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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 524/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice Rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 524/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 27.11.2024 ex art
127 ter c.p.c. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Papa, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE- -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Zaccaro, giusta mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO –
Conclusioni delle parti: come da note scritte
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.02.2023 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 11/12/2010 in Controparte_1
Andria, trascritto nel Registro dello Stato Civile - Atti di Matrimonio del Comune di Andria al n. 476, parte II, Serie A, Volume II.
Ha premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (n. il 26.10.2011), e Persona_1 Persona_2
(n. il 18.11.2015), e che con decreto del 12/04/2022, pubblicato il 14/04/2022, il Tribunale di
[...]
Trani omologava la separazione consensuale;
che dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del predetto giudizio, i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza
1 che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, né materiale, né spirituale, nemmeno temporanea, dichiarando l'impossibilità di ricostituirla.
Ha chiesto pertanto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la resistente a cui assegnarsi la casa familiare (sino alla maggiore età della più piccola) e porre suo carico l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di euro 300,00 per ciascuna figlia a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, oltre adeguamento
ISTAT annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi la non si è opposta alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio ed ha chiesto disporre in favore delle figlie un assegno di euro 350,00 ciascuna,
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e dei mobili che l'arredano, sino al conseguimento dell'autosufficienza economica delle figlie.
Fissata la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale f.f., esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione rimettendo per il prosieguo della causa innanzi a sé.
Il P.M. interveniva in giudizio.
Nella fase di merito, le parti hanno avanzato richiesto l'emissione di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, co. IX, L. n. 898/1970 e concedersi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per cui la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Con sentenza non definitiva n. 942/2024, pubbl. il 29.5.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza in pari data rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio e la trattazione delle residue domande.
Nel prosieguo, con istanza telematicamente depositata in data 22.7.2024 congiuntamente le parti formulavano istanza di definizione del divorzio sulle conclusioni congiunte dagli stessi raggiunte all'uopo allegando convenzione ritualmente sottoscritta dalle stesse, la cui firma veniva autenticata dai difensori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.11.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La sentenza non definitiva n. 942/2024, pubbl. il 29.5.2024, di questo Tribunale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in causa, sicché rimane al Tribunale
2 soltanto la definizione degli aspetti patrimoniali tra gli stessi e quelli relativi alla prole.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22.7.2024, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
ampiamente regolamentati gli incontri padre/figlie; previsto un contributo a carico del padre per il mantenimento delle minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamento secondo gli indici
Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa;
prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 06.02.2023 nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1 in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara efficaci gli accordi giusta convenzione telematicamente depositata in data 22.7.2024 e ritualmente sottoscritta, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice Rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 524/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 27.11.2024 ex art
127 ter c.p.c. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Papa, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE- -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Zaccaro, giusta mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO –
Conclusioni delle parti: come da note scritte
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.02.2023 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 11/12/2010 in Controparte_1
Andria, trascritto nel Registro dello Stato Civile - Atti di Matrimonio del Comune di Andria al n. 476, parte II, Serie A, Volume II.
Ha premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (n. il 26.10.2011), e Persona_1 Persona_2
(n. il 18.11.2015), e che con decreto del 12/04/2022, pubblicato il 14/04/2022, il Tribunale di
[...]
Trani omologava la separazione consensuale;
che dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del predetto giudizio, i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza
1 che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, né materiale, né spirituale, nemmeno temporanea, dichiarando l'impossibilità di ricostituirla.
Ha chiesto pertanto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la resistente a cui assegnarsi la casa familiare (sino alla maggiore età della più piccola) e porre suo carico l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di euro 300,00 per ciascuna figlia a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, oltre adeguamento
ISTAT annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi la non si è opposta alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio ed ha chiesto disporre in favore delle figlie un assegno di euro 350,00 ciascuna,
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e dei mobili che l'arredano, sino al conseguimento dell'autosufficienza economica delle figlie.
Fissata la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale f.f., esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione rimettendo per il prosieguo della causa innanzi a sé.
Il P.M. interveniva in giudizio.
Nella fase di merito, le parti hanno avanzato richiesto l'emissione di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, co. IX, L. n. 898/1970 e concedersi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per cui la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Con sentenza non definitiva n. 942/2024, pubbl. il 29.5.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza in pari data rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio e la trattazione delle residue domande.
Nel prosieguo, con istanza telematicamente depositata in data 22.7.2024 congiuntamente le parti formulavano istanza di definizione del divorzio sulle conclusioni congiunte dagli stessi raggiunte all'uopo allegando convenzione ritualmente sottoscritta dalle stesse, la cui firma veniva autenticata dai difensori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.11.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La sentenza non definitiva n. 942/2024, pubbl. il 29.5.2024, di questo Tribunale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in causa, sicché rimane al Tribunale
2 soltanto la definizione degli aspetti patrimoniali tra gli stessi e quelli relativi alla prole.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22.7.2024, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
ampiamente regolamentati gli incontri padre/figlie; previsto un contributo a carico del padre per il mantenimento delle minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamento secondo gli indici
Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa;
prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 06.02.2023 nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1 in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara efficaci gli accordi giusta convenzione telematicamente depositata in data 22.7.2024 e ritualmente sottoscritta, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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