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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLILLO DONATELLA, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Indipendenza n. 30, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GORGOGLIONE Controparte_1
ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Palmitessa n. 20, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Barletta con rito civile in data 08.09.2011 (atto n. 47, parte I, anno 2011). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Acquisiti gli atti del processo minore, all' udienza del 12.11.2025, le parti, comparse personalmente, hanno chiesto modificarsi l'accordo contenuto nel ricorso, al punto 4, così come indicato nel verbale di udienza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Barletta in data 08.09.2011, Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, modificato come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 18.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLILLO DONATELLA, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Indipendenza n. 30, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GORGOGLIONE Controparte_1
ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Palmitessa n. 20, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Barletta con rito civile in data 08.09.2011 (atto n. 47, parte I, anno 2011). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Acquisiti gli atti del processo minore, all' udienza del 12.11.2025, le parti, comparse personalmente, hanno chiesto modificarsi l'accordo contenuto nel ricorso, al punto 4, così come indicato nel verbale di udienza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Barletta in data 08.09.2011, Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, modificato come da verbale di udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 18.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia