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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1287/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1287/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Arbau ( , ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio, sito in Ollolai via Gramsci n. 2, come da procura allegata in atti;
-parte attrice- contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
rappresentate e difese dall' avv. Caterina Culeddu Dore ed elettivamente domiciliate presso e nel suo studio sito in Macomer alla via Carlo Felice n. 2, come da procura alle liti in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: domanda di verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
1. accertare la validità della scrittura privata del 28.02.2024 e l'autenticità delle sottoscrizioni in essa apposte dalle parti indicate in epigrafe;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
Nell'interesse della parte convenuta:
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 28.02.2024 e l'autenticità delle sottoscrizioni in essa apposte, ordinare la trascrizione della scrittura privata e della emananda sentenza presso i competenti registri immobiliari, con compensazione integrale delle spese di lite, stante l'adesione alla domanda.
*
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio e esponendo che: CP_1 Controparte_2
• in data 28.02.2024 ha stipulato con le resistenti scrittura privata di compravendita relativa al terreno agricolo, meglio distinto in catasto terreni del Comune di Ollolai (rectius Per_1
al Foglio 14, Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro
1,12;
• che è necessario ottenere il riconoscimento giudiziale della scrittura privata e la conseguente trascrizione presso i registri immobiliari.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2025, si sono costituite in giudizio le odierne convenute, le quali, in adesione alla domanda attorea, hanno confermato tutto quanto esposto dalla e confermato l'autenticità della propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata di Pt_1
compravendita del 28.02.2024.
Hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese del giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede espressamente la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che si connota in modo particolare e diverso rispetto al generico interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., in quanto con esso non si mira ad accertare la titolarità di un diritto che si affermi contestato, ma l'esistenza o la veridicità di uno strumento - la scrittura privata - utile a far valere un diritto o ad offrirne la prova in giudizio.
L'interesse ad agire nel giudizio principale di verificazione è quindi da ricercare nell'utilità che l'attore può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata verificata in determinate circostanze. A tali fini è sufficiente che la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dalla ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'stante ha prodotto in causa la scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2024, con la quale le odierne parti del giudizio hanno convenuto il trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di distinto in catasto al Foglio 14, Per_1
Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro 1,12, dietro il corrispettivo di euro 1.000,00.
Dall'esame del documento prodotto, in calce allo stesso, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente, , e delle convenute, e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Pertanto, avendo le parti concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla ricorrente dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
*
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla.
Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Nel caso di specie, le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno espressamente riconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione.
Tanto premesso, la domanda di verificazione della scrittura privata stipulata in data 28.02.2024 deve essere accolta con ogni effetto di legge.
*
Spese di lite Posto che le convenute hanno riconosciuto la propria sottoscrizione e che l'art. 216 c.p.c. prevede espressamente che “se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore”, alcuna condanna alle spese può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2024, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di distinto in catasto al Per_1
Foglio 14, Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro
1,12,
- spese di lite compensate tra le parti.
Nuoro, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1287/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Arbau ( , ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio, sito in Ollolai via Gramsci n. 2, come da procura allegata in atti;
-parte attrice- contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
rappresentate e difese dall' avv. Caterina Culeddu Dore ed elettivamente domiciliate presso e nel suo studio sito in Macomer alla via Carlo Felice n. 2, come da procura alle liti in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: domanda di verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
1. accertare la validità della scrittura privata del 28.02.2024 e l'autenticità delle sottoscrizioni in essa apposte dalle parti indicate in epigrafe;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
Nell'interesse della parte convenuta:
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 28.02.2024 e l'autenticità delle sottoscrizioni in essa apposte, ordinare la trascrizione della scrittura privata e della emananda sentenza presso i competenti registri immobiliari, con compensazione integrale delle spese di lite, stante l'adesione alla domanda.
*
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio e esponendo che: CP_1 Controparte_2
• in data 28.02.2024 ha stipulato con le resistenti scrittura privata di compravendita relativa al terreno agricolo, meglio distinto in catasto terreni del Comune di Ollolai (rectius Per_1
al Foglio 14, Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro
1,12;
• che è necessario ottenere il riconoscimento giudiziale della scrittura privata e la conseguente trascrizione presso i registri immobiliari.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2025, si sono costituite in giudizio le odierne convenute, le quali, in adesione alla domanda attorea, hanno confermato tutto quanto esposto dalla e confermato l'autenticità della propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata di Pt_1
compravendita del 28.02.2024.
Hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese del giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede espressamente la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che si connota in modo particolare e diverso rispetto al generico interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., in quanto con esso non si mira ad accertare la titolarità di un diritto che si affermi contestato, ma l'esistenza o la veridicità di uno strumento - la scrittura privata - utile a far valere un diritto o ad offrirne la prova in giudizio.
L'interesse ad agire nel giudizio principale di verificazione è quindi da ricercare nell'utilità che l'attore può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata verificata in determinate circostanze. A tali fini è sufficiente che la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ.
Tanto premesso, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dalla ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'stante ha prodotto in causa la scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2024, con la quale le odierne parti del giudizio hanno convenuto il trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di distinto in catasto al Foglio 14, Per_1
Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro 1,12, dietro il corrispettivo di euro 1.000,00.
Dall'esame del documento prodotto, in calce allo stesso, compaiono effettivamente le sottoscrizioni della ricorrente, , e delle convenute, e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Pertanto, avendo le parti concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo alla ricorrente dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
*
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla.
Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Nel caso di specie, le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno espressamente riconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione.
Tanto premesso, la domanda di verificazione della scrittura privata stipulata in data 28.02.2024 deve essere accolta con ogni effetto di legge.
*
Spese di lite Posto che le convenute hanno riconosciuto la propria sottoscrizione e che l'art. 216 c.p.c. prevede espressamente che “se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore”, alcuna condanna alle spese può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2024, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di distinto in catasto al Per_1
Foglio 14, Particella 841, di mq. 1.086, reddito domenicale euro 1,86, reddito agrario euro
1,12,
- spese di lite compensate tra le parti.
Nuoro, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis