TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato in Palermo, via delle Croci n. 2, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
; C.F._1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 02/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citata e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal te- nore stesso delle allegazioni del ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da CP_1
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è
[...] verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condi- zioni per pronunciare la separazione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazio- ne personale dei coniugi, è stata formulata da Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...], in Parte_1 data 17/04/1966 e da , nata a [...], in data [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 05/09/1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.199, parte II serie A, dell'anno 1988; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato in Palermo, via delle Croci n. 2, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
; C.F._1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 02/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citata e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal te- nore stesso delle allegazioni del ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da CP_1
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è
[...] verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condi- zioni per pronunciare la separazione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazio- ne personale dei coniugi, è stata formulata da Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...], in Parte_1 data 17/04/1966 e da , nata a [...], in data [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 05/09/1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.199, parte II serie A, dell'anno 1988; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -