Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2812 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI RISIO FRANCESCA, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 28.04.2001 in Oltenita (ROMANIA), non trascritto in Italia, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione dello Persona_1
stesso presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e personali del figlio e previa comunicazione alla madre;
il padre,
inoltre, avrà facoltà di vedere il figlio minore e tenerlo con sé a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera ed in considerazione del fatto che egli lavora fuori Savona e rientra solo nei fine settimana, potrà vederlo anche una mezza giornata durante il fine settimana in cui
[...]
dovrebbe essere con la madre;
le festività (a mero titolo esemplificativo quelle natalizie e Per_1
pasquali) saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi,
e, comunque, stabilendo un regime di alternanza tra gli stessi, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori;
i coniugi, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione del figlio minore.
3) Il marito corrisponderà alla IG , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore la somma di € 300,00= mensili da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni Persona_1
mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, e ciò fino a quando il figlio non sarà
economicamente autosufficiente;
con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie, le parti si richiamano espressamente a quanto previsto nel verbale della riunione del 15/01/2024 del modulo Famiglia della Sezione Civile del Tribunale di Savona e quindi così individuate:
- spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa scolastica, medicinali da banco senza prescrizione medica, carburante,
ricarica telefonica, prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
- le spese straordinarie (extra assegno) possono così essere individuate:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università
pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c)
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c)
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
4) A definitiva regolazione dei reciproci rapporti economico - patrimoniali, anche quale corrispettivo per i contributi apportati da entrambi alla formazione del patrimonio familiare, ed anche al fine di prevenire ogni controversia relativa a detti rapporti e/o contributi:
- la IG si impegna a cedere al SI , che si impegna ad Parte_1 CP_1
accettare, la propria quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 del seguente bene immobile sito in Savona, Via Mignone 16/5, con annessa cantina pertinenziale contraddistinta con il n. 5, censito al
Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 53, mappale 296, sub. 8, cat. A/3, classe 1, vani 5 (come da atto di compravendita a rogito Notaio del 5/07/2019 rep. n. 7310, racc. n. 5950); le CP_2
parti dichiarano fin da ora che l'atto di trasferimento immobiliare sopra indicato sarà esente da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 Legge
6 marzo 1987 n. 74 e successive modificazioni e della normativa fiscale vigente, della quale intendono avvalersi. Il suddetto atto verrà stipulato a spese del marito entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avanti il Notaio che verrà scelto dallo stesso. L'impegno di cui sopra è stato assunto dalle parti ad ogni fine ed effetto di legge già con la sottoscrizione del ricorso. Le parti si impegnano fin da ora ad attivarsi per l'espletamento delle pratiche per la regolarizzazione catastale ed urbanistica dell'immobile già adibito a casa coniugale, qualora necessarie per il trasferimento dello stesso, i costi delle quali rimarranno a carico del marito. Il SI si accolla espressamente in via definitiva ed integrale CP_1
l'intera quota restante del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto del suddetto immobile e conseguentemente si impegna a tenere indenne la IG dal pagamento Parte_1
della quota di mutuo della medesima.
- Il SI verserà alla IG la somma di € 10.000,00= entro e CP_1 Parte_1
non oltre il 28/02/2026.
I coniugi precisano che il presente accordo è da considerarsi “elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale”.
5 In considerazione di quanto sopra, i coniugi concordano che dal mese di novembre 2024 la rata mensile relativa al mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale sarà
corrisposta integralmente dal Sig. . CP_1
6 Per quanto concerne le rate del finanziamento contratto con Compass ancora in corso, queste saranno sostenute al 50%tra i coniugi, mentre quelle del finanziamento cd. a consumo resteranno a carico della moglie;
7 Le spese condominiali ordinarie riferite alla casa coniugale saranno così ripartite: dal mese di aprile 2024 al mese di settembre 2024 (incluso) resteranno a carico della Sig.ra che Parte_1
per tale periodo ha fatto uso esclusivo della casa coniugale;
dal mese di ottobre 2024 saranno corrisposte integralmente dal marito.
8 le spese condominiali straordinarie deliberate e approvate riferite alla casa coniugale saranno poste integralmente a carico del sig. , che si impegna a tenere indenne ed a manlevare CP_1
la moglie da ogni e qualsiasi richiesta in tal senso proveniente dal Condominio di Via Mignone 16,
Savona
9 Con riferimento al cd. assegno unico – e/o ad ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislatura futura – per il figlio minore Persona_2
le parti statuiscono che lo stesso venga percepito per l'intero dalla IG . Parte_1
10 Con riferimento alle detrazioni fiscali inerenti i lavori straordinari effettuati nell'immobile sito in
Savona, Via Mignone 16/5, i coniugi concordano che le stesse rimangano a favore del marito.
11 I coniugi si prestano sin da ora il proprio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)