Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127Ter Cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Avv. rappresentata e difesa da se stessa con domicilio eletto in Pt_1 Parte_2
Battipaglia alla via Pasubio n. 28
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Lelio Maritato con domicilio eletto CP_1
c/o Avvocatura Ente in Salerno al Corso Garibaldi n. 38
CP_ Oggetto: opposizione ad iscrizione gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 3482/2017 pronunciata in data 12.12.2017 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha rigettato l'opposizione proposta dall' Avv. SE SI
CP_ dichiarando dovuto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno
2010 con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto appello con ricorso depositato in data
06.02.2018, dolendosi del rigetto dell'opposizione in quanta errata era stata la decisione del giudice di primo grado. Ha concluso pertanto come in atti per le conseguenti statuizioni di riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria anche delle spese processuali del doppio grado.
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Con sentenza di questa Corte (in diversa composizione) n. 332/2019 del 10.06.2019 veniva parzialmente accolto l'appello per la sola parte riguardante le sanzioni civili dovute, confermandola nel resto, con compensazione delle spese di lite.
Tale sentenza è stata impugnata dall'Avv. SE SI con ricorso per cassazione
(resistito dalla controparte) lamentando la ingiusta decisione ed è stata cassata con sentenza n.
1756/2024 dep. il 19.06.2024 della S.C., con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
Nella motivazione della propria decisione, la S.C., ha giustificato la propria decisione affermando che “… essendo del pari orientamento consolidato di questa Corte che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il relativo pagamento (e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
(così già Cass. n. 27950 del 2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi)”.
Ritenuto fondato e assorbente tale principio e affermata di conseguenza l'erroneità della decisione della Corte d'Appello di Salerno, la Suprema Corte annullava la decisione della Corte territoriale, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione che, nel decidere la controversia, avrebbe dovuto considerare i termini di pagamento quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Il processo è stato quindi tempestivamente riassunto in data 19.09.2024 da SI
SE, la quale, ripercorse le vicende di causa, dopo avere chiesto di farsi applicazione del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione con la indicata ordinanza ha ribadito la fondatezza delle proprie eccezioni proposte sia in primo grado che in appello con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese processuali del giudizio. CP_1
Ripristinato il contraddittorio, l' si è costituito con memoria depositata in data CP_1
26.02.2025 chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Va preliminarmente rilevato che le pretese delle parti vanno riguardate alla luce del principio secondo cui all'accoglimento del ricorso per cassazione consegue che la Corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, deve limitare il riesame dei fatti in ordine ai quali il rinvio è stato disposto alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonchè a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8244 del 20/04/2005). Nello stesso senso, più di recente, è stato ribadito dalla S.C. che il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste
2 dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011).
Tanto premesso, con valore assorbente ad ogni altra questione proposta, considerata l'accertata decorrenza della prescrizione rilevato che la prima richiesta è pervenuta alla ricorrente solo il 12.07.2016 ed applicando i principi enunciati al caso di specie, emerge che l'atto d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata del ricorrente è stato comunicato tardivamente e cioè dopo che era spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Invero, è pacifico che l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata sia stata comunicata, come detto, alla ricorrente con atto ricevuto in data 12.07.2016, emergendo tale dato dalla documentazione prodotta dalle parti, e che il termine per il versamento dei contributi per l'anno
2010, originariamente fissato per il 16.6.2011, è stato prorogato, in forza del D.P.C.M. al
6.7.2011. CP_ Alla soccombenza non può che conseguire la condanna dell' al pagamento delle spese di ogni grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass. civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)
P.Q.M.
Nella causa civile iscritta al n. 477/2024 R.G. sezione lavoro, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della S.C., Sezione Lavoro, n.
16933/2024 del 19.06.2024, di annullamento della sentenza di questa sezione n. 332/2019 del
10.06.2019 sull'appello proposto da SI SE, attuale ricorrente in riassunzione, nei CP_ confronti dell' avverso la sentenza n. 3482/2017 del 12.12.2017 del Tribunale di Salerno,
Sez. Lavoro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa cosi provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la CP_ prescrizione del diritto vantano dall' in ordine al pagamento di quanto dovuto per la CP_ iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010; CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado in €. 1.278,00, per il secondo grado in €. 962,00, per il giudizio di legittimità in €. 939,00 e per il giudizio di rinvio in €. 962,00 per competenze oltre spese borsuali quantificate in €. 300,00 e maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché Iva e Cpa come per legge.
3 Salerno, 10.03.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale dott. Anna Stassano
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