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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.655/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 29 gennaio 1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...](Francia), 23 Avenue Champ Fleuri Seynod con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...] il giorno 29 aprile 1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AH (Tunisia) il giorno 09 marzo 2011
(atto trascritto presso il registro degli atti civili del comune di Trentola Ducenta n. 3, parte II, serie C, anno 2011)
□ separati consensualmente con verbale in data 08 luglio 2016 pagina 1 di 4 omologato con decreto del 15 settembre 2016 con la seguente figlia: nata a [...] il giorno 28 novembre 2011, cod. fisc. , Per_1 C.F._3 cittadina italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non si procede all'assegnazione dell'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, essendo
stato liberato da entrambi i coniugi, specificatamente il marito si è trasferito in Francia e la moglie risiede
a Rho (MI) in via Arona n. 14, insieme alla figlia.
2) Avuto riguardo al fatto che la figlia minore, , nata il [...], è stata affidata in via Per_1 esclusiva alla madre in sede di separazione e considerato che, dalla data della separazione, il padre ha
vissuto stabilmente tra la Francia e la Tunisia, mantenendo contatti estremamente sporadici con la minore,
limitati a occasionali videochiamate, e non ha mai provveduto al versamento delle somme necessarie al
mantenimento della figlia, sarà affidata in via superesclusiva alla madre. Per_1
Alla SI spettano, pertanto, tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla vita CP_1 della minore, ivi comprese quelle riguardanti la salute, l'istruzione, la residenza abitativa, le scelte educative, il rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio, senza necessità di consultazione o consenso da parte del padre.
Al padre, il signor è riconosciuto il diritto di mantenere rapporti personali e Parte_1
significativi con la figlia, attraverso modalità e tempi di visita che saranno determinati in accordo con la
madre, la quale si impegna a tener conto dei desideri della figlia.
3) Come da accordi raggiunti in sede di separazione sarà la SI , peraltro oggi occupata CP_1 rispetto all'epoca della separazione, si impegna a provvedere all'integrale mantenimento della figlia
, considerato che il padre è rimasto disoccupato. Per_1
Anche alle spese straordinarie per la figlia provvederà il padre in ragione del 100% ad eccezione delle
spese mediche non coperte dal SSN per la figlia documentate.
4) Non vi è luogo per l'assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO pagina 2 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto (a AH il 09 marzo 2011 e trascritto presso il registro degli atti civili del comune di Trentola Ducenta n. 3, parte II, serie C, anno
2011) tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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