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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2122/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU MO Presidente
Dott. TO GO. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2122/2022 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'1/10/2025, e vertente
TRA
, in persona Parte_1
del liquidatore pro - tempore Dott. , nato a [...], il Parte_2
26.7.1978, c.f. , con sede in Via S. Croce, 26, CodiceFiscale_1
OV (CE), P.IVA , nonché , P.IVA_1 Parte_3
nato a [...] il [...] c.f. , CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, , nato a [...] C.F._3 Controparte_2
il 14/10/1964, c.f. , , nato a CodiceFiscale_4 Parte_4
AL (CE) il 18/11/(non indicato) c.f. CodiceFiscale_5 2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3 [...]
, , nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 Parte_5
, , nata a [...] il [...] e c.f. CodiceFiscale_7 Parte_6
, , nato a [...] il CodiceFiscale_8 Parte_7
21/04/1957, c.f. , , nata a CodiceFiscale_9 CP_4
AL (CE) il 14/02/1980, c.f. , in qualità di CodiceFiscale_10
soci assegnatari degli alloggi del programma edilizio della Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Mazzitelli, c.f.
[...] [...]
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via C.F._11
Ferrarecce n. 89, Caserta (CE), giusta procura allegata alle comparse di costituzione rispettivamente del 2.4.2025 e del 21.12.2022, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro - tempore, con sede Controparte_5
in OV (CE), Via Jovara n. 56, P.Iva , rappresentato e P.IVA_2
difeso, giusta procura rilasciata su atto separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta determinazione DSG n. 00395/2022 del
4.07.2022 (All.1) dall'Avv. Ferdinando Mancini, c.f. C.F._12
, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Trav. Via Mario Fiore
[...]
n.17, ed elett.te dom.to con lo stesso in Napoli Centro Direzionale Isola e 10
presso lo studio dell'Avv. TO Fico. Ai fini delle comunicazioni si indica il seguente numero di fax 0823-848292, nonché si indica la seguente PEC:
Email_2 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'1.10.2025, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.5.2022 gli appellanti in epigrafe indicati proponevano impugnazione avverso l'ordinanza Rep.. n. 1436/2022 emessa
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.4.2022, in accoglimento della domanda proposta dal in persona Controparte_5
del Sindaco pro – tempore, a definizione del procedimento recante R.G.
6521/2015, promosso da quest'ultimo - con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - nei confronti della in persona del Controparte_6
legale rapp.te pro – tempore.
Con il predetto provvedimento quest'ultima era stata condannata al pagamento, per la causale ivi meglio indicata, della somma di € 295.980,04
oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.02.2015) al soddisfo, a titolo di quota parte (nella misura del 51,81%) della complessiva somma di €
571.279,75.
Gli istanti convenivano quindi il innanzi Controparte_5
all'intestata Corte di Appello chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le conclusioni di seguito indicate:
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel 4
presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti
in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V Giudice Dott.ssa Schiattarella a definizione del procedimento
recante RG 6521/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure
che qui si riportano: rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal
[...]
per intervenuta prescrizione del diritto, ovvero per difetto di CP_5
allegazione e prova dei requisiti essenziali della domanda, ovvero per
illegittima applicazione dei criteri di determinazione e ripartizione delle
somme pretese e dei criteri di stima del terreno oggetto di esproprio ovvero
per nullità della clausola convenzionale richiamata, come indicati nei motivi
sopra esposti;
accertare altresì l'inadempimento del e, Controparte_5
per l'effetto, rigettare la domanda di adempimento dal medesimo avanzata;
In via subordinata, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, rideterminare la somma dovuta dalla cooperativa (e
dagli aventi causa pro quota) sottraendo la quota-parte relativa alla indennità
di occupazione, alle spese legali ed alla erronea qualificazione del terreno;
ripartire la restante parte fra tutti gli assegnatari dell'area di ampliamento
del piano di zona Peep in applicazione dei criteri previsti dalla legge,
determinare il prezzo spettante alla resistente società nei limiti del 60% del
prezzo integrale in applicazione dei criteri di legge o comunque in
proporzione al mero diritto superficiario, come specificato nei motivi di
appello; compensare la somma debenda con la somma già corrisposta dalla
coop. in sede di assegnazione a titolo di costo di Parte_1
acquisizione dell'area, accertando che anche quest'ultima è dovuta soltanto 5
nella misura massima del 60%, come meglio specificato nei motivi di appello,
applicando in ogni caso alla somma portata in compensazione rivalutazione
e interessi dalla data del pagamento all'attualità.
Riformare in ogni caso il capo relativo alle spese di lite del primo
grado di giudizio;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali e accessori fiscali come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 15.9.2022 si costituiva l'appellato in persona del legale rapp.te pro - Controparte_5
tempore, eccependo l'infondatezza dell'appello, per le ragioni ivi meglio indicate, e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione della
provvisoria esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 04.04.2022.
2) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato nel fatto e
nel diritto, con conferma dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 04.04.2022, con vittoria di spese del presente grado con
attribuzione in favore del sottoscritto difensore.”
Con ordinanza del 12.10.2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione proposta da parte appellante.
Successivamente, con ordinanza del 7.5.2025 la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 1.10.2025, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento;
disposta la trattazione scritta -ai sensi dell'art 6
127ter c.p.c.- le parti chiedevano decidersi la causa, essendo cessata la materia del contendere, e la Corte provvedeva come di seguito si espone.
***********************
Preliminarmente va preso atto che le parti, all'esito del precedente rinvio di udienza allo scopo disposto, hanno precisato di aver raggiunto un accordo transattivo e, quindi, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
Ciò posto, la Corte provvede dunque in conformità alla richiesta congiunta formulata nelle note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'1.10.2025, nei termini che seguono.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
TO GO
IL PRESIDENTE
FU MO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2122/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU MO Presidente
Dott. TO GO. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2122/2022 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'1/10/2025, e vertente
TRA
, in persona Parte_1
del liquidatore pro - tempore Dott. , nato a [...], il Parte_2
26.7.1978, c.f. , con sede in Via S. Croce, 26, CodiceFiscale_1
OV (CE), P.IVA , nonché , P.IVA_1 Parte_3
nato a [...] il [...] c.f. , CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, , nato a [...] C.F._3 Controparte_2
il 14/10/1964, c.f. , , nato a CodiceFiscale_4 Parte_4
AL (CE) il 18/11/(non indicato) c.f. CodiceFiscale_5 2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3 [...]
, , nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 Parte_5
, , nata a [...] il [...] e c.f. CodiceFiscale_7 Parte_6
, , nato a [...] il CodiceFiscale_8 Parte_7
21/04/1957, c.f. , , nata a CodiceFiscale_9 CP_4
AL (CE) il 14/02/1980, c.f. , in qualità di CodiceFiscale_10
soci assegnatari degli alloggi del programma edilizio della Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Mazzitelli, c.f.
[...] [...]
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via C.F._11
Ferrarecce n. 89, Caserta (CE), giusta procura allegata alle comparse di costituzione rispettivamente del 2.4.2025 e del 21.12.2022, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro - tempore, con sede Controparte_5
in OV (CE), Via Jovara n. 56, P.Iva , rappresentato e P.IVA_2
difeso, giusta procura rilasciata su atto separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta determinazione DSG n. 00395/2022 del
4.07.2022 (All.1) dall'Avv. Ferdinando Mancini, c.f. C.F._12
, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Trav. Via Mario Fiore
[...]
n.17, ed elett.te dom.to con lo stesso in Napoli Centro Direzionale Isola e 10
presso lo studio dell'Avv. TO Fico. Ai fini delle comunicazioni si indica il seguente numero di fax 0823-848292, nonché si indica la seguente PEC:
Email_2 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'1.10.2025, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.5.2022 gli appellanti in epigrafe indicati proponevano impugnazione avverso l'ordinanza Rep.. n. 1436/2022 emessa
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.4.2022, in accoglimento della domanda proposta dal in persona Controparte_5
del Sindaco pro – tempore, a definizione del procedimento recante R.G.
6521/2015, promosso da quest'ultimo - con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - nei confronti della in persona del Controparte_6
legale rapp.te pro – tempore.
Con il predetto provvedimento quest'ultima era stata condannata al pagamento, per la causale ivi meglio indicata, della somma di € 295.980,04
oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.02.2015) al soddisfo, a titolo di quota parte (nella misura del 51,81%) della complessiva somma di €
571.279,75.
Gli istanti convenivano quindi il innanzi Controparte_5
all'intestata Corte di Appello chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le conclusioni di seguito indicate:
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel 4
presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti
in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V Giudice Dott.ssa Schiattarella a definizione del procedimento
recante RG 6521/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure
che qui si riportano: rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal
[...]
per intervenuta prescrizione del diritto, ovvero per difetto di CP_5
allegazione e prova dei requisiti essenziali della domanda, ovvero per
illegittima applicazione dei criteri di determinazione e ripartizione delle
somme pretese e dei criteri di stima del terreno oggetto di esproprio ovvero
per nullità della clausola convenzionale richiamata, come indicati nei motivi
sopra esposti;
accertare altresì l'inadempimento del e, Controparte_5
per l'effetto, rigettare la domanda di adempimento dal medesimo avanzata;
In via subordinata, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, rideterminare la somma dovuta dalla cooperativa (e
dagli aventi causa pro quota) sottraendo la quota-parte relativa alla indennità
di occupazione, alle spese legali ed alla erronea qualificazione del terreno;
ripartire la restante parte fra tutti gli assegnatari dell'area di ampliamento
del piano di zona Peep in applicazione dei criteri previsti dalla legge,
determinare il prezzo spettante alla resistente società nei limiti del 60% del
prezzo integrale in applicazione dei criteri di legge o comunque in
proporzione al mero diritto superficiario, come specificato nei motivi di
appello; compensare la somma debenda con la somma già corrisposta dalla
coop. in sede di assegnazione a titolo di costo di Parte_1
acquisizione dell'area, accertando che anche quest'ultima è dovuta soltanto 5
nella misura massima del 60%, come meglio specificato nei motivi di appello,
applicando in ogni caso alla somma portata in compensazione rivalutazione
e interessi dalla data del pagamento all'attualità.
Riformare in ogni caso il capo relativo alle spese di lite del primo
grado di giudizio;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali e accessori fiscali come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 15.9.2022 si costituiva l'appellato in persona del legale rapp.te pro - Controparte_5
tempore, eccependo l'infondatezza dell'appello, per le ragioni ivi meglio indicate, e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione della
provvisoria esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 04.04.2022.
2) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato nel fatto e
nel diritto, con conferma dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 04.04.2022, con vittoria di spese del presente grado con
attribuzione in favore del sottoscritto difensore.”
Con ordinanza del 12.10.2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione proposta da parte appellante.
Successivamente, con ordinanza del 7.5.2025 la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 1.10.2025, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento;
disposta la trattazione scritta -ai sensi dell'art 6
127ter c.p.c.- le parti chiedevano decidersi la causa, essendo cessata la materia del contendere, e la Corte provvedeva come di seguito si espone.
***********************
Preliminarmente va preso atto che le parti, all'esito del precedente rinvio di udienza allo scopo disposto, hanno precisato di aver raggiunto un accordo transattivo e, quindi, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
Ciò posto, la Corte provvede dunque in conformità alla richiesta congiunta formulata nelle note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'1.10.2025, nei termini che seguono.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
TO GO
IL PRESIDENTE
FU MO