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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5206/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1
Dott. P. IVA , con sede in Torre Annunziata (NA), Parte_2 P.IVA_1
alla Via Carlo Poerio n. 11, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Arturo Umberto Meo, c.f. C.F._1
, con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla Via Giordano
[...]
Bruno n. 50 e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo 2
PEC: e/o al fax. Email_1 P.IVA_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente giusta procura generale alle liti per notar rep. 43440 del 23.3.11 e Persona_1
delibera n. 654 del 29.4.2011, nel giudizio di primo grado, dagli Avvocati
Eduardo Martucci e Raffaele Montanaro (Ufficio Legale ASL), e presso di questi elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla Via Marconi n. 66,
PEC: Email_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 29.11.2022 il , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n.1213 del 2022 con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1178/2019 del 3.9.2019 - emesso per l'importo di € 8.660,25, oltre gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 e smi espressamente previsti dal contratto ex art 8quinquies D.lgs 502/1992,
sottoscritto tra le parti in data 10.1.2014, a titolo di remunerazione per le prestazioni sanitarie di oculistica erogate in favore degli assistiti del SSN, in regime di accreditamento, nel mese di ottobre dell'esercizio finanziario 2014
- proposta nei suoi confronti dalla , in persona del legale Controparte_2 3
rapp.te pro – tempore, con citazione dell'11.10.2019, con conseguente revoca di detto provvedimento, nonché dichiarate interamente compensate, tra le parti le spese del giudizio.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta , in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_3
chiedendo, in riforma della gravata decisione, di accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1213/2022,
pubblicata in data 24.5.2022 e non notificata, resa nel giudizio recante RG
6084/2019 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dall'ASL avverso il decreto ingiuntivo n.1178/2019 concesso dal Tribunale di Torre Annunziata
in data 20.8.2019, notificato a mezzo PEC in data 4.9.2019, confermando quest'ultimo, con vittoria di spese di lite.
L'appellata, ritualmente citata, non si costituiva, e pertanto la Corte,
con ordinanza del 16.3.2023, ne dichiarava la contumacia.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione del solo termine di gg. 60 di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, il primo giudice ha accolto l'opposizione dell'ASL, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, ritenendo che la stessa avesse debitamente comunicato al a mezzo PEC del Parte_1 4
27.11.2014, il presumibile raggiungimento del limite.
Con successiva comunicazione del 30.1.2015, per la quale era stata dimostrata l'avvenuta emissione e registrazione a protocollo, ma non l'effettiva ricezione da parte del Centro, l'ASL aveva confermato tale previsione e l'avvenuto sforamento del per il periodo in esame, Parte_3
contestando la fattura dell'odierna appellante proprio per la parte relativa a tale sforamento.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale osservava quanto segue:
“Appare evidente che la comunicazione tardiva di novembre 2014 (si noti
però che essa è avvenuta quando il trimestre in contestazione era ancora in corso e
comunque il mese di riferimento era appena terminato) incide comunque sul diritto
della Struttura ad ottenere il pagamento facendolo venire meno, dal momento che non
solo risponde ad interessi pubblicistici previsti ex lege (e quindi ne è lecita la
previsione) ma è stata espressamente accettata dalla Struttura convenzionata.
Soprattutto dal momento che è lecita e giustificata (ed accettata contrattualmente)
anche la c.d. Regressione Tariffaria, ovverosia il recupero da parte dell'Asl delle
somme eventualmente pagate in più, appare più che lecito il mancato pagamento degli
importi ancora non liquidati.
Né risulta un qualche pregiudizio per il Centro da tale ritardo (invero lieve)
nella comunicazione da parte dell'Asl: si noti che il superamento del Tetto di Spesa
può essere verificato solo in corso di anno e dipende dal numero di prestazioni
effettivamente richieste ed erogate. Quindi è quasi inevitabile che esso non possa
essere comunicato con anticipo. Tuttavia nel caso di specie esso è stato correttamente
parametrato alla spesa dell'anno precedente e quindi la Struttura poteva ben calcolare
(anche se in maniera sommaria) il numero massimo di prestazioni che poteva 5
legittimamente erogare priva dell'esaurimento del . Parte_3
E sull'effettivo sforamento non possono poi sorgere dubbi di sorta: l'ASL
nella comunicazione effettuata il 27.11.2014 ha allegato le tabelle predisposte dal
tavolo Tecnico aziendale proprio per la valutazione dei tetti di spesa (per la branca di
competenza) richiamando poi nelle successive comunicazioni (confermative del
superamento del tetto di spesa) sempre i risultati dei calcoli di cui al Tavolo Tecnico.
Pertanto l'Asl ha dimostrato l'avvenuto superamento del Tetto di Spesa ed
altresì (anche se ciò non era strettamente necessario) l'avvenuta comunicazione alla
Struttura convenzionata (fra l'altro in maniera quasi coeva al superamento stesso) e
non sussistono motivi per ritenere non operante il vincolo pattizio imposto comunque
da norma di legge.
Si noti ancora che parte opposta non contesta l'avvenuta comunicazione del
superamento del tetto di spesa, ma ritiene che comunque tale comunicazione non
provi in concreto l'avvenuto superamento che andava dimostrato con riferimento alle
tabelle ed ai risultati del Tavolo Tecnico.
Il ragionamento in questione non può essere seguito.
E' vero che l'onere di dimostrazione cede a carico dell'Asl, ma questa vi
adempie con la dimostrazione dell'esistenza di un atto (amministrativo) con cui essa
Asl esercita il potere/dovere di rifiutare il pagamento per la ritenuta esistenza
dell'interesse superiore che i limiti di spesa intendono salvaguardare.
E così la giurisprudenza (sia amministrativa che della S.C.) ha ritenuto che
anche la semplice richiesta di emissione di nota di credito (o per converso l'emissione
di una nota di debito direttamente da parte dell'Asl) costituisca esercizio del
potere/dovere discendente dalla legge di tutela del budget di spesa.
E una volta dimostrata l'esistenza di un atto amministrativo l'eventuale 6
violazione dell'iter presupposto non è più sindacabile dal GO che deve quindi
adeguarvisi (sempre la S.C. chiarisce che non è possibile nemmeno la
disapplicazione).
Non essendo stata richiesta alcuna decisione sul punto (cioè non è stato
richiesto di accertare l'illegittimità della nota dell'Asl che ha rifiutato espressamente
il pagamento opponendo alla parte il superamento del tetto di spesa) la giurisdizione
resta pur sempre del G.O., ma lo stesso non potrà fare altro che prendere atto
dell'esistenza di tale atto ed adeguarvisi (v. ex multis v. Cass. 28053/2018 --- v. TAR
Campania 4166/2019)
Con il che la domanda di pagamento contrattuale (sottintesa al ricorso per
D.I.) non può essere accolta”.
Ciò posto, con il proposto gravame l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata contestando che la ASL avesse ottemperato all'indicato onere probatorio, ovvero che la prova del superamento del tetto di spesa, e, quindi, del recupero delle somme corrispondenti alle prestazioni erogate in eccedenza (cd regressione tariffaria unica, che prevede un abbattimento delle tariffe e non delle prestazioni erogate in eccedenza), potesse dirsi assolta dalla ASL con la mera comunicazione, peraltro tardiva, dei dati del monitoraggio sull'andamento della spesa, con la indicazione della data previsionale di esaurimento del tetto.
Infatti, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione della ASL, non era circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese dopo l'avvenuto sforamento del tetto, e sino alla data indicata in via previsionale, 7
imponendosi alla ASL l'adozione di un provvedimento autoritativo di applicazione della cd. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo Centro nei modi e nei termini di cui al DGRC 1268/2008 (cfr art. 5,
comma 3, lett. a) del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2014.
Nel caso di specie, la ASL aveva inviato al Centro la comunicazione di avvenuto sforamento del tetto alla data del 18.10.2014 a mezzo PEC del
27.11.2014 (cfr nota n.82/MB del 31.01.2015 prodotta dalla stessa ASL nel primo grado di giudizio); quindi il preteso sforamento si era verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla ASL, con conseguente applicazione della previsione di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Orbene, osserva la Corte che, come correttamente evidenziato dall'appellante, in base al comma 3, dell'art. 5, del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2014 (articolo rubricato "criteri di remunerazione delle
prestazioni"), l'ASL avrebbe dovuto comunicare periodicamente, a ciascun centro privato, "la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa" e "la data
prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa nonché la
data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo".
In particolare, secondo il predetto comma 3, "ai fini della remunerazione
delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si
applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima
della data prevista nell'ultima comunicazione della ASL, a tutte le prestazioni di
quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4
esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui 8
all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti
prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di
esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una
data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di
spesa comunicata dalla ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data
consuntiva di esaurimento de/ limite di spesa".
Nel caso di specie, la ASL aveva inviato al Centro la comunicazione di avvenuto sforamento del tetto alla data del 18.10.2014 a mezzo PEC del
27.11.2014 (cfr nota n.82/MB del 31.01.2015 sopra citata e prodotta dalla stessa
ASL); quindi, il preteso sforamento si era verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla ASL, con conseguente applicabilità della previsione di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 5, del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, l'eventuale sforamento del limite di spesa, non costituiva,
dunque, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese oltre il 18.10.2014, imponendosi alla ASL l'adozione di un atto autoritativo impositivo della RTU nei modi e nei termini di legge - atto anche a determinare la misura in cui le prestazioni del centro in questione avevano eventualmente contribuito a tale sforamento - che, invece, non risulta essere stato emesso.
In buona sostanza, quindi erroneamente il primo giudice, sulla base delle motivazioni sopra indicate, ha ritenuto di escludere il diritto del [...] [...]
ad ottenere il pagamento delle prestazioni originariamente Parte_5
oggetto del decreto ingiuntivo, erroneamente ritenendo allo scopo sufficiente la tardiva comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, in assenza tuttavia di un regolare provvedimento di applicazione della regressione tariffaria.
Quindi, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della gravata decisione, la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, va condannata al pagamento in favore del in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, della somma originariamente oggetto della richiesta monitoria, pari ad € 8.660,25, oltre interessi di mora -
come convenzionalmente stabiliti all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti - nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/2002, come modificato dal D.lgs.
9.11.2012 n. 192, maggiorato come segue:; a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo:
maggiorazione di otto punti percentuali.
Indipendentemente da questa specifica previsione contrattuale,
questa Corte ha comunque avuto più volte modo (v., ad es., la sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012) di affermare l'applicabilità
degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente,
ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal 10
Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale”
di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame,
a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti del tipo di quello in esame.
Le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante T_
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per entrambi i gradi del
[...]
presente giudizio - ivi compresa la fase monitoria - seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_2
tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e 11
della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 29.11.2022, dal in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-– tempore, nei confronti dell' CP
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché avverso la sentenza
[...]
del Tribunale di Torre Annunziata n. 1213/2022 del 24.5.2022, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, della somma originariamente oggetto della richiesta monitoria, pari ad € 8.660,25, oltre interessi di mora -
come convenzionalmente stabiliti all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti - nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 9.11.2012
n. 192, maggiorato come ivi indicato ed esplicitato nella parte motiva,
sino al saldo;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, ed ivi compresa la fase monitoria, in complessivi € 3.645,00, di cui € 145,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, 12
se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.855,00 per compensi, di cui € 355,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5206/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1
Dott. P. IVA , con sede in Torre Annunziata (NA), Parte_2 P.IVA_1
alla Via Carlo Poerio n. 11, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Arturo Umberto Meo, c.f. C.F._1
, con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla Via Giordano
[...]
Bruno n. 50 e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo 2
PEC: e/o al fax. Email_1 P.IVA_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente giusta procura generale alle liti per notar rep. 43440 del 23.3.11 e Persona_1
delibera n. 654 del 29.4.2011, nel giudizio di primo grado, dagli Avvocati
Eduardo Martucci e Raffaele Montanaro (Ufficio Legale ASL), e presso di questi elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla Via Marconi n. 66,
PEC: Email_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 29.11.2022 il , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n.1213 del 2022 con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1178/2019 del 3.9.2019 - emesso per l'importo di € 8.660,25, oltre gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 e smi espressamente previsti dal contratto ex art 8quinquies D.lgs 502/1992,
sottoscritto tra le parti in data 10.1.2014, a titolo di remunerazione per le prestazioni sanitarie di oculistica erogate in favore degli assistiti del SSN, in regime di accreditamento, nel mese di ottobre dell'esercizio finanziario 2014
- proposta nei suoi confronti dalla , in persona del legale Controparte_2 3
rapp.te pro – tempore, con citazione dell'11.10.2019, con conseguente revoca di detto provvedimento, nonché dichiarate interamente compensate, tra le parti le spese del giudizio.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta , in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_3
chiedendo, in riforma della gravata decisione, di accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1213/2022,
pubblicata in data 24.5.2022 e non notificata, resa nel giudizio recante RG
6084/2019 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dall'ASL avverso il decreto ingiuntivo n.1178/2019 concesso dal Tribunale di Torre Annunziata
in data 20.8.2019, notificato a mezzo PEC in data 4.9.2019, confermando quest'ultimo, con vittoria di spese di lite.
L'appellata, ritualmente citata, non si costituiva, e pertanto la Corte,
con ordinanza del 16.3.2023, ne dichiarava la contumacia.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione del solo termine di gg. 60 di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, il primo giudice ha accolto l'opposizione dell'ASL, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, ritenendo che la stessa avesse debitamente comunicato al a mezzo PEC del Parte_1 4
27.11.2014, il presumibile raggiungimento del limite.
Con successiva comunicazione del 30.1.2015, per la quale era stata dimostrata l'avvenuta emissione e registrazione a protocollo, ma non l'effettiva ricezione da parte del Centro, l'ASL aveva confermato tale previsione e l'avvenuto sforamento del per il periodo in esame, Parte_3
contestando la fattura dell'odierna appellante proprio per la parte relativa a tale sforamento.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale osservava quanto segue:
“Appare evidente che la comunicazione tardiva di novembre 2014 (si noti
però che essa è avvenuta quando il trimestre in contestazione era ancora in corso e
comunque il mese di riferimento era appena terminato) incide comunque sul diritto
della Struttura ad ottenere il pagamento facendolo venire meno, dal momento che non
solo risponde ad interessi pubblicistici previsti ex lege (e quindi ne è lecita la
previsione) ma è stata espressamente accettata dalla Struttura convenzionata.
Soprattutto dal momento che è lecita e giustificata (ed accettata contrattualmente)
anche la c.d. Regressione Tariffaria, ovverosia il recupero da parte dell'Asl delle
somme eventualmente pagate in più, appare più che lecito il mancato pagamento degli
importi ancora non liquidati.
Né risulta un qualche pregiudizio per il Centro da tale ritardo (invero lieve)
nella comunicazione da parte dell'Asl: si noti che il superamento del Tetto di Spesa
può essere verificato solo in corso di anno e dipende dal numero di prestazioni
effettivamente richieste ed erogate. Quindi è quasi inevitabile che esso non possa
essere comunicato con anticipo. Tuttavia nel caso di specie esso è stato correttamente
parametrato alla spesa dell'anno precedente e quindi la Struttura poteva ben calcolare
(anche se in maniera sommaria) il numero massimo di prestazioni che poteva 5
legittimamente erogare priva dell'esaurimento del . Parte_3
E sull'effettivo sforamento non possono poi sorgere dubbi di sorta: l'ASL
nella comunicazione effettuata il 27.11.2014 ha allegato le tabelle predisposte dal
tavolo Tecnico aziendale proprio per la valutazione dei tetti di spesa (per la branca di
competenza) richiamando poi nelle successive comunicazioni (confermative del
superamento del tetto di spesa) sempre i risultati dei calcoli di cui al Tavolo Tecnico.
Pertanto l'Asl ha dimostrato l'avvenuto superamento del Tetto di Spesa ed
altresì (anche se ciò non era strettamente necessario) l'avvenuta comunicazione alla
Struttura convenzionata (fra l'altro in maniera quasi coeva al superamento stesso) e
non sussistono motivi per ritenere non operante il vincolo pattizio imposto comunque
da norma di legge.
Si noti ancora che parte opposta non contesta l'avvenuta comunicazione del
superamento del tetto di spesa, ma ritiene che comunque tale comunicazione non
provi in concreto l'avvenuto superamento che andava dimostrato con riferimento alle
tabelle ed ai risultati del Tavolo Tecnico.
Il ragionamento in questione non può essere seguito.
E' vero che l'onere di dimostrazione cede a carico dell'Asl, ma questa vi
adempie con la dimostrazione dell'esistenza di un atto (amministrativo) con cui essa
Asl esercita il potere/dovere di rifiutare il pagamento per la ritenuta esistenza
dell'interesse superiore che i limiti di spesa intendono salvaguardare.
E così la giurisprudenza (sia amministrativa che della S.C.) ha ritenuto che
anche la semplice richiesta di emissione di nota di credito (o per converso l'emissione
di una nota di debito direttamente da parte dell'Asl) costituisca esercizio del
potere/dovere discendente dalla legge di tutela del budget di spesa.
E una volta dimostrata l'esistenza di un atto amministrativo l'eventuale 6
violazione dell'iter presupposto non è più sindacabile dal GO che deve quindi
adeguarvisi (sempre la S.C. chiarisce che non è possibile nemmeno la
disapplicazione).
Non essendo stata richiesta alcuna decisione sul punto (cioè non è stato
richiesto di accertare l'illegittimità della nota dell'Asl che ha rifiutato espressamente
il pagamento opponendo alla parte il superamento del tetto di spesa) la giurisdizione
resta pur sempre del G.O., ma lo stesso non potrà fare altro che prendere atto
dell'esistenza di tale atto ed adeguarvisi (v. ex multis v. Cass. 28053/2018 --- v. TAR
Campania 4166/2019)
Con il che la domanda di pagamento contrattuale (sottintesa al ricorso per
D.I.) non può essere accolta”.
Ciò posto, con il proposto gravame l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata contestando che la ASL avesse ottemperato all'indicato onere probatorio, ovvero che la prova del superamento del tetto di spesa, e, quindi, del recupero delle somme corrispondenti alle prestazioni erogate in eccedenza (cd regressione tariffaria unica, che prevede un abbattimento delle tariffe e non delle prestazioni erogate in eccedenza), potesse dirsi assolta dalla ASL con la mera comunicazione, peraltro tardiva, dei dati del monitoraggio sull'andamento della spesa, con la indicazione della data previsionale di esaurimento del tetto.
Infatti, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione della ASL, non era circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese dopo l'avvenuto sforamento del tetto, e sino alla data indicata in via previsionale, 7
imponendosi alla ASL l'adozione di un provvedimento autoritativo di applicazione della cd. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo Centro nei modi e nei termini di cui al DGRC 1268/2008 (cfr art. 5,
comma 3, lett. a) del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2014.
Nel caso di specie, la ASL aveva inviato al Centro la comunicazione di avvenuto sforamento del tetto alla data del 18.10.2014 a mezzo PEC del
27.11.2014 (cfr nota n.82/MB del 31.01.2015 prodotta dalla stessa ASL nel primo grado di giudizio); quindi il preteso sforamento si era verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla ASL, con conseguente applicazione della previsione di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Orbene, osserva la Corte che, come correttamente evidenziato dall'appellante, in base al comma 3, dell'art. 5, del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2014 (articolo rubricato "criteri di remunerazione delle
prestazioni"), l'ASL avrebbe dovuto comunicare periodicamente, a ciascun centro privato, "la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa" e "la data
prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa nonché la
data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo".
In particolare, secondo il predetto comma 3, "ai fini della remunerazione
delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si
applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima
della data prevista nell'ultima comunicazione della ASL, a tutte le prestazioni di
quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4
esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui 8
all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti
prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di
esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una
data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di
spesa comunicata dalla ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data
consuntiva di esaurimento de/ limite di spesa".
Nel caso di specie, la ASL aveva inviato al Centro la comunicazione di avvenuto sforamento del tetto alla data del 18.10.2014 a mezzo PEC del
27.11.2014 (cfr nota n.82/MB del 31.01.2015 sopra citata e prodotta dalla stessa
ASL); quindi, il preteso sforamento si era verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla ASL, con conseguente applicabilità della previsione di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 5, del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, l'eventuale sforamento del limite di spesa, non costituiva,
dunque, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese oltre il 18.10.2014, imponendosi alla ASL l'adozione di un atto autoritativo impositivo della RTU nei modi e nei termini di legge - atto anche a determinare la misura in cui le prestazioni del centro in questione avevano eventualmente contribuito a tale sforamento - che, invece, non risulta essere stato emesso.
In buona sostanza, quindi erroneamente il primo giudice, sulla base delle motivazioni sopra indicate, ha ritenuto di escludere il diritto del [...] [...]
ad ottenere il pagamento delle prestazioni originariamente Parte_5
oggetto del decreto ingiuntivo, erroneamente ritenendo allo scopo sufficiente la tardiva comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, in assenza tuttavia di un regolare provvedimento di applicazione della regressione tariffaria.
Quindi, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della gravata decisione, la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, va condannata al pagamento in favore del in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, della somma originariamente oggetto della richiesta monitoria, pari ad € 8.660,25, oltre interessi di mora -
come convenzionalmente stabiliti all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti - nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/2002, come modificato dal D.lgs.
9.11.2012 n. 192, maggiorato come segue:; a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo:
maggiorazione di otto punti percentuali.
Indipendentemente da questa specifica previsione contrattuale,
questa Corte ha comunque avuto più volte modo (v., ad es., la sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012) di affermare l'applicabilità
degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente,
ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal 10
Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale”
di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame,
a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti del tipo di quello in esame.
Le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante T_
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per entrambi i gradi del
[...]
presente giudizio - ivi compresa la fase monitoria - seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_2
tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e 11
della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 29.11.2022, dal in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-– tempore, nei confronti dell' CP
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché avverso la sentenza
[...]
del Tribunale di Torre Annunziata n. 1213/2022 del 24.5.2022, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, della somma originariamente oggetto della richiesta monitoria, pari ad € 8.660,25, oltre interessi di mora -
come convenzionalmente stabiliti all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti - nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 9.11.2012
n. 192, maggiorato come ivi indicato ed esplicitato nella parte motiva,
sino al saldo;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, ed ivi compresa la fase monitoria, in complessivi € 3.645,00, di cui € 145,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, 12
se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.855,00 per compensi, di cui € 355,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo