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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3625/2024 RG, introdotta da
(IMPERIA (IM), 04/02/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FERRANTE ALESSANDRO;
(RO (RM), 03/12/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FALETTI PIERO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 24/09/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1133/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
B) i figli saranno affidati ad entrambi genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni straordinarie e di rilevante interesse per la vita dei figli e disgiunto per le ordinarie;
C) i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, con dimora, residenza e domicilio presso di lei nella abitazione di Roma, Viale
Giulio Cesare n.151 dove la prole si è già trasferita dal novembre 2022;
D) al padre è riconosciuta la facoltà di avere e tenere con sé i figli,
compatibilmente con le esigenze scolastiche e non degli stessi, previo accordo con la madre, quando vorrà e, comunque, secondo le seguenti modalità minime: 1) due pomeriggi infrasettimanali da decidere tra le parti
(anche in relazione alle turnazioni di servizio del padre) e che, in difetto di accordo, viene fissato il martedì e il giovedì,, dalla uscita di scuola sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo non scolastico i figli staranno col padre due giorni a settimana dalle ore 10 del mattino sino alla mattina del giorno successivo alle ore 10 quando li riaccompagnerà al loro domicilio 2) a fine settimana alternati prendendoli il venerdì all'uscita della scuola e riportandoli a scuola il lunedì successivo;
3)
nel corso delle vacanze natalizie i figli minori trascorreranno con i genitori,
alternativamente, il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, per comodità di turnazione le parti stabiliscono sin da ora che il primo Natale il padre terrà i figli nel periodo dal 23 al 31 dicembre;
4) nel corso delle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre tre settimane,
anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo estivo (15/06 – 15/09)
da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative degli stessi ed a quelle dei figli minori;
5) in ordine alle vacanze Pasquali i figli minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando saranno riaccompagnati a scuola.
E) ciascuno dei ricorrenti provvederà in via autonoma al proprio mantenimento essendo entrambi titolari di reddito;
F) il sig. verserà alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), in ragione di euro 225,00 per ciascun figlio. Il
predetto versamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.;
G) i ricorrenti provvederanno, in parti uguali, al pagamento del totale delle spese per l'iscrizione scolastica, la frequenza scolastica pubblica e privata, compresi i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dandosi atto e condividendo che i figli attualmente frequentano la scuola presso il
Convitto Nazionale. Tutte le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali da concordarsi se non necessarie così come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, convenendo fin d'ora che ogni genitore sosterrà
per entrambi i figli la spesa annua di € 600,00 per il cambio di stagione degli stessi;
H) i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
I) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il Sig. si impegna a cedere e trasferire, entro e Controparte_1
non oltre 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alla Sig.ra che accetta, il 100% della intera e piena proprietà della unità Parte_1
abitativa sita in Ladispoli (RM), Via Del Toro 1 Roma, foglio 78, particella
1575 e particella 1580, sub 3, tra loro graffate Via del Leone, piano T1, S1,
interno 3, edificio 1l, categoria A7, classe 3, vani 7, rendita catastale
1.120,71 . Il suddetto trasferimento del 100% della intera e piena proprietà
dell'immobile avviene nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e per la sua esecuzione i coniugi richiederanno le esenzioni previste dall'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, si intendono estese a tutti gli atti,
i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Il trasferimento avverrà con tutti i diritti e le ragioni inerenti, dipendenze e pertinenze, se ed in quanto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. I coniugi convengono che l'atto pubblico di trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre il termine di 10
giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e che il giorno del trasferimento immobiliare il Sig. consegnerà le chiavi CP_1
dell'immobile alla Sig.ra vendo asportato dallo stesso solo i suoi effetti Pt_1
personali. I predetti accordi patrimoniali costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che tali agevolazioni, inoltre, risultano applicabili anche nei casi in cui l'accordo di separazione sia concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, così come confermato dalla Risoluzione 65/E/2015 dell'Agenzia delle
Entrate. Tutte le spese di trasferimento della proprietà del bene immobile saranno sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra Ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale così come ben conosciute dalla Dott.ssa Le parti stabiliscono che, in ogni caso, il Pt_1
ricorso ed eventualmente l'omologa verranno trascritti a cura delle parti e le spese saranno sostenute nella misura del 50%. Le parti stabiliscono che alla sottoscrizione dell'accordo alla signora ovrà essere fornita una visura Pt_1
di Conservatoria che attesti che l'immobile in questione non sia oggetto di pesi, oneri, trascrizioni e/o iscrizioni contro. Identica visura dovrà essere fornita al momento del Rogito definitivo e le parti stabiliscono sin da ora che,
in caso vi fossero pesi e/o oneri ostativi alla vendita le somme che dovessero risultare dovute per l'eliminazione del predetto carico pendente saranno a carico del sig. o, in alternativa, della signora he le detrarrà CP_1 Pt_1
dagli importi di cui all'art. che segue, fino a completa compensazione e fatta salva l'azione per il maggior danno subito. Nel caso gli eventuali pesi fossero di importo superiore a quello previsto nell'articolo seguente il CP_1
sarà tenuto alla restituzione della differenza.
L) La Sig.ra a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni Pt_1
reciproca pretesa di dare ed avere in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi, si impegna ed obbliga a corrispondere, contestualmente alla stipula del Rogito di Compravendita e solo nel caso in cui si addivenga al
Rogito di Compravendita medesimo, al Sig. che accetta, la somma CP_1
complessiva ed omnicomprensiva euro 125.000,00 in unica soluzione contestualmente alla formalizzazione del trasferimento in titolarità della unità abitativa di Ladispoli (RM), Via del Toro n.1, anche a titolo di restituzione degli oneri dallo stesso sostenuti per l'immobile ed anche in merito alle somme giacenti sul conto corrente ES SA cointestato n.06023/1000/00007406; dando atto che lo stesso ha già prelevato l'importo di euro 19.000,00 circa dal conto corrente cointestato acceso presso Fineco
c/c n. 000006224276, nonché l'importo di € 2.000,00 dal conto ES 7406,
nonché degli investimenti su tali conti correnti sin dalla loro costituzione, ben consapevoli che la Dott.ssa ha prelevato in via del tutto autonoma Pt_1
l'investimento comune pari a € 129.790,80 e il saldo conto corrente comune pari a € 94.000,00. Le quote condominiali ordinarie scadute e quelle correnti fino alla stipula del Rogito di compravendita, così come le bollette future relative all'utenza del gas saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le quote condominiali relative alle sole spese straordinarie che saranno eventualmente approvate dopo la sottoscrizione di questo accordo rimangono totalmente a carico della Sig.ra che acquisterà Pt_1
l'immobile. Per tale ragione il Sig. con la sottoscrizione del CP_1
presente accordo delega irrevocabilmente la moglie a partecipare a tutte le future assemblee ordinarie e straordinarie del condominio de quo. Il
all'uopo fornirà all'atto della sottoscrizione del presente accordo CP_1
dichiarazione dell'amministratore di condominio sull'esistenza o meno di dette spese straordinarie approvate dall'assemblea e comunicherà alla Pt_1
le date della convocazione condominiale con l'ordine del giorno. Il Sig. in forza della dazione di cui sopra, rinuncia ad ogni pretesa, CP_1
diritto ed azione su tutte le proprietà della Sig.ra e su tutte le somme Pt_1
depositate sui conti correnti cointestati, intesa SA c/c n.06023/1000/00007406, Fineco c/c n. 000006224276 e per tutti i fondi investiti in comune su tali conti correnti sin dalla loro costituzione;
-
l'autovettura Opel Meriva, in uso alla famiglia quando la stessa era unita,
ma intestata, al sig. è rimasta in uso esclusivo secondo la CP_1
proprietà, pertanto la signora ha dovuto acquistare a titolo personale Pt_1
una nuova autovettura Kia Picanto per un costo complessivo di € 13.000,00;
. - Le parti espressamente concordano che il trasferimento della proprietà
della casa di Ladispoli e la conseguente regolazione economica di cui sopra
è condizionata alla sottoscrizione del divorzio alle medesime condizioni indicate nel presente ricorso di separazione;
M) con il corretto e puntuale adempimento di quanto pattuito i ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo definito ogni loro reciproco rapporto anche di natura patrimoniale.
N) Le parti convengono che decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio senza la stipula dell'atto notarile,
salvi i diritti di cui all'art. 2932 c.c. la parte che avrà determinato il ritardo verserà all'altra a titolo di penale € 500 per ogni giorno di ritardo fino alla stipula dell'atto notarile.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3625/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA MA in data 24/09/2011 tra (IMPERIA Parte_1
(IM), 04/02/1982) e RO (RM), 03/12/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA
MA al n. 1, Parte II, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3625/2024 RG, introdotta da
(IMPERIA (IM), 04/02/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FERRANTE ALESSANDRO;
(RO (RM), 03/12/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FALETTI PIERO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 24/09/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1133/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
B) i figli saranno affidati ad entrambi genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni straordinarie e di rilevante interesse per la vita dei figli e disgiunto per le ordinarie;
C) i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, con dimora, residenza e domicilio presso di lei nella abitazione di Roma, Viale
Giulio Cesare n.151 dove la prole si è già trasferita dal novembre 2022;
D) al padre è riconosciuta la facoltà di avere e tenere con sé i figli,
compatibilmente con le esigenze scolastiche e non degli stessi, previo accordo con la madre, quando vorrà e, comunque, secondo le seguenti modalità minime: 1) due pomeriggi infrasettimanali da decidere tra le parti
(anche in relazione alle turnazioni di servizio del padre) e che, in difetto di accordo, viene fissato il martedì e il giovedì,, dalla uscita di scuola sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo non scolastico i figli staranno col padre due giorni a settimana dalle ore 10 del mattino sino alla mattina del giorno successivo alle ore 10 quando li riaccompagnerà al loro domicilio 2) a fine settimana alternati prendendoli il venerdì all'uscita della scuola e riportandoli a scuola il lunedì successivo;
3)
nel corso delle vacanze natalizie i figli minori trascorreranno con i genitori,
alternativamente, il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, per comodità di turnazione le parti stabiliscono sin da ora che il primo Natale il padre terrà i figli nel periodo dal 23 al 31 dicembre;
4) nel corso delle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre tre settimane,
anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo estivo (15/06 – 15/09)
da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative degli stessi ed a quelle dei figli minori;
5) in ordine alle vacanze Pasquali i figli minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando saranno riaccompagnati a scuola.
E) ciascuno dei ricorrenti provvederà in via autonoma al proprio mantenimento essendo entrambi titolari di reddito;
F) il sig. verserà alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), in ragione di euro 225,00 per ciascun figlio. Il
predetto versamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.;
G) i ricorrenti provvederanno, in parti uguali, al pagamento del totale delle spese per l'iscrizione scolastica, la frequenza scolastica pubblica e privata, compresi i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dandosi atto e condividendo che i figli attualmente frequentano la scuola presso il
Convitto Nazionale. Tutte le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali da concordarsi se non necessarie così come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma, convenendo fin d'ora che ogni genitore sosterrà
per entrambi i figli la spesa annua di € 600,00 per il cambio di stagione degli stessi;
H) i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
I) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il Sig. si impegna a cedere e trasferire, entro e Controparte_1
non oltre 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alla Sig.ra che accetta, il 100% della intera e piena proprietà della unità Parte_1
abitativa sita in Ladispoli (RM), Via Del Toro 1 Roma, foglio 78, particella
1575 e particella 1580, sub 3, tra loro graffate Via del Leone, piano T1, S1,
interno 3, edificio 1l, categoria A7, classe 3, vani 7, rendita catastale
1.120,71 . Il suddetto trasferimento del 100% della intera e piena proprietà
dell'immobile avviene nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e per la sua esecuzione i coniugi richiederanno le esenzioni previste dall'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, si intendono estese a tutti gli atti,
i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Il trasferimento avverrà con tutti i diritti e le ragioni inerenti, dipendenze e pertinenze, se ed in quanto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. I coniugi convengono che l'atto pubblico di trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre il termine di 10
giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e che il giorno del trasferimento immobiliare il Sig. consegnerà le chiavi CP_1
dell'immobile alla Sig.ra vendo asportato dallo stesso solo i suoi effetti Pt_1
personali. I predetti accordi patrimoniali costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che tali agevolazioni, inoltre, risultano applicabili anche nei casi in cui l'accordo di separazione sia concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, così come confermato dalla Risoluzione 65/E/2015 dell'Agenzia delle
Entrate. Tutte le spese di trasferimento della proprietà del bene immobile saranno sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra Ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale così come ben conosciute dalla Dott.ssa Le parti stabiliscono che, in ogni caso, il Pt_1
ricorso ed eventualmente l'omologa verranno trascritti a cura delle parti e le spese saranno sostenute nella misura del 50%. Le parti stabiliscono che alla sottoscrizione dell'accordo alla signora ovrà essere fornita una visura Pt_1
di Conservatoria che attesti che l'immobile in questione non sia oggetto di pesi, oneri, trascrizioni e/o iscrizioni contro. Identica visura dovrà essere fornita al momento del Rogito definitivo e le parti stabiliscono sin da ora che,
in caso vi fossero pesi e/o oneri ostativi alla vendita le somme che dovessero risultare dovute per l'eliminazione del predetto carico pendente saranno a carico del sig. o, in alternativa, della signora he le detrarrà CP_1 Pt_1
dagli importi di cui all'art. che segue, fino a completa compensazione e fatta salva l'azione per il maggior danno subito. Nel caso gli eventuali pesi fossero di importo superiore a quello previsto nell'articolo seguente il CP_1
sarà tenuto alla restituzione della differenza.
L) La Sig.ra a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni Pt_1
reciproca pretesa di dare ed avere in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi, si impegna ed obbliga a corrispondere, contestualmente alla stipula del Rogito di Compravendita e solo nel caso in cui si addivenga al
Rogito di Compravendita medesimo, al Sig. che accetta, la somma CP_1
complessiva ed omnicomprensiva euro 125.000,00 in unica soluzione contestualmente alla formalizzazione del trasferimento in titolarità della unità abitativa di Ladispoli (RM), Via del Toro n.1, anche a titolo di restituzione degli oneri dallo stesso sostenuti per l'immobile ed anche in merito alle somme giacenti sul conto corrente ES SA cointestato n.06023/1000/00007406; dando atto che lo stesso ha già prelevato l'importo di euro 19.000,00 circa dal conto corrente cointestato acceso presso Fineco
c/c n. 000006224276, nonché l'importo di € 2.000,00 dal conto ES 7406,
nonché degli investimenti su tali conti correnti sin dalla loro costituzione, ben consapevoli che la Dott.ssa ha prelevato in via del tutto autonoma Pt_1
l'investimento comune pari a € 129.790,80 e il saldo conto corrente comune pari a € 94.000,00. Le quote condominiali ordinarie scadute e quelle correnti fino alla stipula del Rogito di compravendita, così come le bollette future relative all'utenza del gas saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le quote condominiali relative alle sole spese straordinarie che saranno eventualmente approvate dopo la sottoscrizione di questo accordo rimangono totalmente a carico della Sig.ra che acquisterà Pt_1
l'immobile. Per tale ragione il Sig. con la sottoscrizione del CP_1
presente accordo delega irrevocabilmente la moglie a partecipare a tutte le future assemblee ordinarie e straordinarie del condominio de quo. Il
all'uopo fornirà all'atto della sottoscrizione del presente accordo CP_1
dichiarazione dell'amministratore di condominio sull'esistenza o meno di dette spese straordinarie approvate dall'assemblea e comunicherà alla Pt_1
le date della convocazione condominiale con l'ordine del giorno. Il Sig. in forza della dazione di cui sopra, rinuncia ad ogni pretesa, CP_1
diritto ed azione su tutte le proprietà della Sig.ra e su tutte le somme Pt_1
depositate sui conti correnti cointestati, intesa SA c/c n.06023/1000/00007406, Fineco c/c n. 000006224276 e per tutti i fondi investiti in comune su tali conti correnti sin dalla loro costituzione;
-
l'autovettura Opel Meriva, in uso alla famiglia quando la stessa era unita,
ma intestata, al sig. è rimasta in uso esclusivo secondo la CP_1
proprietà, pertanto la signora ha dovuto acquistare a titolo personale Pt_1
una nuova autovettura Kia Picanto per un costo complessivo di € 13.000,00;
. - Le parti espressamente concordano che il trasferimento della proprietà
della casa di Ladispoli e la conseguente regolazione economica di cui sopra
è condizionata alla sottoscrizione del divorzio alle medesime condizioni indicate nel presente ricorso di separazione;
M) con il corretto e puntuale adempimento di quanto pattuito i ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo definito ogni loro reciproco rapporto anche di natura patrimoniale.
N) Le parti convengono che decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio senza la stipula dell'atto notarile,
salvi i diritti di cui all'art. 2932 c.c. la parte che avrà determinato il ritardo verserà all'altra a titolo di penale € 500 per ogni giorno di ritardo fino alla stipula dell'atto notarile.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3625/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA MA in data 24/09/2011 tra (IMPERIA Parte_1
(IM), 04/02/1982) e RO (RM), 03/12/1968) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA
MA al n. 1, Parte II, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi