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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI LELLA Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 proprio ex art.417 bis c.p.c.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.5.2025 – premesso che è dipendente del Parte_1 [...]
, assunta con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2001 nella qualifica Controparte_1 di collaboratore scolastico;
che ha svolto periodi di servizio pre ruolo ed una volta ottenuta la conferma in ruolo, ha presentato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/94 T.U.
Scuola; che nel corso della progressione di carriera l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né ai fini giuridici;
che il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd.
Blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122 – ha contestato la legittimità del suddetto blocco delle retribuzioni per l'anno 2013, rivendicando il proprio diritto al riconoscimento dell'anno 2013.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate a Controparte_1 seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito il che nel merito ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la ricorrente ha dato atto delle sentenze della Corte di Cassazione 13618 e 13619 del 21.5.2025 che hanno affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n.
78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico» e ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, con il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito le conclusioni già Controparte_1 formulate nella memoria difensiva.
pagina 2 di 4 Come rilevato nelle note di trattazione scritta dalla parte ricorrente, la questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato – esaminato il complessivo quadro normativo relativo al cd. Blocco delle progressioni stipendiali, ossia l'art.9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art.1 del D.P.R. n. 122/2013 - che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Con le citate sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici. In particolare sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza 13618/2025 ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Alla luce di quanto precede la domanda del ricorrente va accolta limitatamente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici. Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
La complessità delle questioni giuridiche, che hanno dato luogo a opposti orientamenti pagina 3 di 4 giurisprudenziali su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con le citate sentenze e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno di servizio
2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente che includa, ai soli fini giuridici, l'anno 2013 e rigetta nel resto.
2) Spese compensate.
Brescia, 26 novembre 2025
La giudice
EL GE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI LELLA Parte_1 C.F._1
LA e dell'avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 proprio ex art.417 bis c.p.c.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.5.2025 – premesso che è dipendente del Parte_1 [...]
, assunta con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2001 nella qualifica Controparte_1 di collaboratore scolastico;
che ha svolto periodi di servizio pre ruolo ed una volta ottenuta la conferma in ruolo, ha presentato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/94 T.U.
Scuola; che nel corso della progressione di carriera l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né ai fini giuridici;
che il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd.
Blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122 – ha contestato la legittimità del suddetto blocco delle retribuzioni per l'anno 2013, rivendicando il proprio diritto al riconoscimento dell'anno 2013.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate a Controparte_1 seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito il che nel merito ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la ricorrente ha dato atto delle sentenze della Corte di Cassazione 13618 e 13619 del 21.5.2025 che hanno affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n.
78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico» e ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, con il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito le conclusioni già Controparte_1 formulate nella memoria difensiva.
pagina 2 di 4 Come rilevato nelle note di trattazione scritta dalla parte ricorrente, la questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato – esaminato il complessivo quadro normativo relativo al cd. Blocco delle progressioni stipendiali, ossia l'art.9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art.1 del D.P.R. n. 122/2013 - che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Con le citate sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici. In particolare sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza 13618/2025 ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Alla luce di quanto precede la domanda del ricorrente va accolta limitatamente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici. Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
La complessità delle questioni giuridiche, che hanno dato luogo a opposti orientamenti pagina 3 di 4 giurisprudenziali su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con le citate sentenze e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno di servizio
2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente che includa, ai soli fini giuridici, l'anno 2013 e rigetta nel resto.
2) Spese compensate.
Brescia, 26 novembre 2025
La giudice
EL GE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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