Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2239/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]100 20833 GIUSSANO ITALIA con l'Avv. BERARDI GIANCARLO e l'Avv. GIUSEPPE COLOMBO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 22040 BRENNA ITALIA con l'Avv. BERARDI GIANCARLO e l'Avv. GIUSEPPE COLOMBO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in BRENNA, in data 07/06/2014,
(anno 2014, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 13.10.2022, modificato con note del 26/10/2022 e omologato con decreto del 20.12.2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1
- nato il [...] Tes_1
- nata il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/09/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
ABITAZIONE
La SIa continuerà ad abitare nella ex casa coniugale di sua esclusiva Parte_2 proprietà, poiché acquistata prima di aver contratto matrimonio, sita in Brenna (CO) alla Via Stelvio
n.3, assieme ai figli minori e e continuerà a sopportarne ogni e qualsiasi onere Tes_1 Per_1 derivante-.
Il SI , si traferirà in Giussano (MB) alla Via Catalani n. 100 ove ha trovato adeguata Parte_1 sistemazione abitativa ed ha provveduto al disbrigo delle pratiche necessarie presso i competenti
Uffici nonché a comunicare alla SIa il cambio di residenza così come Le Parte_2 comunicherà eventuali successivi variazioni-.
RAPPORTI CON I FIGLI
I figli minorenni e sono affidati, ai sensi della L. 08.02.2006 n. 54 congiuntamente ad Tes_1 Per_1 entrambi i on collocamento prevalente presso l'abitazione della Madre, SIa Pt_3 Parte_2
e (come sopra scritto) abiteranno seco Lei nell'ex casa coniugale sita in Brenna (CO) alla Via
[...]
Stelvio n.3-.
Fermi restando gli effetti dell'affidamento congiunto, compatibilmente e nelle preminenti esigenze, attuali e future, dei minori e cioè -ad es.- con la eventuale frequentazione della scuola materna e delle scuole dell'obbligo dei loro impegni scolastici e di studio o delle condizioni di salute ed al solo fine di regolamentare i tempi e le modalità di visita, si conviene che il Padre, SI , Parte_1 potrà vederli e tenerli con sé prelevandoli dall'immobile ove abitano assieme alla Madre come di seguito, fatto espressamente salvo ogni diverso accordo migliorativo anche conseguente a situazioni contingenti:
- ogni volta che vorrà prelevandoli dalla residenza della Madre, SIa , previo Parte_2 accordo telefonico, e in ogni caso almeno due volte alla settimana con relativo pernottamento dei minori in giorni da stabilirsi settimanalmente, previa comunicazione anche solamente telefonica alla stessa all'or quando lo permettono i suoi turni lavorativi prelevando i figli minori presso Parte_2
l'abitazione e riaccompagnandoli-.
2 Sempre compatibilmente coi turni lavorativi del SI : Parte_1
- a fine settimana alterni, dalle ore 14.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- di trascorrere, ad anni alterni, il periodo feriale natalizio ed il periodo feriale pasquale;
- durante il periodo feriale natalizio, i Figli trascorreranno col Padre 7 (sette) giorni e precisamente dal giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre dalle ore 9.30 sino al giorno 28
(ventotto) alle ore 21.00 e, sempre ad anni alterni, dalla mattina del giorno 30 dicembre alle ore
09.00 alle ore 21.00 dell'ultimo giorno di vacanza scolastica;
- durante il periodo feriale pasquale, i minori trascorreranno col Padre 5 (cinque) giorni ad iniziare dalle ore 9.30 del giorno di Pasqua alle ore 21.00 del quarto giorno successivo;
- durante il periodo feriale estivo, i Figli trascorreranno col Padre giorni 15 (quindici), anche non continuativi, nei mesi di giugno, luglio od agosto-. Il SI dovrà comunicare per Parte_1 iscritto, anche solamente via e-mail, alla SIa il periodo prescelto almeno trenta Parte_2 giorni prima;
- i quando avranno con sé i figli minori, hanno l'obbligo di comunicarsi il proprio Pt_3 recapito, i numeri telefonici anche degli apparecchi portatili (c.d. telefoni cellulari) ed in ogni caso dovranno reciprocamente comunicarsi eventuali loro spostamenti in altre località da quella già nota all'altro Per_2
- viene inoltre concordata l'alternanza delle festività infrasettimanali e dei cosiddetti ponti festivi-.
Qualora il padre fosse impossibilitato da impegni di lavoro a rispettare gli orari e/o i giorni sopra individuati o per esigenze dei figli, la madre dovrà essere avvisata tempestivamente anche solamente con una comunicazione telefonica e saranno concordati con quest'ultimo modalità di recupero delle ore e/o dei giorni persi onde assicurare la presenza costante e continua della figura paterna-.
I Genitori dovranno prendere congiuntamente qualsiasi decisione relativa all'educazione, istruzione e formazione dei Figli e su qualsiasi altra necessità ed esigenza tenendo conto delle loro naturali capacità ed attitudini, della loro indole, del loro carattere, delle scelte personali, qualora le manifestassero e fossero da essi Genitori giudicate oggettivamente realizzabili e compatibili con le loro possibilità anche economiche, saranno prese di comune accordo dai Genitori nell'impegno di valutare ed affrontare insieme tutte le problematiche che dovessero presentarsi-. Il padre potrà e dovrà, inoltre, conferire con i puericultori e gli insegnanti dei figli-.
I Genitori, a seguito di quanto sopra precisato, s'impegnano a cooperare e favorire l'espletamento delle attività scolastiche, di frequentazione dell'Oratorio, educative e nelle attività sportive ed i c.d.
“grest” e “stages”-.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
3 Il SI verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese alla SIa , Parte_1 Parte_2 la somma di € 500.00 (euro cinquecento) a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli e , con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, sul Conto Corrente N. 191115 Tes_1 Per_1 accesso presso l'Istituto di Credito C.R.A. AN (CO) Filiale di Brenna – IBAN
[...]-.
Inoltre, il SI , contestualmente, verserà il 66% (sessantaseipercento) dell'assegno Parte_1
Unico che percepisce attualmente pari ad € 198,00 (centonovantotto,00) su complessivi € 300,00
(€trecento,00)-.
SPESE MEDICHE PER I FIGLI
1) Il SI verserà alla SIa il 50% (cinquantapercento) Parte_1 Parte_2 delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private previo accordo e presentazione di preventivo;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private previa presentazione di preventivo;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche via e-mail con prova di avvenuta ricezione, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
RAPPORTI PATRIMIONALI TRA I CONIUGI
I Coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti poiché godono, ciascuno per proprio conto di adeguato reddito derivante da lavoro dipendente e, pertanto, rinunziano reciprocamente alla richiesta di assegno di contribuzione al mantenimento-.
Abitazione coniugale
L'ex casa coniugale sita in Brenna (CO) alla Via Stelvio n.3, di esclusiva proprietà della SIa
poiché edificata in sopralzo di un immobile già esistente donatole prima del Parte_2 matrimonio, è assegnata alla stessa che la abita e continuerà ad abitarla assieme ai figli minorenni.
Si precisa che:
1) su detto immobile grava mutuo ipotecario come da copia atto pubblico di ipoteca volontaria
0176 concessione a garanzia di mutuo fondiario) e che il SI risulta essere Parte_1 fidejussore come da lettera in data 09 APR 2013;
2) la SIa intende manlevare da ogni e qualsiasi onere derivante dalla Parte_2 suddetta fideiussione il SI e pertanto se ne assumerà ogni e qualsiasi onere ne Parte_1 potesse derivare pur essendo stato edotto e quindi consapevole che detta manleva non avrà valore ed efficacia nei confronti dell'Istituto di Credito sinché non subentrerà nella sua posizione altro fidejussore che la SIa intende reperire;
Parte_2
5 3) la SIa si impegna a reperire altro fidejussore in sostituzione del SI Parte_2 entro un anno dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio, fatte salve cause di forza maggiore (od opposizione dell'Istituto di Credito)-.
Riportando dal ricorso per separazione sopra richiamato ed omologato:
4) premettendo che il SI , (avendo abitato l'immobile e) considerando che i figli Parte_1 continueranno ad abitare l'immobile sopra identificato e quindi anche a tritolo di contribuzione al mantenimento di questi ultimi, ha contribuito economicamente al pagamento degli oneri derivanti dalla edificazione, tra il SI e la SIa si ribadisce che è stata Parte_1 Parte_2 stabilita transattivamente che la SIa restituirà al SI la Parte_2 Parte_1 somma anticipatale per la ristrutturazione del suo immobile che ammontava all'epoca della separazione ad € 37.000,00 (euro trentasettemila) ed al momento della redazione del ricorso ammontava ad € 22.000,00 (Euro ventiduemila)-. Detta somma continuerà ad essere versata sul
Conto Corrente N. [...] accesso presso l'Istituto di Credito Unicredit
Ag. AN (CO) via XX Settembre con pagamento entro 4 (quattro) anni a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologazione del presente ricorso, senza interessi, sino all'estinzione del debito così che il SI nulla avrà più a pretendere per la causale suddetta-. Si precisa Parte_1 che detto rimborso non potrà essere inferiore ad € 3000,00 (tremila) annui-. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi che dovrà essere redatto per iscritto-.
Beni mobili d'arredamento ed effetti personali:
La SI conferma che tutti i beni mobili e le suppellettili che arredano la casa Parte_1 coniugale sono di esclusiva proprietà della SIa e dichiara di aver già ritirato Parte_2 quelli di sua esclusiva proprietà nonché i propri effetti personali-.
ATTI DI CONSENSO PER L'ESPATRIO
I si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di espatrio Pt_3 acconsentendo a che vi sia incluso il nome dei Figli e solo al fine che possano Tes_1 Per_1 trascorrere assieme all'uno o all'altro dei genitori brevi soggiorni all'estero che, comunque, dovranno essere concordati tra di loro.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
6 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 07/06/2014, in BRENNA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRENNA
(anno 2014, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRENNA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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