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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG CA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1161/2024 R.G.sul ricorso depositato il 06/03/2024 proposto da (difesa dall'avv. Daniela Orlando) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di EG CA )
all'esito dell'udienza, così provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine dedotti con il ricorso dal 2021 al 2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore del ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e conseguentemente
2. Accertare il diritto che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
1 3. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024 e conseguentemente
4. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1500,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi legali. Con vittoria di spese. Onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Parte ricorrente deduceva che:
è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola secondaria. In Controparte_1 particolare, ha prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
1. anno scolastico 2021/2022 incarico fino al 30/06 presso Istituto itis Milano – Polistena;
2. anno scolastico 2022/2023 incarico fino al 30/06 presso Istituto F. Severi – Gioia Tauro;
3. anno scolastico 2023/2024 incarico fino al 30/06 presso . Controparte_2
Nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali. ;
l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tanto viene sancito anche da ultimo dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022,
Si costituiva tardivamente il resistente come in epigrafe , Controparte_1 contestando la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
2 La domanda è la pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e cessazione al termine delle attività didattiche .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero la parte ricorrente ha dimostrato la permanenza in graduatoria .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
EG CA 23.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG CA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1161/2024 R.G.sul ricorso depositato il 06/03/2024 proposto da (difesa dall'avv. Daniela Orlando) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di EG CA )
all'esito dell'udienza, così provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine dedotti con il ricorso dal 2021 al 2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore del ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e conseguentemente
2. Accertare il diritto che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
1 3. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024 e conseguentemente
4. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1500,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi legali. Con vittoria di spese. Onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Parte ricorrente deduceva che:
è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola secondaria. In Controparte_1 particolare, ha prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
1. anno scolastico 2021/2022 incarico fino al 30/06 presso Istituto itis Milano – Polistena;
2. anno scolastico 2022/2023 incarico fino al 30/06 presso Istituto F. Severi – Gioia Tauro;
3. anno scolastico 2023/2024 incarico fino al 30/06 presso . Controparte_2
Nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali. ;
l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tanto viene sancito anche da ultimo dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022,
Si costituiva tardivamente il resistente come in epigrafe , Controparte_1 contestando la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
2 La domanda è la pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e cessazione al termine delle attività didattiche .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero la parte ricorrente ha dimostrato la permanenza in graduatoria .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
EG CA 23.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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