Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente tra
nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1
elettivamente dom.ta in Agrigento nella Via Mazzi- C.F._1
ni 44/bis presso lo studio legale dell'Avv. Olindo Di Francesco (PEC:
[...]
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
– attrice –
contro con sede a Bologna nella via Sta- Controparte_1
lingrado n.45, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto P.IVA_1
Infantino, presso lo studio del quale in Agrigento nella via Cicerone n.4 è
elettivamente domiciliato giusta procura allegata alla comparsa di costi-
tuzione e risposta (PEC: ; Email_2
– convenuta –
*****
motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1
Tribunale di Agrigento
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conse-
[...]
guenza di un sinistro stradale, con vittoria di spese.
All'uopo esponeva che il 16.9.2015 era terza trasportata a bordo di un motociclo honda modello SH condotto da , assicurato con la Parte_2
convenuta. Il mezzo percorreva la S.P. 3, con direzione di marcia da Vil-
laggio Mosè verso Favara.
A causa di una collisione con altro veicolo, cadeva dal motociclo e ri-
portava gravissime lesioni, per le quali veniva trasportata in elisoccorso presso un nosocomio catanese.
Dopo un periodo di rianimazione veniva sottoposta a più interventi chirurgici e dimessa solo nel mese di dicembre;
l'anno successivo nuova-
mente ricoverata per essere sottoposta ad altri interventi chirurgici.
Significativi i danni alla salute, sia fisici che psichici, pari ad almeno il
90% di danno permanente ed i danni patrimoniali (euro 12713,45 di spe-
se vive, oltre il danno futuro per le lesioni dentarie di euro 1200,00).
Sussistenti, alla luce della natura, ubicazione e conseguenze delle le-
sioni, i presupposti per liquidare anche la sofferenza patita, con specifica individualizzazione.
Pregiudicata la capacità lavorativa quale casalinga con necessaria li-
quidazione del relativo danno utilizzando il criterio del triplo della pensio-
ne sociale.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, contestando le allegazioni di parte attrice in punto di danno, chiedeva il rigetto delle relative domande,
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile con vittoria di spese e, in via subordinata, la riduzione della pretesa alla luce dei danni effettivamente provati, con detrazione di quanto già corri-
sposto a titolo di acconto.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria orale e con ctu medico legale.
In esito all'udienza del 23.10.24 la causa, sostituita dal deposito di no-
te scritte di udienza, intese le conclusioni delle parti, veniva posta in deci-
sione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Non vi è contestazione da parte della convenuta in ordine alla sussi-
stenza del sinistro dedotto in atto di citazione, della qualità della Pt_1
quale terza trasportata e della validità ed efficacia della polizza per la rc del mezzo sul quale l'attrice era trasportata.
Ciò posto, quanto ai danni patiti dall'attrice, è provato in via documen-
tale, siccome del resto riscontrato anche dal ctu, che la stessa ha riporta-
to esiti permanenti “di politrauma con frattura bilaterale con diastasi dei
monconi dei peduncoli articolari di C2 e lieve sublussazione anteriore di C1
su C2 trattata chirurgicamente, frattura dello spigolo antero-superiore sn
del soma di L4, frattura scomposta del processo trasverso di L3, frattura
della V, VI, VII, VIII e IX costa di sn e delle X costa di dx, frattura scompo-
sta della regione meta-epifisaria del radio e dell'apofisi stiloidea ulnare sn
trattate chirurgicamente, frattura della base del II, III, IV e V metacarpo sn,
frattura pluriframmentaria scomposta del 1/3 medio-superiore diafisi femo-
re sn trattata chirurgicamente, frattura pluriframmentaria scomposta del
1/3 distale diafisi tibia e perone sn sottoposta ad artrodesi, frattura scom-
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile posta di astragalo e calcagno con lussazione astragalo-scafoidea sn;
Esiti
diescarectomia e toilette gamba e piede sn. Sindrome depressiva”.
All'esame obiettivo il ctu ha inoltre evidenziato oltre una condizione di sostanziale mutismo, un danno funzionale e danni estetici, con esiti per-
manenti del 66%, nonché una ITA di giorni 225, una ITP 75% pari a 90
giorni, una ITP 50% pari a 110 corrispondenti ai giorni compresi tra il
14.04.16 e lo 01.06.16 (data di inizio del trattamento fisioterapico) e i giorni in cui era suggerita riabilitazione in acqua;
quelli di inabilità al
25% in giorni 50.
Il ctu, inoltre, in replica alle deduzioni delle parti, ha congruamente dedotto in ordine al criterio applicato per la individuazione del danno permanente, quanto ai singoli distretti e poi al complessivo, anche tenen-
do conto dell'aggravamento della condizione psichica dell'attrice, rispetto a quella già compromessa in epoca precedente al sinistro.
Vi è prova, difatti, che l'attrice, prima del sinistro, era già stata dichia-
CP_ rata invalida civile dall' al 74% per la malattia psichica e dopo il sini-
stro al 100%, con riconoscimento della indennità di accompagnamento,
con decorrenza dal dicembre del 2015.
Di tale circostanza, come noto, deve tenersi conto nella liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ.Sez.U, sent. 12567/2018).
In relazione ai predetti danni, applicando i parametri contenuti nelle tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, in favore dell'attrice deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro
712.579,00, riconoscendo la massima percentuale di personalizzazione in considerazione degli effetti sulla vita quotidiana, sulla complessità del de-
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile corso clinico- costellato da plurimi interventi e da un periodo di rianima-
zione – e sull'incidenza sul vivere quotidiano.
Spese mediche documentate, ritenute congrue dal ctu, sono pari ad euro 7.695,99, oltre euro 1100,00 per spese mediche future (attualizzata con un tasso di sconto rispetto alla probabile epoca futura dell'esborso).
Quanto al danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavora-
tiva, parte attrice ha allegato la sussistenza di un danno da perdita del lavoro domestico, quale casalinga.
L'attrice non aveva un lavoro pregresso ed aveva una ridotta scolariz-
zazione – terza media – sicché può ritenersi provato, in via presuntiva ed in assenza di concreti elementi di segno contrario, lo svolgimento di tale mansione (Cass.Civ., sez.3, sent.17129/23).
Per tale posta di danno, considerando l'età al momento del sinistro ed una età pensionabile media di anni 65, in favore dell'attrice deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 12.000,00 annui per anni 18, e cioè euro 216.000,00 (individuando un importo mediano della retribuzio-
ne mensile di una colf, sulla scorta del vigente ccnl e dei relativi profili).
Dal risarcimento del danno non patrimoniale e da quello patrimoniale già patito (con esclusione, quindi di quello futuro,) e cioè da euro
721.374,00 occorre detrarre euro 56.791,00, e cioè quanto percepito dal dicembre del 2015 dalla a titolo di indennità di accompagna- Pt_1
CP_ mento, in quanto tale prestazione è stata erogata dall dopo il sinistro ed in conseguenza dei postumi ivi riportati, per complessivi (6656,00 per il mese del 2015 e l'intero 2016, 6185,00 per il 2017, 6196, 00 per il
2018, 6214,08 per il 2019, 6243,48 per il 2020, 6265,2 per il 2021,
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile 6325,92 per il 2022, 6325,92 per il 2023, 6380,00 per il 2024).
Al contempo deve tenersi conto dell'avvenuto versamento ad opera del-
la convenuta nel marzo 2016 di un acconto di euro 50.000,00 e di un se-
condo acconto nel febbraio del 2017 di euro 460.000,00, applicando i principi in tema insegnati da Cass.Civ., sez.3 ord.23927/23, anche in re-
lazione agli interessi compensativi.
In relazione alle poste future occorre compensare, da un lato, l'importo di euro 191.400,00 che l'attrice percepirà a titolo di indennità di accom-
pagnamento (pari ad euro 6380,00 per 30 anni, cioè gli anni di vita resi-
dui con prognosi secondo le tabelle istat per sesso (86 anni), ritenendo in via equitativa l'aumento inflazionistico per detto periodo pari alla devalu-
tazione da applicare per la attuale liquidazione della citata somma), e,
dall'altro, l'importo sopra liquidato di euro 216.000,00 a titolo di danno patrimoniale futuro (ottenendo così l'importo di euro 24.600,00, pari alla differenza tra 216.000,00 ed euro 191.400,00).
Il credito ancora vantato dall'attrice, dunque, a titolo di risarcimento del danno è pari, oggi, ad euro 189.183,00 (164.583,00+24.600,00).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro 189.183,00, oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014, disponendone la distrazione in favore del difensore di-
chiaratosi antistatario.
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- 6 - Sezione Civile Parimenti le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 189.183,00, oltre interessi dalla Parte_1
decisione al soddisfo;
− Condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi euro 20.000,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Olindo Di Francesco;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico della Controparte_1
Così deciso in Agrigento, in data 4.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile