CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
LU NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002361504000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso dell'avviso di intimazione n. 139 2023 9002361504/000, notificato in data 31/01/2024, per omesso versamento della tassa automobilistica riconducibile al 2012, di € 200,20 per la tassa, € 60.06 per sanzione, € 8,26 per interessi, € 5,16 per spese.
I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , si costituiva ADER.
La Sentenza merita conferma . In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrato con l'art. 5, comma 51, D.L n. 953/82 a differenza di quanto affermato dal contribuente , alcun termine prescrizionale era spirato.
Sul punto la Corte di primo grado, dopo aver verificato che la sottesa cartella di pagamento era notificata in data 12/01/2016 ed una successiva intimazione di pagamento in data 21/01/2019, entrambe mai impugnate da controparte, riporta la sospensione dei termini prescrizionali determinati dall'emergenza sanitaria da Covid-19:
Inoltre, sul punto appare pertinente richiamare la recentissima ordinanza n. 960/2025, emessa dalla Corte di cassazione, e depositata il 15.01.2025, è intervenuta sull'argomento in questione, facendo chiarezza.
La Corte osserva che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, sostiene la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
.
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrasto con la Legge 197/22, art. 222., deve rilevarsi che la Corte di primo grado in modo dettagliato e approfondito spiegava perché la cartella sottesa l'intimazione impugnata risulti non rientrante nelle ipotesi di annullamento automatico.
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrasto con la legge 241/90, art. 3 è palesemente infondata ove si considei che l'intimazione fa riferimento, da intendersi asaustivo, agli atti prodromici notificati in precedenza
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c.
ADER ha provato la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi che controparte non hai mai impugnato.
Quindi la pretesa tributaria si è cristallizzata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
LU NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002361504000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso dell'avviso di intimazione n. 139 2023 9002361504/000, notificato in data 31/01/2024, per omesso versamento della tassa automobilistica riconducibile al 2012, di € 200,20 per la tassa, € 60.06 per sanzione, € 8,26 per interessi, € 5,16 per spese.
I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , si costituiva ADER.
La Sentenza merita conferma . In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrato con l'art. 5, comma 51, D.L n. 953/82 a differenza di quanto affermato dal contribuente , alcun termine prescrizionale era spirato.
Sul punto la Corte di primo grado, dopo aver verificato che la sottesa cartella di pagamento era notificata in data 12/01/2016 ed una successiva intimazione di pagamento in data 21/01/2019, entrambe mai impugnate da controparte, riporta la sospensione dei termini prescrizionali determinati dall'emergenza sanitaria da Covid-19:
Inoltre, sul punto appare pertinente richiamare la recentissima ordinanza n. 960/2025, emessa dalla Corte di cassazione, e depositata il 15.01.2025, è intervenuta sull'argomento in questione, facendo chiarezza.
La Corte osserva che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, sostiene la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
.
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrasto con la Legge 197/22, art. 222., deve rilevarsi che la Corte di primo grado in modo dettagliato e approfondito spiegava perché la cartella sottesa l'intimazione impugnata risulti non rientrante nelle ipotesi di annullamento automatico.
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione della legge per decisione assunta in contrasto con la legge 241/90, art. 3 è palesemente infondata ove si considei che l'intimazione fa riferimento, da intendersi asaustivo, agli atti prodromici notificati in precedenza
In merito alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c.
ADER ha provato la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi che controparte non hai mai impugnato.
Quindi la pretesa tributaria si è cristallizzata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta