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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 2024 ed iscritta al n. 826
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco alla Via Roma n. 73, rappresentata e difesa dagli Avv. Annabella Brumana e Emanuela Amati
del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Oggiono, Viale
Europa n. 13, giusta procura agli atti telematici
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
Via Diligenza n. 1/a, rappresentato e difeso dagli Avv. Manuela Frigerio e Carlo Gustavo Cioppa del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Besana n.
9, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo
e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso
atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti
al P.M. per acquisirne il parere, voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito
nei registri dello Stato Civile del Comune di Olginate.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Olginate, Via Diligenza n. 1/a unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Signor Parte_2
3. Le spese di giudizio, anche in questo caso, saranno interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.6.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Con sentenza n. 145/2024 del 6.8.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 145/2024 del 6.8.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 2 di 3
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], sposati con rito concordatario a Lomagna il 27.5.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A,
numero 2),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomagna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 2024 ed iscritta al n. 826
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco alla Via Roma n. 73, rappresentata e difesa dagli Avv. Annabella Brumana e Emanuela Amati
del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Oggiono, Viale
Europa n. 13, giusta procura agli atti telematici
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
Via Diligenza n. 1/a, rappresentato e difeso dagli Avv. Manuela Frigerio e Carlo Gustavo Cioppa del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Besana n.
9, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo
e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso
atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti
al P.M. per acquisirne il parere, voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito
nei registri dello Stato Civile del Comune di Olginate.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Olginate, Via Diligenza n. 1/a unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Signor Parte_2
3. Le spese di giudizio, anche in questo caso, saranno interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.6.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Con sentenza n. 145/2024 del 6.8.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 145/2024 del 6.8.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
pagina 2 di 3
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], sposati con rito concordatario a Lomagna il 27.5.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A,
numero 2),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomagna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3