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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 24625/2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Nucifero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia 47;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81;
Resistente
NONCHE'
in persona del suo Presidente e del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli alla via Alcide De Gasperi 55; CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “A) Accertare e dichiarare che, il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8607/2019, ha diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti. B) per l'effetto, condannare la al versamento Controparte_1 in favore dell dei contributi spettanti al sig. sulle retribuzioni CP_2 Parte_1 arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell C) condannare CP_2 infine la medesima convenuta al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
Per la il “… Giudice adito, reietta ogni contraria azione, pretesa o istanza, CP_1 voglia dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta. Vittoria di spese e competenze”;
Per l : si “dichiari inammissibile il ricorso per carenza di interesse ovvero per CP_2 come formulato;
in via di estremo subordine, accertata la natura del rapporto alle dipendenze della P.A., se di pubblico impiego e di natura privata, (si) condanni la al relativo versamento contributivo, ove ricevibile perché non prescritti;
spese CP_1 di lite vinte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e premesso:
- che aveva prestato attività lavorativa subordinata in favore del Commissariato Straordinario di Governo per la venendo poi successivamente inserito, con CP_1 decorrenza giuridica dall'1.3.1992, nel Ruolo Generale dei dipendenti della CP_1
attraverso il Decreto n. 126 del 14.1.1993;
[...] Controparte_1
- che, nonostante l'art. 12 della L. 730/1986 al comma 4° prevedesse che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli della pubblica amministrazione dovesse essere: “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la con il decreto di assunzione gli aveva riconosciuto un anzianità Controparte_1 di servizio solo a far data dall'1.3.1992, non riconoscendogli invece l'anzianità maturata per il periodo lavorato alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo per la CP_1
- che la solo dopo un lungo iter amministrativo aveva provveduto al suo CP_1 reinquadramento attraverso il Decreto n. 538 del 15.07.2011, riconoscendogli un'anzianità pregressa, rispetto alla data dell'assunzione (1.3.1992), di ulteriori anni 5 e mesi 1, relativa al periodo dal 19.1.1987 al 28.2.1992, confermando l'inquadramento nel livello funzionale VI qualifica Istruttore;
- che nonostante il riconoscimento giuridico della maggiore anzianità, la CP_1 non aveva mai provveduto a ricalcolare il trattamento economico spettante
[...] in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA), maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.05.1984 n. 27, dell'art. 33 Legge Regionale 10.11.1989 n. 23 e dell'art.42 della Legge Regionale 04.07.1991 n. 12;
- che aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive spettanti a titolo di Ria, pari alla somma di €. 17.398,34, come da analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
- che il Tribunale di Napoli aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 8607/2019, depositata in data 16.12.2019 e notificata alla ad istanza del Controparte_1 ricorrente in data 4.6.2020, con condanna della al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 12.593,64 oltre interessi legali dalla data di cui in motivazione ex art. 22 del n. 724/1994;
- che nonostante la sentenza di condanna la non aveva provveduto Controparte_1
a versare spontaneamente al ricorrente la somma cui egli aveva diritto, né aveva provveduto a versare gli oneri contributivi connessi alle retribuzioni arretrate riconosciute dal Tribunale;
Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8607/2019, aveva diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 versamento in favore dell' dei contributi spettanti a sulle CP_2 Parte_1 retribuzioni arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' , il CP_2 tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì l' che argomentava ampiamente sull'inammissibilità del CP_2 ricorso di cui, in subordine, chiedeva il rigetto.
La si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi la domanda avendo Controparte_1 pagato la somma richiesta nelle more del giudizio
All' udienza odierna, parte ricorrente e la resistente formulavano entrambe CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendovi stato, nelle more del giudizio, il riconoscimento del diritto azionato.
La causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura alle parti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie l'avvenuto riconoscimento del diritto, da parte della con la contestuale emissione della CP_1 busta paga comprovante detto riconoscimento sono avvenuti successivamente alla proposizione della domanda determinando, in tal modo, la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che, in applicazione di tale principio, le spese, tenuto conto del riconoscimento intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, vanno poste a carico della in favore di parte ricorrente come da dispositivo, mentre vanno CP_1 compensate nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2.540,00, oltre euro 120,00 a titolo di C.U., spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_2
Napoli, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 24625/2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Nucifero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia 47;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81;
Resistente
NONCHE'
in persona del suo Presidente e del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli alla via Alcide De Gasperi 55; CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “A) Accertare e dichiarare che, il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8607/2019, ha diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti. B) per l'effetto, condannare la al versamento Controparte_1 in favore dell dei contributi spettanti al sig. sulle retribuzioni CP_2 Parte_1 arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell C) condannare CP_2 infine la medesima convenuta al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
Per la il “… Giudice adito, reietta ogni contraria azione, pretesa o istanza, CP_1 voglia dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta. Vittoria di spese e competenze”;
Per l : si “dichiari inammissibile il ricorso per carenza di interesse ovvero per CP_2 come formulato;
in via di estremo subordine, accertata la natura del rapporto alle dipendenze della P.A., se di pubblico impiego e di natura privata, (si) condanni la al relativo versamento contributivo, ove ricevibile perché non prescritti;
spese CP_1 di lite vinte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e premesso:
- che aveva prestato attività lavorativa subordinata in favore del Commissariato Straordinario di Governo per la venendo poi successivamente inserito, con CP_1 decorrenza giuridica dall'1.3.1992, nel Ruolo Generale dei dipendenti della CP_1
attraverso il Decreto n. 126 del 14.1.1993;
[...] Controparte_1
- che, nonostante l'art. 12 della L. 730/1986 al comma 4° prevedesse che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli della pubblica amministrazione dovesse essere: “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la con il decreto di assunzione gli aveva riconosciuto un anzianità Controparte_1 di servizio solo a far data dall'1.3.1992, non riconoscendogli invece l'anzianità maturata per il periodo lavorato alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo per la CP_1
- che la solo dopo un lungo iter amministrativo aveva provveduto al suo CP_1 reinquadramento attraverso il Decreto n. 538 del 15.07.2011, riconoscendogli un'anzianità pregressa, rispetto alla data dell'assunzione (1.3.1992), di ulteriori anni 5 e mesi 1, relativa al periodo dal 19.1.1987 al 28.2.1992, confermando l'inquadramento nel livello funzionale VI qualifica Istruttore;
- che nonostante il riconoscimento giuridico della maggiore anzianità, la CP_1 non aveva mai provveduto a ricalcolare il trattamento economico spettante
[...] in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA), maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.05.1984 n. 27, dell'art. 33 Legge Regionale 10.11.1989 n. 23 e dell'art.42 della Legge Regionale 04.07.1991 n. 12;
- che aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive spettanti a titolo di Ria, pari alla somma di €. 17.398,34, come da analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
- che il Tribunale di Napoli aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 8607/2019, depositata in data 16.12.2019 e notificata alla ad istanza del Controparte_1 ricorrente in data 4.6.2020, con condanna della al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di euro 12.593,64 oltre interessi legali dalla data di cui in motivazione ex art. 22 del n. 724/1994;
- che nonostante la sentenza di condanna la non aveva provveduto Controparte_1
a versare spontaneamente al ricorrente la somma cui egli aveva diritto, né aveva provveduto a versare gli oneri contributivi connessi alle retribuzioni arretrate riconosciute dal Tribunale;
Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8607/2019, aveva diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 versamento in favore dell' dei contributi spettanti a sulle CP_2 Parte_1 retribuzioni arretrate cosi come riconosciute dalla sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' , il CP_2 tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì l' che argomentava ampiamente sull'inammissibilità del CP_2 ricorso di cui, in subordine, chiedeva il rigetto.
La si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi la domanda avendo Controparte_1 pagato la somma richiesta nelle more del giudizio
All' udienza odierna, parte ricorrente e la resistente formulavano entrambe CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendovi stato, nelle more del giudizio, il riconoscimento del diritto azionato.
La causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura alle parti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie l'avvenuto riconoscimento del diritto, da parte della con la contestuale emissione della CP_1 busta paga comprovante detto riconoscimento sono avvenuti successivamente alla proposizione della domanda determinando, in tal modo, la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che, in applicazione di tale principio, le spese, tenuto conto del riconoscimento intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, vanno poste a carico della in favore di parte ricorrente come da dispositivo, mentre vanno CP_1 compensate nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2.540,00, oltre euro 120,00 a titolo di C.U., spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_2
Napoli, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.