontalmente” (cfr. verbale di sommarie informazioni sub doc. 2 della compagnia assicurativa).
Quanto, invece, alla testimonianza del teste essa non può considerarsi attendibile. Tes_2
Innanzitutto trattasi di soggetto non sentito a “sommarie informazioni” dalla Polizia Municipale nell'immediatezza del fatto. In secondo luogo la distanza tra la posizione del teste ed il punto di verificazione dello scontro induce a ritenere che il teste non ebbe una nitida visuale dello svolgersi degli eventi.
Per terza ed assorbente considerazione deve osservarsi che la narrazione del teste secondo cui l'automobile si immise nell'area di servizio a velocità sostenuta mentre il motociclo stava uscendo a bassa velocità dalla stessa area contraddice la descrizione del sinistro effettuata dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio (“alla vista del veicolo che sbucava dalla sinistra, azionava una frenata che provocava la perdita di controllo in data 27/6/2018) ed in sede di sommarie informazioni
(“per evitarla frenavo e giravo la moto a sinistra”), atteso che laddove il motociclista stesse procedendo ad una velocità “bassa”, consona ad una stazione di servizio, l'azionamento della leva del pagina 6 di 8 freno non avrebbe implicato la perdita di controllo del motociclo e la rotazione di 90 gradi dello stesso.
Del resto la testimonianza in discorso contraddice la narrazione fatta alla Polizia municipale, nell'immediatezza dei fatti, dall'unica persona indicata nel rapporto dei militi come in grado di riferire notizie utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro ( , come già detto), Testimone_1
posto al momento dello scontro per cui è causa in una posizione più vicina al luogo del suo verificarsi, che riferì alla polizia di aver “sentito il rumore di una moto, a mio parere a velocità elevata che stava transitando nell'area di servizio (…) che iniziava a frenare e dopo una lunga frenata urtava il fianco destro di un'auto che stava entrando nel distributore” (cfr. verbale di sommarie informazioni).
La circostanza, poi, che nel presente giudizio il teste abbia riferito di aver “sentito il Testimone_1
rumore di una motocicletta in accelerazione provenire dalla mia destra cioè dalla direzione del Centro
Commerciale Le Bassette” e che la moto fosse sempre in accelerazione fino al momento dello scontro
(cfr. risposta del teste al cap. 5) non sottrae valore probatorio alla narrazione del medesimo teste in sede di sommarie informazioni, quando cioè lo svolgersi degli eventi era certamente più nitido e vivo alla mente del dichiarante, vieppiù tenendo conto che è lo stesso odierno attore, sia in sede di sommarie informazioni, sia in sede d'introduzione del presente giudizio, a dichiarare di aver azionato la leva del freno e di aver perso il contro del mezzo.
Per altro verso, laddove volesse ritenersi attendibile la dichiarazione del teste nel presente Tes_1 giudizio, tenuto conto che questi ha anche narrato che la Volvo v 60 “stava entrando normalmente all'interno del distributore cioè a velocità ridotta”, essa aggraverebbe la responsabilità di
[...]
, piuttosto che ridurla, atteso che la narrazione del testimone in discorso implicherebbe che, Pt_1 tenendo la moto “sempre in accellerazione” fino al momento dello scontro, procedesse Parte_1
addirittura ad una velocità maggiore di quella stimata dal CTU di 55-60 km/h.
La domanda risarcitoria svolta da nel presente giudizio deve, pertanto, ritenersi Parte_1
infondata e va rigettata, avendo lo stesso attore posto in essere un comportamento avente una rilevanza eziologica esclusiva rispetto al sinistro per cui è causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratica dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1193/2022 R.G., ogni contraria domanda disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Parte_1
avvenuto il 20/6/2018 e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dallo stesso;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
Ravenna, 26/3/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
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