TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/09/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in Teramo, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, al
Viale Crispi, n. 18/A, giusta procura in calce all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi residenti in Pineto (Te), ed ivi elettivamente domiciliati, alla Via C.F._3
Garibaldi, n. 68, presso e nello studio degli Avv.ti Andrea Medori e Romina Iezzi, che li rappresentano e difendono, giusta procura conferita su foglio separato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuti - con l'intervento di
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _3 C.F._4
Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Teramo, al Viale Crispi
n. 18/A, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di intervento e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Intervenuto ex art. 105 comma 2 e art. 268 comma 1 c.p.c.-
OGGETTO: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “accertare e dichiarare sussistere in capo all'attrice Sig.ra il diritto Parte_1 all'acquisto della proprietà dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - accertare e dichiarare la legittimità dei titoli di proprietà, Foglio Complementare n. 0764387 del 17 Aprile 1964 e carta di circolazione n. 793560 del
15 Aprile 1964 posseduti in originale dall'attrice; - accertare e dichiarare la mala fede, anche ex art. 1154 c.c., da parte dei convenuti e al momento Controparte_1 Controparte_2 dell'acquisto a non domino dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del titolo d'acquisto del negozio di acquisto a non domino dell'autovettura in parola, effettuato il giorno 22-01-2018 presso la Concessionaria P IVA Controparte_4
all'epoca corrente in Via C. Maturanzi n. 5 di Pineto (TE), cessata il 31 Maggio 2019; P.IVA_1
- per l'effetto, autorizzare la trascrizione in favore di essa attrice e/o in favore degli aventi causa, dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - condannare i Sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore di essa attrice per mancato godimento del bene mobile registrato di cui in premessa, nella misura ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di qualsivoglia prova certa;
- condannare sempre e comunque i
Sig.ri , nato ad [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
nata ad [...] il [...] C.F. , al pagamento delle spese e CP_2 C.F._3 competenze sia del presente giudizio che del procedimento cautelare ante causam R.G. 280/2021, tenendo conto della mancata partecipazione personale dei suddetti sia alla procedura di mediazione civile obbligatoria 178/2020 RG, che all'udienza di comparizione del procedimento cautelare 280/2021
RG, spese sostenute dall'attrice in regime di Patrocinio a spese dello Stato”.
Convenuti, “Piaccia alla Giustizia della Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande tutte così come formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti in narrativa e per l'effetto previa revoca dell'ordinanza di sequestro giudiziario del veicolo Fiat Bianchina tg. AQ029559, condannare l'attrice alla restituzione Parte_1 dell'indicato mezzo in favore dei convenuti e , nonché condannare Controparte_1 Controparte_2
l'attrice al risarcimento, in favore dei convenuti, del danno da mancato godimento del bene per il tempo del sequestro da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA, in ipotesi di totale accoglimento della domandata attorea e dunque in ipotesi in cui si veda riconosciuto il diritto di proprietà della Fiat Bianchina in capo alla parte attrice sig.ra , condannare la stessa in via riconvenzionale al pagamento, in favore dei Parte_1 convenuti, della somma di € 4.100,00 quale differenza di valore del bene al momento dell'acquisto da parte dei convenuti e il valore al momento dell'intervenuto sequestro giudiziario. Sempre con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio”. Intervenuto, “accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice, precisate dalla Parte_1 medesima con memoria istruttoria ex art. 183/6 cpc del 24 Febbraio 2022, qui da intendersi ripetute e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2021, , conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale e , per ivi sentir accertare e dichiarare la Controparte_1 Controparte_2 sussistenza in suo favore, del diritto all'acquisto della proprietà dell'autovettura Fiat Bianchina
Panoramica tg. AQ 029559, nonché sentir disporre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore di essa per mancato godimento del bene nella misura ritenuta di giustizia, oltre a spese e competenze di giudizio.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, il diritto all'acquisto della proprietà dell'autovettura FIAT
BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile
1964, poiché asseritamente nullo il precedente trasferimento del diritto di proprietà operato dai convenuti, per le ragioni e come dettagliatamente descritto in atti, allegando che: - l'autovettura in questione, di proprietà di , era stata, al momento del suo decesso avvenuto in data _3
5.12.2000 ereditata da (marito dell'odierna attrice e deceduto nel 2018), il quale la Persona_1 custodiva all'interno dell'abitazione del padre sita in L'Aquila, Contrada San Francesco, strada 68 n. 3;
- in seguito al terremoto del 2009, il marito aveva chiesto all'amico la custodia Parte_2 dell'autovettura; - nell'anno 2016, all'insaputa di e dell'odierna Parte_2 Persona_1 ricorrente, cedeva il mezzo alla di lui compagna la quale in data 21.06.2016 Controparte_5 denunciava presso la Stazione dei Carabinieri di L'Aquila lo smarrimento del certificato di proprietà e Contr della carta di circolazione dell'auto e, sulla base di tale denuncia, dichiarava presso la sede di
L'Aquila di essere unica erede di , ottenendo in tal modo una nuova carta di circolazione;
- _3 nel 2017 permutava la Fiat Bianchina con l'autovettura Chevrolet Aveo tg. CP_5 Controparte_5
DL039YJ con , titolare della ditta individuale “INAUTO Import-Export di ”; - _4 _4 [...]
, in qualità di proprietaria non intestataria ex art. 2688 c.c., in data 22.01.2018 vendeva _4
l'autovettura in questione a e - a seguito del decesso di Controparte_7 _8
, avvenuto in data 27.02.2018, veniva a conoscenza del fatto che l'autovettura non era più Persona_1 custodita da e sporgeva formale querela cui seguiva l'emissione da parte del Pubblico Parte_2
Ministero del decreto di citazione diretta a giudizio a carico di e Parte_2 Controparte_5 nel cui procedimento - attualmente definito con la condanna di cui in seguito - la ricorrente si costituiva parte civile.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito e dedotto, in sintesi: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non avendo la stessa né provato la proprietà dell'auto (non essendo a tal fine sufficiente il possesso della carta di circolazione e del foglio complementare) e né la sua qualità di erede di (contestando, altresì, la qualifica di erede di in capo allo stesso Persona_1 _3 , non avendo questi provveduto all'accettazione dell'eredità dell'autovettura); - la carenza Persona_1 di legittimazione passiva avendo regolarmente acquistato l'autovettura da proprietario non intestatario ex art. 2688 c.c..
Con intervento adesivo, si è costituito , aderendo alle prospettazioni e deduzioni di parte _3 attrice.
Istruita la causa di merito a mezzo documentale ed espletamento prova testimoniale, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ed alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione giuridica della formulata domanda, la quale, come è noto, compete esclusivamente al Giudice adito, in ossequio al principio iura novit curia, previa valutazione delle contestazioni poste al suo esame, senza essere in ciò vincolato alle prospettazioni operate da parte attrice. L'odierna domanda deve essere inquadrata nell'alveo dell'accertamento del diritto di proprietà in capo all'attrice dell'autovettura FIAT BIANCHINA Parte_1
Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964 dal suocero dante causa deceduto il 5.12.2000, padre del defunto coniuge dell'attrice, , _3 Persona_1 deceduto il 27.2.2018, dante causa dell'odierna attrice. Dunque, la presente domanda va qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. a seguito di accoglimento del provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; nell'ambito del procedimento cautelare, il Giudice designato, Dott.ssa Maria Laura PASCA, in accoglimento totale, con Ordinanza del 16-04-2021 disponeva il sequestro giudiziario dell'autovettura in parola, nominando custode la ricorrente/attrice medesima e fissando in giorni 60 il termine per l'instaurazione del giudizio di merito
Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione processuale di parte attrice.
Occorre a tal proposito ricordare la nota distinzione tra legittimazione ad agire e resistere e la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.
La legittimazione ad agire e resistere si iscrive nella cornice del diritto all'azione, rappresentando la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio: al fine di valutarne la sussistenza ciò che rileva è esclusivamente la prospettazione fatta dall'attore nella domanda, ove lo stesso deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e di agire contro il soggetto titolare della situazione soggettiva passiva dedotta.
Diversa è, invece, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, ma comporta solo l'accoglimento o il rigetto della domanda (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), come nel caso di specie.
Dagli atti risulta, difatti, che era il primo intestatario del mezzo, avendo provveduto alla _3 prima immatricolazione (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Risulta, altresì, in ragione dei rapporti famigliari, della documentazione in atti attestante l'accettazione dell'asse ereditario e in ragione del procedimento penale definito, che la suddetta autovettura, al momento del decesso di avvenuto nel 2000, sia passata nel patrimonio ereditario di e, alla morte di _3 Persona_1 quest'ultimo, in quello di e del di lei figlio, il quale si è costituito con intervento Parte_1 adesivo dipendente.
Detta circostanza, oltre ad essere stata contestata solo genericamente dai ricorrenti, può, infatti, desumersi dai seguenti elementi: - la ricorrente è in possesso della carta di circolazione del mezzo e del foglio complementare (vd. doc.
4-5 allegati al ricorso); - con riferimento all'accettazione dell'eredità di la stessa è stata condannata per il reato di truffa ex art. 640 c.p.c. per aver, Controparte_5 mediante artifici e raggiri – consistiti per nell'aver consegnato l'automobile in Parte_2 questione, a lui affidata in custodia da a e per Persona_1 Controparte_5 CP_5 nell'attestare falsamente al PRA di essere l'unica erede di nonché nel
[...] _3 presentare una falsa denuncia di smarrimento dei documenti relativi alla medesima automobile – indotto in errore il PRA nonché che acquistava la predetta immobile, con danno per CP_9 [...]
e che perdevano la disponibilità del bene. Per_1 Parte_1
Inoltre, ad abundantiam, la fattispecie di cui all'art. 2688 c.c. invocata da parte convenuta non è idonea a privare di rilevanza gli elementi sopraesposti a sostegno della domanda. Invero, tale disposizione prevede la possibilità di acquistare un veicolo dal proprietario che non è intestatario al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA) purché si possieda il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare originale del veicolo, documenti che sono nel possesso di parte ricorrente atteso che, come visto, la carta di circolazione ottenuta dai resistenti è la stessa che aveva ottenuto CP_5 con il comportamento sopraesposto e per il quale è stata condannata nel predetto
[...] procedimento penale. A ciò si aggiunga la considerazione per cui nella fattispecie non appare applicabile né l'art. 1156 c.c. – trattandosi di bene mobile registrato – né l'usucapione ordinaria, stante il mancato decorso del termine ex art. 1162 c.c..
In ordine al profilo relativo all'assolvimento dell'onere probatorio, com'è noto e come orientamento della Suprema Corte, la presunzione di proprietà può essere superata attraverso qualsiasi prova purché attendibile, precisa, completa e non contraddittoria: per quanto al caso di specie, a far fede è il certificato di proprietà, oltre la copiosa documentazione versata in atti relativa i rapporti di parentela tra le parti. (All.ti 1, 2, 3 e 11).
Deve osservarsi che la trascrizione della vendita al P.R.A. non ha effetto costitutivo, non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto - il cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti-, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, fornendo elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo che, quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. civ. 22605/99; Cass. civ. ord. 6385/20); ciò premesso, sulla base delle emergenze processuali sopra riportate, è da ritenersi nulla la dichiarazione di vendita ai convenuti (All.to 8) e con essa la successiva trascrizione del 25-01-2018 (All.to 9), poichè come statuito nella richiamata Sentenza n. 91/2024 resa dal Tribunale di Teramo,
l'attrice ha attestato falsamente di essere l'unica erede di consentendo così di intestarsi la _3 macchina per ottenerne un'altra e, va da sé, anche e per l'effetto, la nullità della trascrizione effettuata dalla prima in suo favore e la successiva in favore della INAUTO Import-Export di CP_5 _4
(All.to 7) ai sensi dell'art. 2688 c.c..
Viceversa, in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice va osservato che, certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio;
anche, tuttavia, a voler convenire sulla necessità dogmatica di ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi pure il diritto di proprietà, in nome di un'interpretazione (non solo) costituzionalmente e (quindi anche) comunitariamente orientata (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), e perciò nell'ambito di una rinnovata visione dell'art. 2059 c.c., che attribuisca rilevanza, ai fini dell'ingiustizia del pregiudizio arrecato dal terzo, alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio. L'attrice ha, invece, limitato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della sua pretesa risarcitoria, come delle conseguenti censure articolate alla mera “riduzione della possibilità d'uso”; tenuto conto della collocazione della vettura aliunde per diverso tempo e della natura del bene, auto d'epoca, va negato il risarcimento per il mero mancato godimento stante l'assenza di prova proprio del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, così applicando il corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Parimenti, valga a dirsi, in tema di riparto dell'onere della prova, a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'attrice alla somma quale differenza di valore del bene al momento dell'acquisto da parte dei convenuti e il valore al momento dell'intervenuto sequestro giudiziario - formulata dai convenuti, non senza considerare, sul punto, le chiare testimonianze dei testi di parte attrice, totalmente indifferenti, e i Testimone_1 CP_10 quali hanno riferito che la era stata revisionata e restaurata anche nelle parti meccaniche per Parte_3 conto sia di che di e da questi anche usata, rendendo non verosimile il dedotto _3 Persona_1 incremento di valore, in assenza di prova certa sullo stato al momento dell'acquisto -benchè nullo - e sull'ammontare degli interventi. Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e per le ragioni indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in favore di parte attrice e, per le essa in favore dell'erario, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, nella misura di cui al dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione al valore e con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ivi compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1936/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del titolo d'acquisto del negozio di acquisto a non domino dell'autovettura
FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15
Aprile 1964, effettuato il giorno 22-01-2018 presso la Concessionaria Controparte_4
, P IVA
[...] P.IVA_1
2) Dichiara la legittimità dei titoli di proprietà, Foglio Complementare n. 0764387 del 17 Aprile
1964 e carta di circolazione n. 793560 del 15 Aprile 1964 posseduti in originale dall'attrice;
3) Autorizza la trascrizione del titolo di proprietà in favore dell'attrice e/o dell'intervenuto _3
dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica targata AQ 029559 - telaio n. 069630,
[...] immatricolata in data 15 Aprile 1964;
5) Rigetta la domanda di risarcimento danni;
6) Rigetta ogni altra domanda;
7) Condanna e alla refusione delle spese di lite, da versarsi in Controparte_1 Controparte_2 favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice, che si liquidano, quanto alla fase cautelare in € 2159,00 e quanto al presente giudizio n € 2552,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Teramo il 26.09.2025.
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in Teramo, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, al
Viale Crispi, n. 18/A, giusta procura in calce all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi residenti in Pineto (Te), ed ivi elettivamente domiciliati, alla Via C.F._3
Garibaldi, n. 68, presso e nello studio degli Avv.ti Andrea Medori e Romina Iezzi, che li rappresentano e difendono, giusta procura conferita su foglio separato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuti - con l'intervento di
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _3 C.F._4
Riccardo D'Emilio ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Teramo, al Viale Crispi
n. 18/A, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di intervento e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Intervenuto ex art. 105 comma 2 e art. 268 comma 1 c.p.c.-
OGGETTO: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “accertare e dichiarare sussistere in capo all'attrice Sig.ra il diritto Parte_1 all'acquisto della proprietà dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - accertare e dichiarare la legittimità dei titoli di proprietà, Foglio Complementare n. 0764387 del 17 Aprile 1964 e carta di circolazione n. 793560 del
15 Aprile 1964 posseduti in originale dall'attrice; - accertare e dichiarare la mala fede, anche ex art. 1154 c.c., da parte dei convenuti e al momento Controparte_1 Controparte_2 dell'acquisto a non domino dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del titolo d'acquisto del negozio di acquisto a non domino dell'autovettura in parola, effettuato il giorno 22-01-2018 presso la Concessionaria P IVA Controparte_4
all'epoca corrente in Via C. Maturanzi n. 5 di Pineto (TE), cessata il 31 Maggio 2019; P.IVA_1
- per l'effetto, autorizzare la trascrizione in favore di essa attrice e/o in favore degli aventi causa, dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964; - condannare i Sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore di essa attrice per mancato godimento del bene mobile registrato di cui in premessa, nella misura ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di qualsivoglia prova certa;
- condannare sempre e comunque i
Sig.ri , nato ad [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
nata ad [...] il [...] C.F. , al pagamento delle spese e CP_2 C.F._3 competenze sia del presente giudizio che del procedimento cautelare ante causam R.G. 280/2021, tenendo conto della mancata partecipazione personale dei suddetti sia alla procedura di mediazione civile obbligatoria 178/2020 RG, che all'udienza di comparizione del procedimento cautelare 280/2021
RG, spese sostenute dall'attrice in regime di Patrocinio a spese dello Stato”.
Convenuti, “Piaccia alla Giustizia della Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande tutte così come formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti in narrativa e per l'effetto previa revoca dell'ordinanza di sequestro giudiziario del veicolo Fiat Bianchina tg. AQ029559, condannare l'attrice alla restituzione Parte_1 dell'indicato mezzo in favore dei convenuti e , nonché condannare Controparte_1 Controparte_2
l'attrice al risarcimento, in favore dei convenuti, del danno da mancato godimento del bene per il tempo del sequestro da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA, in ipotesi di totale accoglimento della domandata attorea e dunque in ipotesi in cui si veda riconosciuto il diritto di proprietà della Fiat Bianchina in capo alla parte attrice sig.ra , condannare la stessa in via riconvenzionale al pagamento, in favore dei Parte_1 convenuti, della somma di € 4.100,00 quale differenza di valore del bene al momento dell'acquisto da parte dei convenuti e il valore al momento dell'intervenuto sequestro giudiziario. Sempre con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio”. Intervenuto, “accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice, precisate dalla Parte_1 medesima con memoria istruttoria ex art. 183/6 cpc del 24 Febbraio 2022, qui da intendersi ripetute e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2021, , conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale e , per ivi sentir accertare e dichiarare la Controparte_1 Controparte_2 sussistenza in suo favore, del diritto all'acquisto della proprietà dell'autovettura Fiat Bianchina
Panoramica tg. AQ 029559, nonché sentir disporre la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore di essa per mancato godimento del bene nella misura ritenuta di giustizia, oltre a spese e competenze di giudizio.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, il diritto all'acquisto della proprietà dell'autovettura FIAT
BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile
1964, poiché asseritamente nullo il precedente trasferimento del diritto di proprietà operato dai convenuti, per le ragioni e come dettagliatamente descritto in atti, allegando che: - l'autovettura in questione, di proprietà di , era stata, al momento del suo decesso avvenuto in data _3
5.12.2000 ereditata da (marito dell'odierna attrice e deceduto nel 2018), il quale la Persona_1 custodiva all'interno dell'abitazione del padre sita in L'Aquila, Contrada San Francesco, strada 68 n. 3;
- in seguito al terremoto del 2009, il marito aveva chiesto all'amico la custodia Parte_2 dell'autovettura; - nell'anno 2016, all'insaputa di e dell'odierna Parte_2 Persona_1 ricorrente, cedeva il mezzo alla di lui compagna la quale in data 21.06.2016 Controparte_5 denunciava presso la Stazione dei Carabinieri di L'Aquila lo smarrimento del certificato di proprietà e Contr della carta di circolazione dell'auto e, sulla base di tale denuncia, dichiarava presso la sede di
L'Aquila di essere unica erede di , ottenendo in tal modo una nuova carta di circolazione;
- _3 nel 2017 permutava la Fiat Bianchina con l'autovettura Chevrolet Aveo tg. CP_5 Controparte_5
DL039YJ con , titolare della ditta individuale “INAUTO Import-Export di ”; - _4 _4 [...]
, in qualità di proprietaria non intestataria ex art. 2688 c.c., in data 22.01.2018 vendeva _4
l'autovettura in questione a e - a seguito del decesso di Controparte_7 _8
, avvenuto in data 27.02.2018, veniva a conoscenza del fatto che l'autovettura non era più Persona_1 custodita da e sporgeva formale querela cui seguiva l'emissione da parte del Pubblico Parte_2
Ministero del decreto di citazione diretta a giudizio a carico di e Parte_2 Controparte_5 nel cui procedimento - attualmente definito con la condanna di cui in seguito - la ricorrente si costituiva parte civile.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito e dedotto, in sintesi: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non avendo la stessa né provato la proprietà dell'auto (non essendo a tal fine sufficiente il possesso della carta di circolazione e del foglio complementare) e né la sua qualità di erede di (contestando, altresì, la qualifica di erede di in capo allo stesso Persona_1 _3 , non avendo questi provveduto all'accettazione dell'eredità dell'autovettura); - la carenza Persona_1 di legittimazione passiva avendo regolarmente acquistato l'autovettura da proprietario non intestatario ex art. 2688 c.c..
Con intervento adesivo, si è costituito , aderendo alle prospettazioni e deduzioni di parte _3 attrice.
Istruita la causa di merito a mezzo documentale ed espletamento prova testimoniale, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ed alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione giuridica della formulata domanda, la quale, come è noto, compete esclusivamente al Giudice adito, in ossequio al principio iura novit curia, previa valutazione delle contestazioni poste al suo esame, senza essere in ciò vincolato alle prospettazioni operate da parte attrice. L'odierna domanda deve essere inquadrata nell'alveo dell'accertamento del diritto di proprietà in capo all'attrice dell'autovettura FIAT BIANCHINA Parte_1
Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15 Aprile 1964 dal suocero dante causa deceduto il 5.12.2000, padre del defunto coniuge dell'attrice, , _3 Persona_1 deceduto il 27.2.2018, dante causa dell'odierna attrice. Dunque, la presente domanda va qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. a seguito di accoglimento del provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; nell'ambito del procedimento cautelare, il Giudice designato, Dott.ssa Maria Laura PASCA, in accoglimento totale, con Ordinanza del 16-04-2021 disponeva il sequestro giudiziario dell'autovettura in parola, nominando custode la ricorrente/attrice medesima e fissando in giorni 60 il termine per l'instaurazione del giudizio di merito
Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione processuale di parte attrice.
Occorre a tal proposito ricordare la nota distinzione tra legittimazione ad agire e resistere e la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.
La legittimazione ad agire e resistere si iscrive nella cornice del diritto all'azione, rappresentando la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio: al fine di valutarne la sussistenza ciò che rileva è esclusivamente la prospettazione fatta dall'attore nella domanda, ove lo stesso deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e di agire contro il soggetto titolare della situazione soggettiva passiva dedotta.
Diversa è, invece, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, ma comporta solo l'accoglimento o il rigetto della domanda (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), come nel caso di specie.
Dagli atti risulta, difatti, che era il primo intestatario del mezzo, avendo provveduto alla _3 prima immatricolazione (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Risulta, altresì, in ragione dei rapporti famigliari, della documentazione in atti attestante l'accettazione dell'asse ereditario e in ragione del procedimento penale definito, che la suddetta autovettura, al momento del decesso di avvenuto nel 2000, sia passata nel patrimonio ereditario di e, alla morte di _3 Persona_1 quest'ultimo, in quello di e del di lei figlio, il quale si è costituito con intervento Parte_1 adesivo dipendente.
Detta circostanza, oltre ad essere stata contestata solo genericamente dai ricorrenti, può, infatti, desumersi dai seguenti elementi: - la ricorrente è in possesso della carta di circolazione del mezzo e del foglio complementare (vd. doc.
4-5 allegati al ricorso); - con riferimento all'accettazione dell'eredità di la stessa è stata condannata per il reato di truffa ex art. 640 c.p.c. per aver, Controparte_5 mediante artifici e raggiri – consistiti per nell'aver consegnato l'automobile in Parte_2 questione, a lui affidata in custodia da a e per Persona_1 Controparte_5 CP_5 nell'attestare falsamente al PRA di essere l'unica erede di nonché nel
[...] _3 presentare una falsa denuncia di smarrimento dei documenti relativi alla medesima automobile – indotto in errore il PRA nonché che acquistava la predetta immobile, con danno per CP_9 [...]
e che perdevano la disponibilità del bene. Per_1 Parte_1
Inoltre, ad abundantiam, la fattispecie di cui all'art. 2688 c.c. invocata da parte convenuta non è idonea a privare di rilevanza gli elementi sopraesposti a sostegno della domanda. Invero, tale disposizione prevede la possibilità di acquistare un veicolo dal proprietario che non è intestatario al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA) purché si possieda il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare originale del veicolo, documenti che sono nel possesso di parte ricorrente atteso che, come visto, la carta di circolazione ottenuta dai resistenti è la stessa che aveva ottenuto CP_5 con il comportamento sopraesposto e per il quale è stata condannata nel predetto
[...] procedimento penale. A ciò si aggiunga la considerazione per cui nella fattispecie non appare applicabile né l'art. 1156 c.c. – trattandosi di bene mobile registrato – né l'usucapione ordinaria, stante il mancato decorso del termine ex art. 1162 c.c..
In ordine al profilo relativo all'assolvimento dell'onere probatorio, com'è noto e come orientamento della Suprema Corte, la presunzione di proprietà può essere superata attraverso qualsiasi prova purché attendibile, precisa, completa e non contraddittoria: per quanto al caso di specie, a far fede è il certificato di proprietà, oltre la copiosa documentazione versata in atti relativa i rapporti di parentela tra le parti. (All.ti 1, 2, 3 e 11).
Deve osservarsi che la trascrizione della vendita al P.R.A. non ha effetto costitutivo, non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto - il cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti-, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, fornendo elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo che, quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. civ. 22605/99; Cass. civ. ord. 6385/20); ciò premesso, sulla base delle emergenze processuali sopra riportate, è da ritenersi nulla la dichiarazione di vendita ai convenuti (All.to 8) e con essa la successiva trascrizione del 25-01-2018 (All.to 9), poichè come statuito nella richiamata Sentenza n. 91/2024 resa dal Tribunale di Teramo,
l'attrice ha attestato falsamente di essere l'unica erede di consentendo così di intestarsi la _3 macchina per ottenerne un'altra e, va da sé, anche e per l'effetto, la nullità della trascrizione effettuata dalla prima in suo favore e la successiva in favore della INAUTO Import-Export di CP_5 _4
(All.to 7) ai sensi dell'art. 2688 c.c..
Viceversa, in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice va osservato che, certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio;
anche, tuttavia, a voler convenire sulla necessità dogmatica di ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi pure il diritto di proprietà, in nome di un'interpretazione (non solo) costituzionalmente e (quindi anche) comunitariamente orientata (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), e perciò nell'ambito di una rinnovata visione dell'art. 2059 c.c., che attribuisca rilevanza, ai fini dell'ingiustizia del pregiudizio arrecato dal terzo, alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio. L'attrice ha, invece, limitato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della sua pretesa risarcitoria, come delle conseguenti censure articolate alla mera “riduzione della possibilità d'uso”; tenuto conto della collocazione della vettura aliunde per diverso tempo e della natura del bene, auto d'epoca, va negato il risarcimento per il mero mancato godimento stante l'assenza di prova proprio del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, così applicando il corretto principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Parimenti, valga a dirsi, in tema di riparto dell'onere della prova, a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'attrice alla somma quale differenza di valore del bene al momento dell'acquisto da parte dei convenuti e il valore al momento dell'intervenuto sequestro giudiziario - formulata dai convenuti, non senza considerare, sul punto, le chiare testimonianze dei testi di parte attrice, totalmente indifferenti, e i Testimone_1 CP_10 quali hanno riferito che la era stata revisionata e restaurata anche nelle parti meccaniche per Parte_3 conto sia di che di e da questi anche usata, rendendo non verosimile il dedotto _3 Persona_1 incremento di valore, in assenza di prova certa sullo stato al momento dell'acquisto -benchè nullo - e sull'ammontare degli interventi. Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e per le ragioni indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in favore di parte attrice e, per le essa in favore dell'erario, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, nella misura di cui al dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione al valore e con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ivi compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1936/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del titolo d'acquisto del negozio di acquisto a non domino dell'autovettura
FIAT BIANCHINA Panoramica, targata AQ 029559 - telaio n. 069630, immatricolata in data 15
Aprile 1964, effettuato il giorno 22-01-2018 presso la Concessionaria Controparte_4
, P IVA
[...] P.IVA_1
2) Dichiara la legittimità dei titoli di proprietà, Foglio Complementare n. 0764387 del 17 Aprile
1964 e carta di circolazione n. 793560 del 15 Aprile 1964 posseduti in originale dall'attrice;
3) Autorizza la trascrizione del titolo di proprietà in favore dell'attrice e/o dell'intervenuto _3
dell'autovettura FIAT BIANCHINA Panoramica targata AQ 029559 - telaio n. 069630,
[...] immatricolata in data 15 Aprile 1964;
5) Rigetta la domanda di risarcimento danni;
6) Rigetta ogni altra domanda;
7) Condanna e alla refusione delle spese di lite, da versarsi in Controparte_1 Controparte_2 favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice, che si liquidano, quanto alla fase cautelare in € 2159,00 e quanto al presente giudizio n € 2552,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Teramo il 26.09.2025.
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)