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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 11794/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
HI ZI
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. MONDINI GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 18.09.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- Dichiararsi la separazione dei sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiararsi l'affido super esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 alla madre con residenza anagrafica presso la stessa e con facoltà per la sig.ra di assumere Pt_1 autonomamente tutte le decisioni in ambito scolastico, medico-sanitario, ludico-sportivo con impegno della madre a mantenere informato il sig. La madre avrà facoltà di richiedere CP_1 autonomamente documenti di identità e/o passaporto per le figlie minori;
- Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra che la abiterà con le Pt_1 figlie sino all'indipendenza economica delle stesse;
- Disporsi che il sig. sino a quando permarrà in comunità di recupero, possa sentire CP_1 telefonicamente le figlie e vederle mediante videochiamata se ritenuto opportuno e fattibile dagli operatori della comunità e previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari delle chiamate;
disporsi che il sig. previo consenso degli operatori della comunità e CP_1 compatibilmente con lo sviluppo del suo percorso di recupero, possa altresì vedere le figlie in presenza. Tali incontri dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla struttura in cui il sig. CP_1 si trova e concordati con la madre tenendo conto degli impegni delle figlie e della sig.ra la Pt_1 quale avrà cura di accompagnare e;
Persona_1 Per_2
- Disporre che, terminato il percorso in comunità, se le condizioni psicofisiche del sig. lo CP_1 consentiranno e se il padre si manterrà in condizioni di astinenza proseguendo un percorso di monitoraggio al il padre possa vedere le figlie a weekend alternati dal sabato mattina alla CP_2 domenica sera alle ore 20.30 (quando la madre andrà a prendere le figlie), nonché il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20.30 fino a dopo cena;
nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, il sig. potrà tenere con sé le figlie il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle CP_1 ore 20:30. Il padre potrà tenere con sé le figlie 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, nonché otto giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. Le ulteriori festività infrasettimanali saranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili CP_1 per ciascuna figlia oltre rivalutazione Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Brescia.
- Disporsi che l'assegno unico INPS venga percepito integralmente dalla madre;
- Dichiararsi i coniugi economicamente autonomi e pertanto darsi atto che nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 premesso che in data 30.09.2014 in Adro Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio con e dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1
(08.07.2008) e (15.07.2016), chiedeva dichiararsi la separazione Persona_1 Per_2 personale dei coniugi con affidamento condiviso delle figlie e assegnazione a sé della casa coniugale per abitarvi insieme alle figlie collocate prevalentemente presso sé, nonché obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 400,00 per il mantenimento delle figlie.
Si costituiva il 21.03.2025 e aderiva alla richiesta di dichiarazione della separazione Controparte_1 con affidamento condiviso delle figlie, chiedendo che l'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie fosse fissato nella misura massima di € 300,00 complessivi al mese. Seguiva lo scambio di memorie ex art. 473-bis 17 c.p.c. e all'udienza del 22.04.2025 i legali delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il giudice, tuttavia, ritenendo di dover vigilare sullo stato di salute del resistente (dedito all'uso di alcool), provvedeva in conformità all'accordo anzidetto CP_ e disponeva un percorso di cura presso il rinviava, quindi, la causa.
Alla successiva udienza del 15.7.2025, a fronte delle esigenze curative del resistente, le parti concordano il cambiamento nelle condizioni di affido delle minori rispetto all'accordo raggiunto nella precedente udienza ed il Giudice, presone atto, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.09.2025 le parti procedevano al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti di precisazione delle conclusioni congiunte, così come ritrascritte in epigrafe della presente sentenza.
Con decreto dell'11.10.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ADRO (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.8, parte I, anno 2014), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2025.
Il Presidente Estensore
CO TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 11794/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
HI ZI
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. MONDINI GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 18.09.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- Dichiararsi la separazione dei sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiararsi l'affido super esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 alla madre con residenza anagrafica presso la stessa e con facoltà per la sig.ra di assumere Pt_1 autonomamente tutte le decisioni in ambito scolastico, medico-sanitario, ludico-sportivo con impegno della madre a mantenere informato il sig. La madre avrà facoltà di richiedere CP_1 autonomamente documenti di identità e/o passaporto per le figlie minori;
- Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra che la abiterà con le Pt_1 figlie sino all'indipendenza economica delle stesse;
- Disporsi che il sig. sino a quando permarrà in comunità di recupero, possa sentire CP_1 telefonicamente le figlie e vederle mediante videochiamata se ritenuto opportuno e fattibile dagli operatori della comunità e previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari delle chiamate;
disporsi che il sig. previo consenso degli operatori della comunità e CP_1 compatibilmente con lo sviluppo del suo percorso di recupero, possa altresì vedere le figlie in presenza. Tali incontri dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla struttura in cui il sig. CP_1 si trova e concordati con la madre tenendo conto degli impegni delle figlie e della sig.ra la Pt_1 quale avrà cura di accompagnare e;
Persona_1 Per_2
- Disporre che, terminato il percorso in comunità, se le condizioni psicofisiche del sig. lo CP_1 consentiranno e se il padre si manterrà in condizioni di astinenza proseguendo un percorso di monitoraggio al il padre possa vedere le figlie a weekend alternati dal sabato mattina alla CP_2 domenica sera alle ore 20.30 (quando la madre andrà a prendere le figlie), nonché il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20.30 fino a dopo cena;
nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, il sig. potrà tenere con sé le figlie il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle CP_1 ore 20:30. Il padre potrà tenere con sé le figlie 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, nonché otto giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. Le ulteriori festività infrasettimanali saranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili CP_1 per ciascuna figlia oltre rivalutazione Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Brescia.
- Disporsi che l'assegno unico INPS venga percepito integralmente dalla madre;
- Dichiararsi i coniugi economicamente autonomi e pertanto darsi atto che nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 premesso che in data 30.09.2014 in Adro Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio con e dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1
(08.07.2008) e (15.07.2016), chiedeva dichiararsi la separazione Persona_1 Per_2 personale dei coniugi con affidamento condiviso delle figlie e assegnazione a sé della casa coniugale per abitarvi insieme alle figlie collocate prevalentemente presso sé, nonché obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 400,00 per il mantenimento delle figlie.
Si costituiva il 21.03.2025 e aderiva alla richiesta di dichiarazione della separazione Controparte_1 con affidamento condiviso delle figlie, chiedendo che l'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie fosse fissato nella misura massima di € 300,00 complessivi al mese. Seguiva lo scambio di memorie ex art. 473-bis 17 c.p.c. e all'udienza del 22.04.2025 i legali delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il giudice, tuttavia, ritenendo di dover vigilare sullo stato di salute del resistente (dedito all'uso di alcool), provvedeva in conformità all'accordo anzidetto CP_ e disponeva un percorso di cura presso il rinviava, quindi, la causa.
Alla successiva udienza del 15.7.2025, a fronte delle esigenze curative del resistente, le parti concordano il cambiamento nelle condizioni di affido delle minori rispetto all'accordo raggiunto nella precedente udienza ed il Giudice, presone atto, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.09.2025 le parti procedevano al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti di precisazione delle conclusioni congiunte, così come ritrascritte in epigrafe della presente sentenza.
Con decreto dell'11.10.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ADRO (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.8, parte I, anno 2014), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2025.
Il Presidente Estensore
CO TI