TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2167/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 19 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.c., vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Cotroneo, appellante
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Latella, appellata avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 15 maggio 2025, in cui si dà atto che:
1 -l'avv. Cotroneo, per parte appellante, “impugna e contesta le note difensive depositate da parte appellata, si riporta alle note autorizzate e depositate ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”;
-l'avv. Latella, nell'interesse dell'appellata, “impugna e contesta tutto quanto asserito dal , in particolare tutto Parte_1
quanto detto da ultimo nelle note autorizzate, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, a quanto prodotto ed alle eccezioni proposte ed insiste nella conferma della sentenza ed in tutte le conclusioni formulate”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 306/2024, depositata in data 21.02.2024, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti del e dichiarato CP_1 Parte_1
l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 000114/009130 del
24.06.2022, relativo al pagamento del corrispettivo di €90,30 per il servizio idrico integrato, oggetto della fattura n. 405372 (saldo anno 2016).
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, affidandosi a due motivi e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e principale ritenere e dichiarare l'accoglimento del gravame e conseguentemente annullare/riformare la sentenza di primo grado n. 306/2024 del Giudice di Pace di depositata il Parte_1
21.02.2024 e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo Servizio Idrico Integrato n. 00114/009130 del 24.06.2022 per
l'importo di €90,30, emesso dal , con conferma Parte_1
della legittimità e correttezza della bolletta/fattura - n. 405372 di saldo
2 anno 2016 sottesa l'atto opposto, con il rigetto di tutte le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
2) sempre in via principale annullare/riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato il alle spese di lite;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal in quanto Parte_1
attinente a profili sui quali il giudice di Pace si è pronunciato secondo equità e, comunque, perché è stato proposto oltre il termine breve per impugnare;
2) in subordine e nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite, con ulteriore condanna del alle spese del presente grado;
3) in via gradata, nella denegata Pt_1
ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, di disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del valore della causa.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c.
§5. In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.
Invero, a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c. la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, deve essere effettuata presso il procuratore costituito. Siffatta previsione legislativa risponde all'esigenza di assicurare che la pronuncia sia portata a
3 conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale e, quindi, che la persona professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione (cfr. in tal senso
Cass. civ., S.U., n. 20866/2020; Cass. civ. n. 9055/2020).
Nell'affermare siffatto principio, i giudici di legittimità hanno chiarito che è indispensabile che il procuratore costituito, in quanto munito delle adeguate conoscenze tecniche, <<[…] sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell'attività notificatoria;
e resta quindi attività neutra, nel senso di ambigua al fine appena indicato e così inidonea ad attivare l'onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attività di notificazione, dell'univoca direzione a quel procuratore>> (Cass. civ., S.U.,
n. 20866/2020).
Dall'applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche discende pertanto che la notifica diretta alla parte, senza espressa menzione - nella relata - del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio (Cass. civ., S.U., n. 20866/2020).
Ed allora, nell'ipotesi che ci occupa, posto che nel corso del giudizio di primo grado l'ente territoriale ha depositato una comparsa nella quale si è costituito a mezzo dell'avv. Serena Cotroneo (in origine solo funzionario delegato del Settore Avvocatura Civica), non può attribuirsi rilievo, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, alla notifica avvenuta a mezzo pec in data 26.02.2024, in quanto dalla relata di notifica non risulta alcun riferimento al procuratore costituito in giudizio.
4 §6. Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., in quanto la sentenza, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del è stata Pt_1
resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché non operano i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c. (Cass. civ. n. 18184/2014).
§7. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “ERROR IN JUDICANDO SULLA VALUTAZIONE DEI
FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E SUL VALORE PROBATORIO
DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONVENUTO
DECISIVA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO”.
In sostanza, il si duole del fatto che il primo giudice avrebbe Pt_1
erroneamente considerato insufficienti/inesistenti le prove fornite, senza tener conto che la fattura n. 405372 per il saldo del canone idrico integrato per l'anno 2016 è stata emessa sulla base dei consumi effettivamente realizzati e rilevati dalle letture del contatore, per come si evince dalla documentazione in atti.
§8. Con il secondo motivo di gravame il lamenta le seguenti Pt_1
violazioni di legge: “ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO
SULLA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E
SUL VALORE PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
DAL CONVENUTO DECISIVA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO -
VIOLAZIONE ART. 116 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI
DIFESA”.
Sul punto si legge nella citazione in appello che il Giudice di Pace:
5 - “ha totalmente negato l'esistenza in atti” degli elementi di prova forniti dall'appellante, oltrepassando il potere direttivo riconosciutogli dall'art. 115 c.p.c.;
-ha “negato con la sentenza impugnata che il avesse chiarito e Pt_1
comprovato quali fossero i criteri adottati per il computo della fattura sottesa l'atto opposto, quando in realtà in comparsa di costituzione e risposta erano stati ben evidenziati detti criteri e conteggi, nonché comprovati con la documentazione prodotta”;
-ha privato “totalmente il del corrispettivo Parte_1
dovutogli”, in contrasto “sia con le pattuizioni convenute nel contratto stipulato tra la e l'Ente il giorno 20.01.2001, con utenza n. CP_1
10000688 (v. allegato 7 al fascicolo di primo grado), sia con i principi generali sui contratti sinallagmatici, sia con i principi affermati dalla
Corte di Cassazione”, sia con l'orientamento del Tribunale di Reggio
Calabria;
-ha violato il “diritto di difesa del Comune convenuto, in aperto contrasto con l'art. 24 Costituzione e con i principi del giusto processo di cui all'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
§9. I motivi di impugnazione, che in quanto logicamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.
La tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Corte Cost. n. 335/2008). Pur avendo natura
6 pubblicistica, il rapporto giuridico che viene in rilievo in riferimento alla fornitura d'acqua è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione
(cfr. ex multis Cass. civ. n. 6966/2018).
Tanto chiarito, in ordine al riparto degli oneri probatori occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad avviso di accertamento, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23346/2022 in tema di ingiunzione fiscale).
E' bene, peraltro, al contempo sottolineare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ. n. 19154/2018).
Ciò posto, nel giudizio de quo non è in contestazione la stipula tra le parti di un contratto di somministrazione di acqua potabile, né un malfunzionamento del contatore, discutendosi invece delle modalità di misurazione dei consumi ai fini della fatturazione per il saldo 2016.
Ora, dalla documentazione in atti emerge che la fattura n. 405372 per il saldo dell'anno 2016 è stata emessa dal sulla base dei consumi Pt_1
7 effettivamente rilevati tramite le letture del contatore (v. allegato n. 6 del fascicolo di I grado di parte appellante). Pertanto, in applicazione dei predetti principi, stante il valore presuntivo della lettura dei consumi mediante contatore, gravava sull'odierna appellata l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione o 'a monte' di muovere precisa e puntuale contestazione in ordine alla veridicità del valore calcolato.
In proposito, non può oltretutto sottacersi che nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la ha semplicemente dedotto la genericità del CP_1
criterio utilizzato dal per il calcolo del dovuto, senza specificare Pt_1
se, ed eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato.
L'odierna appellata avrebbe dovuto, tuttavia, contestare specificamente i consumi indicati nella fattura sottesa all'avviso di accertamento in questione, considerato che comunque il regolamento idrico prevede, quale alternativa alla lettura ad opera dei tecnici del gestore, l'autolettura comunicata dall'utente e che risponde al generale dovere di buona fede e correttezza, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che lo stesso utente, in ipotesi di mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo.
In altri termini, la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica.
8 Ne consegue che nella specie non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suindicata e, quindi, nell'avviso di accertamento.
§10. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare la legittimità degli importi richiesti dal Parte_1
con l'avviso di accertamento n. 000114/009130 del 24.06.2022,
[...]
inerente al saldo del servizio idrico integrato per l'anno 2016.
§11. Atteso l'esito della lite, l'appellata, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto Parte_1
al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n.
000114/009130 del 24.06.2022;
2) condanna l'appellata a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in €139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in €64,50 per esborsi ed
9 in €232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2167/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 19 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.c., vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Cotroneo, appellante
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Latella, appellata avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 15 maggio 2025, in cui si dà atto che:
1 -l'avv. Cotroneo, per parte appellante, “impugna e contesta le note difensive depositate da parte appellata, si riporta alle note autorizzate e depositate ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”;
-l'avv. Latella, nell'interesse dell'appellata, “impugna e contesta tutto quanto asserito dal , in particolare tutto Parte_1
quanto detto da ultimo nelle note autorizzate, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, a quanto prodotto ed alle eccezioni proposte ed insiste nella conferma della sentenza ed in tutte le conclusioni formulate”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 306/2024, depositata in data 21.02.2024, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti del e dichiarato CP_1 Parte_1
l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 000114/009130 del
24.06.2022, relativo al pagamento del corrispettivo di €90,30 per il servizio idrico integrato, oggetto della fattura n. 405372 (saldo anno 2016).
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, affidandosi a due motivi e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e principale ritenere e dichiarare l'accoglimento del gravame e conseguentemente annullare/riformare la sentenza di primo grado n. 306/2024 del Giudice di Pace di depositata il Parte_1
21.02.2024 e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo Servizio Idrico Integrato n. 00114/009130 del 24.06.2022 per
l'importo di €90,30, emesso dal , con conferma Parte_1
della legittimità e correttezza della bolletta/fattura - n. 405372 di saldo
2 anno 2016 sottesa l'atto opposto, con il rigetto di tutte le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
2) sempre in via principale annullare/riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato il alle spese di lite;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal in quanto Parte_1
attinente a profili sui quali il giudice di Pace si è pronunciato secondo equità e, comunque, perché è stato proposto oltre il termine breve per impugnare;
2) in subordine e nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite, con ulteriore condanna del alle spese del presente grado;
3) in via gradata, nella denegata Pt_1
ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, di disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del valore della causa.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c.
§5. In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.
Invero, a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c. la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, deve essere effettuata presso il procuratore costituito. Siffatta previsione legislativa risponde all'esigenza di assicurare che la pronuncia sia portata a
3 conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale e, quindi, che la persona professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione (cfr. in tal senso
Cass. civ., S.U., n. 20866/2020; Cass. civ. n. 9055/2020).
Nell'affermare siffatto principio, i giudici di legittimità hanno chiarito che è indispensabile che il procuratore costituito, in quanto munito delle adeguate conoscenze tecniche, <<[…] sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell'attività notificatoria;
e resta quindi attività neutra, nel senso di ambigua al fine appena indicato e così inidonea ad attivare l'onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attività di notificazione, dell'univoca direzione a quel procuratore>> (Cass. civ., S.U.,
n. 20866/2020).
Dall'applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche discende pertanto che la notifica diretta alla parte, senza espressa menzione - nella relata - del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio (Cass. civ., S.U., n. 20866/2020).
Ed allora, nell'ipotesi che ci occupa, posto che nel corso del giudizio di primo grado l'ente territoriale ha depositato una comparsa nella quale si è costituito a mezzo dell'avv. Serena Cotroneo (in origine solo funzionario delegato del Settore Avvocatura Civica), non può attribuirsi rilievo, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, alla notifica avvenuta a mezzo pec in data 26.02.2024, in quanto dalla relata di notifica non risulta alcun riferimento al procuratore costituito in giudizio.
4 §6. Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., in quanto la sentenza, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del è stata Pt_1
resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché non operano i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c. (Cass. civ. n. 18184/2014).
§7. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “ERROR IN JUDICANDO SULLA VALUTAZIONE DEI
FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E SUL VALORE PROBATORIO
DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONVENUTO
DECISIVA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO”.
In sostanza, il si duole del fatto che il primo giudice avrebbe Pt_1
erroneamente considerato insufficienti/inesistenti le prove fornite, senza tener conto che la fattura n. 405372 per il saldo del canone idrico integrato per l'anno 2016 è stata emessa sulla base dei consumi effettivamente realizzati e rilevati dalle letture del contatore, per come si evince dalla documentazione in atti.
§8. Con il secondo motivo di gravame il lamenta le seguenti Pt_1
violazioni di legge: “ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO
SULLA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E
SUL VALORE PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
DAL CONVENUTO DECISIVA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO -
VIOLAZIONE ART. 116 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI
DIFESA”.
Sul punto si legge nella citazione in appello che il Giudice di Pace:
5 - “ha totalmente negato l'esistenza in atti” degli elementi di prova forniti dall'appellante, oltrepassando il potere direttivo riconosciutogli dall'art. 115 c.p.c.;
-ha “negato con la sentenza impugnata che il avesse chiarito e Pt_1
comprovato quali fossero i criteri adottati per il computo della fattura sottesa l'atto opposto, quando in realtà in comparsa di costituzione e risposta erano stati ben evidenziati detti criteri e conteggi, nonché comprovati con la documentazione prodotta”;
-ha privato “totalmente il del corrispettivo Parte_1
dovutogli”, in contrasto “sia con le pattuizioni convenute nel contratto stipulato tra la e l'Ente il giorno 20.01.2001, con utenza n. CP_1
10000688 (v. allegato 7 al fascicolo di primo grado), sia con i principi generali sui contratti sinallagmatici, sia con i principi affermati dalla
Corte di Cassazione”, sia con l'orientamento del Tribunale di Reggio
Calabria;
-ha violato il “diritto di difesa del Comune convenuto, in aperto contrasto con l'art. 24 Costituzione e con i principi del giusto processo di cui all'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
§9. I motivi di impugnazione, che in quanto logicamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.
La tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Corte Cost. n. 335/2008). Pur avendo natura
6 pubblicistica, il rapporto giuridico che viene in rilievo in riferimento alla fornitura d'acqua è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione
(cfr. ex multis Cass. civ. n. 6966/2018).
Tanto chiarito, in ordine al riparto degli oneri probatori occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad avviso di accertamento, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23346/2022 in tema di ingiunzione fiscale).
E' bene, peraltro, al contempo sottolineare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ. n. 19154/2018).
Ciò posto, nel giudizio de quo non è in contestazione la stipula tra le parti di un contratto di somministrazione di acqua potabile, né un malfunzionamento del contatore, discutendosi invece delle modalità di misurazione dei consumi ai fini della fatturazione per il saldo 2016.
Ora, dalla documentazione in atti emerge che la fattura n. 405372 per il saldo dell'anno 2016 è stata emessa dal sulla base dei consumi Pt_1
7 effettivamente rilevati tramite le letture del contatore (v. allegato n. 6 del fascicolo di I grado di parte appellante). Pertanto, in applicazione dei predetti principi, stante il valore presuntivo della lettura dei consumi mediante contatore, gravava sull'odierna appellata l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione o 'a monte' di muovere precisa e puntuale contestazione in ordine alla veridicità del valore calcolato.
In proposito, non può oltretutto sottacersi che nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la ha semplicemente dedotto la genericità del CP_1
criterio utilizzato dal per il calcolo del dovuto, senza specificare Pt_1
se, ed eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato.
L'odierna appellata avrebbe dovuto, tuttavia, contestare specificamente i consumi indicati nella fattura sottesa all'avviso di accertamento in questione, considerato che comunque il regolamento idrico prevede, quale alternativa alla lettura ad opera dei tecnici del gestore, l'autolettura comunicata dall'utente e che risponde al generale dovere di buona fede e correttezza, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che lo stesso utente, in ipotesi di mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo.
In altri termini, la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica.
8 Ne consegue che nella specie non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suindicata e, quindi, nell'avviso di accertamento.
§10. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare la legittimità degli importi richiesti dal Parte_1
con l'avviso di accertamento n. 000114/009130 del 24.06.2022,
[...]
inerente al saldo del servizio idrico integrato per l'anno 2016.
§11. Atteso l'esito della lite, l'appellata, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto Parte_1
al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n.
000114/009130 del 24.06.2022;
2) condanna l'appellata a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in €139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in €64,50 per esborsi ed
9 in €232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
10