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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9812/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. IMPERATORE CARMELA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. IMPERATORE Controparte_1 C.F._2
CARMELA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 14/12/2002 (atto n.336, P. II, S. A, sez. F, 2002), nel corso del quale è nata la figlia maggiorenne non economicamente indipendente (nt. a NAPOLI il 25/02/2006) e hanno chiesto la pronuncia della Per_1 separazione, alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via Napoli 35 di proprietà del sig. Pt_1 resta assegnata alla moglie che l'occuperà unitamente alla figlia;
Per_1
Il si obbliga a trasferire alla moglie a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa e definendo in tal modo i rapporti patrimoniali pendenti, la piena proprietà dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Napoli n 35 riportato in NCEU al foglio 55 p.lla 190 sub 35 Cat.A/2; Detto trasferimento avverrà entro e non oltre il mese successivo all'omologa del presente atto;
Il sig. si obbliga a versare direttamente alla figlia un assegno di € Pt_1 Per_1
400,00 quale contributo al mantenimento della stessa. Detto assegno sarà rivalutato annualmente come per legge;
La figlia avrà domicilio privilegiato presso la madre e il sig. potrà Per_1 Pt_1 vedere e trascorrere del tempo con lei nelle modalità loro più congeniali contemperando i reciproci impegni lavorativi e di studio;
I coniugi si impegnano a prestare il proprio consenso qualora fosse necessario, per il rilascio del passaporto
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a OV UR (AL) il Parte_1
14/12/1956) e (nt. a NAPOLI il 07/01/1968), prendendo atto degli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Pag. 2 di 3 Il Giudice estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9812/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. IMPERATORE CARMELA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. IMPERATORE Controparte_1 C.F._2
CARMELA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 14/12/2002 (atto n.336, P. II, S. A, sez. F, 2002), nel corso del quale è nata la figlia maggiorenne non economicamente indipendente (nt. a NAPOLI il 25/02/2006) e hanno chiesto la pronuncia della Per_1 separazione, alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via Napoli 35 di proprietà del sig. Pt_1 resta assegnata alla moglie che l'occuperà unitamente alla figlia;
Per_1
Il si obbliga a trasferire alla moglie a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa e definendo in tal modo i rapporti patrimoniali pendenti, la piena proprietà dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Napoli n 35 riportato in NCEU al foglio 55 p.lla 190 sub 35 Cat.A/2; Detto trasferimento avverrà entro e non oltre il mese successivo all'omologa del presente atto;
Il sig. si obbliga a versare direttamente alla figlia un assegno di € Pt_1 Per_1
400,00 quale contributo al mantenimento della stessa. Detto assegno sarà rivalutato annualmente come per legge;
La figlia avrà domicilio privilegiato presso la madre e il sig. potrà Per_1 Pt_1 vedere e trascorrere del tempo con lei nelle modalità loro più congeniali contemperando i reciproci impegni lavorativi e di studio;
I coniugi si impegnano a prestare il proprio consenso qualora fosse necessario, per il rilascio del passaporto
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a OV UR (AL) il Parte_1
14/12/1956) e (nt. a NAPOLI il 07/01/1968), prendendo atto degli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Pag. 2 di 3 Il Giudice estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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