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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6640/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6640/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 10,22 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. TERNULLO VINCENZO Parte_1
( ) C.F._1
Per 'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Luca Amicarelli
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANDREA e dell'avv. TERNULLO VINCENZO ( ); C.F._1 Parte_2
( ); elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 139
[...] C.F._2
TRENTO, presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte opposta pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1) Annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo, inammissibile od inefficace
l'impugnato D.I. n.71/2024;
2) Dichiarare non dovute le spese e compensi liquidati nel D.I. n.71/2024;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte opposta:
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti di della somma CP_1 Parte_1
di € 2.837.298,45 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come da decreto ingiuntivo,
con conseguente condanna al pagamento, a favore di della suddetta somma;
CP_1
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad
accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 71/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
pagina 3 di 8 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 2.837.298,45, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento concesso alla opponente dalla credito di cui si Controparte_3
sarebbe resa cessionaria l'opposta;
- che, infatti in data 30/05/2011 l'opponente accendeva presso la un Controparte_3
mutuo fondiario condizionato di Euro 10.000.000,00 da rimborsarsi in 60 rate, comprensive di capitale ed interessi dal 30/07/2016 sino al 30/06/2021 e per il periodo di preammortamento
<intercorrente tra la data delle singole erogazioni e la data di inizio del periodo di
ammortamento>>, si obbligava a versare alla banca le rate di soli interessi;
- che la banca, contestualmente all'atto di mutuo, erogava soltanto le seguenti somme: -
€.2.500.000,00 per liquidità; - €.500.000,00 quale anticipo sugli stati di avanzamento dei lavori;
- che l'erogazione della restante parte di euro 7.000.000,00 era prevista in ragione degli Stati di
Avanzamento Lavori relativi alla realizzazione del complesso turistico per il quale l'operazione era stata programmata;
- che nonostante fosse stata erogata solo la somma di euro 3.000.000,00, la banca iscriveva ipoteca di primo grado per la complessiva somma di euro 20.000.000,00 sugli immobili siti nel
Comune di Folgaria (TN);
- che l'opposta difettava di legittimazione attiva, non risultando la cessionaria del credito oggetto di causa, essendo tale Controparte_4
- che, pertanto, illegittima era la risoluzione del contratto di mutuo effettua da trattandosi CP_1
di soggetto estraneo al rapporto contrattuale;
- che non era certa la somma dovuta, non avendo parte opposta conteggiato pagamenti effettuati pagina 4 di 8 dalla debitrice e avendo considerato erogazioni ulteriori rispetto a quella iniziale, di cui tuttavia non era stata fornita adeguata prova;
- che non erano state pattuite le modalità di imputazione dei pagamenti e il contratto non indicava la tipologia di ammortamento e il regime di interessi adottato;
- che era nulla la pattuizione degli interessi con richiamo al Tasso Euribor, in quanto oggetto di intesa anticoncorrenziale ad opera di alcune banche partecipanti alla sua rilevazione;
- che era nulla la clausola floor prevista in contratto a vantaggio unilaterale della banca.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto Controparte_2
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come parte opponente non avesse contestato la titolarità del credito e che, in ogni caso, la cessione in suo favore del credito si desumeva dalla documentazione prodotta;
nel merito l'opposta rilevava come parte opponente non avesse fornito prova del proprio adempimento.
Senza che fosse dato orso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, infatti, parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta,
evidenziando come dalla documentazione in atti il creditore risultasse e non Controparte_4
CP_1
A tal proposito è bene sin da subito osservare come non possa essere condiviso il rilievo mosso dall'opposta, secondo cui non avrebbe mai contestato la titolarità del credito, ma solo la Parte_1
pagina 5 di 8 prova della cessione di esso in capo ad al contrario, sin dal proprio atto introduttivo parte CP_1
opponente ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, evidenziando come il credito derivante dal contratto di mutuo dedotto in giudizio fosse di spettanza di altro soggetto, ossia
. Controparte_4
Tale contestazione, quindi, non si è limitata alla prova di un fatto non contestato, ma al contrario ha avuto ad oggetto la titolarità del credito in capo alla opposta;
parte opponente, quindi, non si è limitata a contestare la prova della cessione del credito, come sostenuto dalla difesa di ma ha prima CP_1
ancora eccepito come titolare di tale credito fosse un altro soggetto e, infatti, non era stata fornita adeguata prova della sua effettiva cessione in favore dell'opponente.
Va ulteriormente precisato, a superamento della replica mossa dall'opposta, che la titolarità del credito attenga alla legittimazione attiva della ricorrente, mentre cosa differente è la sua legittimazione processuale, rispetto alla quale effettivamente è sufficiente la mera affermazione di essere titolare del credito, per avere interesse ad agire in giudizio.
Chiarito, quindi, il perimetro della contestazione preliminare sollevata dall'opponente, va rilevato come effettivamente parte opposta non abbia fornito la prova della propria legittimazione attiva, ossia della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
A seguito, infatti, della sottoposizione dell'originaria creditrice, ossia della , Controparte_3
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con contratto del 26/06/2017 è stata disposta la cessione in favore di di attività, passività e rapporti giuridici facenti capo alla Controparte_4
, con la previsione che la cessionaria potesse retrocedere i crediti già identificati Controparte_3
come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26/06/2017, per i quali emergevano i presupposti per classificarli come “sofferenze” e/o “inadempienze probabili”; con contratto pagina 6 di 8 perfezionato il 31/10/2018 ha effettivamente retrocesso a i Controparte_4 Controparte_3
“crediti ad alto rischio” e in data 08/05/2019 la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., in L.C.A. ha, quindi,
ceduto tali ultimi crediti alla , poi divenuta Controparte_5 CP_1
Parte opponente ha documentato come alla data del 06/03/2018 il titolare del credito nei confronti di fosse , la quale aveva inviato alla opponente comunicazione attestante il Parte_1 Controparte_4
suo subentro nel rapporto contrattuale sino a quel momento intrattenuto con la Controparte_3
da tale comunicazione, quindi, emerge con certezza come il credito oggetto di causa fosse
[...]
ricompreso nel complesso di rapporti attivi trasferiti in capo alla cessionaria;
nessuna Controparte_4
prova, invece, è stata fornita dall'opposta, nonostante la contestazione sul punto specificamente sollevata dall'opponente, che il credito oggetto di causa fosse stato successivamente ed entro il
31/10/2018 classificato “ad alto rischio” e, quindi, retrocesso alla Banca Popolare di Vicenza in
Liquidazione Coatta Amministrativa con il contratto stipulato in tale ultima data.
In difetto di prova, quindi, della retrocessione del credito oggetto di causa alla originaria cedente, deve concludersi come la titolarità di esso debba essere ancora riconosciuta in capo alla prima cessionaria,
ossia , con l'effetto che anche la (successivamente prodotta) attestazione da parte della Controparte_4
Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. di ricomprensione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti ad non possa considerarsi sufficiente al fine di provare la titolarità del credito in capo a CP_1
quest'ultima, manifestando al più una cessione ad opera di un soggetto che non era più titolare del diritto compravenduto.
In difetto, pertanto, della prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_6
al momento del perfezionamento della cessione dei crediti “ad alto rischio” in favore dell'odierna
[...]
opposta, deve concludersi come quest'ultima non abbia dimostrato di essere titolare del credito pagina 7 di 8 azionato in sede monitoria.
Va ancora rilevato come non influisca su tale conclusione la circostanza, enfatizzata da parte opposta,
per cui ad oggi l'opponente non avrebbe provato di avere ricevuto richieste di pagamento del credito ad opera di altri soggetti, piuttosto che l'asserito effetto liberatorio del pagamento effettuato in favore del creditore apparente, trattandosi di considerazioni che non valgono a superare la contestazione in ordine alla titolarità del credito che si pretende essere pagato dall'opponente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, ritenute assorbite le ulteriori ragioni di contestazione,
l'opposizione in esame va riconosciuta come fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 16.970,00, oltre c.p.a, di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 71/2024 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
16.970,00, oltre c.p.a, di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 21 gennaio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6640/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 10,22 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. TERNULLO VINCENZO Parte_1
( ) C.F._1
Per 'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Luca Amicarelli
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANDREA e dell'avv. TERNULLO VINCENZO ( ); C.F._1 Parte_2
( ); elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO N. 139
[...] C.F._2
TRENTO, presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte opposta pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1) Annullare, revocare o, con qualunque altra forma, dichiarare nullo, inammissibile od inefficace
l'impugnato D.I. n.71/2024;
2) Dichiarare non dovute le spese e compensi liquidati nel D.I. n.71/2024;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte opposta:
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti di della somma CP_1 Parte_1
di € 2.837.298,45 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come da decreto ingiuntivo,
con conseguente condanna al pagamento, a favore di della suddetta somma;
CP_1
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad
accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 71/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
pagina 3 di 8 L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 2.837.298,45, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento concesso alla opponente dalla credito di cui si Controparte_3
sarebbe resa cessionaria l'opposta;
- che, infatti in data 30/05/2011 l'opponente accendeva presso la un Controparte_3
mutuo fondiario condizionato di Euro 10.000.000,00 da rimborsarsi in 60 rate, comprensive di capitale ed interessi dal 30/07/2016 sino al 30/06/2021 e per il periodo di preammortamento
<intercorrente tra la data delle singole erogazioni e la data di inizio del periodo di
ammortamento>>, si obbligava a versare alla banca le rate di soli interessi;
- che la banca, contestualmente all'atto di mutuo, erogava soltanto le seguenti somme: -
€.2.500.000,00 per liquidità; - €.500.000,00 quale anticipo sugli stati di avanzamento dei lavori;
- che l'erogazione della restante parte di euro 7.000.000,00 era prevista in ragione degli Stati di
Avanzamento Lavori relativi alla realizzazione del complesso turistico per il quale l'operazione era stata programmata;
- che nonostante fosse stata erogata solo la somma di euro 3.000.000,00, la banca iscriveva ipoteca di primo grado per la complessiva somma di euro 20.000.000,00 sugli immobili siti nel
Comune di Folgaria (TN);
- che l'opposta difettava di legittimazione attiva, non risultando la cessionaria del credito oggetto di causa, essendo tale Controparte_4
- che, pertanto, illegittima era la risoluzione del contratto di mutuo effettua da trattandosi CP_1
di soggetto estraneo al rapporto contrattuale;
- che non era certa la somma dovuta, non avendo parte opposta conteggiato pagamenti effettuati pagina 4 di 8 dalla debitrice e avendo considerato erogazioni ulteriori rispetto a quella iniziale, di cui tuttavia non era stata fornita adeguata prova;
- che non erano state pattuite le modalità di imputazione dei pagamenti e il contratto non indicava la tipologia di ammortamento e il regime di interessi adottato;
- che era nulla la pattuizione degli interessi con richiamo al Tasso Euribor, in quanto oggetto di intesa anticoncorrenziale ad opera di alcune banche partecipanti alla sua rilevazione;
- che era nulla la clausola floor prevista in contratto a vantaggio unilaterale della banca.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto Controparte_2
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come parte opponente non avesse contestato la titolarità del credito e che, in ogni caso, la cessione in suo favore del credito si desumeva dalla documentazione prodotta;
nel merito l'opposta rilevava come parte opponente non avesse fornito prova del proprio adempimento.
Senza che fosse dato orso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, infatti, parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta,
evidenziando come dalla documentazione in atti il creditore risultasse e non Controparte_4
CP_1
A tal proposito è bene sin da subito osservare come non possa essere condiviso il rilievo mosso dall'opposta, secondo cui non avrebbe mai contestato la titolarità del credito, ma solo la Parte_1
pagina 5 di 8 prova della cessione di esso in capo ad al contrario, sin dal proprio atto introduttivo parte CP_1
opponente ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, evidenziando come il credito derivante dal contratto di mutuo dedotto in giudizio fosse di spettanza di altro soggetto, ossia
. Controparte_4
Tale contestazione, quindi, non si è limitata alla prova di un fatto non contestato, ma al contrario ha avuto ad oggetto la titolarità del credito in capo alla opposta;
parte opponente, quindi, non si è limitata a contestare la prova della cessione del credito, come sostenuto dalla difesa di ma ha prima CP_1
ancora eccepito come titolare di tale credito fosse un altro soggetto e, infatti, non era stata fornita adeguata prova della sua effettiva cessione in favore dell'opponente.
Va ulteriormente precisato, a superamento della replica mossa dall'opposta, che la titolarità del credito attenga alla legittimazione attiva della ricorrente, mentre cosa differente è la sua legittimazione processuale, rispetto alla quale effettivamente è sufficiente la mera affermazione di essere titolare del credito, per avere interesse ad agire in giudizio.
Chiarito, quindi, il perimetro della contestazione preliminare sollevata dall'opponente, va rilevato come effettivamente parte opposta non abbia fornito la prova della propria legittimazione attiva, ossia della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
A seguito, infatti, della sottoposizione dell'originaria creditrice, ossia della , Controparte_3
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con contratto del 26/06/2017 è stata disposta la cessione in favore di di attività, passività e rapporti giuridici facenti capo alla Controparte_4
, con la previsione che la cessionaria potesse retrocedere i crediti già identificati Controparte_3
come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26/06/2017, per i quali emergevano i presupposti per classificarli come “sofferenze” e/o “inadempienze probabili”; con contratto pagina 6 di 8 perfezionato il 31/10/2018 ha effettivamente retrocesso a i Controparte_4 Controparte_3
“crediti ad alto rischio” e in data 08/05/2019 la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., in L.C.A. ha, quindi,
ceduto tali ultimi crediti alla , poi divenuta Controparte_5 CP_1
Parte opponente ha documentato come alla data del 06/03/2018 il titolare del credito nei confronti di fosse , la quale aveva inviato alla opponente comunicazione attestante il Parte_1 Controparte_4
suo subentro nel rapporto contrattuale sino a quel momento intrattenuto con la Controparte_3
da tale comunicazione, quindi, emerge con certezza come il credito oggetto di causa fosse
[...]
ricompreso nel complesso di rapporti attivi trasferiti in capo alla cessionaria;
nessuna Controparte_4
prova, invece, è stata fornita dall'opposta, nonostante la contestazione sul punto specificamente sollevata dall'opponente, che il credito oggetto di causa fosse stato successivamente ed entro il
31/10/2018 classificato “ad alto rischio” e, quindi, retrocesso alla Banca Popolare di Vicenza in
Liquidazione Coatta Amministrativa con il contratto stipulato in tale ultima data.
In difetto di prova, quindi, della retrocessione del credito oggetto di causa alla originaria cedente, deve concludersi come la titolarità di esso debba essere ancora riconosciuta in capo alla prima cessionaria,
ossia , con l'effetto che anche la (successivamente prodotta) attestazione da parte della Controparte_4
Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. di ricomprensione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti ad non possa considerarsi sufficiente al fine di provare la titolarità del credito in capo a CP_1
quest'ultima, manifestando al più una cessione ad opera di un soggetto che non era più titolare del diritto compravenduto.
In difetto, pertanto, della prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_6
al momento del perfezionamento della cessione dei crediti “ad alto rischio” in favore dell'odierna
[...]
opposta, deve concludersi come quest'ultima non abbia dimostrato di essere titolare del credito pagina 7 di 8 azionato in sede monitoria.
Va ancora rilevato come non influisca su tale conclusione la circostanza, enfatizzata da parte opposta,
per cui ad oggi l'opponente non avrebbe provato di avere ricevuto richieste di pagamento del credito ad opera di altri soggetti, piuttosto che l'asserito effetto liberatorio del pagamento effettuato in favore del creditore apparente, trattandosi di considerazioni che non valgono a superare la contestazione in ordine alla titolarità del credito che si pretende essere pagato dall'opponente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, ritenute assorbite le ulteriori ragioni di contestazione,
l'opposizione in esame va riconosciuta come fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 16.970,00, oltre c.p.a, di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 71/2024 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
16.970,00, oltre c.p.a, di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 21 gennaio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
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