Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 952/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'avv. TIFFI MARCO, presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. LOPEZ SIMONA, Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Il sig. si impegna a versare alla signora _1 Pt_1
l'importo di 100,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2025, entro il 5 di ogni mese;
il sig. si assumerà altresì l'onere del 80% _1
delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del tribunale, mentre il restante 20% sarà a carico della sig.ra Pt_1
L'assegno unico verrà richiesto dalla sola signora la quale Pt_1
verserà poi il 50% dell'importo ricevuto mediante bonifico al sig.
. _1
Le parti inoltre concordano, riguardo all'affidamento del minore,
sulle condizioni già indicate nell'ordinanza di data 30.5.2023, così
come modificata nel verbale di data 7.11.2925, ossia:
in relazione al figlio minore deve essere confermato l'affidamento condiviso, pur tenendo conto del regime di frequentazione in essere che vede il secondo con il padre tutti i pomeriggi dal termine dell'orario scolastico fino al rientro serale dalla mamma, il programma di frequentazione deve essere così strutturato
- settimana A: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20.30
nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà presso il padre nelle giornate di martedì e venerdì; al fine settimana dal sabato pomeriggio (ore 14.30) fino alla domenica sera ore 20.00;
- settimana B: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20:30
nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà presso il padre nelle giornate di martedì e venerdì;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il ragazzo, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il ragazzo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ciascun genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato nel giorno del compleanno di quest'ultimo.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 25/01/2023 la ricorrente Pt_1
esponeva che in data 21.05.2011 aveva contratto matrimonio,
[...]
con rito civile, con a Venezia, matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio, parte I, ufficio 8, n.
31, dell'anno 2011 del Comune di Venezia;
che dalla loro unione era nato in data [...] il figlio minore che, in Persona_1 seguito, si erano separati e non si erano più riconciliati dal
20.10.2015, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n.
2218/2016 del 19.08.2016 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta allo scioglimento del matrimonio e, dopo aver rappresentato le inadempienze del coniuge alle statuizioni del Tribunale in ordine alle condizioni di separazioni, chiedeva:
“1) si chiede sia revocato il provvedimento adottato in sede di
separazione, nella parte in cui veniva previsto la collocazione
prevalente del figlio presso la residenza paterna con conseguente
collocazione di presso la casa della madre Persona_1 Pt_1
sita in loc. Favaro Veneto Venezia Via Monte Abetone n. 20,
[...]
con facoltà per il sig. di vederlo ed tenerlo con Controparte_1
sé, in conformità alle determinazioni che l'intestato Ufficio
Giudiziario, considerata la situazione, vorrà adottare;
2) il sig. verserà a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del minore, la somma mensile di €. 300,00 rivalutabile
annualmente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alla totalità
delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche;
al Tribunale affinché, valutata la sussistenza dei presupposti di
legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile
contratto in Venezia tra i signori e Parte_1 _1
, in data 21.05.2011.
[...]
Si confermano le richieste avanzate avanti al Presidente. Si chiede che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di
annotare a margine dell'atto di matrimonio lo stato libero, in forza
dell'emananda sentenza.
Voglia il Tribunale emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile
o necessario. In ogni caso, diritti e compensi di lite rifusi”.
Regolarmente notificato, si costituiva il resistente _1
, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di
[...]
scioglimento del matrimonio, contestava integralmente i fatti come rappresentati da controparte e chiedeva:
“
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto tra le parti in data 29.09.2015, iscritto
al n. 624, Serie A, Parte II^, Anno 2015 del Registro di Stato Civile
del Comune di Bari, ordinando al competente Ufficiale di stato civile
l'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con la residenza prevalente presso il padre in Venezia-
Mestre (VE) Via Cima D'Asta 19. 3. Compatibilmente con gli impegni
scolastici ed extrascolastici del minore, il padre terrà con sé il
figlio secondo il seguente calendario: Per_1
dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola fino alle 19.30/20.00
che lo porterà dalla mamma nei suoi giorni di competenza. Nei giorni
di allenamento di basket, l'orario di rientro a casa della mamma
potrà essere intorno alle 20.15/20.30.
2 (due) giorni infrasettimanali, e cioè il martedì ed il mercoledì
con relativo pernotto, e precisamente dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina, con riconsegna del minore
a scuola.
2 (due) fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita
da scuola fino al lunedì mattina a scuola.
3 settimane di ferie estive, anche non consecutive, con ciascun
genitore, dal venerdì alle 16.00 fino al venerdì successivo alle
19.00, comprendendo 7 pernotti. Stabilire il rientro al sabato
interromperebbe il fine settimana di competenza comportando, poi,
recuperi.
In ogni caso, il numero massimo di settimane consecutive che ogni
genitore potrà trascorrere con il minore non potrà essere superiore
a due. Il periodo di ferie estive andrà comunicato all'altro genitore
via e-mail entro il 31.05. di ogni anno tenendo conto che i genitori
hanno entrambi le ferie durante il mese di agosto. La madre sceglierà
il periodo di vacanze (la quindicina di agosto 1/15 – 15/30) negli
anni dispari ed il padre negli anni pari.
Ogni genitore ha l'obbligo di comunicare, quando è con il minore,
il luogo di villeggiatura.
Vacanze natalizie: verranno trascorse dal minore, ad anni alterni,
dal 24.12. alle ore 8.30 al 31.12. ore 8.30 e dal 31.12. ore 8.30
al 06.01. con consegna del minore a scuola il giorno successivo.
Vacanze pasquali: verranno trascorse dal minore, ad anni alterni,
da giovedì mattina ore 8.30 a domenica sera ore 19.00 (giorno di
Pasqua) e da domenica sera ore 19.00 a mercoledì mattina a scuola
con il genitore che ha il minore. Per l'anno 2023 il minore trascorrerà, quindi, con la mamma, le
vacanze pasquali da domenica sera alle ore 19.00 a mercoledì mattina
con consegna a scuola e le vacanze natalizie dal 31.12. ore 8.30 al
07.01. ore 8.30 con consegna a scuola. Durante tutte le ferie
(estive, pasquali e natalizie) salterà l'alternanza dei fine
settimana che riprenderà al termine del periodo seguente.
Giorno del compleanno: lo trascorrerà ad anni alterni con Per_1
il padre e con la madre.
GESTIONE DI MATTIA PER SALUTE, SCUOLA E SPORT
Visite mediche o necessità di routine: se ne occuperà il genitore
che, in quel frangente, è con sempre, però, informando di ciò Per_1
l'altro genitore libero, anch'esso di parteciparvi ovvero di essere
relazionato via mail al riguardo. Visite specialistiche: ci potranno
essere entrambi i genitori. Tuttavia i genitori di comune accordo
potranno decidere di essere presenti alternativamente. Malattia del
minore: usufruirà del permesso un solo genitore previa comunicazione
scritta via e-mail con l'altro. Si chiede che, in questo caso, con
il minore sia sempre presente un adulto che se ne possa occupare e
prendere cura. Sport e altre attività: salvo che la madre manifesti
una diversa volontà, il padre continuerà ad occuparsi personalmente
degli allenamenti e delle partite di basket eventualmente Per_1
comunicandone alla madre la programmazione affinché la stessa possa
parteciparvi. Il padre se ne occuperà anche nei we di competenza
della mamma, qualora la stessa confermi la sua disponibilità al
riguardo. Qualora la madre volesse, a sua volta, partecipare alle
partite di dovrà organizzarsi autonomamente. Per_1 4. Assegno mantenimento minore: in ragione del tempo che Per_1
trascorre con il papà, si richiede che la mamma riconosca un assegno
di mantenimento per il minore pari a € 150.
5. Spese straordinarie: Le sosterrà al 100% il padre come già
statuito sulla sentenza di separazione.
6. Capi spalla e scarpe: All'acquisto dei capi spalla e delle scarpe
necessarie al figlio ognuno si occuperà personalmente.
7. Buoni pasto: il padre ne sosterrà la spesa al 100% come già
statuito sulla sentenza di separazione.
8. Assegno divorzile: non viene riconosciuto alcun assegno divorzile
attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
9. Assegno unico: andrà diviso al 50% fra i genitori.
10. Rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per
l'espatrio: Si chiede l'assenso al rilascio del passaporto e di ogni
altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio I Per_1
documenti (passaporto e carta d'identità) resteranno in custodia uno
alla madre e uno al padre. Entrambi forniranno all'altro genitore
una copia cartacea del documento in loro possesso. La tessera
sanitaria la terrà il genitore collocatario prevalente e verrà
consegnata all'altro genitore in occasione di ferie, feste o ponti
che trascorrerà con lui/lei. Spese e competenze di lite Per_1
rifuse”.
All'udienza presidenziale in data 12.04.2023 comparivano personalmente entrambi i coniugi e, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, i rispettivi procuratori insistevano nelle rispettive domande. A scioglimento della riserva assunta, il Presidente delegato, con ordinanza del 30.05.2023, emetteva i provvedimenti provvisori con cui confermava l'affido condiviso ad entrambi i genitori, indicava un programma di visita del minore da parte del padre e poneva in capo allo stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura pari a € 225,00 mensili,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Atteso che il procedimento doveva proseguire per l'ulteriore trattazione, il Presidente,
nominato sé stesso quale giudice istruttore, rinviava la causa all'udienza del 26.10.2023. il Giudice disponeva la presa in carico della coppia da parte del Consultorio Familiare della Azienda ULLS3
Serenissima, al fine di espletare un percorso di sostegno alla genitorialità, e a tal scopo rinviava all'udienza del 29.02.2024. A
seguito di vari rinvii, nelle more del procedimento il fascicolo veniva assegnato a nuovo magistrato e il Servizi sociali incaricati inviavano la relazione richiesta;
all'udienza del 17.09.2024, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva un rinvio in vista di una soluzione concordata della causa e fissava nuova udienza in data
07.11.2024 in cui le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in punto di affidamento del minore e chiedevano un ulteriore rinvio della causa per poter proseguire le trattative, richiesta che veniva accolta. Alla successiva udienza del 12.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni economiche del divorzio. Di conseguenza, i rispettivi procuratori concludevano in conformità all'accordo raggiunto,
rinunciando ai terni di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 2218/2016 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla sulle spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto con rito civile da e in data Parte_1 Controparte_1
21.05.2011 e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune
di Venezia nella parte I, ufficio 8, n. 31, dell'anno 2011, alle seguenti conclusioni:
Il sig. si impegna a versare alla signora _1 Pt_1
l'importo di 100,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2025, entro il 5 di ogni mese;
il sig. si assumerà altresì l'onere del 80% _1
delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del tribunale, mentre il restante 20% sarà a carico della sig.ra
. Pt_1
L'assegno unico verrà richiesto dalla sola signora la Pt_1
quale verserà poi il 50% dell'importo ricevuto mediante bonifico al sig. . _1
Le parti inoltre concordano, riguardo all'affidamento del minore,
sulle condizioni già indicate nell'ordinanza di data 30.5.2023,
così come modificata nel verbale di data 7.11.2925, ossia:
in relazione al figlio minore deve essere confermato l'affidamento condiviso, pur tenendo conto del regime di frequentazione in essere che vede il secondo con il padre tutti i pomeriggi dal termine dell'orario scolastico fino al rientro serale dalla mamma,
il programma di frequentazione deve essere così strutturato
- settimana A: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20.30 nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà
presso il padre nelle giornate di martedì e venerdì; al fine settimana dal sabato pomeriggio (ore 14.30) fino alla domenica sera ore 20.00;
- settimana B: il padre avrà con sé il figlio dal termine dell'orario scolastico fino al riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 19.30/20.00, da portarsi al più tardi entro le 20:30 nei giorni di allenamento sportivo;
pernotterà
presso il padre nelle giornate di martedì e venerdì;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il ragazzo, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il ragazzo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ciascun genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato nel giorno del compleanno di quest'ultimo;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia il 6.2.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero