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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 1712/2024 promossa da:
(P.I. Parte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa degli avv. Birardi Massimo e Portaccio Monica
- attore in opposizione
C o n t r o
Controparte_1
[...] Controparte_2
Rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Bologna
- convenute
In punto a: opposizione ex 615 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: l'atto di opposizione, con il favore delle spese di lite e distrazione;
Per le convenute costituite: la comparsa di costituzione e risposta;
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
(da ora indicata come ) ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 02020230041180709000, con la quale
, per conto di in Controparte_1 CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 8 agricoltura, intimava il pagamento di euro 309.433,36 a titolo di “Tributi coattivi
2009”, ruolo n. 2023/007123, reso esecutivo in data 9.10.2023 e consegnato in data
10.12.2023. L'opponente ha impugnato la cartella, chiedendone, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ed eccependo: l'inesistenza o nullità insanabile della notifica, poiché effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuto nei Pubblici Registri IPA;
l'inammissibilità del recupero attraverso lo strumento processuale utilizzato, in quanto è esclusivamente Ente CP_1 erogatore per conto dello Stato di somme del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia (FEOGA), ma non è titolare di verifica contabile né in grado di rendere esigibile un credito nei confronti di un beneficiario di aiuti ritenuti indebiti;
la nullità della cartella per intervenuta decadenza dell CP_4
dalla notifica del ruolo;
l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo e
[...] la conseguente nullità della cartella impugnata;
il vizio motivazionale con riferimento alla mancata spiegazione della diversità degli importi tra l'ingiunzione di e il ruolo, nonché degli interessi applicati;
la nullità della cartella per CP_1 prescrizione dei contributi comunitari recuperati con essa e delle sanzioni;
la responsabilità solidale dell'acquirente del compendio aziendale a seguito di intervenuta cessione del ramo di azienda con conseguente carenza di legittimazione passiva del e litisconsorzio necessario con la cessionaria. Parte_1
e Controparte_5 Controparte_6
si sono costituite, opponendosi alla richiesta sospensiva e chiedendo il
[...] rigetto di tutte le domande formulate nell'atto di citazione.
Con ordinanza del 06.08.2024, la Giudice, riqualificando la contestazione della parte istante a procedere all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal , non ritenendo ravvisabili i gravi motivi di Parte_1 cui all'art. 615 comma I c.p.c..
Senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, di contraddittorio scritto di cui all'art. 127 ter c.p.c., in data 4 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti sopra richiamate.
pagina 2 di 8 La domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
Preliminarmente, appare necessario condividere la riqualificazione dell'opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come sottolineato dal Giudice nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, in quanto parte attrice contesta il diritto di procedere all'esecuzione.
In merito al primo motivo di doglianza relativo alla notifica della cartella da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta nei Pubblici Registri IPA, deve essere osservato come “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023). Nel caso di specie, parte attrice non solo non ha evidenziato in alcun modo quali pregiudizi alle proprie possibilità difensive siano derivate dalla ricezione della cartella da parte un indirizzo di posta elettronica non contenuto nei Pubblici
Registri IPA, ma – a seguito della ricezione dell'atto – ha anche tempestivamente instaurato il presente giudizio. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che hanno rilevato come l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non sia nulla, allorquando la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza con riguardo alla provenienza e all'oggetto, in quanto una maggiore rigidità formale è richiesta per individuare l'indirizzo del destinatario, ovverosia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18.05.2022).
Prive di pregio appaiono anche gli ulteriori motivi dell'opposizione.
pagina 3 di 8 Che sia l'organismo pagatore dello Stato italiano che concede prestiti, CP_1 mutui ed eroga contributi e adotta le misure necessarie per il recupero degli indebiti per conto di GA e AS è di evidenza secondo quanto disciplinato dal
Regolamento n. 885/2006.
Secondo l'art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. 74/2018 sono attribuiti all CP_1 in effetti, in qualità di organismo pagatore nazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, “gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal
GA e dal AS, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti”.
Ai sensi dell'art. 33 paragrafo 2 Reg. UE 1290/2005, inoltre, “2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c)”.
Nel caso di specie, il , a seguito di domanda volta ad ottenere Parte_1 finanziamenti comunitari per la misura di sostegno allo sviluppo rurale programma
2007/2013, riceveva da parte di la liquidazione di un anticipo del 50% pari ad CP_1 euro 157.363,36 in data 28.12.2010 e di un acconto per stato avanzamento lavori in data 3.5.2011 per euro 121.975,00. Il decadeva dai predetti benefici in Parte_1 quanto la società veniva posta in stato di scioglimento e liquidazione, circostanza di cui veniva edotta già con nota del 10.07.2012 dalla Regione Puglia, che informava che con apposito atto sarebbero stati revocati i finanziamenti concessi previamente.
Ed in effetti con nota del 6.11.2013, invitava il a restituire CP_1 Parte_1
l'importo di euro 157.363,36 e di pagare in via anticipata la penale per euro
173.099,70; in data 3.7.2019 veniva revocata la determinazione n.953 del
12.11.2010 con cui erano stati concessi i finanziamenti. Dopo ulteriori e ripetute richieste di restituzione degli importi erogati, con ingiunzione n. CP_1
.UCC.10372 del 15.2.2021, intimava il in CP_1 Parte_1
pagina 4 di 8 liquidazione il versamento della somma di euro 295.074,70 oltre interessi quantificati in euro 25.818,43 per complessivi euro 320.839,13; tale ingiunzione veniva opposta dinanzi al Tribunale di Roma, che rigettava la domanda del
, revocava la precedente sospensione dell'atto impugnato e confermava la Parte_1 piena legittimità ed esecutività (cfr. 1215/2023 di cui al doc. n. 2 di parte convenuta).
Ai sensi dell'art. 73 paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/2004 “In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3”, con previsione al paragrafo 4 che tale obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quello in cui l'Autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento è superiore a dieci anni.
Dalla breve ricostruzione dei fatti concernenti la concessione e poi la revoca dei benefici comunitari, risulta evidente – come riconosciuto anche dal Tribunale di
Roma nella pronuncia sopra richiamata - con come non siano decorsi dieci anni tra la data del pagamento e la notifica del carattere indebito del pagamento, motivo per cui sull'acconto veniva applicata una penale del 10% sull'importo liquidato come anticipo (di euro 15.736,34).
Nel caso in esame, il termine per il recupero dell'indebito è quello decennale di cui all'art 2033 c.c. e non il minore termine invocato da parte attrice. Secondo una pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, in effetti, “In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative,
pagina 5 di 8 tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019).
Non appare condivisibile l'assunto del relativo alla duplicazione del Parte_1 titolo esecutivo. Come correttamente rilevato in sede di decisione sull'istanza di sospensione della cartella esattoriale, “Il ruolo che si forma a seguito dell'iscrizione del titolo esecutivo, che determina la misura dell'entrata patrimoniale non costituisce un ulteriore titolo ma è mero atto funzionale alla esecuzione esattoriale
(cfr. artt. 17 e 21 D lgs n. 46/1999)”.
Nelle more dell'opposizione all'ingiunzione era stata, in effetti, notificata la cartella esattoriale 02020210019852005000 da parte di Controparte_7
, ma – a seguito della sospensione dell'ingiunzione da parte del
[...]
Tribunale di Roma - la stessa è stata annullata. All'esito del giudizio, tuttavia, il
Tribunale di Roma ha confermato legittimità ed esecutività dell'ingiunzione e, conseguentemente, è stata effettuata una nuova iscrizione a ruolo che, quindi, non costituisce una duplicazione della precedente.
In merito alla questione della diversità degli importi tra l'ingiunzione di e CP_1 la cartella impugnata, va osservato che quest'ultima indica i dettagli degli addebiti
(in particolare Anno 2009 AIMA – recupero somme indebitamente percepite, ingiunzione prot 121.975,00. Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del CP_1
01/09/2023; AIMA recupero somme e interessi Tribunale civile di Roma sent. n.
12514 del 01/09/2023 - € 6.229,60. Totale € 128.204,60 Anno 2009 AIMA – recupero somme indebitamente percepite, ingiunzione prot 173.099,69. CP_1
Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del 01/09/2023; AIMA recupero somme e interessi Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del 01/09/2023 - € 8.123,19. Totale
pagina 6 di 8 € 181.222,88, per un totale complessivo di € 309.433,36), che hanno costituito oggetto anche di specifiche deduzioni delle convenute nelle loro difese.
Dall'esame degli atti emerge che – contrariamente agli assunti attorei – non risultano calcolati interessi sulle sanzioni, ma sul capitale ex art. 73 paragrafo 1 Reg.
CEE n.796/2004, cosicché la somma chiesta in restituzione appare corretta.
Non appare condivisibile, in ultimo, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva e/o responsabilità solidale della società Parte_2
[...]
Al riguardo va osservato in primo luogo che l'eventuale responsabilità solidale di altro soggetto, non esclude che i creditori possano agire nei confronti di uno solo dei debitori in solido pretendendo il pagamento dell'intero.
In secondo luogo, va rilevato che nell'atto di cessione dell'azienda, esplicitamente si dà atto dell'adesione del al Progetto integrato di filiera Parte_1
(PIF) con previsione, all'art. 3.3., che “qualora, alla Parte Acquirente venisse richiesta la restituzione di somme percepite, a fronte del PIF della Parte Venditrice
e tale restituzione fosse riconducibile a fatto o colpa della Parte Venditrice stessa, quest'ultima sarà tenuta a tenere indenne e manlevata da qualsivoglia Pt_2 conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla richiesta di restituzione di cui trattasi, così come dalla restituzione medesima” (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Dall'esame del contratto, dunque, sembra ricavarsi che la responsabilità dell'attrice non sia stata esclusa neppure nei rapporti con l'acquirente l'azienda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase interdittale comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese vengono in questa sede regolate.
pagina 7 di 8 P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da confronti di Parte_1 Controparte_6
e , ogni diversa istanza
[...] Controparte_8 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
;
[...]
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
e Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 7.000,00 per Controparte_8 compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
Bologna, 30 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 1712/2024 promossa da:
(P.I. Parte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa degli avv. Birardi Massimo e Portaccio Monica
- attore in opposizione
C o n t r o
Controparte_1
[...] Controparte_2
Rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Bologna
- convenute
In punto a: opposizione ex 615 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: l'atto di opposizione, con il favore delle spese di lite e distrazione;
Per le convenute costituite: la comparsa di costituzione e risposta;
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
(da ora indicata come ) ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 02020230041180709000, con la quale
, per conto di in Controparte_1 CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 8 agricoltura, intimava il pagamento di euro 309.433,36 a titolo di “Tributi coattivi
2009”, ruolo n. 2023/007123, reso esecutivo in data 9.10.2023 e consegnato in data
10.12.2023. L'opponente ha impugnato la cartella, chiedendone, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ed eccependo: l'inesistenza o nullità insanabile della notifica, poiché effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuto nei Pubblici Registri IPA;
l'inammissibilità del recupero attraverso lo strumento processuale utilizzato, in quanto è esclusivamente Ente CP_1 erogatore per conto dello Stato di somme del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia (FEOGA), ma non è titolare di verifica contabile né in grado di rendere esigibile un credito nei confronti di un beneficiario di aiuti ritenuti indebiti;
la nullità della cartella per intervenuta decadenza dell CP_4
dalla notifica del ruolo;
l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo e
[...] la conseguente nullità della cartella impugnata;
il vizio motivazionale con riferimento alla mancata spiegazione della diversità degli importi tra l'ingiunzione di e il ruolo, nonché degli interessi applicati;
la nullità della cartella per CP_1 prescrizione dei contributi comunitari recuperati con essa e delle sanzioni;
la responsabilità solidale dell'acquirente del compendio aziendale a seguito di intervenuta cessione del ramo di azienda con conseguente carenza di legittimazione passiva del e litisconsorzio necessario con la cessionaria. Parte_1
e Controparte_5 Controparte_6
si sono costituite, opponendosi alla richiesta sospensiva e chiedendo il
[...] rigetto di tutte le domande formulate nell'atto di citazione.
Con ordinanza del 06.08.2024, la Giudice, riqualificando la contestazione della parte istante a procedere all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione avanzata dal , non ritenendo ravvisabili i gravi motivi di Parte_1 cui all'art. 615 comma I c.p.c..
Senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, di contraddittorio scritto di cui all'art. 127 ter c.p.c., in data 4 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti sopra richiamate.
pagina 2 di 8 La domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
Preliminarmente, appare necessario condividere la riqualificazione dell'opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come sottolineato dal Giudice nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, in quanto parte attrice contesta il diritto di procedere all'esecuzione.
In merito al primo motivo di doglianza relativo alla notifica della cartella da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta nei Pubblici Registri IPA, deve essere osservato come “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023). Nel caso di specie, parte attrice non solo non ha evidenziato in alcun modo quali pregiudizi alle proprie possibilità difensive siano derivate dalla ricezione della cartella da parte un indirizzo di posta elettronica non contenuto nei Pubblici
Registri IPA, ma – a seguito della ricezione dell'atto – ha anche tempestivamente instaurato il presente giudizio. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che hanno rilevato come l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non sia nulla, allorquando la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza con riguardo alla provenienza e all'oggetto, in quanto una maggiore rigidità formale è richiesta per individuare l'indirizzo del destinatario, ovverosia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18.05.2022).
Prive di pregio appaiono anche gli ulteriori motivi dell'opposizione.
pagina 3 di 8 Che sia l'organismo pagatore dello Stato italiano che concede prestiti, CP_1 mutui ed eroga contributi e adotta le misure necessarie per il recupero degli indebiti per conto di GA e AS è di evidenza secondo quanto disciplinato dal
Regolamento n. 885/2006.
Secondo l'art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. 74/2018 sono attribuiti all CP_1 in effetti, in qualità di organismo pagatore nazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, “gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal
GA e dal AS, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti”.
Ai sensi dell'art. 33 paragrafo 2 Reg. UE 1290/2005, inoltre, “2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c)”.
Nel caso di specie, il , a seguito di domanda volta ad ottenere Parte_1 finanziamenti comunitari per la misura di sostegno allo sviluppo rurale programma
2007/2013, riceveva da parte di la liquidazione di un anticipo del 50% pari ad CP_1 euro 157.363,36 in data 28.12.2010 e di un acconto per stato avanzamento lavori in data 3.5.2011 per euro 121.975,00. Il decadeva dai predetti benefici in Parte_1 quanto la società veniva posta in stato di scioglimento e liquidazione, circostanza di cui veniva edotta già con nota del 10.07.2012 dalla Regione Puglia, che informava che con apposito atto sarebbero stati revocati i finanziamenti concessi previamente.
Ed in effetti con nota del 6.11.2013, invitava il a restituire CP_1 Parte_1
l'importo di euro 157.363,36 e di pagare in via anticipata la penale per euro
173.099,70; in data 3.7.2019 veniva revocata la determinazione n.953 del
12.11.2010 con cui erano stati concessi i finanziamenti. Dopo ulteriori e ripetute richieste di restituzione degli importi erogati, con ingiunzione n. CP_1
.UCC.10372 del 15.2.2021, intimava il in CP_1 Parte_1
pagina 4 di 8 liquidazione il versamento della somma di euro 295.074,70 oltre interessi quantificati in euro 25.818,43 per complessivi euro 320.839,13; tale ingiunzione veniva opposta dinanzi al Tribunale di Roma, che rigettava la domanda del
, revocava la precedente sospensione dell'atto impugnato e confermava la Parte_1 piena legittimità ed esecutività (cfr. 1215/2023 di cui al doc. n. 2 di parte convenuta).
Ai sensi dell'art. 73 paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/2004 “In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3”, con previsione al paragrafo 4 che tale obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quello in cui l'Autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento è superiore a dieci anni.
Dalla breve ricostruzione dei fatti concernenti la concessione e poi la revoca dei benefici comunitari, risulta evidente – come riconosciuto anche dal Tribunale di
Roma nella pronuncia sopra richiamata - con come non siano decorsi dieci anni tra la data del pagamento e la notifica del carattere indebito del pagamento, motivo per cui sull'acconto veniva applicata una penale del 10% sull'importo liquidato come anticipo (di euro 15.736,34).
Nel caso in esame, il termine per il recupero dell'indebito è quello decennale di cui all'art 2033 c.c. e non il minore termine invocato da parte attrice. Secondo una pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, in effetti, “In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative,
pagina 5 di 8 tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019).
Non appare condivisibile l'assunto del relativo alla duplicazione del Parte_1 titolo esecutivo. Come correttamente rilevato in sede di decisione sull'istanza di sospensione della cartella esattoriale, “Il ruolo che si forma a seguito dell'iscrizione del titolo esecutivo, che determina la misura dell'entrata patrimoniale non costituisce un ulteriore titolo ma è mero atto funzionale alla esecuzione esattoriale
(cfr. artt. 17 e 21 D lgs n. 46/1999)”.
Nelle more dell'opposizione all'ingiunzione era stata, in effetti, notificata la cartella esattoriale 02020210019852005000 da parte di Controparte_7
, ma – a seguito della sospensione dell'ingiunzione da parte del
[...]
Tribunale di Roma - la stessa è stata annullata. All'esito del giudizio, tuttavia, il
Tribunale di Roma ha confermato legittimità ed esecutività dell'ingiunzione e, conseguentemente, è stata effettuata una nuova iscrizione a ruolo che, quindi, non costituisce una duplicazione della precedente.
In merito alla questione della diversità degli importi tra l'ingiunzione di e CP_1 la cartella impugnata, va osservato che quest'ultima indica i dettagli degli addebiti
(in particolare Anno 2009 AIMA – recupero somme indebitamente percepite, ingiunzione prot 121.975,00. Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del CP_1
01/09/2023; AIMA recupero somme e interessi Tribunale civile di Roma sent. n.
12514 del 01/09/2023 - € 6.229,60. Totale € 128.204,60 Anno 2009 AIMA – recupero somme indebitamente percepite, ingiunzione prot 173.099,69. CP_1
Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del 01/09/2023; AIMA recupero somme e interessi Tribunale civile di Roma sent. n. 12514 del 01/09/2023 - € 8.123,19. Totale
pagina 6 di 8 € 181.222,88, per un totale complessivo di € 309.433,36), che hanno costituito oggetto anche di specifiche deduzioni delle convenute nelle loro difese.
Dall'esame degli atti emerge che – contrariamente agli assunti attorei – non risultano calcolati interessi sulle sanzioni, ma sul capitale ex art. 73 paragrafo 1 Reg.
CEE n.796/2004, cosicché la somma chiesta in restituzione appare corretta.
Non appare condivisibile, in ultimo, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva e/o responsabilità solidale della società Parte_2
[...]
Al riguardo va osservato in primo luogo che l'eventuale responsabilità solidale di altro soggetto, non esclude che i creditori possano agire nei confronti di uno solo dei debitori in solido pretendendo il pagamento dell'intero.
In secondo luogo, va rilevato che nell'atto di cessione dell'azienda, esplicitamente si dà atto dell'adesione del al Progetto integrato di filiera Parte_1
(PIF) con previsione, all'art. 3.3., che “qualora, alla Parte Acquirente venisse richiesta la restituzione di somme percepite, a fronte del PIF della Parte Venditrice
e tale restituzione fosse riconducibile a fatto o colpa della Parte Venditrice stessa, quest'ultima sarà tenuta a tenere indenne e manlevata da qualsivoglia Pt_2 conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla richiesta di restituzione di cui trattasi, così come dalla restituzione medesima” (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Dall'esame del contratto, dunque, sembra ricavarsi che la responsabilità dell'attrice non sia stata esclusa neppure nei rapporti con l'acquirente l'azienda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase interdittale comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese vengono in questa sede regolate.
pagina 7 di 8 P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da confronti di Parte_1 Controparte_6
e , ogni diversa istanza
[...] Controparte_8 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
;
[...]
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
e Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 7.000,00 per Controparte_8 compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
Bologna, 30 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
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