Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi: per Pt_1
l'avv. Ilaria Fustinoni, in sostituzione dell'avv. COLLARETA e per
[...] CP_1
l'Avv. Colnaghi Davide, in sostituzione dell'avv. Imparato. I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. evidenzia CP_1 che come già rilevato in memoria difensiva che in autotutela è stato sgravato l'addebito per omesso versamento die contributi dalla data successiva del 31.07.2020.
Chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 423/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COLLARETA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro l' (c.f. Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonsino Imparato il quale, CP_3 elettivamente domiciliato come in atti, RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 3.03.2023, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n.36820220021966115000 notificato il 24.1.2023, recante ingiunzione al pagamento di complessivi € 26.991,10 a titolo di contributi fissi della gestione commercianti del periodo dal 7/2015 al 12 2021,
A sostegno del ricorso, ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo assicurativo, in quanto il ricorrente non è socio ma solo amministratore della società Crystal s.r.l. e comunque non svolgerebbe per la società alcuna attività gestionale. Ha eccepito, inoltre, la prescrizione della contribuzione, la violazione della legge n. 241/90 e ha contestato il regime delle sanzioni civili.
2 L'opponente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito opposto con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti disposta dall' con decorrenza 1 luglio 2015. CP_1
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande di cui al ricorso, dando atto che in via di autotutela aveva disposto la cessazione della posizione del ricorrente dal 31.7.2020, provvedendo, come da comunicazione del 29/08/2024 (doc. 4), allo sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto n.36820220021966115000 per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e relative sanzioni civili per il periodo successivo alla data del 31.07.2020. Concludeva come da memoria.
All'udienza del 4.04.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso non può essere accolto.
2.1) ha provato che l'avviso di addebito opposto è stato emesso a seguito della CP_1 iscrizione d'ufficio in data 19.10.2020 del ricorrente Gestione Commercianti a far data dal 01.07.2015, in relazione alla sua posizione di socio della Società Supervideo s.r.l. (C.F. ) che esercita all'attività di noleggio video come evincibile P.IVA_2 dal codice di azienda riportato sulla comunicazione di iscrizione recapitata per compiuta giacenza il 26.10.2020 (doc. 1, 2 e 2 bis, 3 fasc. ). CP_1
Pertanto, risulta inconferente e infondata la contestazione di illegittimità della sua iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto non socio, ma soltanto amministratore della diversa società Crystal s.r.l., per la quale non è stato iscritto alla gestione commercianti, essendo, come detto, l'iscrizione riferita invece alla sua qualità di socio della Società Supervideo s.r.l..
Risultano, quindi, incontestati i fatti posti alla base della iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti in relazione alla sua posizione di socio della Società Supervideo s.r.l..
2.2) E' infondata anche l'azione di accertamento negativo del credito per asserita intervenuta prescrizione.
Ed infatti i contributi fissi della gestione commercianti relativi all'anno 2015 (cfr. Circ. n. 26 del 2015, All,) dovevano essere versati alle scadenze che seguono: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016. Nella specie, trattandosi della II rata dell'anno 2015 pertanto la scadenza era il 20 agosto 2015.
Ora, il termine di prescrizione quinquennale è stato sospeso per 311 giorni: infatti, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
3 previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione (cfr. Circ. n.126 del 10/08/2021). CP_1
Successivamente l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, per complessivi 311 giorni.
Ne consegue che la prescrizione non è maturata per i contributi IVS del periodo dal 7/2015 (II rata) al 31.7.2020, in quanto prima della notifica dell'AVA qui opposto in data 24.1.2023, l' aveva interrotto la prescrizione con la comunicazione dell' CP_1 iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dal 7/2015 datata 19.10.2020 e notificata per compiuta giacenza il 26.10.2020.
Inoltre, nel 2022, il ricorrente ha ricevuto altro avviso di addebito 368 2022 00114091 00 000 formato il 23 luglio 2022, per l'importo di € 9.001,68, per diverse rate del periodo 7/2015- 12/2020 (doc.
6-6bis, fasc. res.)
In conclusione, l'azione di accertamento negativo del credito per prescrizione va rigettata.
2.3) E' poi inammissibile la contestazione sul presunto difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e le altre eccezioni di carattere formale.
Infatti, le predette eccezioni formali sono inammissibili, in quanto dovevano essere proposte con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
2.4) In conclusione il ricorso va rigettato e l'avviso di addebito va confermato fatta eccezione per le somme oggetto dello sgravio parziale effettuato da in via di CP_1 autotutela, come da comunicazione del 29/08/2024 (doc. 4).
4 3) In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla refusione in favore di delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed CP_1 al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito n.36820220021966115000 notificato il 24.1.2023, fatta eccezione per le somme oggetto dello sgravio parziale effettuato da in via di autotutela, come da comunicazione del 29/08/2024; CP_1
2) condanna il ricorrente alla rifusione in favore di delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/04/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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